Ordinanza cautelare 3 agosto 2018
Sentenza 5 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 23 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05067/2025REG.PROV.COLL.
N. 09020/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9020 del 2022, proposto da IA CR RS, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, commissione esaminatrice del concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, in persona del Ministro pro tempore , Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Chiara Zappia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12652/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, della commissione esaminatrice del concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la propria sentenza n. 6216 del 23 giugno 2023, che, in riforma della sentenza di rigetto del TAR n. 12652/2022, ha accolto il ricorso proposto dall’intereSAta;
Vista la sentenza della Corte di caSAzione, a sezioni unite, n. 19253 del 12 luglio 2024, che ha annullato, con rinvio, la citata sentenza della Sezione, n. 6216/2023;
Visto l’atto di riassunzione presentato dall’appellante;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, nella presente fase di riassunzione, del Ministero della giustizia, della commissione esaminatrice del concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Santi Delia e l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente sentenza, all’esito del giudizio di rinvio ritualmente proposto, in seguito all’annullamento con rinvio pronunciato dalle Sezioni Unite della CaSAzione, definisce il contenzioso originato dal ricorso di primo grado, notificato in data 29 giugno 2018, con il quale l’odierna parte appellante aveva chiesto al TAR del Lazio l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del Ministero della giustizia, pubblicato in data 4 maggio 2018, di esclusione dalle prove orali del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19/10/2016, per mancato superamento delle prove scritte;
- dei criteri generali di correzione degli elaborati scritti dei candidati (di cui al verbale n. 8 della commissione);
- del verbale n. 77 con cui la commissione esaminatrice aveva disposto la rimessione alla seduta plenaria della correzione e valutazione degli elaborati scritti da svolti dalla ricorrente;
- del verbale n. 78 dei lavori relativi alla commissione di concorso, in seduta plenaria, che aveva giudicato “ non idoneo ” l’elaborato di diritto civile della ricorrente e, conseguentemente, aveva stabilito la non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso.
2- Nel dettaglio, la commissione di concorso non aveva ammesso l’appellante al prosieguo dell’iter concorsuale, valutando come insufficiente la sola prova scritta di diritto civile, vertente sul tema riportante il seguente titolo: “ Riflessi patrimoniali della crisi e della ceSAzione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto ”.
La commissione di concorso aveva, invece, valutato positivamente le altre due prove scritte, assegnando i lusinghieri punteggi di 14/20 alla prova di diritto penale e di 15/20 alla prova di diritto amministrativo.
Dai verbali della commissione emergeva che detta valutazione finale degli elaborati scritti era stata compiuta non già dalla sottocommissione, bensì dalla commissione di concorso riunita in seduta plenaria, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del R.D. n. 1860/1925.
Più specificatamente, la seduta plenaria interviene, secondo quanto previsto dal citato art. 12 e ribadito nel verbale n. 8 del 21 luglio 2017, allorché la decisione valutativa della sottocommissione sia stata adottata a maggioranza ed il commiSArio dissenziente abbia richiesto la rivalutazione in sessione plenaria degli elaborati oggetto di discordanti opinioni dei commiSAri.
La commissione plenaria aveva concluso nel senso di confermare la valutazione di insufficienza indicata a maggioranza dalla sottocommissione e riferita all’elaborato di diritto civile, con la conseguente non ammissione della candidata alle prove orali.
3-L’appellante evidenzia che proprio l’intervento della commissione in questa forma plenaria, unitamente ai punteggi assolutamente di pregio ottenuti in due prove su tre (diritto penale e diritto amministrativo), la avevano indotta a proporre ricorso avverso il provvedimento di esclusione, ritenuto ingiusto e immotivato, oltre che viziato per plurime ragioni di illegittimità, articolate nel ricorso.
4-Avverso la determinazione di non ammissione e i correlati provvedimenti, compresa la fiSAzione dei criteri di valutazione predisposti dalla commissione, l’intereSAta proponeva ricorso al TAR, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati:
I) violazione del principio di buon andamento ed eccesso di potere, per difetto di adeguata istruttoria, sotto il profilo di un incongruo e inadeguato esercizio della discrezionalità tecnica demandata alla commissione di concorso;
II) difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, sotto il dedotto profilo dell’inesistenza di una adeguata e comprensibile motivazione del giudizio di inidoneità, espresso senza una graduazione della insufficienza in termini numerici;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del regio decreto n. 1860 del 1925, eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 4.1 - In subordine, la ricorrente deduceva anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 160 del 2006, nella parte in cui la suddetta norma prevede che il giudizio di ciascuna prova scritta sia motivato dalla commissione soltanto “ con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula non idoneo ”.
Chiedeva altresì, in via cautelare, l’adozione di un provvedimento di ammissione con riserva alle prove orali in corso di svolgimento.
4.2 - Per dimostrare l’irragionevolezza del giudizio di insufficienza della prova di diritto civile, l’appellante prospettava, fra l’altro, la seguente operazione logica, supportata dal parere pro veritate di un professore ordinario di diritto civile:
a) analisi degli elaborati giudicati idonei dalla commissione, esaminati attraverso l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) comparazione con i contenuti dell’elaborato della ricorrente;
c) individuazione delle differenze esistenti tra le prove sottoposte al confronto, con particolare riguardo alla determinazione degli argomenti svolti nei diversi elaborati scritti.
4.3 - A conclusione di questo procedimento logico, l’appellante indicava, in via deduttiva, quali aspetti erano stati presumibilmente valorizzati dalla commissione per stabilire la soglia di sufficienza degli elaborati.
Questi erano costituiti dai seguenti punti:
brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare :
analisi dei patti prematrimoniali e degli acordi tra i coniugi nell’ambito della crisi familiare .
Tali elementi, oggettivamente carenti nell’elaborato della ricorrente, tuttavia, risultavano presenti nei temi giudicati idonei e, quindi, illogicamente e immotivatamente considerati determinanti per condurre al giudizio di non ammissione.
A parere della ricorrente, infatti, questi argomenti non erano affatto compresi nel tema, che non prevedeva il riferimento ad una generale parte introduttiva. La trattazione (anche) di tali argomenti avrebbe potuto condurre, per ipotesi, all’attribuzione di un punteggio più elevato, ma non avrebbe potuto costituire presupposto immancabile per la valutazione di sufficienza.
4.4 - L’errore commesso dalla commissione sarebbe emerso in modo evidente dal confronto con le tracce delle altre due prove, le quali, invece, richiedevano espreSAmente l’inserimento di una parte introduttiva (traccia di diritto penale: “ Premessi cenni sulle cause di esclusione della pena, tratti il candidato della difesa legittima e dei relativi limiti, con particolare riguardo ai fatti commessi in occasione del delitto di riSA e a quelli commessi in luogo di privata dimora ”; traccia di diritto amministrativo: “ Premesso un breve disegno sistematico del regime giuridico dei beni pubblici, tratti il candidato in modo particolare dei beni patrimoniali indisponibili con specifico riguardo all’acquisto e alla perdita del carattere dell’indisponibilità ”.)
Secondo la ricorrente, poi, la sibillina determinazione di non idoneità, adottata dalla commissione, non poteva in alcun modo trovare una giustificazione plausibile e comprensibile in relazione ai criteri valutativi formulati dalla commissione steSA.
A giudizio dalla ricorrente, infatti, detti criteri, a fronte di un’apparente letterale “chiarezza”, erano caratterizzati, nella sostanza, dalla più assoluta genericità, tale da non consentire un adeguato raccordo con la valutazione di non idoneità riservata all’elaborato di diritto civile.
