Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice,
Dott. Vincenzo Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
, P.IVA con sede in Castellammare Parte_1 P.IVA_1
di Stabia al C.so De Gasperi n.16, in persona del legale rappresentante pro tempore , rapp.ta e difesa giusta procura in calce al presente Parte_2
ricorso dall'avv. Luigi Vingiani, con studio in Gragnano alla Via Cupa
Varano n.126;
ATTORE
CONTRO
in persona del Dirigente p.t. Controparte_1
dell'Avvocatura Comunale dott.ssa Loredana Lattene, titolare della legittimazione processuale ex art. 58 bis dello Statuto Comunale, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, nonché in forza del formale provvedimento di conferimento incarico, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Municipale M. Antonella
Verde e dall'Avvocato Municipale Giuseppina Moccia;
CONVENUTO
1
CONTRO
C.F. , in persona del l.r.p.t. avv. CP_2 P.IVA_2 [...]
, con sede in Ercolano, alla Via Trentola n. 211, rapp.ta e difesa, in CP_3
virtù di mandato in calce al ricorso notificato, dall'avv. Ruggiero Iovino, presso lo studio dello stesso elett.te dom.to in Nola, alla Via Fonseca n. 48;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante conveniva innanzi a Codesto Tribunale, il in Controparte_1
persona del l.r.p.t. e la in persona del l.r.p.t., rassegnando le CP_2
seguenti conclusioni “Accertare la responsabilità esclusiva o concorrente dei convenuti nella causazione degli eventi dannosi descritti in citazione, in particolare per gli eventi più consistenti, verificatisi in data 15.12.2017, 20.3.2018 e 3.11.2021; Condannare entrambi i convenuti in solido tra loro - o nella quota di responsabilità accertata - a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale espressamente contenuto entro la somma di euro
26.000, o quella minore da accertare in corso di causa sulla base delle risultanze processuali e con gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. Il tutto comunque, sempre nei limiti di
Euro 26.000; Condannare i convenuti in solido o pro quota al pagamento delle spese del presente giudizio;
In via istruttoria chiede ammettersi sin d'ora consulenza tecnica d'ufficio per verificare lo stato dei luoghi onde ottenerne una puntuale descrizione e per accertare e determinare la natura, la causa e l'entità dei vizi e degli inconvenienti
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nell'immobile detenuto dalla ricorrente, nonché i difetti della costruzione e/o della manutenzione della rete fognaria, la responsabilità concorrente o pro quota sia del custode gestore del servizio di fognatura
e sia del custode proprietario della strada ed i danni riportati nell'immobile detenuto dall'istante e quantificare il costo per il loro ripristino nonché i danni per la mancata e/o parziale utilizzazione dell'immobile ed all'attività commerciale”.
A sostegno del proprio atto introduttivo, l'istante premette:
- di essere conduttore dell'unità immobiliare sita in Castellammare di
Stabia al Corso Garibaldi n.98 A/C, composta da un locale al piano interrato di circa mq.650 riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 8 part.14 sub 37 cat. C6 in forza di contratto di locazione commerciale registrato all'Agenzia delle Entrate il 10.4.2014 al n.00822 serie 3T;
- dal Corso Garibaldi si accede al locale attraverso due rampe di accesso che conducono ad un dislivello stradale pari a -3,2 mt;
- la suindicata unità immobiliare funge da autorimessa ed è divisa in due zone distinte, ovvero una parte destinata al parcheggio di autoveicoli dell'estensione di circa 493 mq. e l'altra destinata ad uffici dell'estensione di circa 36 mq.;
- codesta unità immobiliare, negli ultimi anni è stata oggetto di diversi allagamenti dovuti ad eventi meteorici che hanno arrecato notevoli danni all'immobile, provocando il danneggiamento degli intonaci e della pavimentazione per tutto il perimetro del locale ed il mobilio esistente;
- gli eventi più clamorosi si sono verificati in data 15.12.2017,
20.03.2018, e 03.11.2021, quando l'acqua piovana si è accumulata sulla strada di Corso Garibaldi, tanto da ricoprire il marciapiede ed è precipitata nell'autorimessa, nonostante la presenza di barriere provvisorie, impedendo al gestore ed ai clienti di raggiungerla;
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- la causa delle infiltrazioni è da attribuirsi alla depressione esistente lungo Corso Garibaldi, che tende a concentrare i flussi delle acque meteoriche con conseguenti allagamenti anche in presenza di precipitazioni di poso superiori alla norma;
- la rete fognaria, causa una scarsa manutenzione nei punti di sbocco sulla spiaggia, non riesce a recepire le portate d'acqua superiori alla media, per cui tracimano sul piano stradale ed invadono i locali sottostanti;
- a seguito degli allagamenti, la Società istante sollecitò sia il
[...]
