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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 31/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosa Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2022 riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc e promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Pasquale Chimisso Parte_1 C.F._1 nel cui studio in Campomarino alla via De Simone n. 7 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanni Colagrossi, nel cui studio in Campobasso al C.so Bucci 46 è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
*******
La presente sentenza è stata redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, comma secondo n. 4)
c.p.c., come sostituito dall'art. 45, comma 17, della L. 18.6.09 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009 ed applicabile ex art. 58 comma 2 della legge citata ai giudizi di primo grado pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.5.2022, il Sig. conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale l' in persona del suo legale rappresentante p.t., esponendo che il giorno CP_1
23.07.2021, alle ore 20.45 circa, il motoveicolo BMW Tg. ET69162 di sua proprietà e da lui stesso condotta, in sella alla quale viaggiava anche la moglie , percorreva l'imbocco della Persona_1
SS 709 (Tangenziale di Termoli), con direzione di marcia Svincolo SS 87-Vasto allorquando, giunto all'altezza tra il Km 12,000 e il Km 11,000, rovinava sull'asfalto, scivolando su una macchia di gasolio, né visibile, né in alcun modo segnalata. Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento della responsabilità del sinistro in capo all'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dal mezzo, CP_1 quantificati in € 8.860,92, oltre interessi e rivalutazione e spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' convenuta, contestando l'assenza di responsabilità sia ex art. 2051 che ex art. CP_1
2043 c.c. per cui chiedeva il totale rigetto della domanda. In via subordinata chiedeva accertarsi il concorso dell'attore nella causazione dell'evento con conseguente riduzione della domanda risarcitoria comunque contestata anche nel quantum.
La causa, originariamente assegnata al Giudice Dott.ssa Giuliana Bartolomei, è stata istruita mediante produzione documentale e prova per testi;
è stata inoltre espletata ctu tecnico estimativa all'esito della quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dinanzi a questo giudice subentrata solo nella fase decisoria.
La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito evidenziate.
In primo luogo, vanno chiariti i termini della domanda evidenziandosi che l'attore ha chiaramente inteso agire sia ex art. 2051 c.c., invocando il rapporto di custodia della strada in capo alla spa convenuta, sia ex art. 2043 c.c., sostenendosi la responsabilità dell' ricorrendo i presupposti CP_1 della non visibilità e della inevitabilità del pericolo.
Occorre, dunque, preliminarmente stabilire se alla fattispecie concreta in esame sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c., essendo in caso affermativo questo giudice esonerato dall'accertare se l'attore abbia provato o meno la colpa dell'ente convenuto.
Come più volte sottolineato dalla prevalente giurisprudenza, l' ente proprietario (o gestore come nel caso in esame) della strada si presume responsabile, ai sensi dell' art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935;
2 v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015;
Cass. 1896/2015)
L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove “dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805).
E' stato inoltre precisato che “l'art. 2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (in tal senso C. Cass., Sez. III,
29/1/2016, n.1677; v. anche C. Cass., Sez. VI, 11/5/2017, n.11526; C. Cass., Sez. VI, 3/2/2015,
n.1896).
Deve, inoltre, tenersi conto di un'importante precisazione in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., operata da giurisprudenza più risalente ma ribadita da altra recentissima, la quale ha distinto due diversi tipi di insidia: a) le situazioni di pericolo “immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze della strada” (ad es., irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica insidiosa o contraddittoria); b) le situazioni di pericolo “provocato dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio” (ad esempio, perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito). (Cass. Civ. 2003 n. 298; Cass. Civ.
1.10.2004 n. 19653; Tribunale di Genova, Sentenza 24 ottobre 2014; Corte d'Appello di Roma,
Sentenza n. 855 del 2014; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 12 marzo 2013, n. 6101;
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 26 giugno 2012, n. 10643; Cassazione civile, Sezione
III, Sentenza del 6 giugno 2008, n. 15042).
Alla luce di quanto innanzi richiamato, non vi è dubbio che la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale non è un pericolo “immanentemente connesso” alla struttura, ma è una insidia insorta in conseguenza del fatto del terzo.
