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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.696/2024 del ruolo civile contenzioso, e Oggetto da pagamento somme Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Cazzato e Ippazio
Cazzato, mandato in atti
Ricorrente
Contro
in qualità di amministratore e socio unico della “Fresh CP_1
fruit s.a.s. di OL RO & C “rappresentata e difesa dall'avv. Anna
Schiavano mandato in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 30.01.2024 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. in qualità di amministratore e CP_1
socio unico della “Fresh Fruit s.a.s. di RO OL & C” per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) previa declaratoria di simulazione del prezzo di cessione delle quote societarie per scrittura privata autenticata per atto notar del 30.11.2021 accertare e dichiarare la Per_1
validità ed efficacia della controdichiarazione si pari data 30.11.2021; 2) per lo effetto dichiarare che il reale prezzo di cessione delle quote è pari ad
€.19.200,00= giusta lettere b) della 2
controdichiarazione, sul quale sono stati corrisposti €.13.500,00=3) dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione delle quote, notar , in Per_2
forza della previsione di cui alla lettera d) della controdichiarazione del
30.11.2021 e per lo effetto condannare il a restituire e trasferire a CP_1
propria cura e spese, tutte le quote della società Fresh Fruit sas in favore del ricorrente;
4) in via estremamente subordinata e nella denegata e inverosimile ipotesi di non ritenuta risoluzione del contratto, condannare il CP_1
al pagamento del residuo importo del prezzo di cessione pari ad €.5.700,00=
nonché al pagamento della somma di €.2.000,00= a titolo di danni, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 30.05.2023 al saldo;
Condannare, altresì lo stesso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. nella CP_1
espressa qualità il quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato precisava le proprie conclusioni chiedendo: 1) in via preliminare accertare e dichiarare ai sensi dell'art.1414 c.c. 2°co la validità tra il sig.
e il sig. della scrittura privata di atto dissimulato CP_1 Parte_1
sottoscritta in data 30.11.2021 e per lo effetto dichiarare ai sensi dell'art.1414
c.c.1°com l'inefficacia tra le parti della scrittura privata autenticata dal Notaio
di cessione di quota e modifica dei patti sociali sottoscritta in Persona_3
pari data;
2) per effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda dichiarativa dell'intervenuta risoluzione contrattuale avanzata dal sig. per Parte_1
violazione dellart.1414 c.c. primo e secondo comma;
3) in via preliminare e subordinata …. accertare e dichiarare ai sensi degli
artt. 1453,1456 e 1460 c.c. l'inammissibilità della domanda dichiarativa della 3
intervenuta risoluzione contrattuale, in forza della clausola dichiarativa espressa pattuita tra le parti, per la non imputabilità dell'inadempimento al sig.
Nel merito rigettare la domanda subordinata del sig. e CP_2 Pt_1
compensare il credito di €.5.700,00= con il controcredito di €.6.830,56 vantato dal;
CP_1
5) in via riconvenzionale condannare il sig. alla restituzione della Pt_1
residua somma risultante dalla predetta compensazione ammontante ad
€.1.130,56 o altra somma che sarà accertata;
6) respingere la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze di lite
La causa, veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni assegnati i termini per il deposito di note conclusive veniva all'udienza del 23.07.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei limiti che appresso si diranno.
Occorre premettere che una clausola risolutiva espressa inserita in un contratto sottoscritto regolarmente dalle le parti, non esonera in ogni caso il giudice da una valutazione della gravità dell'inadempimento, considerando la posizione di entrambe le parti, quindi sia l'inadempimento di una che l'interesse all'adempimento dell'altra.
Nella specie che ci occupa se è vero che tra le parti era stato previsto che il mancato 4
pagamento di n.tre rate avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo, è
altrettanto vero che le tre rate rimaste impagate risultano essere tre delle ultime 7 rate rimaste insolute a fronte di n. 26 rate complessive previste.
Pertanto, poiché è incontestata la circostanza dell'esistenza di una “cessione di quota e modifica di parti sociali” del 30.11.2021 nonché la circostanza dell'esistenza di una” scrittura privata di atto dissimulato” sottoscritto in pari data,. in accoglimento della domanda subordinata pure formulata da parte ricorrente condanna il sig. al pagamento del residuo importo CP_1
di cessione pari ad €.5.700,00=
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni perché non ne ricorrono i presupposti
Va parimenti disattesa, rigettata la domanda riconvenzionale di compensazione formulata dalla parte resistente atteso che trattasi in ogni caso di credito, allo stato, non esigibile.
Quanto alle spese, la dinamica dei rapporti intercorsi tra le parti processuali ne giustifica la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa cosi provvede:
1) condanna il sig. nella espressa qualità al pagamento in CP_1
favore del ricorrente della somma di €.5.700,00= oltre interessi legali dal
30-05.2023 al soddisfo
2) rigetta la domanda riconvenzione spiegata dal resistente siccome infondata.
3) spese interamente compensate tra le parti.
Lecce, 27.11.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.696/2024 del ruolo civile contenzioso, e Oggetto da pagamento somme Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Cazzato e Ippazio
Cazzato, mandato in atti
Ricorrente
Contro
in qualità di amministratore e socio unico della “Fresh CP_1
fruit s.a.s. di OL RO & C “rappresentata e difesa dall'avv. Anna
Schiavano mandato in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 30.01.2024 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il sig. in qualità di amministratore e CP_1
socio unico della “Fresh Fruit s.a.s. di RO OL & C” per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) previa declaratoria di simulazione del prezzo di cessione delle quote societarie per scrittura privata autenticata per atto notar del 30.11.2021 accertare e dichiarare la Per_1
validità ed efficacia della controdichiarazione si pari data 30.11.2021; 2) per lo effetto dichiarare che il reale prezzo di cessione delle quote è pari ad
€.19.200,00= giusta lettere b) della 2
controdichiarazione, sul quale sono stati corrisposti €.13.500,00=3) dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione delle quote, notar , in Per_2
forza della previsione di cui alla lettera d) della controdichiarazione del
30.11.2021 e per lo effetto condannare il a restituire e trasferire a CP_1
propria cura e spese, tutte le quote della società Fresh Fruit sas in favore del ricorrente;
4) in via estremamente subordinata e nella denegata e inverosimile ipotesi di non ritenuta risoluzione del contratto, condannare il CP_1
al pagamento del residuo importo del prezzo di cessione pari ad €.5.700,00=
nonché al pagamento della somma di €.2.000,00= a titolo di danni, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 30.05.2023 al saldo;
Condannare, altresì lo stesso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. nella CP_1
espressa qualità il quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato precisava le proprie conclusioni chiedendo: 1) in via preliminare accertare e dichiarare ai sensi dell'art.1414 c.c. 2°co la validità tra il sig.
e il sig. della scrittura privata di atto dissimulato CP_1 Parte_1
sottoscritta in data 30.11.2021 e per lo effetto dichiarare ai sensi dell'art.1414
c.c.1°com l'inefficacia tra le parti della scrittura privata autenticata dal Notaio
di cessione di quota e modifica dei patti sociali sottoscritta in Persona_3
pari data;
2) per effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda dichiarativa dell'intervenuta risoluzione contrattuale avanzata dal sig. per Parte_1
violazione dellart.1414 c.c. primo e secondo comma;
3) in via preliminare e subordinata …. accertare e dichiarare ai sensi degli
artt. 1453,1456 e 1460 c.c. l'inammissibilità della domanda dichiarativa della 3
intervenuta risoluzione contrattuale, in forza della clausola dichiarativa espressa pattuita tra le parti, per la non imputabilità dell'inadempimento al sig.
Nel merito rigettare la domanda subordinata del sig. e CP_2 Pt_1
compensare il credito di €.5.700,00= con il controcredito di €.6.830,56 vantato dal;
CP_1
5) in via riconvenzionale condannare il sig. alla restituzione della Pt_1
residua somma risultante dalla predetta compensazione ammontante ad
€.1.130,56 o altra somma che sarà accertata;
6) respingere la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze di lite
La causa, veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni assegnati i termini per il deposito di note conclusive veniva all'udienza del 23.07.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei limiti che appresso si diranno.
Occorre premettere che una clausola risolutiva espressa inserita in un contratto sottoscritto regolarmente dalle le parti, non esonera in ogni caso il giudice da una valutazione della gravità dell'inadempimento, considerando la posizione di entrambe le parti, quindi sia l'inadempimento di una che l'interesse all'adempimento dell'altra.
Nella specie che ci occupa se è vero che tra le parti era stato previsto che il mancato 4
pagamento di n.tre rate avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo, è
altrettanto vero che le tre rate rimaste impagate risultano essere tre delle ultime 7 rate rimaste insolute a fronte di n. 26 rate complessive previste.
Pertanto, poiché è incontestata la circostanza dell'esistenza di una “cessione di quota e modifica di parti sociali” del 30.11.2021 nonché la circostanza dell'esistenza di una” scrittura privata di atto dissimulato” sottoscritto in pari data,. in accoglimento della domanda subordinata pure formulata da parte ricorrente condanna il sig. al pagamento del residuo importo CP_1
di cessione pari ad €.5.700,00=
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni perché non ne ricorrono i presupposti
Va parimenti disattesa, rigettata la domanda riconvenzionale di compensazione formulata dalla parte resistente atteso che trattasi in ogni caso di credito, allo stato, non esigibile.
Quanto alle spese, la dinamica dei rapporti intercorsi tra le parti processuali ne giustifica la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa cosi provvede:
1) condanna il sig. nella espressa qualità al pagamento in CP_1
favore del ricorrente della somma di €.5.700,00= oltre interessi legali dal
30-05.2023 al soddisfo
2) rigetta la domanda riconvenzione spiegata dal resistente siccome infondata.
3) spese interamente compensate tra le parti.
Lecce, 27.11.2025 Il G.O. Marilena Caroppo