quale ente proprietario della strada, sia la Controparte_1 [...]
quale ente gestore del Servizio Idrico Integrato;
CP_2
- nel corso di alcune riunioni svoltesi tra gli Enti, sarebbe stata individuata la causa dell'allagamento, consistente nel blocco delle stazioni di sollevamento, in particolare quella posta in corrispondenza dell'Hotel Miramare e sita a poche decine di metri dall'autorimessa, ove si verifica l'interramento - tramite trasporto e scarico della sabbia - dello scaricatore di emergenza a servizio della stazione e posto in prossimità della battigia;
- gli ulteriori solleciti inoltrati dall'istante non ebbero alcun riscontro;
- la detta Società , tramite il proprio legale, con messa in mora del
20.9.2018 diffidava sia il , sia la Controparte_1 CP_1 [...]
ad eliminare immediatamente tutti i vizi e difetti della fognatura e CP_2
ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiedendo nel contempo, formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito dell'impossibilità di utilizzo dei locali, e li invitava a contattare lo studio legale al fine di addivenire ad un bonario componimento della questione;
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- nonostante le ripetute segnalazioni, ad oggi i citati Enti non hanno tuttavia eliminato i vizi e gli inconvenienti dell''immobile, con impossibilità della parte istante di utilizzarlo appieno;
- l'istante in data 22.11.2018 ha anche esperito, purtroppo, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita a cui ha aderito soltanto la mentre il ha, invece, CP_2 Controparte_1
comunicato in data 10.12.2018 la volontà di non aderire contestando ogni responsabilità risarcitoria;
- gli allagamenti verificatesi, hanno causato dei danni nell'immobile detenuto dalla Società istante, che riguardano l'intonaco delle pareti per circa 106 mq. ed una porzione della pavimentazione per circa 10 mq., sono stati quantificati in € 12.154.00, oltre Iva, ed un danno all'attività commerciale per le operazioni di espurgo dell'acqua piovana e di pulizia dei locali, come si evince dalla relazione tecnica redatta dall' Ing.
(presente agli atti di causa). Persona_1
2. La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 3965/2022, ed assegnata alla cognizione del Giudice, dott. Vincenzo Del Sorbo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, il che Controparte_1
impugnava e contestava tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto.
In via preliminare, eccepiva la nullità della domanda ex art. 163, comma
3-4, c.p.c, la carenza di legittimazione passiva in capo ad esso;
e nel merito, insisteva nel rigetto delle avverse pretese perché infondate, stante la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento; e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, qualificare il fatto de quo quale evento assolutamente eccezionale ed imprevedibile, e dichiarare la non responsabilità; ovvero, in subordine, l'obbligo del
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ad un mero indennizzo e non al risarcimento come invocato CP_1
dall'attore; in via ancora più gradata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, qualificare il fatto de quo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., come evento in cui ha concorso, quale responsabile, anche parte attrice stessa, concorso la cui misura percentuale è rimessa alle valutazioni dell'adito Giudicante.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, la opponendosi alla domanda, CP_2
eccependo la nullità dell'atto introduttivo, e la sua infondatezza, reputando escluse dalla propria gestione e competenza “le acque meteoriche, tramite fognature dedicate, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, parimenti la gestione dei pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche”, perché non facenti parte del Sistema Idrico Integrato di cui era gestore. Insisteva nel rigetto della domanda, perché infondata sia in fatto che in diritto, chiedendo la sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese.