3 L' attore sostiene che la responsabilità della convenuta deriverebbe automaticamente dal fatto, ritenuto provato in base alle dichiarazioni rese all'udienza del 5.10.2023 dal teste di parte convenuta
, che l'ultimo controllo del giorno 23.7.2021 risaliva alle ore 12.30 e che non Testimone_1 erano stati eseguiti controlli da parte dell' nella fascia oraria pomeridiana e fino all'ora CP_1 dell'incidente a lui occorso.
La doglianza non coglie nel segno posto che, come ritenuto dalla giurisprudenza in materia condivisa dalla scrivente, ciò che rileva nella fattispecie non è il tempo trascorso tra il servizio di sorveglianza e il sinistro, ma il tempo trascorso tra il momento in cui si è verificata la condizione di pericolo ed il successivo intervento della P.A.
A tal proposito deve richiamarsi il granitico indirizzo giurisprudenziale per il quale si è costantemente affermato che : “Pur essendo sostenibile che la presenza di una macchia di olio, laddove non immediatamente percepibile per chi proceda su di un motociclo o un autoveicolo, possa integrare astrattamente una situazione di "insidia e trabocchetto", non per questo la circostanza consente di pervenire automaticamente alla pronuncia di una condanna risarcitoria nei confronti dell'ente proprietario della strada o del gestore. Quando non si sia provato quanto tempo prima del passaggio del danneggiato si sia formata la macchia di olio responsabile della caduta (ben potendo la stessa essersi formata anche pochi secondi prima del transito), non è possibile pervenire alla valutazione di colpevolezza della P.A., visto che l'ente proprietario della strada - o quello affidatario del servizio di manutenzione - non potrà certo essere ritenuto responsabile anche nelle ipotesi in cui non abbia avuto la materiale possibilità di percezione e di rimozione del pericolo formatosi. È stato infatti ritenuto che la P.A. resta liberata ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Civ. n.ri 6286/2021,
6651/2020, 16295/2019) e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(Cass. Civ. n.ri 3589/2021, 11096/2020, 8466/2020). Quindi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota
4 (Cass. S.U. 20943/2022). Riguardo, poi, all'ipotesi dedotta nel presente giudizio la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord.
01/02/2018, n. 2480, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest'ultima, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva)” (Cass. Ord. N. 31949/2023)
Può ritenersi pacificamente accertato il fatto in quanto parte attrice ha provato la dinamica del sinistro, ovvero il fatto di essere caduto nelle circostanze di luogo e di tempo indicate per essere scivolato su una macchia oleosa presente sul manto stradale e che, a seguito della caduta, ha subito un danno materiale al proprio motoveicolo. Il fatto, oltre che confermato dai testi presenti in occasione dell'evento (testi e ), non è stato negato dalla Testimone_2 Testimone_3 convenuta la quale, invece, ha declinato ogni sua responsabilità posto che la macchia d'olio doveva essere di recente formazione rispetto al sinistro e non vi era stata perciò possibilità di tempestiva eliminazione del pericolo.
Nondimeno dall'informativa dei Carabinieri di Termoli Prot. n. 50/43-2021 (allegato da ambo le parti) intervenuti alle ore 20.50 nell'immediatezza del fatto, nonché dalle stesse dichiarazioni del verbalizzante che, sentito come teste all'udienza del 24.5.2024, ha confermato le Testimone_4 risultanze del rapporto, è emerso che la perdita del controllo della moto avveniva proprio nella parte di strada interessata dalla presenza del gasolio e cioè tra il Km 11+600 ed il Km 11+800.
Dall'informativa citata e dall'allegato verbale di constatazione di incidente stradale si evince che il sinistro si verificava in un tratto curvilineo, volgente a destra;
mentre dalle foto allegate al fascicolo di produzione della convenuta -non contestate, né disconosciute dall'attore- emerge che il tratto di strada teatro del sinistro era a senso unico di marcia, con limite di velocità di 50 km/h, divieto di sorpasso e caratterizzato dalla presenza di segnali che preannunciavano diverse curve a sinistra e a destra (doc. 3). Veniva inoltre accertato dai Carabinieri che i motocicli -tra cui quello del malcapitato attore- erano fermi in curva, dopo essere stati rimossi dalla posizione di caduta, e che dal Km 11+800 per circa 300 metri “il manto stradale era imbrattato di sostanza liquida, tipo gasolio, probabilmente persa da un veicolo transitato precedentemente”.
