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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/06/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5831/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossella Cavotti e Giuseppe Russo, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Casavatore, alla via Pagano n. 15
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela Ferrara e Maria Michela Imperatore, CP
presso il cui studio elett.mente domicilia in Casoria, alla I trav. G. Pelella n. 1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.5.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in Casoria, in data 27.7.2019) con dalla cui unione CP
nasceva il figlio (in data 9.1.2020); Per_1
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 550,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale CP
contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- stabilire un assegno a proprio carico a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad Per_1
euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 13.12.2022, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 13.3.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 22.1.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio non sono state avanzate domande di addebito, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire al minore il suo fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009). Ne consegue l'assegnazione, in favore della , della casa coniugale sita in Casoria, alla via Pt_1
Pastore n. 8, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di significative contestazioni, può essere regolamentato alle condizioni di cui al decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli dell'11.10.2023, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto:
- parte ricorrente è in giovanissima età, svolge attività lavorativa come estetista presso il proprio appartamento;
percepisce reddito di inclusione per un importo mensile pari a circa 380,00 euro;
è comproprietaria di un immobile sito in Casoria dove vivono i suoi genitori e di un immobile sito in
Scalea utilizzato quale casa per le vacanze;
vive presso la casa coniugale pagando un canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili, oltre oneri condominiali;
- parte resistente è in giovanissima età, presta attività lavorativa come guardia giurata e/o come portiere, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è nudo proprietario, per effetto di donazione paterna, di un appartamento e di un locale deposito siti in Casoria, che rappresentano comunque una potenziale fonte di reddito;
vive presso un immobile per il quale paga un canone di locazione pari ad euro 200,00; si ritiene congruo determinare a carico del e in favore della a conferma di quanto CP Pt_1 stabilito nell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 450,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre Per_1 al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi CP
(nato in [...], l'[...]) e (nata in [...], il [...]);
[...] Parte_1
- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre;
- assegna alla la casa coniugale sita in Casoria, alla via Pastore n. 8, meglio identificata in Pt_1
atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 450,00, da rivalutare CP Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 72, P. II, S. A, anno 2019) per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5831/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossella Cavotti e Giuseppe Russo, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Casavatore, alla via Pagano n. 15
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela Ferrara e Maria Michela Imperatore, CP
presso il cui studio elett.mente domicilia in Casoria, alla I trav. G. Pelella n. 1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.5.2022, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in Casoria, in data 27.7.2019) con dalla cui unione CP
nasceva il figlio (in data 9.1.2020); Per_1
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal resistente, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 550,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale CP
contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre, e idonea regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita;
- stabilire un assegno a proprio carico a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad Per_1
euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 13.12.2022, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 13.3.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 22.1.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio non sono state avanzate domande di addebito, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire al minore il suo fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009). Ne consegue l'assegnazione, in favore della , della casa coniugale sita in Casoria, alla via Pt_1
Pastore n. 8, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di significative contestazioni, può essere regolamentato alle condizioni di cui al decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli dell'11.10.2023, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto:
- parte ricorrente è in giovanissima età, svolge attività lavorativa come estetista presso il proprio appartamento;
percepisce reddito di inclusione per un importo mensile pari a circa 380,00 euro;
è comproprietaria di un immobile sito in Casoria dove vivono i suoi genitori e di un immobile sito in
Scalea utilizzato quale casa per le vacanze;
vive presso la casa coniugale pagando un canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili, oltre oneri condominiali;
- parte resistente è in giovanissima età, presta attività lavorativa come guardia giurata e/o come portiere, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è nudo proprietario, per effetto di donazione paterna, di un appartamento e di un locale deposito siti in Casoria, che rappresentano comunque una potenziale fonte di reddito;
vive presso un immobile per il quale paga un canone di locazione pari ad euro 200,00; si ritiene congruo determinare a carico del e in favore della a conferma di quanto CP Pt_1 stabilito nell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 450,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre Per_1 al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domanda.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi CP
(nato in [...], l'[...]) e (nata in [...], il [...]);
[...] Parte_1
- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre;
- assegna alla la casa coniugale sita in Casoria, alla via Pastore n. 8, meglio identificata in Pt_1
atti, con tutti i mobili che la arredano;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 450,00, da rivalutare CP Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 72, P. II, S. A, anno 2019) per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro