Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2024, n. 19253
CASS
Sentenza 12 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 9 aprile 2024, con numero di registro generale 23350/2023. Le parti in causa erano il Ministero della Giustizia, ricorrente, e una candidata al concorso per magistrato ordinario, controricorrente. La candidata contestava il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice, sostenendo che la valutazione fosse eccessivamente severa e non giustificata, in quanto il suo elaborato, pur non trattando alcuni argomenti, era coerente con la traccia proposta. Il Ministero, al contrario, denunciava un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, che aveva annullato il giudizio della Commissione, sostenendo che il Giudice amministrativo avesse oltrepassato i limiti del sindacato di legittimità.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Ministero, ritenendo che il Consiglio di Stato avesse effettivamente sconfinato nel merito, sostituendosi alla Commissione esaminatrice nella valutazione dell'elaborato. La Corte ha sottolineato che le valutazioni delle Commissioni di concorso sono soggette a un sindacato limitato, circoscritto a evidenti errori di fatto o illogicità, e che il giudizio di non idoneità, se motivato secondo i criteri stabiliti, non può essere annullato senza un riscontro di irragionevolezza. Pertanto, la sentenza del Consiglio di Stato è stata cassata e la causa rinviata per una nuova valutazione, confermando l'importanza della discrezionalità tecnica delle Commissioni esaminatrici.

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Massime1

Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2024, n. 19253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19253
    Data del deposito : 12 luglio 2024

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