All'udienza del 06.12.2022, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudicante concedeva i termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., rinviando all'udienza del 18.04.2023.
All'udienza del 18.04.2023, il Giudicante, considerato che, oltre alle istanze istruttorie, l'attrice chiedeva formularsi proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., e che in adesione a tale richiesta, questo Giudice formulò proposta ex art. 185 bis, alla luce della CTP di parte attrice e della documentazione esibita da tutte le parti, (fra cui il “riscontro CP_2
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alla nota del Sindaco” esibito dal convenuto , ammettendo la CP_1
prova per testi, rinviando all'udienza del 31.10.2023.
All'udienza del 12.11.2024, il Giudicante tratteneva la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
Le parti, pertanto, depositavano tempestivamente i propri scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda si ritiene fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3,
n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum
(inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al fenomeno verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3
n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si
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verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attorea oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
In diritto, si rammenta che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del “custode”, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
Ne consegue che il “custode” è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (Cass. nn. 3651/2006;
15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova
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nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016 /2011).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19- 2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106;
v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Con precipuo riferimento al caso di specie, con ordinanza n. 21977 del
12-7-2022, la Suprema Corte ha ribadito che l'art. 2051 c.c. trova applicazione non solo quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo ma anche quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana, come nell'ipotesi delle opere di ristrutturazione.
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Tanto una tubazione idrica, quanto l'acqua in essa contenuta sono infatti “cose”, rientranti nella previsione dell'art. 2051 c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà
o perché danneggiate da condotta umana;
nell'uno, come nell'altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l'onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi. È di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. 3, sentenza n. 6121 del 18-6-1999, Rv. 527663 – 01).
Premessi tali richiami ermeneutici, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che l'attore ha posto a fondamento della propria domanda di risarcimento dei danni patiti, la circostanza che, l'unità immobiliare oggetto di causa, fosse stata negli anni protagonista di diversi fenomeni infiltrativi, i quali, avevano arrecato ingenti danni all'immobile, e in particolare, venivano posti in risalto gli eventi, rivelatesi più consistenti, del 05.12.2017, 20.03.2018 e 03.11.2021.
In tali circostanze di tempo, a causa delle ingenti precipitazioni,
l'acqua piovana si accumulò sulla strada di Corso Garibaldi, tanto da ricoprire l'intero marciapiede, precipitando all'interno dell'autorimessa dell'attore, nonostante il posizionamento di barriere provvisorie, impedendo sia al gestore che ai clienti l'accesso.
Va rilevato in fatto, che è dato pacifico tra le parti l'effettivo verificarsi dell'evento come descritto in citazione, sicché può dirsi provato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. il fatto storico posto a base della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, in quanto i soggetti convenuti non contestano l'esistenza del denunziato fenomeno infiltrativo ma si addossano reciprocamente la responsabilità dell'accaduto.
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A sostegno della conoscenza degli eventi sopra descritti da parte sia dell quale proprietario della strada, sia della CP_4 CP_2
, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, vi è l'inchiesta del
[...]
13.11.2018, a cui presero parte i vertici dei vari Enti (
[...]
, , Consarno, ) Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_5
al fine di comprendere le cause del malfunzionamento dell'impianto fognario cittadino, per poter individuare una soluzione opportuna atta ad impedire il verificarsi, in futuro, di ulteriori conseguenze dannose per la città.
Ancora, vi è la corrispondenza intercorsa tra il di CP_1
Castellammare di Stabia e la nota prot. n. 0098405 del CP_2
12.11.2021, di riscontro alla nota prot. n. 79144/2021 del nella CP_1
quale la rappresentava le criticità idrauliche costituite dalla CP_2
particolare ubicazione del sistema fognario, che venivano alla luce in presenza di precipitazioni meteoriche, altresì, facendo presente di aver avviato la progettazione di interventi risolutivi.
La causa delle conseguenze dannose, a seguito degli eventi verificatesi, si deduce sia sulla scorta della CTP di parte attorea, espletata dall' Ing. , che dall'escussione Persona_1
testimoniale, avvenuta nel corso dell'udienza del 20.02.2024.
Dalla menzionata consulenza tecnica, è emerso con certezza che i fenomeni infiltrativi sono compatibili con i fatti posti a base della presente domanda.
A seguito delle indagini espletate è emerso che “Lungo il Corso
Garibaldi, nell'area antistante l'autorimessa, esiste una depressione che tende a concentrare i flussi delle acque meteoriche con conseguenti allagamenti, anche in presenza di precipitazioni di poco superiori alla norma. La rete fognaria, probabilmente a causa della
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scarsa manutenzione nei punti di sbocco sulla spiaggia, non riesce a recepire le portate d'acqua superiori alla media, per cui tracimano sul piano stradale e invadono i locali sottostanti”.
Altresì, veniva evidenziato che “in occasione di eventi meteorici piuttosto intensi si verifica, purtroppo, una situazione di blocco delle stazioni di sollevamento in particolare di quella posta in corrispondenza dell'Hotel Miramare, causando allagamenti che interessano interi quartieri cittadini, venendosi a creare di fatto precarie condizioni igienico sanitarie. La causa è dovuta all'interramento, correlato al complesso fenomeno di trasporto e deposito della sabbia, dello scaricatore di emergenza a servizio della stessa stazione posto in prossimità della battigia”.
All'udienza del 20.02.2024, di escussione testimoniale, veniva introdotto il primo teste di parte attorea, sig. che riferiva “Sono Testimone_1
responsabile dell'ufficio infortunistica stradale della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia. Preciso che non ho eseguito personalmente
l'accesso sui luoghi di causa. Da una richiesta effettuata dall'avv.
Vingiani quale difensore della ho rilasciato copia del Pt_1
brogliaccio di servizio della centrale operativa relativo alle date del 15-
12-17 e 20-3-18 da cui si evince che ci sono stati allagamenti di acqua al
Corso Garibaldi ed al Corso Vittorio Emanuele di Castellammare di
Stabia. Dal brogliaccio di evince che il titolare della in queste Pt_1
due date segnalò l'allagamento alla Polizia Municipale. Io ho trasmesso al legale quanto rinvenuto agli atti. Nulla posso riferire agli altri capi di prova”.
Veniva introdotto il secondo teste di parte attorea, sig. “Si Tes_2
è vero. Sono a conoscenza di questi ripetuti fenomeni di allagamento in quanto sono stato proprietario dell'autorimessa dal 2014 fino al 2015-
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2016. Preciso che più volte durante l'anno capitava quando si verificavano i temporali che dovevamo correre all'autorimessa per posizionare delle paratie con dei sacchi per evitare inondazioni. Questo capitava anche di notte. In particolare, le inondazioni si verificano nel tratto stradale che va dalla Banca Stabiese fino al Ristorante Mamma
MI e l'autorimessa . Quando si verificano questi fenomeni Pt_1
ricorrevamo a delle pompe idrauliche per poter arginare queste inondazioni. Sul capo 2 dico è vero. Sono amico di titolare della Pt_2
e spesso ho aiutato lui a rimuovere l'acqua che entrava a Pt_1
seguito di queste inondazioni anche nelle date di dicembre 2017 e marzo
2018 in cui ero presente al momento dell'inondazione. Preciso che quando si verificano questi fenomeni l'autorimessa rimaneva chiusa per qualche giorno per consentire la pulizia e lo smaltimento dell'acqua e pertanto non potevano entrare macchine per poter usufruire del parcheggio. Preciso che di tali allagamenti ne ha dato ampio risalto anche la stampa ed i social ed in particolare è girato sui social ed anche in televisione il video di che girava con la canoa in Villa Pt_2
Comunale. Sui capi 3,4,5,6,7,8,9 non posso riferire. Sul capo 10 posso riferire che non è stato effettuato alcun intervento da parte degli enti considerato che le inondazioni continuano a verificarsi. Sul capo 11 dico
È vero. Riconosco altresì dalle foto che mi vengono esibite dalla relazione di parte attrice a firma dell'Ing. nn1 - Persona_1
,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 lo stato dei luoghi, gli allagamenti ed i danni subiti all'autorimessa. Preciso che ogni volta che c'era un temporale avevo il terrore per paura dei danni e delle inondazioni”.