4.5 - La ricorrente aggiungeva che il punto non era tanto quello della chiarezza dei criteri valutativi, ma, semmai, quello della loro precisione rispetto alle prove concretamente assegnate ai candidati e alla preventiva individuazione delle modalità di fiSAzione della soglia di idoneità.
Ed infatti, secondo la ricorrente, alla luce dei generici criteri approvati dalla commissione, l’avere stabilito che potesse considerarsi idoneo l’elaborato che “ presenti una forma italiana corretta [...] e riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica ” o “ presenti una pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema giuridico ” rappresentava una mera ovvietà, che nulla poteva apportare alla comprensione delle ragioni che avevano condotto la Commissione a qualificare inidoneo l’elaborato di diritto civile di parte appellante.
4.6 - In sintesi, quindi, la parte ricorrente censurava, sotto diversi e convergenti profili, comprensivi della prospettata illegittimità costituzionale delle norme riguardanti la motivazione delle valutazioni espresse dalla commissione di concorso:
il difetto di motivazione della decisione di non ammissione alle prove orali, sprovvista non solo di un testuale supporto argomentativo, ma anche della indicazione in termini numerici del grado concreto di inidoneità;
l’illogicità della determinazione negativa, che risulta fondata su una illogica e non pertinente valorizzazione di elementi valutativi estranei al perimetro della traccia della prova;
l’illogicità e inadeguatezza dei criteri di valutazione espressi dalla commissione di concorso, incentrati su parametri ampi e generici, non idonei a delineare il percorso compiuto in concreto per giudicare il valore della prova corretta.
5 - In data 23 luglio 2018 si costituiva in giudizio davanti al TAR l’amministrazione per resistere all’avversa domanda, ritenendo il ricorso infondato in fatto e in diritto.
6 - Il TAR del Lazio –I Sezione Stralcio, con la sentenza n. 12652/2022, pubblicata il 5 ottobre 2022, rigettava il ricorso, rilevando che la ricostruzione effettuata dalla ricorrente, secondo la quale la valutazione di insufficienza della prova di diritto civile era dipesa da una ingiustificata penalizzazione dell’elaborato in relazione alla mancata illustrazione di alcuni aspetti generali dell’argomento indicato dal titolo del tema, non trovava alcun riscontro negli atti e costituiva una mera illazione di parte.
6.1 - Nel dettaglio, la sentenza di primo grado svolgeva la seguente motivazione.
“ Nel merito il ricorso è infondato.
Le doglianze di parte ricorrente si poggiano sul vizio di difetto di motivazione e sul presupposto che il giudizio di inidoneità sia stato determinato dall’omissione di “brevi cenni su modelli famigliari” e dalla mancata trattazione degli effetti dell’autonomia negoziale sulla crisi famigliare, che erano invece presenti negli elaborati dei concorrenti giudicati idonei.
Tale asserzione non trova riscontro in atti e costituisce mera ipotesi di parte, sprovvista di fondamento fattuale.
In realtà, la Commissione esaminatrice risulta aver fatto applicazione dei criteri di correzione previsti dal verbale, esprimendo il proprio giudizio come previsto dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale “Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte ed orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula non idoneo”.
Il giudizio formulato dalla sotto-commissione esaminatrice è poi risultato confermato dalla commissione in composizione plenaria (composta dai componenti delle due sottocommissioni), ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, co. 8, R.D. n. 1860/1925, che pure ha fatto applicazione dei criteri stabiliti nella seduta del 21 luglio 2017, senza che poSA evincersi alcun apprezzamento negativo circa l’assenza di “brevi cenni su modelli famigliari” e la mancata trattazione degli effetti dell’autonomia negoziale sulla crisi famigliare.
Emerge pertanto dagli atti che le ragioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità derivano dall’applicazione dei criteri cui la Commissione esaminatrice si è sottoposta, consistenti – in disparte quelli attinenti alla padronanza di linguaggio ed alla chiarezza espositiva – nella “pertinente, coerente, ed esauriente trattazione del tema assegnato, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia nonché un’adeguata cultura giuridica generale” e nella “capacità del candidato di procedere all’analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporne la soluzione”.
Chiarito che il giudizio delle Commissioni esaminatrici è stato effettuato nell’ambito di tali direttrici (e non di quelle arbitrariamente indicate dalla difesa della ricorrente) deve ora richiamarsi la giurisprudenza consolidata, che ha costantemente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espreSA dall’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità, laddove prevista, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici (tra tante, C. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; 13 gennaio 2010, n. 92; 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480), costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espreSA dalla commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Com’è stato allegato da ambo le parti, “Tale indirizzo è stato confermato anche in relazione al concorso in magistratura, dovendosi ulteriormente considerare che, per esso, l'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che, a seconda della valutazione positiva o negativa da parte della commissione giudicatrice in ordine alle prove scritte dei candidati, vi sia rispettivamente l'attribuzione di un punteggio o, semplicemente, la formulazione del giudizio di inidoneità, che, di certo, implica il mancato raggiungimento della sufficienza neceSAria per accedere alla prova orale, e che, pertanto, non necessita di essere ulteriormente esplicitato e motivato (tra tante, C. Stato, IV, 5 settembre 2013, n. 4457; 21 agosto 2012, n. 4580, Tar Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879). Più di recente, si è nuovamente pronunciato il giudice di appello che ha ritenuto come nell’ambito del concorso per magistrato ordinario è sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso, anche la mera formula “non idoneo” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Quater, sent. nr. 10420/2019).
Ebbene, ciò posto, deve pure essere rilevato che il vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica, che connota il giudizio delle Commissioni esaminatrici, non è comunque precluso al giudice amministrativo, che tuttavia dovrà esercitarlo senza spingersi sino a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, in quanto ciò significherebbe demandare al giudice la steSA valutazione dei candidati, ma solo sotto il profilo della sua intrinseca ragionevolezza e coerenza, limitatamente allo sviamento di potere o all’errore di fatto o, ancora, ad una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n.6688/2013, n. 12950/2015).
Nel caso di specie, in assenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un vizio della funzione e dello sviamento del potere esercitato, le deduzioni della ricorrente finiscono con il pretendere la sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione ed implicano, pertanto, uno sconfinamento nel merito delle valutazioni amministrative.
Del resto, escluso che il giudizio di non idoneità si sia fondato sulla mancanza degli elementi supposti dalla ricorrente, di cui si è detto, non sono decisivi né il confronto con i giudizi positivi riportati nelle ulteriori due materie di esame (penale ed amministrativo), né il parere pro veritate allegato al ricorso.
Quanto al primo profilo è agevole rilevare che un candidato ben può conoscere in maniera approfondita alcuni argomenti di una materia e non altri, senza che sia imposto alle commissioni una “perequazione” tra le prove di esame.
Quanto al secondo profilo, è parimenti agevole richiamare le considerazioni già effettuate in precedenza, in relazione all’impossibilità di sostituire il giudizio della Commissione con quello di altro soggetto (sia esso il ricorrente, l’esperto pro veritate o financo il giudice), in assenza di quegli elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere o della ragionevolezza e congruità, non sussistenti nel caso di specie.
Su entrambi gli aspetti si confronti anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, nr. 5743/2020, allegata agli atti del giudizio ed alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.
Quanto alla violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1860/1925 nei verbali, ove viene dato atto solamente della composizione dei collegi ma non delle modalità di “voto”, si richiama quanto osservato in premeSA in relazione alla idoneità del giudizio numerico a fungere da motivazione della valutazione, evidenziando altresì che né l’art. 12, né l’art. 16 del R.D. n. 1860 del 1925 – disposizioni entrambe rispettate nel caso di specie - dispongono alcunché in relazione alle valutazione dei commiSAri sulla determinazione del voto.
È infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. V del D.lgs. n. 160/2006, per contrasto con l’art. 97. Cost., avendo la giurisprudenza amministrativa ripetutamente ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici mediante attribuzione del voto numerico o declaratoria di non idoneità senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazioni e segni grafici (cfr. Cons. di Stato, V, 19 giugno 2017, n. 2986; V, 19 novembre 2018, n. 6518; V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835), rappresentando i criteri di valutazione prefiSAti dalla Commissione da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr. la già citata sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, nr. 5743/2020).
La censura di incostituzionalità per violazione dell’art. 97 Cost. è dunque destituita di fondamento, richiamando sul punto anche quanto già affermato dalla Corte Costituzionale in materia di disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (cfr. C. Cost. sentenza n. 175 del 2011). ”
7 – La ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato avverso la suindicata pronuncia del TAR, deducendo i seguenti motivi di diritto, che riproducevano, in forma critica della sentenza impugnata, le seguenti censure articolate in primo grado:
I. “ Travisamento dei presupposti ”;
II. “ Violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1860/1925 per quanto riguarda i verbali nn. 77 e 78 della Commissione”
7.1 - La ricorrente, inoltre, sollevava nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 160 del 2006, laddove stabilisce che l’insufficienza del candidato poSA essere motivata con la sola formula “ non idoneo ”. In particolare, l’appellante sosteneva che, anche prescindendo dalla più ampia questione riguardante l’adeguatezza del solo voto numerico per rispettare l’obbligo della motivazione, la norma sospetta di incostituzionalità evidenzia una criticità ulteriore e più grave, in quanto la sintetica espressione “non idoneo” impedisce di comprendere la misura dell’insufficiente valutazione dell’elaborato compiuta dalla commissione.
Per l’intereSAta, infatti, “è indispensabile comprendere se il proprio elaborato è stato giudicato più o meno vicino o lontano alla soglia di sufficienza”.
7.2 - Il Ministero della giustizia si costituiva per domandare il rigetto del ricorso in appello.
8 – La Sezione, con sentenza n. 6216 del 23 giugno 2023 accoglieva l’appello, ritenendo fondato il primo motivo di impugnazione, respingendo il secondo motivo, e considerando assorbiti gli altri motivi di gravame, che denunciano violazioni procedimentali asseritamente commesse dalla commissione al momento della raccolta delle espressioni di voto.
8.1 - È opportuno riportare, per esteso, parte della motivazione dell’accoglimento dell’appello.
“ 3. Il primo motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di avere ritenuto fondate su un presupposto fallace le doglianze formulate, incentrate sull’assunto che l’insufficienza riportata dalla ricorrente nell’elaborato di diritto sarebbe derivato dal fatto di non avere questa trattato due argomenti ritenuti indispensabili dalla commissione, ed in particolare per non avere svolto in premeSA brevi cenni sui modelli famigliari e non avere poi trattato gli effetti dell’autonomia negoziale sulla crisi di familiare. Premesso che per la sentenza la descritta ricostruzione non ha trovato riscontro documentale e che contrariamente a quanto dedotto dalla medesima ricorrente il giudizio espresso dalla commissione è esaustivo e legittimo, quest’ultima ribadisce per contro che la non idoneità contestata si fonderebbe proprio sull’assenza di sviluppi dell’elaborato non richiesti dalla traccia e che pertanto questa sarebbe illegittima.
3.1. Il motivo è fondato.
La parte appellante ha dovuto infatti ricostruire, in presenza del laconico giudizio di non idoneità del suo tema di civile, in questi termini comunicatole, quali fossero i motivi che lo avevano determinato.
Il ragionamento induttivo da lei svolto, in assenza di qualsivoglia elemento argomentativo che potesse diversamente orientarla, si palesa attendibile.
Infatti, parte appellante, anche valendosi di una consulenza tecnico-giuridica, dopo avere avuto accesso ad alcuni degli elaborati giudicati idonei, ha provveduto a riscontrare, per sottrazione, se e quali fossero gli elementi contenuti in questi ultimi che mancavano, per contro, nel suo elaborato. Ha così potuto individuare i due istituti sopra ricordati che risultavano obiettivamente poco approfonditi nel suo lavoro. E che la parte appellante abbia solo fatto un cenno alle predette tematiche, senza per vero approfondirle, risulta – oltre che dalla lettura steSA del tema – anche chiaramente dall’analitica comparazione da lei proposta fra il suo elaborato e quelli idonei.
3.2. La correttezza del metodo da lei adottato, e la verosimiglianza delle conclusioni cui è giunta trovano inequivoca conferma in questi esiti della valutazione comparativa, ma sono corroborate anche da altri elementi logici e documentali. Innanzitutto le suddette conclusioni risultano confermate dalla duplice constatazione che le altre parti trattate risultano coerenti con l’argomento oggetto della traccia e che, su di esse, il tema non si presenta affatto deficitario, o comunque si rivela certamente non meritevole del secco giudizio di inidoneità che gli è stato invece attribuito. E anche quest’ultima deduzione trova, a sua volta, una conferma nella circostanza, di rilevante peso a livello probatorio, che il presidente della sottocommissione che ha corretto il detto elaborato - appellandosi alla procedura prevista dall’art. 12, comma 8, del R.D. n. 1860/1925, perché evidentemente lo riteneva idoneo – chiese il rinvio in commissione plenaria della valutazione del tema.
4. Ciò premesso, continuandone l’analisi, il primo motivo di appello, in modo congruente con la premeSA, contesta alla commissione che il suddetto parametro di giudizio era improprio, perché la traccia estratta per la prova di diritto civile non richiedeva espreSAmente la trattazione di nessuno dei due aspetti ritenuti carenti nel suo tema. Di tal che – sostiene la parte appellante - un giudizio di non idoneità che su tale duplice carenza si fonda dovrebbe ritenersi affetto da travisamento.
4.1. Il motivo è fondato perché la traccia estratta in diritto civile, così formulata: “Riflessi patrimoniali della crisi e della ceSAzione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto”, non richiedeva espreSAmente al candidato di approfondire i due ridetti istituti. Ciò comporta che il giudizio di non idoneità riservatole, anche in considerazione di quanto poc’anzi osservato in merito alla non grave insufficienza che caratterizza il (resto del) suo elaborato, si rivela, ad una rilevazione oggettiva ed estrinseca, non solo troppo severo, ma soprattutto ingiustificato.
Tale ultima considerazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata e dalla parte appellata, non dequota il potere valutativo della commissione, né pretende di sostituirsi a quest’ultima. L’organo tecnico, infatti, nell’ipotesi di cui alla controversia poteva legittimamente – ma anche ragionevolmente, in considerazione del tenore della traccia – valorizzare gli elaborati dei candidati che avevano meglio approfondito i suddetti due istituti perché evidentemente, così facendo, costoro dimostravano maggiori preparazione e capacità di ragionamento. Ciò nondimeno quello che ad un giudizio estrinseco non consente di ritenere legittimo l’esercizio del potere valutativo in questo caso è l’avere assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espreSAmente richiesti dalla traccia, di loro astrattamente idonei ad essere valorizzati in termini di punteggio, e dunque in senso positivo, ma non già, in negativo, per fondare un giudizio di insufficienza.
4.2. L’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati (rectius: dell’elaborato in questione), e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo sul piano sintomatico di un potere di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico, e dunque sindacabile nella presente sede giurisdizionale”.
8.2 - La sentenza non era eseguita dall’amministrazione.