Dalle suddette risultanze istruttorie, complessivamente valutate, non risulta provato quanto tempo prima dell'incidente era avvenuta la presumibile dispersione della sostanza oleosa sul manto
5 stradale. La circostanza, rilevata dagli agenti accertatori e confermata anche dai testi Tes_4
e , escussi nel corso dell'istruttoria, che al momento dei fatti la
[...] Testimone_2 sostanza oleosa, che gli stessi hanno ritenuto essere gasolio, si presentava allo stato liquido (il teste di parte attrice anch'egli scivolato a terra con la propria moto, ha riferito testualmente: Tes_2
“quando mi sono rialzato dalla caduta, il mio pantalone era tutto bagnato”; il carabiniere Tes_4 ha riferito che “la macchia di gasolio era fresca”) induce a ritenere che fosse stata persa e
[...] dunque che si trovasse sul manto stradale da poco prima del sinistro. Né è stato provato che detta sostanza oleosa era “vecchia”, ormai quasi totalmente evaporata o assorbita dal terreno.
E tanto ancor più se si tiene conto che i Carabinieri, sia nel verbale di accertamento che in sede di istruttoria orale, al pari del dipendente hanno confermato che prima della Controparte_2 segnalazione dell'incidente occorso all'attore non vi erano state altre segnalazioni di incidenti ad esclusione di quelli avvenuti in danno di altre persone pochi minuti prima.
Ad ogni buon conto, la rilevante estensione della macchia di gasolio (i verbalizzanti parlano di una macchia lunga 300 metri) e l'ora in cui è avvenuto il sinistro (è confermato che il fatto è avvenuto all'imbrunire intorno alle ore 20.30 del mese di luglio quando ancora non è completamente buio), non consentono di ritenere raggiunta la prova rigorosa della non visibilità dell'insidia, avendo omesso l'attore di allegare e provare altri elementi sia pure indiziari (ad es. la presenza davanti all'auto di altre vetture che occludevano la libera visuale del tratto di strada interessato dalla macchia di olio) idonei a sostenere la tesi della invisibilità e non evitabilità del pericolo. Né rileva la circostanza che un altro motociclista (ndr il teste ), cinque minuti prima di lui, Testimone_2 fosse incorso nel medesimo tipo di incidente dovendo ritenersi, semmai, che proprio questa circostanza conferma che il liquido fosse stato disperso da poco.
Appare logico presumere -non risultando precedenti segnalazioni del pericolo da parte di altri utenti della strada, né essendo stata riscontrata la notizia di altri incidenti verificatisi quello stesso giorno nel medesimo luogo- che il liquido sia stato perduto da qualche veicolo transitato poco tempo prima del sinistro dunque risalisse ad un tempo troppo breve per procedere alla sua rimozione o segnalazione da parte dell'ente proprietario della strada o da soggetto incaricato della manutenzione. Proprio la repentinità della situazione di pericolo conduce ad escludere la responsabilità del proprietario della strada per “difetto di controllo”, non essendo certamente esigibile dall'ente proprietario della strada una condotta volta a presidiare giorno e notte ogni centimetro quadrato del bene demaniale, onde impedire l'insorgenza di anomalie che possano costituire pericolo occulto per gli utenti.
Occorre infine rilevare che, come sostenuto da condivisa giurisprudenza, “una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di
6 "caso fortuito", ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p”.
Ne consegue che, in linea di principio, non può essere posto a carico dell' il danno causato CP_1 dall'insidia che, per essere insorta pochissimo tempo prima, non poteva ragionevolmente essere eliminata, neppure con l'uso della massima diligenza.
In conclusione, alla luce dei sopra esposti rilievi e dei richiamati principi informatori e regolatori della materia, la domanda attorea va rigettata.
Le particolare natura delle questioni trattate, oggetto di recenti interpretazioni giurisprudenziali, unitamente al fatto che è risultata comunque provata la presenza della macchia di gasolio sull'asfalto giustificano l'integrale compensazione delle spese.
Vengono poste definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con atto di citazione del 19.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu.
