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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con ordinanza resa fuori udienza in data 07/10/2024, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
i proc. dom. avv. BUZZANCA MASSIMO e avv. BUZZANCA MARCO, giusta procura agli atti - ATTORE IN RIASSUNZIONE;
contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. PARIS GIANLUCA, giusta procura agli atti – CONVENUTO;
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertato
l'inadempimento contrattuale del sig. all'obbligo di stipulare, nel Controparte_1
termine pattuito, gli atti di cessione di quote nonché quelli necessari al compimento di quanto concordato al punto 11 della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
16.02.2021, per tutte le ragioni esposte in atti dall'attore, con sentenza costitutiva che produca gli effetti dei contratti definitivi non conclusi ai sensi dell'art. 2932 c.c., a) dichiararsi il trasferimento a titolo gratuito dal sig. al sig. Controparte_1 [...]
della metà della quota del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. caduta in Pt_1 successione alla morte della loro madre sig. (pari per l'intero all'1% del Persona_1
capitale sociale e, dunque, per la metà appartenente al convenuto allo 0,5%), ovvero pagina 1 di 15 comunque disporsi il trasferimento a titolo gratuito in favore del sig. Parte_1 dell'intera quota dell'1% capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. caduta in successione alla morte di , di modo che il sig. divenga socio unico della Persona_1 Parte_1
predetta società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari, nonché b) contestualmente assegnarsi interamente al sig. la quota pari all'1% del capitale sociale Controparte_1 di Ingedil S.r.l. caduta in successione, di modo che quest'ultimo divenga socio unico di tale società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari;
- ordinare conseguentemente ai competenti Uffici del Registro delle PR di iscrivere la emananda sentenza costitutiva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c.; IN VIA
SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia possibile disporre la contestuale assegnazione in favore del sig. della quota pari all'1% Controparte_1
del capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in successione, e ferma la domanda sopra formulata in via principale alla lettera a), il sig. ribadisce la propria Parte_1 disponibilità nonché l'offerta di sottoscrivere avanti al notaio il Persona_2
predetto atto di assegnazione della quota societaria di Ingedil S.r.l. in favore del fratello sig. , di modo che quest'ultimo divenga socio unico della predetta Controparte_1
società, nonché di compiere tutti gli atti a ciò necessari;
IN OGNI CASO: condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore”. Controparte_1
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertata la natura a carattere successorio e di divisione ex art. 22 c.p.c. ed il conseguente mancato procedimento di mediazione previsto ex lege nel caso specifico quale onere imprescindibile, pronunciarsi l'improcedibilità della domanda così proposta da parte attorea;
IN VIA PREGIUDIZIALE E SUBORDINATA: dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Bergamo, accertata la violazione della clausola compromissoria statutaria, con ogni statuizione al riguardo;
SEMPRE IN
VIA PREGIUDIZIALE: disporsi la SOSPENSIONE ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in ragione della pendenza del procedimento avanti il Tribunale di Bergamo rubricato al n. 2275/2024 R.G., per tutti i motivi di cui al presente atto, che qui si intendono integralmente riportati;
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi tutte le domande di parte attrice, poiché inammissibili, improcedibili, improponibili, oltre che infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede;
IN OGNI CASO: spese
e compensi di avvocato interamente rifusi;
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama la documentazione in atti, con ogni più ampia riserva”.
pagina 2 di 15
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa depositata ai sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp.att.c.p.c. - notificata alla controparte in data 12/03/2024 - riassumeva il giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale all'esito dell'ordinanza emessa in data 21/12/2023 dalla Sezione
Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Brescia, con la quale veniva dichiarava l'incompetenza a decidere nel merito della causa promossa dall'odierno attore ex art. 2932 c.c. nei confronti di , per essere competente questo Controparte_1
Tribunale, quale foro in cui si è aperta la successione mortis causa della signora Per_1
madre delle odierne parti in causa, ovvero quale foro in cui è sorta l'obbligazione.
[...]
Così, nel merito e in via principale, accertato l'inadempimento Parte_1 contrattuale di all'obbligo di stipulare, nel termine pattuito, gli atti di Controparte_1
cessione di quote, nonché quelli necessari al compimento di quanto concordato al punto
11 della scrittura privata sottoscritta tra loro in data 16/02/2021, chiedeva di pronunciare sentenza costitutiva che producesse gli effetti dei contratti definitivi non conclusi ai sensi dell'art. 2932 c.c., in particolare: a) dichiararsi il trasferimento a titolo gratuito dal sig.
al sig. della metà della quota del capitale sociale di Controparte_1 Parte_1
Pro.Ger. S.r.l. caduta in successione alla morte della loro madre sig. (pari Persona_1 per l'intero all'1% del capitale sociale e, dunque, per la metà appartenente al convenuto allo 0,5%), ovvero comunque disporsi il trasferimento a titolo gratuito in favore del sig.
dell'intera quota dell'1% capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. caduta in Parte_1
successione alla morte di , di modo che il sig. divenga socio Persona_1 Parte_1
unico della predetta società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari;
b) contestualmente assegnarsi interamente al sig. la quota pari all'1% del capitale sociale Controparte_1 di Ingedil S.r.l. caduta in successione, di modo che quest'ultimo divenga socio unico di tale società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari, ordinando, conseguentemente, ai competenti Uffici del Registro delle PR di iscrivere l'emananda sentenza costitutiva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c.; in via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile disporre la contestuale assegnazione in favore di CP_1
della quota pari all'1% del capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in
[...]
successione, e ferma la domanda sopra formulata in via principale alla lettera a),
[...]
ribadiva la propria disponibilità, nonché l'offerta di sottoscrivere avanti al Pt_1
notaio il predetto atto di assegnazione della quota societaria di Ingedil Persona_2
pagina 3 di 15 S.r.l. in favore del fratello , di modo che quest'ultimo divenisse socio Controparte_1
unico della predetta società.
A fondamento delle proprie domande, l'attore deduceva: che, in data 07/08/2011, decedeva la signora madre delle odierne parti in causa;
che, dunque, alla Persona_1
stessa succedevano ab intestato i due figli, e , ai quali Parte_1 Controparte_1
l'eredità si devolveva per la quota di ½ ciascuno;
che l'asse ereditario della defunta madre era composto da alcune partecipazioni societarie, in particolare in Pro.Ger. S.r.l., con sede in Villa d'DA (BG), via della Manica n. 3, per una quota pari all'1% del capitale sociale
(mentre la restante quota del 99% apparteneva già ad amministratore Parte_1
unico della società) ed in Ingedil S.r.l. con sede in Imbersago (LC), via Cazzulino n. 6, per una quota pari all'1% del capitale sociale (mentre la restante quota del 99% apparteneva già a , amministratore unico della società); che, peraltro Controparte_1 mentre la quota dell'1% in Pro.Ger. S.r.l. risultava attualmente intestata agli eredi nella misura di ½ ciascuna, la quota dell'1% in Ingedil S.r.l. risultava ancora “formalmente” intestata alla defunta madre, non avendo , quale amministratore unico, Controparte_1
mai provveduto al necessario aggiornamento della compagine societaria;
che, dunque, con la scrittura privata siglata in data 16/02/2021, i due fratelli avevano definito i loro rapporti patrimoniali, prevedendo al punto 11 - per quanto di interesse in questo giudizio
– che “il signor si impegna a cedere al sig. , a titolo Controparte_1 Parte_1
gratuito, la quota pari allo 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. a lui pervenuta alla morte della madre, di modo che il sig. diverrà socio unico della Parte_1 predetta società; la quota pari all'1% del capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in successione sarà invece interamente assegnata al sig. , di modo che Controparte_1 invece quest'ultimo diverrà socio unico di tale società” e che gli atti necessari al compimento di quanto concordato sarebbero stati “stipulati contestualmente, entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla data della presente scrittura privata, avanti al notaio
, con studio in Cisano Bergamasco;
che, tuttavia, si erano rivelati del Persona_2
tutto vani i reiterati tentativi di di convocare il fratello Parte_1 Controparte_1
avanti al Notaio, per il perfezionamento dei predetti trasferimenti, ragion per cui l'odierno attore si vedeva pertanto costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, onde ottenere ex art. 2932 c.c. una sentenza che producesse gli effetti delle obbligazioni assunte nel sopra trascritto punto 11 della scrittura privata.
pagina 4 di 15 Nel giudizio così riassunto si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiararsi la nullità dell'atto di riassunzione notificato dall'attore per via del mancato rispetto degli avvertimenti di cui all'art. 163 n.7 c.p.c.; in via pregiudiziale ed accessoria, accertato il mancato espletamento del procedimento di mediazione previsto ex lege, chiedeva di pronunciarsi l'improcedibilità della domanda proposta da parte attorea;
in via pregiudiziale e subordinata, chiedeva di dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Bergamo, accertata la violazione della clausola compromissoria statutaria;
sempre in via pregiudiziale, chiedeva di disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio stante la pendenza del procedimento pendente avanti il Tribunale di Bergamo - giudice dr.ssa Chiara Mazzoni - rubricato al n.