9 - Le Sezioni Unite della Corte di caSAzione, con sentenza n. 19253 del 12 luglio 2024, in accoglimento del ricorso proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato, annullavano la suindicata sentenza del Consiglio di Stato, per “ eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo ”, rinviando la causa al Consiglio di Stato, in diversa composizione, per la decisione sui motivi non esaminati in appello.
9.1 - La pronuncia della CaSAzione è basata sulla seguente motivazione.
“ In tema di concorsi pubblici, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per caSAzione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 2/01/2024, n. 1; 13/02/2020, n. 3562; 9/05/ 2011, n. 10065).
Tali valutazioni non costituiscono infatti espressione di discrezionalità in senso proprio, non essendo attribuita alla commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma dovendo eSA soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev'essere conclusivamente giustificata mediante l'assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso.
Agli stessi principi si è costantemente attenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha riconosciuto che i giudizi delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, la cui sottoposizione al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo è circoscritta al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, n. 8319; 13/04/2023, n. 3733; Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n. 7262). In ordine alle modalità di espressione del giudizio, eSA ha inoltre confermato la sufficienza del voto numerico, osservando che, in mancanza di una disposizione contraria, esso esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione steSA abbia preventivamente fiSAto i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845).
Si è rilevato infatti che, ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d'inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291).
L'essenzialità della preventiva fiSAzione dei criteri di valutazione è stata sancita anche dal legislatore, proprio in riferimento al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, nell'art. 5 del D.Lgs. n. 106 del 2009, il quale, nel disciplinare la nomina e la composizione della commissione, dispone, al comma terzo (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111, ed anteriore alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 15, comma primo, lett. e), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), che "nella seduta di cui al sesto comma dell'art. 8 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni", vale a dire nella seduta fiSAta dal presidente alla chiusura delle prove scritte, in cui si procede all'apertura dei pieghi contenenti gli elaborati dei candidati, e quindi prima che abbia inizio la lettura degli stessi, "la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti", aggiungendo che "i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse".
L'enunciazione dei criteri di massima cui la commissione si atterrà nella valutazione delle prove di esame costituisce, in altri termini, un momento essenziale di collegamento tra il voto o il giudizio d'inidoneità attribuito alla prova del singolo candidato e l'apprezzamento compiuto dalla commissione, consentendo di risalire dall'espressione sintetica del giudizio alle relative ragioni, e quindi di verificarne la coerenza logica e la ragionevolezza: più precisamente, il voto numerico e, se richiesta, la relativa motivazione, rappresentano la conclusione di un procedimento valutativo che muove dalla proposta di elaborato contenuta nella traccia ed ha come parametro di riferimento i criteri di massima preventivamente enunciati, la cui formulazione deve risultare a sua volta ragionevole e coerente con il tema assegnato (cfr. Cass., Sez. Un., 28/05/2012, n. 8412; 21/06/2010, n. 14893).
A tali principi si era attenuta, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, la quale, premesso che la Commissione esaminatrice aveva fiSAto, nel verbale n. 8 del 21 luglio 2017, i criteri da seguire nella valutazione degli elaborati scritti (consistenti nella "pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale" e nella "capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporre la soluzione"), aveva ritenuto che, in quanto formulato sulla base di tali direttive, il giudizio di non idoneità espresso dalla sottocommissione esaminatrice in ordine all'elaborato di diritto civile della A.A. e poi confermato dalla Commissione in seduta plenaria, cui l'elaborato era stato sottoposto ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, del R.D. n. 1860 del 1925, risultasse adeguatamente motivato.
Ribadito inoltre che al Giudice amministrativo non è precluso il vaglio sull'esercizio della discrezionalità tecnica che connota il giudizio della commissione esaminatrice, che non può tuttavia spingersi fino a sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle espresse dall'organo amministrativo a ciò deputato, il Tar aveva escluso la sussistenza di elementi sintomatici di un vizio della funzione o dello sviamento di potere, osservando che le doglianze proposte dalla A.A., fondate sull'assunto che il giudizio d'inidoneità era stato determinato dalla mancata trattazione di alcuni argomenti presenti invece in altri elaborati giudicati idonei, oltre a non trovare riscontro negli atti, si traducevano in una sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione. Per tali ragioni, il Giudice amministrativo di primo grado aveva escluso, in particolare, la possibilità di conferire rilievo a un parere pro veritate reso, su richiesta della ricorrente, da un docente universitario di diritto civile ed allegato al ricorso introduttivo del giudizio, osservando che, in assenza di elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere, il giudizio della commissione esaminatrice non può essere sostituito non solo da quello del giudice, ma neppure da quello del ricorrente o di un esperto.
Tali conclusioni sono state sovvertite dalla sentenza di appello, la quale, seguendo l'impostazione difensiva dell'appellante e il metodo suggerito nel parere pro veritate dalla steSA prodotto, ha completamente ignorato i criteri di massima enunciati dalla Commissione, ritenendo che la laconicità del giudizio d'inidoneità dalla steSA espresso imponesse di ricostruirne i motivi attraverso il confronto dell'elaborato della A.A. con altri giudicati idonei: pur rilevando che nel primo risultava effettivamente omeSA la trattazione di alcuni argomenti (in particolare, brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare), ha affermato che la traccia estratta in diritto civile (avente ad oggetto i "riflessi patrimoniali della crisi e della ceSAzione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto") non ne richiedeva espreSAmente l'approfondimento, aggiungendo che le altre parti trattate, oltre a risultare coerenti con la traccia, non apparivano meritevoli del giudizio d'inidoneità, il quale risultava pertanto oggettivamente troppo severo, e comunque ingiustificato.
In tal modo, peraltro, il Giudice amministrativo di secondo grado si è non solo immotivatamente discostato dall'orientamento che, in presenza della preventiva determinazione dei criteri di valutazione, esclude la necessità di una specifica motivazione del voto o del giudizio d'inidoneità, ritenendo che le relative ragioni poSAno essere desunte dal confronto tra l'elaborato e i criteri enunciati dalla commissione, ma si è sostanzialmente sostituito a quest'ultima, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità alla stregua non già dei criteri di valutazione fiSAti ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.Lgs. n. 160 del 2006, ma di criteri di massima da esso stesso individuati con un ragionamento di tipo inferenziale: ciò in virtù della premeSA che il giudizio d'inidoneità risultava privo di qualsiasi supporto argomentativo idoneo ad evidenziare l'iter logico seguito dalla commissione.
Tale premeSA, tuttavia, non solo era palesemente contraddetta dal verbale n. 8 del 2017, ma, se anche fosse risultata esatta, non avrebbe comunque potuto giustificare l'affermazione dell'irragionevolezza o illogicità del giudizio d'inidoneità.
L'avvenuta fiSAzione dei criteri di valutazione escludeva, peraltro, la possibilità di considerare immotivato il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, legittimando semmai, condizionatamente alla proposizione di un apposito motivo d'impugnazione, la verifica della ragionevolezza dei predetti criteri e della loro coerenza con la traccia sottoposta ai candidati: in tal senso, d'altronde, si è ripetutamente espreSA la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio espresso dalla commissione va reputato irragionevole o illogico non solo quando risulti manifestamente arbitrario o incoerente con i criteri adottati, ma anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell'eccessiva genericità di tali criteri, rivelatisi inidonei ad assicurare la parità di trattamento dei candidati (cfr. Cass., Sez. Un., 13/02/2020, n. 3562), oppure dell'attribuzione alla traccia di una portata ingiustificatamente restrittiva (cfr. Cass., Sez. Un., 21/06/2010, n. 14893).