Larino, lì 29.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Rosa Palladino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosa Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2022 riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc e promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Pasquale Chimisso Parte_1 C.F._1 nel cui studio in Campomarino alla via De Simone n. 7 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanni Colagrossi, nel cui studio in Campobasso al C.so Bucci 46 è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
*******
La presente sentenza è stata redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, comma secondo n. 4)
c.p.c., come sostituito dall'art. 45, comma 17, della L. 18.6.09 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009 ed applicabile ex art. 58 comma 2 della legge citata ai giudizi di primo grado pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.5.2022, il Sig. conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale l' in persona del suo legale rappresentante p.t., esponendo che il giorno CP_1
23.07.2021, alle ore 20.45 circa, il motoveicolo BMW Tg. ET69162 di sua proprietà e da lui stesso condotta, in sella alla quale viaggiava anche la moglie , percorreva l'imbocco della Persona_1
SS 709 (Tangenziale di Termoli), con direzione di marcia Svincolo SS 87-Vasto allorquando, giunto all'altezza tra il Km 12,000 e il Km 11,000, rovinava sull'asfalto, scivolando su una macchia di gasolio, né visibile, né in alcun modo segnalata. Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento della responsabilità del sinistro in capo all'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dal mezzo, CP_1 quantificati in € 8.860,92, oltre interessi e rivalutazione e spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' convenuta, contestando l'assenza di responsabilità sia ex art. 2051 che ex art. CP_1
2043 c.c. per cui chiedeva il totale rigetto della domanda. In via subordinata chiedeva accertarsi il concorso dell'attore nella causazione dell'evento con conseguente riduzione della domanda risarcitoria comunque contestata anche nel quantum.
La causa, originariamente assegnata al Giudice Dott.ssa Giuliana Bartolomei, è stata istruita mediante produzione documentale e prova per testi;
è stata inoltre espletata ctu tecnico estimativa all'esito della quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dinanzi a questo giudice subentrata solo nella fase decisoria.
La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito evidenziate.
In primo luogo, vanno chiariti i termini della domanda evidenziandosi che l'attore ha chiaramente inteso agire sia ex art. 2051 c.c., invocando il rapporto di custodia della strada in capo alla spa convenuta, sia ex art. 2043 c.c., sostenendosi la responsabilità dell' ricorrendo i presupposti CP_1 della non visibilità e della inevitabilità del pericolo.
Occorre, dunque, preliminarmente stabilire se alla fattispecie concreta in esame sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c., essendo in caso affermativo questo giudice esonerato dall'accertare se l'attore abbia provato o meno la colpa dell'ente convenuto.
Come più volte sottolineato dalla prevalente giurisprudenza, l' ente proprietario (o gestore come nel caso in esame) della strada si presume responsabile, ai sensi dell' art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935;
2 v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015;
Cass. 1896/2015)
L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove “dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805).
E' stato inoltre precisato che “l'art. 2051 c.c., per altro verso, implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode, ma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (in tal senso C. Cass., Sez. III,
29/1/2016, n.1677; v. anche C. Cass., Sez. VI, 11/5/2017, n.11526; C. Cass., Sez. VI, 3/2/2015,
n.1896).
Deve, inoltre, tenersi conto di un'importante precisazione in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., operata da giurisprudenza più risalente ma ribadita da altra recentissima, la quale ha distinto due diversi tipi di insidia: a) le situazioni di pericolo “immanentemente connesso alla struttura o alle pertinenze della strada” (ad es., irregolarità del manto stradale, insufficienza delle protezioni laterali, segnaletica insidiosa o contraddittoria); b) le situazioni di pericolo “provocato dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio” (ad esempio, perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito). (Cass. Civ. 2003 n. 298; Cass. Civ.
1.10.2004 n. 19653; Tribunale di Genova, Sentenza 24 ottobre 2014; Corte d'Appello di Roma,
Sentenza n. 855 del 2014; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 12 marzo 2013, n. 6101;
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 26 giugno 2012, n. 10643; Cassazione civile, Sezione
III, Sentenza del 6 giugno 2008, n. 15042).
Alla luce di quanto innanzi richiamato, non vi è dubbio che la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale non è un pericolo “immanentemente connesso” alla struttura, ma è una insidia insorta in conseguenza del fatto del terzo.