2275/2024 R.G.; in via principale, chiedeva di rigettarsi tutte le domande avanzate da parte attorea poiché inammissibili, improcedibili, improponibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in atti.
Senza dare corso ad attività istruttoria, previa acquisizione ex art. 126 disp.att.c.p.c. degli atti contenuti nel fascicolo di causa formatosi avanti al Giudice Specializzato, con ordinanza resa in data 07/10/2024 (comunicata in pari data alle parti), questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. reiterata dalla difesa di e, precisate le conclusioni come sopra riportate, tratteneva la causa in Controparte_1
decisione assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190
c.p.c.
Tutto ciò premesso, in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa del convenuto con riguardo all'atto di riassunzione del giudizio - tempestivamente proposto e debitamente notificato alla controparte - sul presupposto che nella comparsa di riassunzione sarebbe stato “omesso” l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. nella formulazione letterale risultante dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 10/10/2022
n. 149 (c.d. Riforma Cartabia).
Ebbene, l'eccezione è infondata, non potendosi fare riferimento alle nuove disposizioni del codice di rito, che si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla data del
28/02/2023, come stabilito dall'art. 35 del Decreto legislativo n. 149/2022 e successive modifiche, emergendo per tabulas che il presente giudizio veniva promosso da
[...]
con atto di citazione notificato alla controparte nel settembre 2022, perciò prima Pt_1 dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia. Invero, il contenuto obbligatorio della comparsa di riassunzione prescritto dall'art.125 disp.att.c.p.c., in combinato disposto con pagina 5 di 15 gli artt. 163 e 166 c.p.c., nella loro formulazione antecedente all'entrata in vigore della
Riforma, è stato pienamente rispettato avendo l'attore in riassunzione citato CP_1
«a comparire innanzi all'ecc.mo Tribunale di Bergamo, all'udienza del 23
[...] luglio 2024, ore 9.00 di rito”, con l'invito al «convenuto a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata ai sensi e nelle forme di cui all'art.
166 c.p.c. ed a comparire all'udienza stessa, dinanzi al Giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparendo
e non costituendosi, si procederà in sua dichiarata contumacia…» (v. comparsa di riassunzione).
Non appare superfluo ricordare, in proposito, che la riassunzione della causa produce la conservazione di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice incompetente (cfr. Cass. n. 1241/1995), in quanto, con una pronuncia declinatoria di competenza o di giurisdizione, il processo tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di competenza, o di giurisdizione, non è “nuovo” ma costituisce, per effetto della translatio iudicii, la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (cfr. Cass. n. 4484/2013), sicché, nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della data di instaurazione della causa deve aversi riguardo alla notificazione dell'originaria citazione, non già alla data di notificazione o deposito della comparsa di riassunzione.
Del pari infondata è l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., riproposta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni.
Sull'argomento preme osservare, anzitutto, che costituendosi in questo giudizio il convenuto chiedeva al Giudice della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Brescia di sospendersi la causa, per aver egli stesso promosso un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2234/2022, ottenuto da dal Parte_1
Tribunale di Bergamo (proc. civ. n. 7464/2022 r.g.), giudizio nel quale aveva anche chiesto di accertarsi l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni nascenti Parte_1 dalla scrittura privata siglata in data 16/02/2021, con conseguente condanna alla restituzione delle somme già versate, nonché l'intervenuta risoluzione del contratto e la parziale impossibilità sopravvenuta della prestazione (v. comparsa di costituzione e risposta). In un secondo tempo, tuttavia, costituendosi nel giudizio qui riassunto ex art. 50 c.p.c., il convenuto ha motivato l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. non più per pagina 6 di 15 via della pendenza della causa iscritta al numero di ruolo 7464/2022 r.g. – peraltro, nel frattempo già definita in primo grado – quanto per aver promosso un ulteriore giudizio di merito, sempre avanti al Tribunale di Bergamo (n. 2275/2024 r.g. – Giudice dr.ssa Chiara
Mazzoni), con il quale aveva impugnato la scrittura privata siglata inter partes, avanzando, ancora una volta, “domanda specifica di risoluzione della scrittura privata del 16/02/2021 a seguito di colpevole inadempimento da parte del nonché, Parte_1 per parte delle condizioni di cui alla richiamata scrittura, a seguito di impossibilità sopravvenute” (v. p. 5 comparsa di risposta nella causa riassunta).
Ora, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione necessaria del giudizio, posto che la causa rubricata 7464/2022 r.g. risulta definita in primo grado con sentenza n. 1621/2024 resa in data 23/07/2024, prodotta sub doc. A dalla parte attrice (v. allegato comparsa conclusionale). Dunque, ricordando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte1, in base al quale, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295
c.p.c. e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza. 1 Cfr. Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 29/07/2021), n.21763: “Come più volte rimarcato, le Sezioni unite, con la sentenza n. 10027/2012, hanno ritenuto che nell'ipotesi di un nesso di pregiudizialità c.d. tecnica, il giudice della causa dipendente dovrà applicare l'art. 295 c.p.c. sino a che la causa pregiudicante pende in primo grado e così disporre necessariamente la sospensione del processo innanzi a lui. La sospensione della causa pregiudicata, però, non durerà per forza sino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla lite pregiudicante. Il fondamento della soluzione prescelta viene espressamente collegato, da un lato, alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, dall'altro, al correlato progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione che consente di ritenere che "l'ordinamento preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità al diritto". Il problema del (potenziale) conflitto di giudicati si trasformerebbe in una scelta delle parti che, concordando tra loro l'attesa, potrebbero relegare la valutazione affidata al giudice ex art. 337 c.p.c., comma 2, ad una mera eventualità, in quanto condizionata al presupposto costituito dalla scelta di riassunzione;
in definitiva, l'impulso processuale condizionerebbe così il paradigma del giudicato nella pregiudizialità”. pagina 7 di 15 Ciò chiarito rispetto al rapporto tra questa causa e quella di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata 7464/2022 r.g., quanto alla causa iscritta al numero di ruolo
2275/2024 r.g., questo Giudice reputa l'istanza di sospensione meramente dilatoria, in quanto, stando a quanto riportato in atti dalla difesa del convenuto – che parrebbe aver omesso di produrre la relativa citazione – la causa scaturisce, ancora una volta, dalla proposizione della domanda di risoluzione della scrittura privata de qua per l'asserito colpevole inadempimento imputabile ad domanda apparentemente Parte_1 identica a quella proposta nel giudizio già definito in primo grado da questo Tribunale con sentenza n. 1621/2024. Non si ravvisa, dunque, alcun rapporto di pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto che, come noto, presuppone che vi sono più questioni giuridiche diverse, almeno una delle quali assume rilevanza decisiva (questione pregiudiziale) in altro giudizio, che da quella dipende (causa pregiudicata).
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale per violazione della clausola compromissoria statutaria della società Pro.Ger. s.r.l.
Al di là del fatto che lo statuto della società, a cui si fa riferimento, non è stato neppure prodotto in questo giudizio dalla parte che ha sollevato l'eccezione e sulla quale gravava, dunque, il relativo onere della prova, non può non rilevarsi come l'eccezione sia comunque tardiva, per essere stata proposta solamente davanti a questo Giudice e non anche avanti alla Sezione Specializzata presso il Tribunale di Brescia, dove, infatti, veniva eccepita solamente l'incompetenza di quel Tribunale adito in favore di questo, quale luogo in cui si era aperta la successione. Con l'ordinanza di cui si è detto, i giudici della Sezione
Specializzata in materia di impresa declinavano la loro competenza in favore di questo
Tribunale, sia perché “giudice del luogo dell'aperta successione” sia perché – si legge testualmente – “appare preferibile” quale “foro dei diritti nascenti da obbligazione, di cui all'art. 20 c.p.c.” (v. ordinanza della Sezione Specializzata Impresa del 21/12/2023).