Al di fuori di tali ipotesi, l'interpretazione della traccia e la valutazione degli elaborati dei candidati spettano in via esclusiva alla commissione esaminatrice, alla quale è affidato il compito d'individuare gli argomenti generali e specifici di cui è neceSAria o opportuna la trattazione e quello di verificare la completezza e il grado di approfondimento con cui sono stati affrontati, in modo tale da saggiare il livello di preparazione attitudinale e culturale di ciascun candidato e da porlo a confronto con quello degli altri. Non può ritenersi pertanto corretto l'operato del Giudice amministrativo, il quale, sostituendosi alla Commissione esaminatrice, ha per un verso individuato esso stesso gli argomenti da trattare, affermando che la traccia estratta in diritto civile non richiedeva brevi cenni sui modelli familiari ed una trattazione degli effetti della autonomia negoziale sulla crisi familiare, e per altro verso proceduto direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato, osservando che le altre parti trattate erano immeritevoli del giudizio d'inidoneità, e concludendo pertanto per la "non grave insufficienza" dell'elaborato, e per l'eccessiva severità dell'apprezzamento espresso dalla Commissione.
Significativo di tale improprio approccio alla questione in esame deve considerarsi il recepimento del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, ed in particolare del metodo di ricostruzione della motivazione del giudizio d'inidoneità consistente nel confronto con gli elaborati redatti dagli altri candidati: tale metodo, recidendo ogni legame tra il giudizio sintetico ed i criteri enunciati dalla Commissione, ed assumendo come metro di valutazione quelli che l'autore del parere aveva ritenuto di poter desumere dal predetto confronto, ha comportato la devoluzione del giudizio ad un soggetto non solo diverso dall'organo collegiale a ciò deputato, ma estraneo alla steSA Amministrazione, nonché operante nell'interesse della ricorrente. Esso ha determinato inoltre uno snaturamento del sindacato di logicità, ragionevolezza e non arbitrarietà, il quale, consistendo nella verifica della coerenza del giudizio con i canoni tecnici e logici che presiedono alla sua formulazione, non può essere effettuato né alla stregua di criteri elaborati dal giudice, né di quelli che il destinatario del giudizio (o comunque un soggetto da lui incaricato) ritiene, in base a un suo personale apprezzamento, i più appropriati alla tipologia e all'oggetto dell'elaborato sottoposto a valutazione, dovendo avere come parametro di riferimento quelli che la steSA Commissione ha fiSAto nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, come richiesto dal legislatore.
In proposito, è appena il caso di rilevare che, lungi dal dimostrare l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione, la diversità di quelle formulate nel parere pro veritate costituisce un indice dell'elevato tasso di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione sottesa al giudizio d'idoneità, il cui oggettivo margine di opinabilità esclude che il Giudice amministrativo poSA sostituirsi alla Commissione nell'individuazione della soluzione tecnica più corretta, dovendo restringersi il suo sindacato alla verifica della non manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà della valutazione.
In tale ottica, non può condividersi neppure il significato attribuito dal Giudice amministrativo alla circostanza, posta in risalto nella sentenza impugnata, che il presidente della sottocommissione incaricata di esaminare l'elaborato della A.A. ne abbia ritenuto neceSAria la sottoposizione dello stesso alla Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, del R.D. n. 1860 del 1925, non essendosi evidentemente raggiunta l'unanimità in ordine alla relativa valutazione: lungi dal testimoniare la superficialità dell'esame o l'arbitrarietà del giudizio, la ritenuta opportunità di sollecitare un apprezzamento dell'intera Commissione, in presenza di opinioni contrastanti in ordine alla qualità dell'elaborato, avrebbe dovuto semmai essere considerata sintomatica di un particolare scrupolo nella valutazione, che si pone in contrasto con le conseguenze che ne ha tratto il Giudice amministrativo.
L'invasione della sfera di attribuzioni riservata all'Amministrazione non risulta infine smentita, trovando invece conferma nella considerazione conclusiva svolta dal Consiglio di Stato, secondo cui la commissione esaminatrice non avrebbe potuto ragionevolmente assegnare valore dirimente alla mancata trattazione di argomenti che non erano espreSAmente richiesti dalla traccia, ma avrebbe potuto soltanto valorizzare, in termini di punteggio, gli elaborati dei candidati che avevano meglio approfondito i due istituti indicati, la cui trattazione dimostrava maggiore preparazione e capacità di ragionamento. In quanto riflettente per un verso l'incidenza delle carenze riscontrate sul giudizio complessivamente riportato dall'elaborato della A.A., e per altro verso il rapporto di tale giudizio con quelli espressi nei confronti degli altri candidati, tale considerazione impinge in profili valutativi tipicamente riservati alla competenza della commissione esaminatrice, il cui apprezzamento, in quanto connotato da un ampio margine di opinabilità, si sottrae, per tali aspetti, al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo.
Può dunque ritenersi sussistente, nel caso in esame, un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, configurabile, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando l'indagine del Giudice amministrativo non rimanga nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma, come nella specie, si riveli strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, oppure quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante sostitutiva di quella dell'Amministrazione, nel senso che, attraverso un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 24/05/2019, n. 14264; 26/11/ 2018, n. 30526; 2/02/2018, n. 2582).”
10 – In seguito all’annullamento pronunciato dalle Sezioni Unite, l’appellante ha provveduto alla rituale e tempestiva riassunzione del giudizio davanti a questa Sezione.
10.1 - L’amministrazione appellata si è difesa anche in questa fase di giudizio, svolgendo molteplici deduzioni difensive.
10.2 - Prima di esaminare, nel merito, i motivi proposti dalla parte appellante, occorre dare conto delle difese preliminari di ordine processuale, esposte dall’Avvocatura Generale, secondo la quale il ricorso originario è inammissibile e improcedibile per mancata notifica ad almeno uno dei controintereSAti e per mancata impugnazione della graduatoria definitiva del concorso.
La Sezione osserva, in primo luogo, che dette difese processuali sono astrattamente proponibili – per la prima volta - anche in questa fase del giudizio di riassunzione, conseguente all’annullamento pronunciato dalle Sezioni Unite.
Se è vero, infatti, che, ai sensi dell’art. 394, ultimo comma, del codice di procedura civile (applicabile, in quanto compatibile, anche nel processo amministrativo), nel giudizio di rinvio le parti “ non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza caSAta, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di caSAzione ”, le questioni riguardanti l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso di primo grado sono sempre verificabili anche di ufficio, in grado di appello, fino a quando non si sia formato un giudicato esplicito sul punto.
Infatti, né la decisione di merito del TAR, né la sentenza annullata del Consiglio di Stato hanno affrontato espreSAmente la questione e, per consolidato indirizzo ermeneutico, non è ipotizzabile il giudicato implicito sulle condizioni dell’azione (Adunanza plenaria, sentenza 26 aprile 2018, n. 4).
Nella presente vicenda processuale è ormai paSAta in giudicato la statuizione del TAR circa l’ammissibilità dell’originario ricorso, basata sull’affermazione – pienamente condivisibile - secondo cui nei casi di impugnazione del provvedimento di esclusione non sono configurabili controintereSAti.
D’altro canto, l’appellante ha puntualmente indicato quali soggetti sono stati in ogni caso evocati in giudizio, già in primo grado.
Viceversa, non vi è alcuna preclusione processuale che impedisca a questo collegio la verifica della procedibilità del ricorso, in relazione all’intervenuta approvazione della graduatoria finale del concorso, pacificamente non impugnata dall’attuale appellante.
10.3 - La Sezione osserva che la tesi espreSA dall’Avvocatura Generale risulta coerente, in linea generale, con l’orientamento interpretativo prevalente, secondo il quale la mancata tempestiva impugnazione dell’atto finale di approvazione della graduatoria concorsuale rende improcedibile il ricorso proposto avverso l’atto di esclusione, a nulla rilevando che nel giudizio avverso l’esclusione sia stato notificato il ricorso ad un controintereSAto (come avvenuto nel presente giudizio).