Veniva, infine, introdotto il terzo teste di parte attorea, sig.
[...]
“Sono stato incaricato dal titolare di , sig. Persona_1 Pt_1 Pt_2
di redigere perizia di parte relativa ai fatti di causa. Sul capo: 1
[...]
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Si è vero. Ho visionato i locali ed ho acquisito altresì documentazione, in particolare bollettini meteorici per controllare i centimetri di pioggia ed ho acquisito foto e video degli allagamenti. Sui capi 2,3,4 e 5 non posso riferire perché non ero presente. Sul capo 6: Si è vero. Su quel tratto stradale antistante l'autorimessa c'è una depressione stradale che fa confluire maggiore acqua in quel punto. Sul capo 7: Si è vero. Sul capo
8: Si è vero. Ne sono a conoscenza della notizia tramite articoli di stampa. Sul capo 9: Ipotizzo che i problemi non sono dovuti a difetti di costruzione della fognatura ma a problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sul capo 10: Non posso riferire di preciso. Sul capo 11:
Confermo integralmente il contenuto della perizia da me redatta e confermo che al seguito di tali inondazioni ho riscontrato nell'autorimessa danni agli intonaci, pavimentazione, mobilio, e tinteggiatura”.
Alla luce dei fatti accaduti e dell'istruttoria espletata, resta da verificare, anche sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, la responsabilità dei fenomeni infiltrativi verificatesi.
Il ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, giacché la gestione del sistema fognario compete alla quale affidataria della gestione del Servizio Idrico CP_2
Integrato nell'ambito Territoriale Ottimale n.3 “Sarnese – Vesuviano” della (cd. “ ), conformemente a quanto Controparte_6 CP_7
disposto dalla legge n.36 del 1994 e dalla Legge n.14 Controparte_6
del 1997 ed ai sensi dell'art.4 comma 1, lettera f della citata legge 36/94, il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei Servizi
Pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
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All'uopo, l'Ente ha richiamato il Regolamento sul Servizio Idrico
Integrato, che all'art.2 riporta “Il Gestore del SII, nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, ha l'obbligo di: adempiere alle obbligazioni-prestazioni derivanti dalla normativa pro tempore vigente, dalle disposizioni delle Autorità competenti, dal presente Regolamento, dalla “Carta dei Servizi”; assicurare i livelli e la qualità del servizio previsti dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione;
ottimizzare la pressione di esercizio delle reti;
utilizzare tutte le tecnologie più avanzate ed adottare condotte finalizzate a garantire l'erogazione di un servizio regolare, efficace ed efficiente;
svolgere tutte le attività di ricerca programmata delle perdite e di riduzione delle stesse;
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere affidate per la gestione del SII;
attuare il programma degli interventi;
promuovere sul territorio l'uso razionale della risorsa idrica”.
Altresì, all'art. 3, comma 2, il Regolamento sul S.I.I., stabilisce, tra l'altro, che "sono di diretta competenza e responsabilità del Gestore, che vi provvede con propri servizi tecnici: a) la gestione del servizio di fognatura, degli impianti di depurazione ed i relativi collettori tributari;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti e delle reti fognarie nere o miste;
c) la realizzazione di nuove reti fognarie nere o miste, di collettori e di impianti di depurazione così come previsto nel Piano d'Ambito”.
Per contro la in persona del legale rappresentante p.t., nel CP_2
contestare ogni addebito a suo carico ha evidenziato la circostanza, che le problematiche infiltrative verificatesi nei giorni di pioggia intensa, ha reso evidente che ciò è dovuto alla mancanza di una autonoma ed adeguata rete di raccoglimento delle acque meteoriche di competenza
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comunale, esulando completamente dal Servizio Idrico Integrato di cui la affidataria. CP_2
Ne discende nella prospettazione difensiva della in persona CP_2
del legale rappresentante p.t., che alcuna responsabilità può addossarsi alla stessa per i fenomeni relativi allo smaltimento delle acque meteoriche.
Sulla scorta del materiale probatorio presente agli atti di causa, e dell'istruttoria espletata, non si è reputato necessario procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, che dato, le evidenti cause generatrici dei fenomeni, si sarebbe rivelata superflua.
Codesto Giudicante, tenuto conto sia delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico di parte, sorrette da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica, che degli elementi agli atti di causa presenti, così decide.
Alla luce degli svolti accertamenti e della disamina effettuata, la responsabilità del fenomeno infiltrativo oggetto di causa, va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia alla quale gestore della CP_2
condotta fognaria e pertanto tenuto alla manutenzione della stessa come da art. 2, comma 2, lett. A), del Regolamento “Servizio Idrico Integrato”,
Parte II, “Fognatura e depurazione”, sia al Controparte_1
, non avendo lo stesso, quale proprietario della rete idrica cittadina,
[...]
provveduto ad una manutenzione del tratto di strada, teatro dei frequenti eventi, nonostante i ripetuti solleciti ad esso indirizzati da parte attorea
(messa in mora del 20.9.2018, diffida contenente invito alla stipula della negoziazione assistita inviata a mezzo pec del 22.11.2018), e nonostante la conoscenza che esso aveva delle dette problematiche, le quali, nei giorni di pioggia intensa venivano alla luce (vertice di inchiesta tra gli
Enti, Consarno ed Controparte_1 CP_2
16 R.G.A.C. n. 3965/2022
del 13.11.2018; nota prot. n. 0098405/2021 del Controparte_8
12.11.2021).
Sul punto, “in caso di calamità naturali il è tenuto ad adottare CP_1
misure di salvaguarda adeguate e concrete rispetto alla situazione specifica arrivando anche ad avvisare singolarmente le persone residenti nelle zone più a rischio nell'ipotesi di pericolo grave per
l'incolumità” (Cass. n. 512 del 15.01.2020).
In definitiva, ritiene questo Giudicante che le conseguenze siano addebitabili per il 50% alla responsabilità del Controparte_1
, e per il restante 50% a quella
[...] CP_2
In ordine al quantum debeatur, il consulente tecnico, ha specificato le opere necessarie da eseguire nell'unità immobiliare sita in
Castellammare di Stabia al Corso Garibaldi n.98 A/C, suddividendole in: interventi di spicconatura, rifacimento degli intonaci sul 20% della superficie delle pareti, rimozione delle piastrelle con relativo sottofondo, tinteggiatura dell'intero locale e rifacimento delle piastrelle con sottofondo nelle aree in cui si è verificato il dissesto;
stimando l'ammontare dei danni in € 12.154,00 oltre IVA (per un totale ivato pari ad €
Pertanto, la e il , vanno CP_2 Controparte_1
condannati a corrispondere all'attrice, in via solidale (salvo il riparto interno nella misura del 50% cadauno) la somma di euro € 14.827,88 a titolo di costo degli interventi necessari da eseguire, per i danni conseguenti ai fenomeni infiltrativi verificatesi, come da computo metrico allegato agli atti di causa.
Oltre a ciò vanno riconosciute le spese affrontate di volta in volta per la pulizia dopo l'allagamento ed il periodo di inevitabile inutilizzo dell'autorimessa (risultato anche dalla prova per testi).
17 R.G.A.C. n. 3965/2022
In mancanza di migliori riscontri sull'entità di tale voce di danno lo stesso va liquidato equitativamente e contenuto nel complessivo importo di € 5.000,00---
Spese di lite
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente, Controparte_1
e in solido tra loro, secondo i parametri D.M.
[...] CP_2
55/2014, tenuto conto del valore della causa, e sono liquidate come da dispositivo (con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario)
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie, la domanda proposta da “ ”, e, Parte_1
per l'effetto condanna il e Controparte_1
in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali CP_2
rappresentanti pro-tempore, al pagamento della somma in favore dell'attrice della somma complessiva di € 19.827,88 onnicomprensiva oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna, il e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente CP_2
giudizio che si liquidano in € 5.838,55 oltre importo C.U. ed oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Luigi Vingiani, difensore distrattario.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 7.3.2025.
Il Giudice
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