Infondata, oltre che tardiva, è pure l'eccezione relativa al mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Sul punto, si osserva come l'azione di cui all'art. 2932 c.c. non rientri nell'elenco tassativo delle materie per le quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis D. Lgs. n. 28/2010, laddove si fa riferimento alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
pagina 8 di 15 con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura). Trattandosi, dunque, di controversia vertente in materia di responsabilità contrattuale, pare evidente che l'eccezione vada rigettata.
Ora, essendo indiscussa e, quindi, implicitamente riconosciuta la validità della scrittura privata siglata inter partes, occorre vagliare il merito della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., relativamente all'esecuzione in forma specifica della condizione contenuta al punto 11 della scrittura, che recita testualmente: «il sig. si Controparte_1 impegna a cedere al sig. , a titolo gratuito, la quota pari allo 0,5% del Parte_1 capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. a lui pervenuta alla morte della madre, in modo che il sig. diverrà socio unico della predetta società; la quota pari all'1% del Parte_1 capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in successione sarà invece interamente assegnata al sig. , di modo che invece quest'ultimo diverrà socio unico di tale Controparte_1 società. Gli atti necessari al compimento di quanto concordato al presente punto saranno stipulati contestualmente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente scrittura privata, avanti al notaio le cui competenze (come pure ogni spesa, Persona_2 tassazione o imposizione connessa o, comunque, conseguente ai trasferimenti di quote di specie) saranno a carico delle Parti in misura di metà ciascuna. Il sig. Parte_1 dichiara sin da ora che, all'esito dei trasferimenti di quote previsti al presente punto, nulla avrà da pretendere nei confronti di Ingedil S.r.l. per qualsivoglia titolo, causa o ragione;
allo stesso modo, il sig. dichiara sin da ora che, all'esito dei Controparte_1 trasferimenti di quote previsti al presente punto, nulla avrà da pretendere nei confronti di Pro.Ger. S.r.l. per qualsivoglia titolo, causa o ragione» (v. doc. 3 fascicolo attore).
Ebbene, in punto di diritto, parte utile premettere che l'art. 2932 codice civile, invocato dall'attore stabilisce che: “se colui che è obbligato a concludere un Parte_1 contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di pagina 9 di 15 concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa determinata, occorre che l'attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge (art. 2932, secondo comma, c.c.) e che provi tali assunti a norma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della proprietà (cfr. Cass. civ. n. 7409/2012). Peraltro, in giurisprudenza si è affermato che la volontà di adempiere può essere financo “implicita” come accade, ad esempio, con la presentazione dalla domanda di esecuzione in forma specifica (cfr. Cass. civ. n. 16881/2007), piuttosto che con l'invito fatto alla controparte a comparire davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo (cfr. Cass. civ. n. 5781/1988). Infatti, per «offerta nei modi di legge» non deve necessariamente intendersi l'offerta formale di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo sufficiente anche la semplice offerta secondo gli usi (cfr. Cass. civ. n. 14709/1999), offerta che, integrando una condizione dell'azione, può essere validamente fatta anche nel corso del giudizio, essendo sufficiente che sussista al momento della decisione (cfr. Cass. civ.
n. 1077/1995).
Ciò detto, nel caso in esame, la conclusione del contratto definitivo - ergo la cessione delle quote societarie – sarebbe dovuta avvenire contestualmente, essendosi obbligati i due fratelli a cedersi rispettivamente, a titolo gratuito, la quota a ciascuno intestata del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. e di Ingedil S.r.l., in modo da divenire soci unici delle menzionate società, impegnandosi a compiere gli “atti necessari” entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione della scrittura privata, avanti al notaio prescelto dott.
“le cui competenze (come pure ogni spesa, tassazione o imposizione Persona_2 connessa o, comunque, conseguente ai trasferimenti di quote di specie) saranno a carico delle Parti in misura di metà ciascuna”.
Dal tenore della clausola in oggetto, avente valore di contratto preliminare di cessione di quote societarie, secondo i canoni interpretativi legali non si evince alcuna volontà dei contraenti di subordinare (rectius, condizionare) l'efficacia di tale impegno all'esatto adempimento delle altre obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti nelle altre clausole della predetta scrittura privata, sicché, a parere di questo Giudice, l'indagine rispetto alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'invocata pronuncia ex art. 2932 c.c. deve essere limitata al contenuto della clausola in oggetto, a nulla rilevando gli avvenimenti che possono aver determinato un eventuale parziale inadempimento delle altre obbligazioni, aventi ad oggetto altri beni mobili e immobili caduti in successione ereditaria a causa della morte della signora Del resto, anche la clausola finale Persona_1
pagina 10 di 15 contenuta al punto 17, laddove si prevede che “con la sottoscrizione del presente atto e
l'adempimento delle obbligazioni assunte ai punti che precedono, gli dichiarano Pt_2 quindi di nulla aver più da pretendere l'uno dall'altro in relazione alla successione apertasi in morte di , nonché per qualsivoglia ulteriore titolo, causa o Persona_1 ragione”, costituisce una clausola di carattere generale che, ancora una volta, non pone alcun collegamento teleologico o funzionale tra l'impegno a contrarre che Parte_1
e hanno assunto nella clausola n. 11 con riguardo alle quote societarie, Controparte_1 rispetto alle altre obbligazioni nascenti dalla predetta scrittura.
Ne consegue che appare del tutto immeritevole di seguito l'assunto di parte convenuta volto a sostenere che la domanda di adempimento in forma specifica azionata dall'attore deve ritenersi “in ogni caso inammissibile”, a fronte della “legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” e del “lungo elenco degli inadempimenti posti in essere da controparte … già oggetto di specifica causa pendente” (v. p. 8 comp. concl., con ciò riferendosi al giudizio pendente avanti alla Giudice dr.ssa Chiara Mazzoni di questo
Tribunale, iscritto al numero di ruolo 2275/2024 r.g.).
Le circostanze allegate a conforto delle prospettazioni difensive di cui sopra, infatti, pure dimostrate, non potrebbero giammai assumere rilievo nel presente giudizio, ove si controverte rispetto all'esecuzione in forma specifica degli obblighi discendenti dalla clausola n. 11, che deve qualificarsi, a tutti gli effetti, alla stregua di un contratto preliminare che impegna reciprocamente le parti al trasferimento (e all'assegnazione per intero) di quote societarie di cui ciascun contraente è titolare (o contitolare), senza previsione di prezzo, dunque, in assenza della moneta secondo lo schema contrattuale della permuta (art. 1552 c.c.), con il significato pratico-economico di attribuire la qualifica di “socio unico” a ciascun contraente nelle società Pro.ger. S.r.l. e Ingedil S.r.l. all'esito dell'operazione.
Per quanto anzidetto, dunque, l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto non potrà che essere valutata e riferita esclusivamente alla obbligazione assunta da
[...] rispetto all'assegnazione a dell'intera quota indivisa dell'1% Pt_1 Controparte_1 del capitale sociale di Ingedil S.r.l.
Prima di ciò, tuttavia, pare doveroso respingere anche l'assunto di parte convenuta secondo cui l'invocata clausola n. 11 della scrittura “rappresenta, in ogni caso, un contratto di donazione poiché priva del corrispettivo prezzo che, in più occasioni, per
pagina 11 di 15 giurisprudenza costante è stato dichiarato nullo, attesa l'incompatibilità tra l'intento liberale e obbligo di adempiere”.
Fermo il fatto che questo giudice conosce e condivide la giurisprudenza citata in atti dalla difesa del convenuto, appare evidente come essa sia del tutto inconferente al caso di specie. Infatti, dalla clausola in parole emerge che e Parte_1 Controparte_1 hanno assunto degli impegni reciproci di natura onerosa, che nulla hanno a che vedere con l'animus donandi che caratterizza l'atto donativo, per il quale, invece, a fronte del depauperamento del patrimonio di una parte si realizza un corrispondente arricchimento dell'altra per puro spirito di liberalità. Nel caso di specie, il sorgere di diritti e obblighi reciproci in virtù di un accordo che prevede il trasferimento della quota dello 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l., da parte di in favore di e CP_1 Parte_1
l'assegnazione dell'intera quota indivisa dell'1% del capitale sociale di Ingedil S.r.l.
(nell'attuale contitolarità di e ) in favore di , esprime un Pt_1 CP_1 Controparte_1 rapporto di sinallagmaticità incompatibile non con lo spirito liberale che connota il contratto di donazione. Quanto alla gratuità del negozio giudico - invocata dalla difesa del convenuto per eccepire l'infondatezza della domanda di adempimento in forma specifica – basti osservare come la gratuità sia un elemento diverso dallo spirito di liberalità e che, in ogni caso, nell'ambito del contratto preliminare di permuta siglato tra le parti, le reciproche controprestazioni consistono nell'attribuzione di un bene (nella specie, una quota di partecipazione societaria), che si presume avere un valore economico, salvo prova contraria che il convenuto neppure si è offerto di fornire.
Ciò detto, premesso che la scrittura privata de qua consente di identificare correttamente i beni oggetto della domanda di trasferimento e assegnazione, rappresentati, da un lato, dalla quota dello 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger S.r.l. intestata a Controparte_1
e, dall'altro lato, dalla quota indivisa dell'1% del capitale sociale di Indegil S.r.l., cointestata per l'appunto ad e , l'azione promossa ai sensi dell'art. Pt_1 Controparte_1
2932 c.c. è fondata e merita integrale accoglimento.
Va osservato che l'odierno attore ha puntualmente assolto all'onere della prova su di lui gravante, fornendo prova documentale di aver inviato, già il giorno seguente alla stipula della scrittura ovvero in data 17/02/2021 – per mezzo della dipendente di Pro.Ger. S.r.l. – un messaggio di posta elettronica allo Studio Notarile prescelto, al fine di fissare un appuntamento “per la stesura dell'atto, di cui alla scrittura privata in allegato”; in data
18/02/2021 lo Studio notarile inviava una e-mail di risposta chiedendo la trasmissione pagina 12 di 15 della visura camerale della società Ingedil S.r.l., visura che veniva inviata a mezzo e-mail il giorno seguente e che veniva riscontrata dalla dipendente dello Studio notarile con un ulteriore messaggio di posta elettronica in cui segnalava come la quota societaria di
Ingedil S.r.l. fosse ancora intestata alla defunta signora e che, pertanto, era Persona_1 necessario procedere con gli “atti societari” presso lo studio del commercialista per effettuare un “aggiornamento delle quote” (v. docc.
4-5 fasc. attore); ancora, in data
19/05/2021, Pro.Ger. S.r.l. inviava una e-mail all'indirizzo di per Controparte_1 segnalare quanto emerso da una conversazione telefonica con lo studio notarile del dott. ai fini del perfezionamento degli atti di cessione delle quote e, di nuovo, in data Per_2
07/06/2021 veniva inviata un'ulteriore email all'indirizzo di chiedendo Controparte_1 espressamente “la disponibilità per andare dal notaio a cedere la … quota ad e Pt_1 quando sarai pronto, ti cederà la sua”, mail alla quale l'odierno convenuto non Pt_1 risulta aver mai risposto (v. doc. 6 fasc. attore); comunque, in data 13/07/2022, seguiva una e-mail dagli uffici di Pro.Ger S.r.l. per confermare l'appuntamento dell'01/08/2022 presso lo studio di Cisano Bergamasco del Notaio per il perfezionamento della Per_2 cessione delle quote delle società Pro.Ger e Ingedil, mail a cui, ancora una volta, la dipendente dello Studio Notarile, signora replicava chiarendo che Testimone_1
l'appuntamento presso il Notaio avrebbe riguardato soltanto la cessione delle quote della società Pro.Ger S.r.l., poiché dalla visura camerale la quota societaria dell'1% di Ingedil
S.r.l. “risulta[va] ancora intestata alla defunta signora ” (v. docc.
7-8 fasc. Persona_3 attore); così, con lettera raccomandata datata 22/07/2022, inviata a Controparte_1 personalmente e al suo Legale Avv. Nicoletta Austoni, prodotta nel fascicolo attoreo, il procuratore di Avv. Marco Buzzanca, ribadiva il giorno e l'orario Parte_1 dell'appuntamento fissato presso lo Studio notarile per la stipula degli atti previsti al punto
11 della scrittura privata, con l'intimazione rivolta a di comparire avanti Controparte_1 al Notaio e l'avvertimento che, “se nemmeno per allora il signor avrà Controparte_1 aggiornato l'intestazione della quota societaria di Ingedil s.r.l. cadute in successione
(ancora intestata alla defunta signora , potrà rogitare solo la cessione in Persona_1 favore di della quota di Pro.Ger S.r.l.” (v. doc. 9 fasc. attore). Parte_1
Per tutto quanto sopra esposto, non sussistono dubbi in ordine all'inadempimento imputabile al convenuto, che ha del tutto omesso di provare di essersi offerto di adempiere, in primo luogo, ponendo in essere quegli atti “preliminari” necessari per la stipulazione dell'atto notarile di trasferimento delle quote in proprio favore, come chiesto pagina 13 di 15 per iscritto dal Notaio. Nella specie, infatti, va rimarcato che è Controparte_1 amministratore unico di Ingedil S.r.l. e che, ancora in questo giudizio, non ha mai chiarito quali impedimenti avrebbe riscontrato ai fini dell'aggiornamento dell'intestazione della quota societaria, lasciando privo di prova l'assunto per il quale egli “in più occasioni comunicava di aver conferito con il commercialista e che detto incombente, nei tempi necessari al relativo adempimento, sarebbe stato eseguito” (v. p. 12 comp. cost.).
Per i motivi che precedono, sussistendo i presupposti fattuali di cui all'art. 2932 c.c., la domanda avanzata da va accolta e, per l'effetto, si deve disporre, in Parte_1 esecuzione dell'accordo preliminare contenuto nella clausola n. 11 della scrittura privata siglata inter partes il 16/02/2021, il trasferimento della titolarità della quota societaria intestata , pari allo 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. (con sede Controparte_1 legale in Villa D'DA (BG), via della Manica n.
3 - Codice fiscale e numero iscrizione al Registro
PR , v. doc. 1 fasc. attore), in favore di e, contestualmente, P.IVA_1 Parte_1
l'assegnazione dell'intera quota indivisa dell'1%, cointestata tra e Parte_1 CP_1
(nella loro qualità di eredi di del capitale sociale di Ingedil S.r.l.
[...] Persona_1
(con sede legale in Imersago (LC), via Cazzulino n.
6 - Codice fiscale e numero iscrizione al
Registro PR , v. doc. 2 fasc. attore) in favore di . P.IVA_2 Controparte_1
La presente sentenza costituisce titolo ex art. 2470 c.c. per l'iscrizione nel Registro delle
PR territorialmente competente, come previsto in dispositivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Considerato il valore indeterminato della causa di “media complessità”, l'odierno convenuto va condannato a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che, tenuto conto dei parametri “medi” previsti dal
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, si liquidano in complessivi euro 7.122,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, così provvede:
1) trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore di la quota intestata a Parte_1
, pari allo 0,5% del capitale sociale di PRO.GER. S.R.L., con sede Controparte_1 legale in Villa D'DA (BG), via della Manica n. 3 (Codice fiscale e n. iscrizione al Reg.
PR ); P.IVA_1
pagina 14 di 15 2) assegna, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore di , la quota indivisa Controparte_1 dell'1% cointestata tra e del capitale sociale di Parte_1 Controparte_1
INGEDIL S.R.L., con sede legale in Imersago (LC), via Cazzulino n. 6 (Codice fiscale e numero iscrizione al Registro PR;
P.IVA_2
3) ordina al Conservatore del Registro delle PR territorialmente competente di annotare le intervenute variazioni delle quote sociali;
4) condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 7.122,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) rigetta nel resto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con ordinanza resa fuori udienza in data 07/10/2024, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
i proc. dom. avv. BUZZANCA MASSIMO e avv. BUZZANCA MARCO, giusta procura agli atti - ATTORE IN RIASSUNZIONE;
contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 con il proc. dom. avv. PARIS GIANLUCA, giusta procura agli atti – CONVENUTO;
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertato
l'inadempimento contrattuale del sig. all'obbligo di stipulare, nel Controparte_1
termine pattuito, gli atti di cessione di quote nonché quelli necessari al compimento di quanto concordato al punto 11 della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
16.02.2021, per tutte le ragioni esposte in atti dall'attore, con sentenza costitutiva che produca gli effetti dei contratti definitivi non conclusi ai sensi dell'art. 2932 c.c., a) dichiararsi il trasferimento a titolo gratuito dal sig. al sig. Controparte_1 [...]
della metà della quota del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. caduta in Pt_1 successione alla morte della loro madre sig. (pari per l'intero all'1% del Persona_1
capitale sociale e, dunque, per la metà appartenente al convenuto allo 0,5%), ovvero pagina 1 di 15 comunque disporsi il trasferimento a titolo gratuito in favore del sig. Parte_1 dell'intera quota dell'1% capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. caduta in successione alla morte di , di modo che il sig. divenga socio unico della Persona_1 Parte_1
predetta società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari, nonché b) contestualmente assegnarsi interamente al sig. la quota pari all'1% del capitale sociale Controparte_1 di Ingedil S.r.l. caduta in successione, di modo che quest'ultimo divenga socio unico di tale società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari;
- ordinare conseguentemente ai competenti Uffici del Registro delle PR di iscrivere la emananda sentenza costitutiva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c.; IN VIA
SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia possibile disporre la contestuale assegnazione in favore del sig. della quota pari all'1% Controparte_1
del capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in successione, e ferma la domanda sopra formulata in via principale alla lettera a), il sig. ribadisce la propria Parte_1 disponibilità nonché l'offerta di sottoscrivere avanti al notaio il Persona_2
predetto atto di assegnazione della quota societaria di Ingedil S.r.l. in favore del fratello sig. , di modo che quest'ultimo divenga socio unico della predetta Controparte_1
società, nonché di compiere tutti gli atti a ciò necessari;
IN OGNI CASO: condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore”. Controparte_1
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertata la natura a carattere successorio e di divisione ex art. 22 c.p.c. ed il conseguente mancato procedimento di mediazione previsto ex lege nel caso specifico quale onere imprescindibile, pronunciarsi l'improcedibilità della domanda così proposta da parte attorea;
IN VIA PREGIUDIZIALE E SUBORDINATA: dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Bergamo, accertata la violazione della clausola compromissoria statutaria, con ogni statuizione al riguardo;
SEMPRE IN
VIA PREGIUDIZIALE: disporsi la SOSPENSIONE ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in ragione della pendenza del procedimento avanti il Tribunale di Bergamo rubricato al n. 2275/2024 R.G., per tutti i motivi di cui al presente atto, che qui si intendono integralmente riportati;
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi tutte le domande di parte attrice, poiché inammissibili, improcedibili, improponibili, oltre che infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede;
IN OGNI CASO: spese
e compensi di avvocato interamente rifusi;
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama la documentazione in atti, con ogni più ampia riserva”.
pagina 2 di 15
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa depositata ai sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp.att.c.p.c. - notificata alla controparte in data 12/03/2024 - riassumeva il giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale all'esito dell'ordinanza emessa in data 21/12/2023 dalla Sezione
Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Brescia, con la quale veniva dichiarava l'incompetenza a decidere nel merito della causa promossa dall'odierno attore ex art. 2932 c.c. nei confronti di , per essere competente questo Controparte_1
Tribunale, quale foro in cui si è aperta la successione mortis causa della signora Per_1
madre delle odierne parti in causa, ovvero quale foro in cui è sorta l'obbligazione.
[...]
Così, nel merito e in via principale, accertato l'inadempimento Parte_1 contrattuale di all'obbligo di stipulare, nel termine pattuito, gli atti di Controparte_1
cessione di quote, nonché quelli necessari al compimento di quanto concordato al punto
11 della scrittura privata sottoscritta tra loro in data 16/02/2021, chiedeva di pronunciare sentenza costitutiva che producesse gli effetti dei contratti definitivi non conclusi ai sensi dell'art. 2932 c.c., in particolare: a) dichiararsi il trasferimento a titolo gratuito dal sig.
al sig. della metà della quota del capitale sociale di Controparte_1 Parte_1
Pro.Ger. S.r.l. caduta in successione alla morte della loro madre sig. (pari Persona_1 per l'intero all'1% del capitale sociale e, dunque, per la metà appartenente al convenuto allo 0,5%), ovvero comunque disporsi il trasferimento a titolo gratuito in favore del sig.
dell'intera quota dell'1% capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. caduta in Parte_1
successione alla morte di , di modo che il sig. divenga socio Persona_1 Parte_1
unico della predetta società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari;
b) contestualmente assegnarsi interamente al sig. la quota pari all'1% del capitale sociale Controparte_1 di Ingedil S.r.l. caduta in successione, di modo che quest'ultimo divenga socio unico di tale società, e disporsi tutti gli atti a ciò necessari, ordinando, conseguentemente, ai competenti Uffici del Registro delle PR di iscrivere l'emananda sentenza costitutiva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c.; in via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile disporre la contestuale assegnazione in favore di CP_1
della quota pari all'1% del capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in
[...]
successione, e ferma la domanda sopra formulata in via principale alla lettera a),
[...]
ribadiva la propria disponibilità, nonché l'offerta di sottoscrivere avanti al Pt_1
notaio il predetto atto di assegnazione della quota societaria di Ingedil Persona_2
pagina 3 di 15 S.r.l. in favore del fratello , di modo che quest'ultimo divenisse socio Controparte_1
unico della predetta società.
A fondamento delle proprie domande, l'attore deduceva: che, in data 07/08/2011, decedeva la signora madre delle odierne parti in causa;
che, dunque, alla Persona_1
stessa succedevano ab intestato i due figli, e , ai quali Parte_1 Controparte_1
l'eredità si devolveva per la quota di ½ ciascuno;
che l'asse ereditario della defunta madre era composto da alcune partecipazioni societarie, in particolare in Pro.Ger. S.r.l., con sede in Villa d'DA (BG), via della Manica n. 3, per una quota pari all'1% del capitale sociale
(mentre la restante quota del 99% apparteneva già ad amministratore Parte_1
unico della società) ed in Ingedil S.r.l. con sede in Imbersago (LC), via Cazzulino n. 6, per una quota pari all'1% del capitale sociale (mentre la restante quota del 99% apparteneva già a , amministratore unico della società); che, peraltro Controparte_1 mentre la quota dell'1% in Pro.Ger. S.r.l. risultava attualmente intestata agli eredi nella misura di ½ ciascuna, la quota dell'1% in Ingedil S.r.l. risultava ancora “formalmente” intestata alla defunta madre, non avendo , quale amministratore unico, Controparte_1
mai provveduto al necessario aggiornamento della compagine societaria;
che, dunque, con la scrittura privata siglata in data 16/02/2021, i due fratelli avevano definito i loro rapporti patrimoniali, prevedendo al punto 11 - per quanto di interesse in questo giudizio
– che “il signor si impegna a cedere al sig. , a titolo Controparte_1 Parte_1
gratuito, la quota pari allo 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. a lui pervenuta alla morte della madre, di modo che il sig. diverrà socio unico della Parte_1 predetta società; la quota pari all'1% del capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in successione sarà invece interamente assegnata al sig. , di modo che Controparte_1 invece quest'ultimo diverrà socio unico di tale società” e che gli atti necessari al compimento di quanto concordato sarebbero stati “stipulati contestualmente, entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla data della presente scrittura privata, avanti al notaio
, con studio in Cisano Bergamasco;
che, tuttavia, si erano rivelati del Persona_2
tutto vani i reiterati tentativi di di convocare il fratello Parte_1 Controparte_1
avanti al Notaio, per il perfezionamento dei predetti trasferimenti, ragion per cui l'odierno attore si vedeva pertanto costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, onde ottenere ex art. 2932 c.c. una sentenza che producesse gli effetti delle obbligazioni assunte nel sopra trascritto punto 11 della scrittura privata.
pagina 4 di 15 Nel giudizio così riassunto si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiararsi la nullità dell'atto di riassunzione notificato dall'attore per via del mancato rispetto degli avvertimenti di cui all'art. 163 n.7 c.p.c.; in via pregiudiziale ed accessoria, accertato il mancato espletamento del procedimento di mediazione previsto ex lege, chiedeva di pronunciarsi l'improcedibilità della domanda proposta da parte attorea;
in via pregiudiziale e subordinata, chiedeva di dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Bergamo, accertata la violazione della clausola compromissoria statutaria;
sempre in via pregiudiziale, chiedeva di disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio stante la pendenza del procedimento pendente avanti il Tribunale di Bergamo - giudice dr.ssa Chiara Mazzoni - rubricato al n.
2275/2024 R.G.; in via principale, chiedeva di rigettarsi tutte le domande avanzate da parte attorea poiché inammissibili, improcedibili, improponibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in atti.
Senza dare corso ad attività istruttoria, previa acquisizione ex art. 126 disp.att.c.p.c. degli atti contenuti nel fascicolo di causa formatosi avanti al Giudice Specializzato, con ordinanza resa in data 07/10/2024 (comunicata in pari data alle parti), questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. reiterata dalla difesa di e, precisate le conclusioni come sopra riportate, tratteneva la causa in Controparte_1
decisione assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190
c.p.c.
Tutto ciò premesso, in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa del convenuto con riguardo all'atto di riassunzione del giudizio - tempestivamente proposto e debitamente notificato alla controparte - sul presupposto che nella comparsa di riassunzione sarebbe stato “omesso” l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. nella formulazione letterale risultante dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 10/10/2022
n. 149 (c.d. Riforma Cartabia).
Ebbene, l'eccezione è infondata, non potendosi fare riferimento alle nuove disposizioni del codice di rito, che si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla data del
28/02/2023, come stabilito dall'art. 35 del Decreto legislativo n. 149/2022 e successive modifiche, emergendo per tabulas che il presente giudizio veniva promosso da
[...]
con atto di citazione notificato alla controparte nel settembre 2022, perciò prima Pt_1 dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia. Invero, il contenuto obbligatorio della comparsa di riassunzione prescritto dall'art.125 disp.att.c.p.c., in combinato disposto con pagina 5 di 15 gli artt. 163 e 166 c.p.c., nella loro formulazione antecedente all'entrata in vigore della
Riforma, è stato pienamente rispettato avendo l'attore in riassunzione citato CP_1
«a comparire innanzi all'ecc.mo Tribunale di Bergamo, all'udienza del 23
[...] luglio 2024, ore 9.00 di rito”, con l'invito al «convenuto a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata ai sensi e nelle forme di cui all'art.
166 c.p.c. ed a comparire all'udienza stessa, dinanzi al Giudice che sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparendo
e non costituendosi, si procederà in sua dichiarata contumacia…» (v. comparsa di riassunzione).
Non appare superfluo ricordare, in proposito, che la riassunzione della causa produce la conservazione di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice incompetente (cfr. Cass. n. 1241/1995), in quanto, con una pronuncia declinatoria di competenza o di giurisdizione, il processo tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di competenza, o di giurisdizione, non è “nuovo” ma costituisce, per effetto della translatio iudicii, la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (cfr. Cass. n. 4484/2013), sicché, nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della data di instaurazione della causa deve aversi riguardo alla notificazione dell'originaria citazione, non già alla data di notificazione o deposito della comparsa di riassunzione.
Del pari infondata è l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., riproposta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni.
Sull'argomento preme osservare, anzitutto, che costituendosi in questo giudizio il convenuto chiedeva al Giudice della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Brescia di sospendersi la causa, per aver egli stesso promosso un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2234/2022, ottenuto da dal Parte_1
Tribunale di Bergamo (proc. civ. n. 7464/2022 r.g.), giudizio nel quale aveva anche chiesto di accertarsi l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni nascenti Parte_1 dalla scrittura privata siglata in data 16/02/2021, con conseguente condanna alla restituzione delle somme già versate, nonché l'intervenuta risoluzione del contratto e la parziale impossibilità sopravvenuta della prestazione (v. comparsa di costituzione e risposta). In un secondo tempo, tuttavia, costituendosi nel giudizio qui riassunto ex art. 50 c.p.c., il convenuto ha motivato l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. non più per pagina 6 di 15 via della pendenza della causa iscritta al numero di ruolo 7464/2022 r.g. – peraltro, nel frattempo già definita in primo grado – quanto per aver promosso un ulteriore giudizio di merito, sempre avanti al Tribunale di Bergamo (n. 2275/2024 r.g. – Giudice dr.ssa Chiara
Mazzoni), con il quale aveva impugnato la scrittura privata siglata inter partes, avanzando, ancora una volta, “domanda specifica di risoluzione della scrittura privata del 16/02/2021 a seguito di colpevole inadempimento da parte del nonché, Parte_1 per parte delle condizioni di cui alla richiamata scrittura, a seguito di impossibilità sopravvenute” (v. p. 5 comparsa di risposta nella causa riassunta).
Ora, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione necessaria del giudizio, posto che la causa rubricata 7464/2022 r.g. risulta definita in primo grado con sentenza n. 1621/2024 resa in data 23/07/2024, prodotta sub doc. A dalla parte attrice (v. allegato comparsa conclusionale). Dunque, ricordando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte1, in base al quale, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295
c.p.c. e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza. 1 Cfr. Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 29/07/2021), n.21763: “Come più volte rimarcato, le Sezioni unite, con la sentenza n. 10027/2012, hanno ritenuto che nell'ipotesi di un nesso di pregiudizialità c.d. tecnica, il giudice della causa dipendente dovrà applicare l'art. 295 c.p.c. sino a che la causa pregiudicante pende in primo grado e così disporre necessariamente la sospensione del processo innanzi a lui. La sospensione della causa pregiudicata, però, non durerà per forza sino al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla lite pregiudicante. Il fondamento della soluzione prescelta viene espressamente collegato, da un lato, alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, dall'altro, al correlato progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione che consente di ritenere che "l'ordinamento preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità al diritto". Il problema del (potenziale) conflitto di giudicati si trasformerebbe in una scelta delle parti che, concordando tra loro l'attesa, potrebbero relegare la valutazione affidata al giudice ex art. 337 c.p.c., comma 2, ad una mera eventualità, in quanto condizionata al presupposto costituito dalla scelta di riassunzione;
in definitiva, l'impulso processuale condizionerebbe così il paradigma del giudicato nella pregiudizialità”. pagina 7 di 15 Ciò chiarito rispetto al rapporto tra questa causa e quella di opposizione a decreto ingiuntivo rubricata 7464/2022 r.g., quanto alla causa iscritta al numero di ruolo
2275/2024 r.g., questo Giudice reputa l'istanza di sospensione meramente dilatoria, in quanto, stando a quanto riportato in atti dalla difesa del convenuto – che parrebbe aver omesso di produrre la relativa citazione – la causa scaturisce, ancora una volta, dalla proposizione della domanda di risoluzione della scrittura privata de qua per l'asserito colpevole inadempimento imputabile ad domanda apparentemente Parte_1 identica a quella proposta nel giudizio già definito in primo grado da questo Tribunale con sentenza n. 1621/2024. Non si ravvisa, dunque, alcun rapporto di pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto che, come noto, presuppone che vi sono più questioni giuridiche diverse, almeno una delle quali assume rilevanza decisiva (questione pregiudiziale) in altro giudizio, che da quella dipende (causa pregiudicata).
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale per violazione della clausola compromissoria statutaria della società Pro.Ger. s.r.l.
Al di là del fatto che lo statuto della società, a cui si fa riferimento, non è stato neppure prodotto in questo giudizio dalla parte che ha sollevato l'eccezione e sulla quale gravava, dunque, il relativo onere della prova, non può non rilevarsi come l'eccezione sia comunque tardiva, per essere stata proposta solamente davanti a questo Giudice e non anche avanti alla Sezione Specializzata presso il Tribunale di Brescia, dove, infatti, veniva eccepita solamente l'incompetenza di quel Tribunale adito in favore di questo, quale luogo in cui si era aperta la successione. Con l'ordinanza di cui si è detto, i giudici della Sezione
Specializzata in materia di impresa declinavano la loro competenza in favore di questo
Tribunale, sia perché “giudice del luogo dell'aperta successione” sia perché – si legge testualmente – “appare preferibile” quale “foro dei diritti nascenti da obbligazione, di cui all'art. 20 c.p.c.” (v. ordinanza della Sezione Specializzata Impresa del 21/12/2023).
Infondata, oltre che tardiva, è pure l'eccezione relativa al mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Sul punto, si osserva come l'azione di cui all'art. 2932 c.c. non rientri nell'elenco tassativo delle materie per le quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis D. Lgs. n. 28/2010, laddove si fa riferimento alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
pagina 8 di 15 con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura). Trattandosi, dunque, di controversia vertente in materia di responsabilità contrattuale, pare evidente che l'eccezione vada rigettata.
Ora, essendo indiscussa e, quindi, implicitamente riconosciuta la validità della scrittura privata siglata inter partes, occorre vagliare il merito della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., relativamente all'esecuzione in forma specifica della condizione contenuta al punto 11 della scrittura, che recita testualmente: «il sig. si Controparte_1 impegna a cedere al sig. , a titolo gratuito, la quota pari allo 0,5% del Parte_1 capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. a lui pervenuta alla morte della madre, in modo che il sig. diverrà socio unico della predetta società; la quota pari all'1% del Parte_1 capitale sociale di Ingedil S.r.l. caduta in successione sarà invece interamente assegnata al sig. , di modo che invece quest'ultimo diverrà socio unico di tale Controparte_1 società. Gli atti necessari al compimento di quanto concordato al presente punto saranno stipulati contestualmente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente scrittura privata, avanti al notaio le cui competenze (come pure ogni spesa, Persona_2 tassazione o imposizione connessa o, comunque, conseguente ai trasferimenti di quote di specie) saranno a carico delle Parti in misura di metà ciascuna. Il sig. Parte_1 dichiara sin da ora che, all'esito dei trasferimenti di quote previsti al presente punto, nulla avrà da pretendere nei confronti di Ingedil S.r.l. per qualsivoglia titolo, causa o ragione;
allo stesso modo, il sig. dichiara sin da ora che, all'esito dei Controparte_1 trasferimenti di quote previsti al presente punto, nulla avrà da pretendere nei confronti di Pro.Ger. S.r.l. per qualsivoglia titolo, causa o ragione» (v. doc. 3 fascicolo attore).
Ebbene, in punto di diritto, parte utile premettere che l'art. 2932 codice civile, invocato dall'attore stabilisce che: “se colui che è obbligato a concludere un Parte_1 contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di pagina 9 di 15 concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa determinata, occorre che l'attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge (art. 2932, secondo comma, c.c.) e che provi tali assunti a norma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della proprietà (cfr. Cass. civ. n. 7409/2012). Peraltro, in giurisprudenza si è affermato che la volontà di adempiere può essere financo “implicita” come accade, ad esempio, con la presentazione dalla domanda di esecuzione in forma specifica (cfr. Cass. civ. n. 16881/2007), piuttosto che con l'invito fatto alla controparte a comparire davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo (cfr. Cass. civ. n. 5781/1988). Infatti, per «offerta nei modi di legge» non deve necessariamente intendersi l'offerta formale di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo sufficiente anche la semplice offerta secondo gli usi (cfr. Cass. civ. n. 14709/1999), offerta che, integrando una condizione dell'azione, può essere validamente fatta anche nel corso del giudizio, essendo sufficiente che sussista al momento della decisione (cfr. Cass. civ.
n. 1077/1995).
Ciò detto, nel caso in esame, la conclusione del contratto definitivo - ergo la cessione delle quote societarie – sarebbe dovuta avvenire contestualmente, essendosi obbligati i due fratelli a cedersi rispettivamente, a titolo gratuito, la quota a ciascuno intestata del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. e di Ingedil S.r.l., in modo da divenire soci unici delle menzionate società, impegnandosi a compiere gli “atti necessari” entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione della scrittura privata, avanti al notaio prescelto dott.
“le cui competenze (come pure ogni spesa, tassazione o imposizione Persona_2 connessa o, comunque, conseguente ai trasferimenti di quote di specie) saranno a carico delle Parti in misura di metà ciascuna”.
Dal tenore della clausola in oggetto, avente valore di contratto preliminare di cessione di quote societarie, secondo i canoni interpretativi legali non si evince alcuna volontà dei contraenti di subordinare (rectius, condizionare) l'efficacia di tale impegno all'esatto adempimento delle altre obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti nelle altre clausole della predetta scrittura privata, sicché, a parere di questo Giudice, l'indagine rispetto alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'invocata pronuncia ex art. 2932 c.c. deve essere limitata al contenuto della clausola in oggetto, a nulla rilevando gli avvenimenti che possono aver determinato un eventuale parziale inadempimento delle altre obbligazioni, aventi ad oggetto altri beni mobili e immobili caduti in successione ereditaria a causa della morte della signora Del resto, anche la clausola finale Persona_1
pagina 10 di 15 contenuta al punto 17, laddove si prevede che “con la sottoscrizione del presente atto e
l'adempimento delle obbligazioni assunte ai punti che precedono, gli dichiarano Pt_2 quindi di nulla aver più da pretendere l'uno dall'altro in relazione alla successione apertasi in morte di , nonché per qualsivoglia ulteriore titolo, causa o Persona_1 ragione”, costituisce una clausola di carattere generale che, ancora una volta, non pone alcun collegamento teleologico o funzionale tra l'impegno a contrarre che Parte_1
e hanno assunto nella clausola n. 11 con riguardo alle quote societarie, Controparte_1 rispetto alle altre obbligazioni nascenti dalla predetta scrittura.
Ne consegue che appare del tutto immeritevole di seguito l'assunto di parte convenuta volto a sostenere che la domanda di adempimento in forma specifica azionata dall'attore deve ritenersi “in ogni caso inammissibile”, a fronte della “legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” e del “lungo elenco degli inadempimenti posti in essere da controparte … già oggetto di specifica causa pendente” (v. p. 8 comp. concl., con ciò riferendosi al giudizio pendente avanti alla Giudice dr.ssa Chiara Mazzoni di questo
Tribunale, iscritto al numero di ruolo 2275/2024 r.g.).
Le circostanze allegate a conforto delle prospettazioni difensive di cui sopra, infatti, pure dimostrate, non potrebbero giammai assumere rilievo nel presente giudizio, ove si controverte rispetto all'esecuzione in forma specifica degli obblighi discendenti dalla clausola n. 11, che deve qualificarsi, a tutti gli effetti, alla stregua di un contratto preliminare che impegna reciprocamente le parti al trasferimento (e all'assegnazione per intero) di quote societarie di cui ciascun contraente è titolare (o contitolare), senza previsione di prezzo, dunque, in assenza della moneta secondo lo schema contrattuale della permuta (art. 1552 c.c.), con il significato pratico-economico di attribuire la qualifica di “socio unico” a ciascun contraente nelle società Pro.ger. S.r.l. e Ingedil S.r.l. all'esito dell'operazione.
Per quanto anzidetto, dunque, l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto non potrà che essere valutata e riferita esclusivamente alla obbligazione assunta da
[...] rispetto all'assegnazione a dell'intera quota indivisa dell'1% Pt_1 Controparte_1 del capitale sociale di Ingedil S.r.l.
Prima di ciò, tuttavia, pare doveroso respingere anche l'assunto di parte convenuta secondo cui l'invocata clausola n. 11 della scrittura “rappresenta, in ogni caso, un contratto di donazione poiché priva del corrispettivo prezzo che, in più occasioni, per
pagina 11 di 15 giurisprudenza costante è stato dichiarato nullo, attesa l'incompatibilità tra l'intento liberale e obbligo di adempiere”.
Fermo il fatto che questo giudice conosce e condivide la giurisprudenza citata in atti dalla difesa del convenuto, appare evidente come essa sia del tutto inconferente al caso di specie. Infatti, dalla clausola in parole emerge che e Parte_1 Controparte_1 hanno assunto degli impegni reciproci di natura onerosa, che nulla hanno a che vedere con l'animus donandi che caratterizza l'atto donativo, per il quale, invece, a fronte del depauperamento del patrimonio di una parte si realizza un corrispondente arricchimento dell'altra per puro spirito di liberalità. Nel caso di specie, il sorgere di diritti e obblighi reciproci in virtù di un accordo che prevede il trasferimento della quota dello 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l., da parte di in favore di e CP_1 Parte_1
l'assegnazione dell'intera quota indivisa dell'1% del capitale sociale di Ingedil S.r.l.
(nell'attuale contitolarità di e ) in favore di , esprime un Pt_1 CP_1 Controparte_1 rapporto di sinallagmaticità incompatibile non con lo spirito liberale che connota il contratto di donazione. Quanto alla gratuità del negozio giudico - invocata dalla difesa del convenuto per eccepire l'infondatezza della domanda di adempimento in forma specifica – basti osservare come la gratuità sia un elemento diverso dallo spirito di liberalità e che, in ogni caso, nell'ambito del contratto preliminare di permuta siglato tra le parti, le reciproche controprestazioni consistono nell'attribuzione di un bene (nella specie, una quota di partecipazione societaria), che si presume avere un valore economico, salvo prova contraria che il convenuto neppure si è offerto di fornire.
Ciò detto, premesso che la scrittura privata de qua consente di identificare correttamente i beni oggetto della domanda di trasferimento e assegnazione, rappresentati, da un lato, dalla quota dello 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger S.r.l. intestata a Controparte_1
e, dall'altro lato, dalla quota indivisa dell'1% del capitale sociale di Indegil S.r.l., cointestata per l'appunto ad e , l'azione promossa ai sensi dell'art. Pt_1 Controparte_1
2932 c.c. è fondata e merita integrale accoglimento.
Va osservato che l'odierno attore ha puntualmente assolto all'onere della prova su di lui gravante, fornendo prova documentale di aver inviato, già il giorno seguente alla stipula della scrittura ovvero in data 17/02/2021 – per mezzo della dipendente di Pro.Ger. S.r.l. – un messaggio di posta elettronica allo Studio Notarile prescelto, al fine di fissare un appuntamento “per la stesura dell'atto, di cui alla scrittura privata in allegato”; in data
18/02/2021 lo Studio notarile inviava una e-mail di risposta chiedendo la trasmissione pagina 12 di 15 della visura camerale della società Ingedil S.r.l., visura che veniva inviata a mezzo e-mail il giorno seguente e che veniva riscontrata dalla dipendente dello Studio notarile con un ulteriore messaggio di posta elettronica in cui segnalava come la quota societaria di
Ingedil S.r.l. fosse ancora intestata alla defunta signora e che, pertanto, era Persona_1 necessario procedere con gli “atti societari” presso lo studio del commercialista per effettuare un “aggiornamento delle quote” (v. docc.
4-5 fasc. attore); ancora, in data
19/05/2021, Pro.Ger. S.r.l. inviava una e-mail all'indirizzo di per Controparte_1 segnalare quanto emerso da una conversazione telefonica con lo studio notarile del dott. ai fini del perfezionamento degli atti di cessione delle quote e, di nuovo, in data Per_2
07/06/2021 veniva inviata un'ulteriore email all'indirizzo di chiedendo Controparte_1 espressamente “la disponibilità per andare dal notaio a cedere la … quota ad e Pt_1 quando sarai pronto, ti cederà la sua”, mail alla quale l'odierno convenuto non Pt_1 risulta aver mai risposto (v. doc. 6 fasc. attore); comunque, in data 13/07/2022, seguiva una e-mail dagli uffici di Pro.Ger S.r.l. per confermare l'appuntamento dell'01/08/2022 presso lo studio di Cisano Bergamasco del Notaio per il perfezionamento della Per_2 cessione delle quote delle società Pro.Ger e Ingedil, mail a cui, ancora una volta, la dipendente dello Studio Notarile, signora replicava chiarendo che Testimone_1
l'appuntamento presso il Notaio avrebbe riguardato soltanto la cessione delle quote della società Pro.Ger S.r.l., poiché dalla visura camerale la quota societaria dell'1% di Ingedil
S.r.l. “risulta[va] ancora intestata alla defunta signora ” (v. docc.
7-8 fasc. Persona_3 attore); così, con lettera raccomandata datata 22/07/2022, inviata a Controparte_1 personalmente e al suo Legale Avv. Nicoletta Austoni, prodotta nel fascicolo attoreo, il procuratore di Avv. Marco Buzzanca, ribadiva il giorno e l'orario Parte_1 dell'appuntamento fissato presso lo Studio notarile per la stipula degli atti previsti al punto
11 della scrittura privata, con l'intimazione rivolta a di comparire avanti Controparte_1 al Notaio e l'avvertimento che, “se nemmeno per allora il signor avrà Controparte_1 aggiornato l'intestazione della quota societaria di Ingedil s.r.l. cadute in successione
(ancora intestata alla defunta signora , potrà rogitare solo la cessione in Persona_1 favore di della quota di Pro.Ger S.r.l.” (v. doc. 9 fasc. attore). Parte_1
Per tutto quanto sopra esposto, non sussistono dubbi in ordine all'inadempimento imputabile al convenuto, che ha del tutto omesso di provare di essersi offerto di adempiere, in primo luogo, ponendo in essere quegli atti “preliminari” necessari per la stipulazione dell'atto notarile di trasferimento delle quote in proprio favore, come chiesto pagina 13 di 15 per iscritto dal Notaio. Nella specie, infatti, va rimarcato che è Controparte_1 amministratore unico di Ingedil S.r.l. e che, ancora in questo giudizio, non ha mai chiarito quali impedimenti avrebbe riscontrato ai fini dell'aggiornamento dell'intestazione della quota societaria, lasciando privo di prova l'assunto per il quale egli “in più occasioni comunicava di aver conferito con il commercialista e che detto incombente, nei tempi necessari al relativo adempimento, sarebbe stato eseguito” (v. p. 12 comp. cost.).
Per i motivi che precedono, sussistendo i presupposti fattuali di cui all'art. 2932 c.c., la domanda avanzata da va accolta e, per l'effetto, si deve disporre, in Parte_1 esecuzione dell'accordo preliminare contenuto nella clausola n. 11 della scrittura privata siglata inter partes il 16/02/2021, il trasferimento della titolarità della quota societaria intestata , pari allo 0,5% del capitale sociale di Pro.Ger. S.r.l. (con sede Controparte_1 legale in Villa D'DA (BG), via della Manica n.
3 - Codice fiscale e numero iscrizione al Registro
PR , v. doc. 1 fasc. attore), in favore di e, contestualmente, P.IVA_1 Parte_1
l'assegnazione dell'intera quota indivisa dell'1%, cointestata tra e Parte_1 CP_1
(nella loro qualità di eredi di del capitale sociale di Ingedil S.r.l.
[...] Persona_1
(con sede legale in Imersago (LC), via Cazzulino n.
6 - Codice fiscale e numero iscrizione al
Registro PR , v. doc. 2 fasc. attore) in favore di . P.IVA_2 Controparte_1
La presente sentenza costituisce titolo ex art. 2470 c.c. per l'iscrizione nel Registro delle
PR territorialmente competente, come previsto in dispositivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Considerato il valore indeterminato della causa di “media complessità”, l'odierno convenuto va condannato a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che, tenuto conto dei parametri “medi” previsti dal
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, si liquidano in complessivi euro 7.122,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza, anche istruttoria, così provvede:
1) trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore di la quota intestata a Parte_1
, pari allo 0,5% del capitale sociale di PRO.GER. S.R.L., con sede Controparte_1 legale in Villa D'DA (BG), via della Manica n. 3 (Codice fiscale e n. iscrizione al Reg.
PR ); P.IVA_1
pagina 14 di 15 2) assegna, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore di , la quota indivisa Controparte_1 dell'1% cointestata tra e del capitale sociale di Parte_1 Controparte_1
INGEDIL S.R.L., con sede legale in Imersago (LC), via Cazzulino n. 6 (Codice fiscale e numero iscrizione al Registro PR;
P.IVA_2
3) ordina al Conservatore del Registro delle PR territorialmente competente di annotare le intervenute variazioni delle quote sociali;
4) condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 7.122,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) rigetta nel resto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
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