In tal senso può essere indicata, fra tutte, la sentenza n. 8935 del 2024 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, la quale sottolinea che l’atto di approvazione della graduatoria finale, pur inserendosi nella medesima sequenza procedimentale, non costituisce una conseguenza inevitabile del provvedimento di esclusione, poiché comporta una nuova e autonoma valutazione di interessi, anche riferiti a soggetti terzi. Pertanto, il ricorrente, per preservare il proprio interesse, è tenuto a impugnare la graduatoria finale, in quanto la sua mancata contestazione determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’originario ricorso.
La pronuncia richiama la più generale distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio, evidenziando che la graduatoria finale, in quanto esito di nuove ponderazioni e istruttorie, non può essere qualificata come atto meramente confermativo del precedente provvedimento lesivo. Pertanto, il suo mancato annullamento non consente alcuna incidenza retroattiva sul provvedimento di esclusione, né può determinarne la caducazione automatica. Sul piano processuale, ciò comporta che l’eventuale annullamento del solo provvedimento di esclusione non avrebbe effetti pratici, in quanto la graduatoria definitiva, ormai inoppugnabile, cristallizzerebbe la posizione di coloro che vi sono inclusi.
Tale orientamento si allinea, del resto, ad altri precedenti, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014, e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3422 del 2019.
10.4 - La Sezione ritiene, peraltro, che, nella presente vicenda processuale, anche ipotizzando l’improcedibilità del ricorso nella parte annullatoria, restererebbe in ogni caso intatto l’interesse della ricorrente all’esame delle censure proposte, in vista di un’eventuale azione risarcitoria correlata all’accertamento della illegittimità della propria esclusione.
Non può trascurarsi, del resto, che la parte ricorrente non ha formulato domande volte a mettere in discussione la graduatoria del concorso cui ha partecipato, ma ha contestato unicamente la propria mancata ammissione alle prove orali, nella prospettiva di conseguire l’idoneità e la successiva assunzione in servizio.
La medesima ricorrente ha anche opportunamente precisato che il concorso per cui è causa era stato indetto per 360 posti, ma i vincitori erano stati soltanto n. 339, per cui, l’effetto conformativo di una decisione di accoglimento della domanda, finalizzata alla sola assunzione in servizio, senza modifica della graduatoria dei vincitori, sarebbe consentito, senza alcuna necessità di annullare, parzialmente, l’atto conclusivo della procedura concorsuale.
10.5 - Tale circostanza, unita anche alla considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla conclusione del procedimento concorsuale in contestazione e alla ormai riconosciuta possibilità di modulare nel tempo e nel contenuto gli effetti annullatori e conformativi della pronuncia di accoglimento, in adesione alla richiesta della parte ricorrente, inducono a ritenere insussistente, in concreto, nel presente giudizio, l’eccepita improcedibilità del ricorso di primo grado.
11 – Alla stregua delle pregresse considerazioni la Sezione deve esaminare, nel merito, i motivi articolati dall’appellante e riproposti nella presente fase di riassunzione. A tale riguardo, peraltro, è neceSArio stabilire, con precisione, l’ambito entro cui può esplicarsi l’esame delle censure proposte dall’appellante in questa fase di riassunzione, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e dell’annullamento disposto dalle Sezioni Unite.
11.1 - Va osservato, in primo luogo, che la pronuncia della CaSAzione non tocca la parte della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto le censure concernenti l’asserita carenza di motivazione del giudizio di non idoneità, nella parte in cui la valutazione negativa non è accompagnata – almeno -dall’espressione di un voto numerico, che indichi la distanza della valutazione dalla soglia di sufficienza.
Tale capo della decisione, infatti, non è stato impugnato dall’intereSAta ed è ormai paSAto in giudicato.
Ne deriva, pertanto, l’irrilevanza delle censure di costituzionalità proposte al riguardo dall’appellante.
In proposito, infatti, il rinvio disposto dalla CaSAzione investe certamente il giudizio di appello nella sua interezza, ma non tocca il capo non impugnato della sentenza appellata, il quale non si pone in rapporto di conseguenzialità logica con l’annullamento pronunciato dal giudice della giurisdizione.
11.2 - Simmetricamente, non vi è alcun dubbio che la Sezione debba ora vagliare tutti i motivi di appello dichiarati assorbiti dalla sentenza appellata, riguardanti le censure di carattere procedimentale, ora riproposte in fase di riassunzione.
Meno evidente è il perimetro del giudizio consentito in questa fase, tenendo conto del complesso rapporto di collegamento logico tra la motivazione di accoglimento dell’appello pronunciato dal Consiglio di Stato e le ragioni esposte dalla CaSAzione a supporto del disposto annullamento.
In tale prospettiva, infatti, occorre considerare, da un lato, che il percorso motivazionale della decisione del Consiglio di Stato si svolge in un contesto unitario, riguardante, in sintesi, l’asserita illogicità della valutazione negativa espreSA dalla commissione di concorso.
Dall’altro lato, però, la CaSAzione ha rilevato che, in concreto, la sentenza ha invaso, per molteplici aspetti, le scelte tecniche opinabili riservate all’amministrazione, nella parte in cui ha sostituito il proprio giudizio a quello dell’organo valutativo, senza limitarsi ad un controllo di legittimità sui provvedimenti impugnati.
11.3 - Consegue alle pregresse considerazioni che l’esame del motivo di appello formulato dalla ricorrente è certamente consentito in questa fase, ma nei soli limiti in cui esso non si ponga al di là dei confini disegnati dalla CaSAzione.
È quindi condivisibile solo parzialmente la prospettazione dell’appellante, che ripropone e sviluppa le proprie tesi difensive, sottolineando la necessità di distinguere nettamente i profili attinenti al riscontrato eccesso di potere giurisdizionale – come delineato dalla CaSAzione - da quelli relativi alla verifica di logicità e congruenza del provvedimento di esclusione impugnato.
Va ricondotto in questo ambito il contenuto dell’atto di riassunzione, il quale premette un articolato dissenso nei riguardi della pronuncia delle Sezioni Unite, la quale avrebbe indebitamente sovrapposto il profilo della illegittimità dell’attività di correzione svolta dalla Commissione, come individuata da questo Consiglio di Stato, con un diverso e non conferente profilo afferente all’ambito di discrezionalità tecnica dell’apprezzamento della medesima Commissione, e che solo a causa di tale errore avrebbe ravvisato una non consentita incisione sui poteri della Commissione.
Tuttavia, come esattamente eccepito dall’Avvocatura Generale, il vincolo imposto dalla decisione delle Sezioni Unite non consente di riesaminare, in questa fase, la questione riguardante la sussistenza, o meno, del rilevato eccesso di potere giurisdizionale, né di spostare i confini del potere di cognizione e di decisione di questo giudice amministrativo oltre i confini stabiliti dal giudice della giurisdizione.
11.4 - Ciò premesso, l’appellante ripropone la contestazione secondo cui il parametro di giudizio utilizzato dalla Commissione avrebbe dovuto essere ritenuto improprio, “perché la traccia estratta per la prova di diritto civile non richiedeva espreSAmente la trattazione di nessuno dei due aspetti ritenuti carenti nel suo tema ”.
A parere dell’appellante, infatti, questo profilo della censura non sarebbe precluso dalla pronuncia di annullamento, “ avendo la Corte di CaSAzione annullato la sentenza n. 6216 del 23 giugno 2023 con rinvio al Consiglio di Stato, questi dovrà nuovamente pronunciarsi sulla intera controversia rispettando i soli limiti imposti dalla sentenza 19253 del 12 giugno 2024 in merito al ritenuto sconfinamento del potere giurisdizionale ”.