3 L' attore sostiene che la responsabilità della convenuta deriverebbe automaticamente dal fatto, ritenuto provato in base alle dichiarazioni rese all'udienza del 5.10.2023 dal teste di parte convenuta
, che l'ultimo controllo del giorno 23.7.2021 risaliva alle ore 12.30 e che non Testimone_1 erano stati eseguiti controlli da parte dell' nella fascia oraria pomeridiana e fino all'ora CP_1 dell'incidente a lui occorso.
La doglianza non coglie nel segno posto che, come ritenuto dalla giurisprudenza in materia condivisa dalla scrivente, ciò che rileva nella fattispecie non è il tempo trascorso tra il servizio di sorveglianza e il sinistro, ma il tempo trascorso tra il momento in cui si è verificata la condizione di pericolo ed il successivo intervento della P.A.
A tal proposito deve richiamarsi il granitico indirizzo giurisprudenziale per il quale si è costantemente affermato che : “Pur essendo sostenibile che la presenza di una macchia di olio, laddove non immediatamente percepibile per chi proceda su di un motociclo o un autoveicolo, possa integrare astrattamente una situazione di "insidia e trabocchetto", non per questo la circostanza consente di pervenire automaticamente alla pronuncia di una condanna risarcitoria nei confronti dell'ente proprietario della strada o del gestore. Quando non si sia provato quanto tempo prima del passaggio del danneggiato si sia formata la macchia di olio responsabile della caduta (ben potendo la stessa essersi formata anche pochi secondi prima del transito), non è possibile pervenire alla valutazione di colpevolezza della P.A., visto che l'ente proprietario della strada - o quello affidatario del servizio di manutenzione - non potrà certo essere ritenuto responsabile anche nelle ipotesi in cui non abbia avuto la materiale possibilità di percezione e di rimozione del pericolo formatosi. È stato infatti ritenuto che la P.A. resta liberata ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Civ. n.ri 6286/2021,
6651/2020, 16295/2019) e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(Cass. Civ. n.ri 3589/2021, 11096/2020, 8466/2020). Quindi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota
4 (Cass. S.U. 20943/2022). Riguardo, poi, all'ipotesi dedotta nel presente giudizio la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord.
01/02/2018, n. 2480, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest'ultima, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva)” (Cass. Ord. N. 31949/2023)
Può ritenersi pacificamente accertato il fatto in quanto parte attrice ha provato la dinamica del sinistro, ovvero il fatto di essere caduto nelle circostanze di luogo e di tempo indicate per essere scivolato su una macchia oleosa presente sul manto stradale e che, a seguito della caduta, ha subito un danno materiale al proprio motoveicolo. Il fatto, oltre che confermato dai testi presenti in occasione dell'evento (testi e ), non è stato negato dalla Testimone_2 Testimone_3 convenuta la quale, invece, ha declinato ogni sua responsabilità posto che la macchia d'olio doveva essere di recente formazione rispetto al sinistro e non vi era stata perciò possibilità di tempestiva eliminazione del pericolo.
Nondimeno dall'informativa dei Carabinieri di Termoli Prot. n. 50/43-2021 (allegato da ambo le parti) intervenuti alle ore 20.50 nell'immediatezza del fatto, nonché dalle stesse dichiarazioni del verbalizzante che, sentito come teste all'udienza del 24.5.2024, ha confermato le Testimone_4 risultanze del rapporto, è emerso che la perdita del controllo della moto avveniva proprio nella parte di strada interessata dalla presenza del gasolio e cioè tra il Km 11+600 ed il Km 11+800.
Dall'informativa citata e dall'allegato verbale di constatazione di incidente stradale si evince che il sinistro si verificava in un tratto curvilineo, volgente a destra;
mentre dalle foto allegate al fascicolo di produzione della convenuta -non contestate, né disconosciute dall'attore- emerge che il tratto di strada teatro del sinistro era a senso unico di marcia, con limite di velocità di 50 km/h, divieto di sorpasso e caratterizzato dalla presenza di segnali che preannunciavano diverse curve a sinistra e a destra (doc. 3). Veniva inoltre accertato dai Carabinieri che i motocicli -tra cui quello del malcapitato attore- erano fermi in curva, dopo essere stati rimossi dalla posizione di caduta, e che dal Km 11+800 per circa 300 metri “il manto stradale era imbrattato di sostanza liquida, tipo gasolio, probabilmente persa da un veicolo transitato precedentemente”.
Dalle suddette risultanze istruttorie, complessivamente valutate, non risulta provato quanto tempo prima dell'incidente era avvenuta la presumibile dispersione della sostanza oleosa sul manto
5 stradale. La circostanza, rilevata dagli agenti accertatori e confermata anche dai testi Tes_4
e , escussi nel corso dell'istruttoria, che al momento dei fatti la
[...] Testimone_2 sostanza oleosa, che gli stessi hanno ritenuto essere gasolio, si presentava allo stato liquido (il teste di parte attrice anch'egli scivolato a terra con la propria moto, ha riferito testualmente: Tes_2
“quando mi sono rialzato dalla caduta, il mio pantalone era tutto bagnato”; il carabiniere Tes_4 ha riferito che “la macchia di gasolio era fresca”) induce a ritenere che fosse stata persa e
[...] dunque che si trovasse sul manto stradale da poco prima del sinistro. Né è stato provato che detta sostanza oleosa era “vecchia”, ormai quasi totalmente evaporata o assorbita dal terreno.
E tanto ancor più se si tiene conto che i Carabinieri, sia nel verbale di accertamento che in sede di istruttoria orale, al pari del dipendente hanno confermato che prima della Controparte_2 segnalazione dell'incidente occorso all'attore non vi erano state altre segnalazioni di incidenti ad esclusione di quelli avvenuti in danno di altre persone pochi minuti prima.
Ad ogni buon conto, la rilevante estensione della macchia di gasolio (i verbalizzanti parlano di una macchia lunga 300 metri) e l'ora in cui è avvenuto il sinistro (è confermato che il fatto è avvenuto all'imbrunire intorno alle ore 20.30 del mese di luglio quando ancora non è completamente buio), non consentono di ritenere raggiunta la prova rigorosa della non visibilità dell'insidia, avendo omesso l'attore di allegare e provare altri elementi sia pure indiziari (ad es. la presenza davanti all'auto di altre vetture che occludevano la libera visuale del tratto di strada interessato dalla macchia di olio) idonei a sostenere la tesi della invisibilità e non evitabilità del pericolo. Né rileva la circostanza che un altro motociclista (ndr il teste ), cinque minuti prima di lui, Testimone_2 fosse incorso nel medesimo tipo di incidente dovendo ritenersi, semmai, che proprio questa circostanza conferma che il liquido fosse stato disperso da poco.
Appare logico presumere -non risultando precedenti segnalazioni del pericolo da parte di altri utenti della strada, né essendo stata riscontrata la notizia di altri incidenti verificatisi quello stesso giorno nel medesimo luogo- che il liquido sia stato perduto da qualche veicolo transitato poco tempo prima del sinistro dunque risalisse ad un tempo troppo breve per procedere alla sua rimozione o segnalazione da parte dell'ente proprietario della strada o da soggetto incaricato della manutenzione. Proprio la repentinità della situazione di pericolo conduce ad escludere la responsabilità del proprietario della strada per “difetto di controllo”, non essendo certamente esigibile dall'ente proprietario della strada una condotta volta a presidiare giorno e notte ogni centimetro quadrato del bene demaniale, onde impedire l'insorgenza di anomalie che possano costituire pericolo occulto per gli utenti.
Occorre infine rilevare che, come sostenuto da condivisa giurisprudenza, “una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di
6 "caso fortuito", ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p”.
Ne consegue che, in linea di principio, non può essere posto a carico dell' il danno causato CP_1 dall'insidia che, per essere insorta pochissimo tempo prima, non poteva ragionevolmente essere eliminata, neppure con l'uso della massima diligenza.
In conclusione, alla luce dei sopra esposti rilievi e dei richiamati principi informatori e regolatori della materia, la domanda attorea va rigettata.
Le particolare natura delle questioni trattate, oggetto di recenti interpretazioni giurisprudenziali, unitamente al fatto che è risultata comunque provata la presenza della macchia di gasolio sull'asfalto giustificano l'integrale compensazione delle spese.
Vengono poste definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con atto di citazione del 19.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu.
Larino, lì 29.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Rosa Palladino
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