11.5 - La tesi dell’appellante non può essere seguita, perché proprio questo snodo argomentativo della sentenza n. 6216 è stato giudicato invasivo della sfera riservata all’amministrazione e non può essere riproposto nella presente fase processuale. Infatti, il punto centrale della compleSA vicenda giudiziaria in esame è costituito dalla adesione prestata da questa Sezione, in riforma della decisione del TAR, alla tesi di parte appellante circa l’illogicità della ipotizzata penalizzazione del mancato sviluppo delle premesse sistematiche del tema.
11.6 - L’appellante in riassunzione ritiene che il Consiglio di Stato avrebbe individuato, sulla base di tutti gli elementi documentali a disposizione (traccia della prova, verbali di correzione, altri elaborati) la manifesta irragionevolezza delle conclusioni rassegnate in punto di inidoneità. Di conseguenza, ciò che le Sezioni Unite qualificano quale “presupposto” del giudizio di inidoneità i rappresenterebbe invece “ un indice sintomatico dell’erroneità della valutazione espreSA dalla commissione ”, mentre le evidenze documentali emerse in appello non consentirebbero di comprendere perché il compito della ricorrente meritasse l’inidoneità pur avendo contenuto davvero coincidente con quello degli altri idonei e totalmente conforme alla traccia rassegnata, stante il sostanziale divieto di motivazione, ancorché solo numerica, posto dalla vigente normativa.
Va ribadito, però, che, in tal modo, la tesi dell’appellante si pone in evidente contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui l’apprezzamento circa l’ipotizzata sopravalutazione di alcuni argomenti sottesi alla traccia costituisce un’invasione del potere di apprezzamento riservato alla commissione di concorso, titolare delle pertinenti competenze specialistiche.
Superato questo aspetto, il dedotto vizio di motivazione del provvedimento di esclusione risulta privo di riscontro, poiché la valutazione di non idoneità si collega in modo puntuale alla norma legislativa e ai criteri valutativi espressi dalla commissione.
11.7 - Come già ricordato, il successivo motivo attinente alla inadeguatezza della formula “non idoneo” non è più esaminabile in questa fase, perché già respinto dalla sentenza parzialmente annullata, anche nella parte relativa al dedotto sospetto di incostituzionalità della previsione legislativa.
11.8 - Privi di pregio risultano anche i motivi dedotti, sia pure sinteticamente, in relazione alla asserita inadeguatezza dei criteri di valutazione formulati dalla Commissione.
Non vi è dubbio che la predisposizione dei criteri di valutazione costituisce il presupposto indispensabile per attribuire rilievo alla valutazione dei singoli elaborati, espreSA con voto numerico o con formula sintetica di non idoneità.
Tuttavia, non è neceSArio che, per la loro validità, detti criteri siano formulati in maniera analitica e che riferiscano, concretamente, quali siano le condizioni minime per giudicare idoneo l’elaborato, con riferimento alle “parti” da sviluppare nella prova.
La prassi delle commissioni di concorso, del resto, è prevalentemente orientata nel senso di delineare criteri di valutazione a spettro molto ampio, che raramente si soffermano sulla puntuale elencazione del contenuto minimo degli argomenti da affrontare.
Il Collegio è consapevole che, in termini astratti e generali, una “griglia valutativa” molto accurata e di dettaglio potrebbe aumentare la trasparenza e obiettività dei giudizi, ma tale attività potrebbe risultare particolarmente compleSA ed opinabile ed ampliare, anziché ridurre il contenzioso, come è dimostrato proprio dalla vicenda contenziosa in esame, nella quale proprio il criterio della rilevanza, o meno, della parte introduttiva dell’argomento indicato dal tema potrebbe formare oggetto di discordi opinioni di taglio strettamente tecnico.
Nel caso in esame, peraltro, pur in assenza di particolari enunciazioni di dettaglio, i criteri in esame risultano comunque indenni da incongruenze o illogicità, sottraendosi alle censure formulate dall’appellante.
11.9 - Destituite di fondamento, infine, sono le censure di carattere procedimentale, incentrate sulla violazione dell’art. 16 del R.D. n. 1860/1925.
L’appellante, nel criticare l’impugnata sentenza del TAR, ha così puntualizzato il contenuto del motivo articolato in primo grado: “ la suddetta censura era volta a palesare l’irragionevolezza delle modalità di voto espresse in riferimento alla peculiarità del caso di specie, caratterizzato, giova ribadirlo, da un’univa inidoneità rassegnata dopo la sessione plenaria, a fronte, invece, di altri due giudizi largamente superiori alla sufficienza.
In altri termini la questione non è tanto il “rispetto della procedura stabilita dalla legge” ma, diversamente, le modalità con le quali l’amministrazione ha cristallizzato le operazioni di correzione, soprattutto per quanto riguarda la fase di rimessione alla seduta plenaria.
Al riguardo è neceSArio delineare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 16 R.D. n. 1860/1925, stabilisce che “prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commiSArio dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commiSAri, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato”
La predetta disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 1, co. 6 D.lgs. n. 160/2006 il quale prevede che “per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno da almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal Magistrato più anziano”.
L’art. 12, co. 8, R.D. n. 1860/1925 prevede poi che “Questa inoltre [la Commissione riunita in seduta plenaria, n.d.r.] delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commiSArio dissenziente richieda la deliberazione plenaria”.
In buona sostanza la lettura complessiva delle surriferite disposizioni, consente di individuare diversi momenti nel complesso procedimento di correzione degli elaborati.
Più specificatamente, in via preliminare occorre procedere alla suddivisione in tre collegi e poi, ai fini della valutazione vera e propria, il singolo collegio deve esprimere, a maggioranza di voti, se l’elaborato poSA essere considerato sufficiente per poi, in caso di votazione positiva, assegnarli il relativo punteggio.
Come si vede, si tratta di un procedimento particolarmente complesso soprattutto avuto riguardo alla fase della “votazione a maggioranza”, in cui ogni singolo componente del collegio deve manifestare la propria scelta.
A questo procedimento “standard” si aggiunge un ulteriore sub-procedimento, che viene in essere qualora la votazione da assegnare non sia stata deliberata all’unanimità dalla sottocommissione.
Ebbene tutte queste operazioni non risultano cristallizzate nel verbale n. 67 del 27 settembre 2016 ove si dà atto solamente della composizione dei collegi ma nulla viene detto in ordine alle modalità di “voto”, così come statuite dall’art. 16 R.D. n. 1860/1925.
La necessità della verbalizzazione della fase di “votazione” diventa assolutamente rilevante nel caso di specie ove, come già riferito, l’esame dell’elaborato della Dr.SA RS è avvenuto in seduta plenaria, a seguito della richiesta di un commiSArio che non ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dalla sottocommissione di riferimento.
Nel caso di specie, quindi non è dato sapere cosa sia successo nella seduta della sottocommissione: Che tipo di valutazione voleva assegnare il commiSArio che ha richiesto la riunione plenaria? quali sono stati i punti su cui si è registrato il contrasto fra i commiSAri?
2.1. Tali considerazioni si fanno ancora più pregnanti nella fase successiva, svolta in seduta plenaria.
In particolare, laddove si consideri che ai sensi dell’art. 1, co. VI, D.lgs. n. 160/2006, “in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede”, non è dato sapere come sia scaturita la valutazione finale di inidoneità dell’elaborato di diritto civile di parte appellante: se esso sia stato espressione di una votazione unanime o, al contrario, come appare presumibile tenendo in considerazione che già era sorto un contrasto in seno alla sottocommissione, se esso sia stato risolto con il voto del Presidente.
Trattasi, quantomeno nell’ipotesi in cui si ritenesse sufficiente ed idoneo il giudizio di non idoneità espresso senza ulteriori integrazioni, di un elemento che, se conosciuto perché doverosamente verbalizzato, potrebbe giovare a ricostruire il grado dell’inidoneità comminata avvicinando la “barbara” valutazione espreSA ad un meno freddo voto numerico.
Solo con una verbalizzazione, per quanto espreSA in forma sintetica, poteva essere cristallizzato il complessivo procedimento di valutazione che nella specie è stoa scandito da due diversi sub-procedimento: la prima valutazione compiuta dalla sottocommissione e la seconda valutazione espreSA dalla Commissione in seduta plenaria.
Ebbene sia il verbale n. 77 che il verbale n. 78 non riportano sostanzialmente nulla di quanto sia accaduto, in violazione dei più elementari principi di trasparenza e correttezza dell’azione dei pubblici poteri.
Tale scelta si pone in evidente contrasto “con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmentepreordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammeSA la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela. [Il verbale, n.d.r.] Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della steSA”, e cioè requisito “richiesto per la steSA esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (Cds. St., VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). “In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, (...) in quanto non può prescindersi dall’esigere comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione”. Non serve rimembrare che “la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi .”
11.10 - Il motivo di appello non è accoglibile.
Infatti i verbali della sottocommissione e della commissione plenaria riportano correttamente la composizione dei collegi e la decisione finale mentre, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la norma non prescrive che il verbale dia conto anche delle modalità di “voto” e delle posizioni espresse dai singoli componenti dei collegi.
Ciò è coerente del resto, con la ricordata sufficienza del giudizio numerico, nonché di quello correlato alla formula “non idoneo”, a fungere da adeguata motivazione della valutazione.
Non va trascurato, poi, che né l’art. 12, né l’art. 16 del R.D. n. 1860 del 1925 – disposizioni entrambe rispettate nel caso di specie - dispongono alcunché in relazione alle valutazioni dei singoli commiSAri sulla determinazione del voto.
Al contrario, secondo le Sezioni Unite i criteri stabiliti dalla Commissione sarebbero stati correttamente osservati rassegnando l’inidoneità impugnata, non potendosi accettare uno schema comparativo per far risaltare la manifesta irragionevolezza della valutazione. Quindi, la richiamata decisione della Corte di CaSAzione si è compiutamente pronunciata, in senso negativo, circa la possibilità di sindacare la valutazione di inidoneità adottata dalla Commissione di concorso, nell’ambito del proprio potere di apprezzamento discrezionale, senza che siano stati evidenziati specifici profili di palese irragionevolezza o di grave disparità di trattamento del percorso logico seguito a tal fine, ovvero senza che sia emerso uno sviamento dell’operato della Commissione dalle proprie finalità di tutela del delicato e rilevante interesse pubblico ad eSA affidato ai fini della ottimale ed imparziale selezione di nuovi giudici. Sul punto, pur ampiamente ripreso ed argomentato nell’appello in riassunzione, si è pertanto ormai formato il giudicato dell’organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza.
12 - In considerazione della peculiarità della vicenda controversa, appare opportuno procedere ad una pur rapida disamina delle ulteriori questioni.
12.1 – Come sopra meglio evidenziato, l’apprezzamento di questo giudice in sede di riassunzione dell’appello resta in ogni caso limitato ai motivi strettamente correlati alla portata della sentenza della CaSAzione ma non già direttamente definiti e ,quindi, ai soli motivi d’appello di carattere generale imperniati sulla contestata genericità dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione e sulla mancanza di una esaustiva verbalizzazione e di una idonea motivazione, vizio, quest’ultimo, che sarebbe reso ancora più evidente dalla contestata illegittimità costituzionale della previsione normativa che impone di limitare il giudizio della Commissione esaminatrice ad una constatazione di “non idoneità”, neppure contestualizzata mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, come invece previsto per i candidati risultati idonei.
12.2 - Le doglianze da ultimo indicate si rivelano, peraltro, comunque non rilevanti ai fini della decisione. Infatti, le censure concernenti i criteri di valutazione adottati dalla Commissione scontano una genericità che ne preclude l’accoglimento, in quanto non vengono indicate né le specifiche indicazioni che con la loro presenza avrebbero pregiudicato l’appellante, né le lacune ed omissioni dei criteri direttivi che avrebbero impedito di valorizzare il suo elaborato nel senso richiesto, vertendo in realtà il contendere sulla valutazione di merito dei contenuti di una specifica prova in relazione, essenzialmente, alla sua esaustività rispetto al tema assegnato, e non in relazione alla sua conformità rispetto a criteri valutativi che, peraltro, non hanno impedito di valutare positivamente gli altri elaborati prodotti dal medesimo candidato.
12.3 - Quanto, poi alla dedotta carenza di motivazione, appare sufficiente richiamare la costante giurisprudenza amministrativa che, all’uopo, ritiene sufficiente una verbalizzazione dei lavori di correzione dalla quale comunque risulti, così come in questo caso, una valutazione numerica della qualità dei singoli elaborati all’esito di una correzione conforme ai parametri di valutazione prefiSAti. La steSA Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 2011, ha dichiarato non fondata la analoga questione sollevata con riferimento alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, ritenendo legittimo il criterio del punteggio numerico indicato dal legislatore, in quanto criterio idoneo a costituire sintetica espressione motiva del giudizio finale, di natura tecnico-discrezionale, espresso dalla commissione esaminatrice, giustificato da ragioni di economicità, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa anche in considerazione dei tempi entro i quali le operazioni concorsuali devono essere portate a compimento e del numero dei candidati da valutare.
12.4 - In tal senso, dunque, anche la previsione della “inidoneità” vale a contrassegnare l’ottenimento di un punteggio, ovvero di un punteggio inferiore a quello minimo ritenuto comunque neceSArio a contrassegnare il possesso (al momento della prova) delle competenze e capacità neceSArie ai fini dell’accesso alla posizione lavorativa bandita, secondo un giudizio (negativo) assoluto, che prescinde dalla attribuzione di un punteggio e dalla conseguente formazione della graduatoria, che si rivela viceversa neceSAria per disciplinare e graduare l’accesso degli idonei nei limiti dei posti disponibili.
12.5 -In disparte ogni possibile considerazione circa la opportunità, de jure condendo, di porre mano alla riforma di una disciplina troppo compleSA, non sempre collimata alle perseguite finalità di selezione dei più capaci e spesso occasione di equivoci e di contenziosi davanti al giudice amministrativo, anche la questione di legittimità costituzionale proposta si rivelerebbe, comunque, non rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo, posto che il suo accoglimento non comporterebbe comunque l’ammissione del candidato alle prove orali, che è subordinata ex lege al raggiungimento di una autonoma sufficienza numerica in ciascuna delle tre prove scritte.
13 – In conclusione l’appello, anche prescindendo dai profili di improcedibilità dell’azione di annullamento, e dalla parziale inammissibilità delle censure che ripropongono motivi incompatibili con la pronuncia di annullamento delle Sezioni Unite della CaSAzione, deve essere respinto nel merito.
14 - La peculiarità e novità delle questioni esaminate, che hanno comportato anche l’intervento di una pronuncia della Corte di caSAzione a Sezioni Unite giustifica, peraltro, l’integrale compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio, nonché del giudizio svolto dinanzi alla CaSAzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio, nonché del giudizio di caSAzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Michele Tecchia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO