Sentenza 12 luglio 2024
Massime • 1
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2024, n. 19253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19253 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
– intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6216/23, depositata il 23 giugno 2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2024 dal Con- sigliere Guido Mercolino;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Santini e l'Avv. Delia Santi;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Renato FI- HI ER, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 2022, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio rigettò il ricorso proposto da MA RI ER per l'annullamento del provvedimento pubblicato il 4 maggio 2018, con cui la Commissione esa- minatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. n. 22 del 19 ottobre 2016 non aveva ammesso la ricorrente a sostenere le prove orali, avendo giudicato non idoneo il solo elaborato di diritto civile da lei consegnato. 2. L'appello proposto dalla ER è stato accolto dal Consiglio di Stato, che con sentenza del 23 giugno 2023 ha annullato il provvedimento impu- gnato. Premesso che l'appellante, sulla base del confronto con altri elaborati ri- tenuti idonei cui aveva avuto accesso, aveva sostenuto che il giudizio nega- tivo riportato dal suo elaborato era dovuto alla mancata trattazione di due argomenti considerati indispensabili dalla Commissione, ovverosia brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare, il Giudice amministrativo ha ritenuto che tale assunto trovasse conforto nella coerenza delle parti trattate con l'oggetto della traccia e nell'adeguatezza delle stesse, confermata dalla sottoposizione dell'elaborato alla valutazione della Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 12, comma ottavo, del r.d. 15 3 ottobre 1925, n. 1860. Ciò posto, e rilevato che la traccia estratta in diritto civile, avente ad oggetto i «riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti fami- liari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fat- to», non richiedeva espressamente l'approfondimento dei predetti istituti, ha ritenuto eccessivamente severo ed ingiustificato il giudizio d'inidoneità riser- vato all'elaborato, osservando che la Commissione avrebbe potuto ragione- volmente valorizzare in termini di punteggio gli elaborati dei candidati che li avevano meglio approfonditi, ma non assegnare valore dirimente alla man- cata trattazione degli stessi, quale fondamento di un giudizio d'insufficienza. Ha ritenuto quindi che l'incongruenza tra la prova proposta, il metodo di cor- rezione dell'elaborato e le conclusioni raggiunte sulla base di un parametro non previsto né prevedibile costituissero il sintomo di un potere di valutazione non conforme ai canoni generali dell'azione amministrativa. Il Giudice amministrativo ha ritenuto conseguentemente assorbiti gli altri motivi d'impugnazione, e segnatamente la censura d'inadeguatezza della for- mula adottata per la valutazione dell'elaborato, osservando comunque che il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 consente di chiudere con la dichiarazione d'inido- neità il giudizio valutativo d'insufficienza, senza differenziarlo in ragione della prossimità dello scritto alla soglia d'accesso. Ha ritenuto altresì infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quinto, del d.lgs. n. 160 cit., osservando che tale disposizione ha recepito l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, secondo cui, ai fini dell'adeguatezza della motivazione, è sufficiente l'attribuzione del voto numerico oppure, qualora l'elaborato non raggiunga neppure la soglia della sufficienza, la dichiarazione d'inidoneità, senza necessità di ulteriori indicazioni. Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato all'Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione dell'elaborato della ricorrente, attraverso la ricon- vocazione della stessa Commissione di concorso in composizione plenaria, da integrarsi, in caso di vacanze o di assenza di qualcuno dei componenti, con membri aggiunti in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto delle pro- porzioni tra le quote dei componenti togati, degli avvocati e degli accademici;
4 al fine di garantire l'imparzialità della correzione e l'anonimato degli elaborati, ha disposto che quello della ricorrente sia riesaminato unitamente ad altri venti da scegliersi tra quelli della medesima procedura concorsuale, rispet- tando la proporzione tra ammessi alle prove orali e bocciati, attribuendo a ciascun elaborato un codice cifrato decodificabile soltanto attraverso un cal- colo non meccanico né agevole, decodificando, all'esito della valutazione, sol- tanto quello abbinato all'elaborato della ricorrente, e distruggendo tutti gli altri codici. 3. Avverso la predetta sentenza il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con me- moria. La ER ha resistito con controricorso. CH PI, convenuta in giudizio in qualità di controinteressata, non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il Ministero denuncia l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito dell'azione amministra- tiva, sostenendo che, nel valutare l'operato della Commissione esaminatrice, il Consiglio di Stato ha ecceduto i limiti del sindacato ad esso spettante nei casi in cui l'agire della Pubblica Amministrazione è contrassegnato da discre- zionalità tecnica. Premesso che le valutazioni delle Commissioni di concorso costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, da esercitarsi sulla base di criteri uniformi e predeterminati, come espressamente previsto dall'art. 5, comma terzo, del d.lgs. n. 160 del 2006, e sindacabile soltanto in presenza di un vizio di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragione- volezza o travisamento dei fatti, afferma che, ove la scelta finale appaia sem- plicemente opinabile, il Giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione, ma deve condividerlo, indicando la corretta soluzione del problema tecnico mediante l'integrazione ex post della motivazione. Ciò posto, osserva che nella specie il Consiglio di Stato ha applicato un criterio di valutazione diverso ed ulteriore rispetto a quelli fissati dalla Commissione ed inidoneo a dimostrare l'irragionevolezza di questi ul- timi, avendo fornito una lettura personale della traccia proposta, sulla base della quale ha ricostruito il percorso logico sotteso alla valutazione dell'elabo- 5 rato. Precisato infatti che i predetti criteri richiedevano, ai fini della dichiara- zione d'idoneità dell'elaborato, correttezza formale e linguistica, capacità espositiva ed argomentativa, pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato e capacità di procedere all'analisi delle problematiche sottese agli argomenti proposti e di proporre una soluzione logicamente ar- gomentata, rileva che, nell'esprimere il proprio giudizio, la Commissione esa- minatrice si era correttamente attenuta al disposto dell'art. 1, comma quinto, del d.lgs. n. 160 del 2006, ai sensi del quale l'obbligo di motivazione s'intende soddisfatto mediante l'indicazione del punteggio numerico e, nei casi d'insuf- ficienza, mediante l'impiego della formula «non idoneo». Sostiene quindi che, nel ritenere insufficientemente motivato il giudizio d'inidoneità, il Giudice am- ministrativo si è sostituito addirittura al legislatore, sovrapponendo inoltre alla valutazione della Commissione quella emergente da un parere pro veri- tate prodotto dalla ricorrente, inidonea a denotare la sussistenza di un vizio nel percorso logico sotteso alla valutazione dell'elaborato. Aggiunge infine che il Consiglio di Stato si è sostituito al legislatore anche nell'indicazione della procedura da seguire nella nuova valutazione dell'elaborato, avendo previsto la nomina di membri supplenti, in caso di assenza di quelli effettivi, senza considerare che l'atto di nomina iniziale della Commissione, spettante al Con- siglio Superiore della Magistratura, già li prevedeva. 2. Il ricorso è parzialmente fondato. In tema di concorsi pubblici, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un pro- cedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei cri- teri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggetta- bili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evi- dente, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministra- tivo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giuri- sdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 2/01/2024, n. 1; 13/02/2020, n. 3562; 9/05/ 2011, n. 10065). Tali valutazioni non costituiscono infatti espressione di di- screzionalità in senso proprio, non essendo attribuita alla commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma 6 dovendo essa soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev'essere conclusivamente giustificata me- diante l'assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso. Agli stessi principi si è costantemente attenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha riconosciuto che i giudizi delle commissioni esa- minatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, la cui sottoposizione al sindacato di legittimità del Giudice ammini- strativo è circoscritta al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sin- tomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, n. 8319; 13/04/2023, n. 3733; Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n. 7262). In ordine alle modalità di espressione del giudizio, essa ha inoltre confermato la sufficienza del voto numerico, osservando che, in mancanza di una disposizione contraria, esso esprime e sintetizza l'apprez- zamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle pro- ve d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845). Si è rilevato infatti che, ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato para- metro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assol- vono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione ammini- strativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione 7 del voto numerico o nella mera valutazione d'inidoneità, che consente al can- didato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291). L'essenzialità della preventiva fissazione dei criteri di valutazione è stata sancita anche dal legislatore, proprio in riferimento al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, nell'art. 5 del d.lgs. n. 106 del 2009, il quale, nel disciplinare la nomina e la composizione della commissione, dispone, al comma terzo (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispe- cie in esame, sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111, ed an- teriore alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 15, comma primo, lett. e), del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), che «nella seduta di cui al sesto comma dell’art. 8 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni», vale a dire nella seduta fissata dal presidente alla chiusura delle prove scritte, in cui si procede all'apertura dei pieghi contenenti gli elaborati dei candidati, e quindi prima che abbia inizio la lettura degli stessi, «la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti», aggiungendo che «i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse». L'enunciazione dei criteri di massima cui la commissione si atterrà nella valutazione delle prove di esame costituisce, in altri termini, un momento essenziale di collegamento tra il voto o il giudizio d'inidoneità attribuito alla prova del singolo candidato e l'apprezzamento compiuto dalla commissione, consentendo di risalire dall'espressione sintetica del giudizio alle relative ra- gioni, e quindi di verificarne la coerenza logica e la ragionevolezza: più pre- cisamente, il voto numerico e, se richiesta, la relativa motivazione, rappre- sentano la conclusione di un procedimento valutativo che muove dalla propo- sta di elaborato contenuta nella traccia ed ha come parametro di riferimento i criteri di massima preventivamente enunciati, la cui formulazione deve ri- sultare a sua volta ragionevole e coerente con il tema assegnato (cfr. Cass., Sez. Un., 28/05/2012, n. 8412; 21/06/2010, n. 14893). A tali principi si era attenuta, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, la quale, premesso che la Commissione esaminatrice aveva fissato, 8 nel verbale n. 8 del 21 luglio 2017, i criteri da seguire nella valutazione degli elaborati scritti (consistenti nella «pertinente, coerente ed esauriente tratta- zione del tema assegnato, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fon- damentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale» e nella «capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporre la soluzione»), aveva ritenuto che, in quanto formulato sulla base di tali direttive, il giudizio di non idoneità espresso dalla sottocommissione esaminatrice in ordine all'elaborato di diritto civile della ER e poi confermato dalla Commissione in seduta plenaria, cui l'elaborato era stato sottoposto ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, del r.d. n. 1860 del 1925, risultasse adeguatamente motivato. Ribadito inoltre che al Giudice am- ministrativo non è precluso il vaglio sull'esercizio della discrezionalità tecnica che connota il giudizio della commissione esaminatrice, che non può tuttavia spingersi fino a sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle espresse dall'organo amministrativo a ciò deputato, il Tar aveva escluso la sussistenza di elementi sintomatici di un vizio della funzione o dello sviamento di potere, osservando che le doglianze proposte dalla ER, fondate sull'assunto che il giudizio d'inidoneità era stato determinato dalla mancata trattazione di al- cuni argomenti presenti invece in altri elaborati giudicati idonei, oltre a non trovare riscontro negli atti, si traducevano in una sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione. Per tali ragioni, il Giudice am- ministrativo di primo grado aveva escluso, in particolare, la possibilità di con- ferire rilievo a un parere pro veritate reso, su richiesta della ricorrente, da un docente universitario di diritto civile ed allegato al ricorso introduttivo del giudizio, osservando che, in assenza di elementi sintomatici del vizio di ec- cesso di potere, il giudizio della commissione esaminatrice non può essere sostituito non solo da quello del giudice, ma neppure da quello del ricorrente o di un esperto. Tali conclusioni sono state sovvertite dalla sentenza di appello, la quale, seguendo l'impostazione difensiva dell'appellante e il metodo suggerito nel parere pro veritate dalla stessa prodotto, ha completamente ignorato i criteri di massima enunciati dalla Commissione, ritenendo che la laconicità del giu- 9 dizio d'inidoneità dalla stessa espresso imponesse di ricostruirne i motivi at- traverso il confronto dell'elaborato della ER con altri giudicati idonei: pur rilevando che nel primo risultava effettivamente omessa la trattazione di al- cuni argomenti (in particolare, brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare), ha affermato che la traccia estratta in diritto civile (avente ad oggetto i «riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto») non ne richiedeva espressamente l'appro- fondimento, aggiungendo che le altre parti trattate, oltre a risultare coerenti con la traccia, non apparivano meritevoli del giudizio d'inidoneità, il quale risultava pertanto oggettivamente troppo severo, e comunque ingiustificato. In tal modo, peraltro, il Giudice amministrativo di secondo grado si è non solo immotivatamente discostato dall'orientamento che, in presenza della preventiva determinazione dei criteri di valutazione, esclude la necessità di una specifica motivazione del voto o del giudizio d'inidoneità, ritenendo che le relative ragioni possano essere desunte dal confronto tra l'elaborato e i criteri enunciati dalla commissione, ma si è sostanzialmente sostituito a que- st'ultima, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità alla stregua non già dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del d.lgs. n. 160 del 2006, ma di criteri di massima da esso stesso individuati con un ragionamento di tipo inferenziale: ciò in virtù della pre- messa che il giudizio d'inidoneità risultava privo di qualsiasi supporto argo- mentativo idoneo ad evidenziare l'iter logico seguito dalla commissione. Tale premessa, tuttavia, non solo era palesemente contraddetta dal verbale n. 8 del 2017, ma, se anche fosse risultata esatta, non avrebbe comunque potuto giustificare l'affermazione dell'irragionevolezza o illogicità del giudizio d'inido- neità. L'avvenuta fissazione dei criteri di valutazione escludeva, peraltro, la possibilità di considerare immotivato il giudizio sintetico espresso dalla Com- missione, legittimando semmai, condizionatamente alla proposizione di un apposito motivo d'impugnazione, la verifica della ragionevolezza dei predetti criteri e della loro coerenza con la traccia sottoposta ai candidati: in tal senso, d'altronde, si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, se- condo cui il giudizio espresso dalla commissione va reputato irragionevole o 10 illogico non solo quando risulti manifestamente arbitrario o incoerente con i criteri adottati, ma anche quando la valutazione negativa sia stata conse- guenza dell'eccessiva genericità di tali criteri, rivelatisi inidonei ad assicurare la parità di trattamento dei candidati (cfr. Cass., Sez. Un., 13/02/2020, n. 3562), oppure dell'attribuzione alla traccia di una portata ingiustificatamente restrittiva (cfr. Cass., Sez. Un., 21/06/2010, n. 14893). Al di fuori di tali ipotesi, l'interpretazione della traccia e la valutazione degli elaborati dei candidati spettano in via esclusiva alla commissione esa- minatrice, alla quale è affidato il compito d'individuare gli argomenti generali e specifici di cui è necessaria o opportuna la trattazione e quello di verificare la completezza e il grado di approfondimento con cui sono stati affrontati, in modo tale da saggiare il livello di preparazione attitudinale e culturale di cia- scun candidato e da porlo a confronto con quello degli altri. Non può ritenersi pertanto corretto l'operato del Giudice amministrativo, il quale, sostituendosi alla Commissione esaminatrice, ha per un verso individuato esso stesso gli argomenti da trattare, affermando che la traccia estratta in diritto civile non richiedeva brevi cenni sui modelli familiari ed una trattazione degli effetti della autonomia negoziale sulla crisi familiare, e per altro verso proceduto diretta- mente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato, osservando che le al- tre parti trattate erano immeritevoli del giudizio d'inidoneità, e concludendo pertanto per la «non grave insufficienza» dell'elaborato, e per l'eccessiva se- verità dell'apprezzamento espresso dalla Commissione. Significativo di tale improprio approccio alla questione in esame deve considerarsi il recepimento del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, ed in particolare del metodo di ricostruzione della motivazione del giudizio d'inidoneità consistente nel confronto con gli elaborati redatti dagli altri can- didati: tale metodo, recidendo ogni legame tra il giudizio sintetico ed i criteri enunciati dalla Commissione, ed assumendo come metro di valutazione quelli che l'autore del parere aveva ritenuto di poter desumere dal predetto con- fronto, ha comportato la devoluzione del giudizio ad un soggetto non solo diverso dall'organo collegiale a ciò deputato, ma estraneo alla stessa Ammi- nistrazione, nonché operante nell'interesse della ricorrente. Esso ha determi- nato inoltre uno snaturamento del sindacato di logicità, ragionevolezza e non 11 arbitrarietà, il quale, consistendo nella verifica della coerenza del giudizio con i canoni tecnici e logici che presiedono alla sua formulazione, non può essere effettuato né alla stregua di criteri elaborati dal giudice, né di quelli che il destinatario del giudizio (o comunque un soggetto da lui incaricato) ritiene, in base a un suo personale apprezzamento, i più appropriati alla tipologia e all'oggetto dell'elaborato sottoposto a valutazione, dovendo avere come pa- rametro di riferimento quelli che la stessa Commissione ha fissato nell'eser- cizio della sua discrezionalità tecnica, come richiesto dal legislatore. In pro- posito, è appena il caso di rilevare che, lungi dal dimostrare l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione, la diversità di quelle formulate nel parere pro veritate costituisce un indice dell'elevato tasso di discreziona- lità tecnica che caratterizza la valutazione sottesa al giudizio d'idoneità, il cui oggettivo margine di opinabilità esclude che il Giudice amministrativo possa sostituirsi alla Commissione nell'individuazione della soluzione tecnica più corretta, dovendo restringersi il suo sindacato alla verifica della non manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà della valutazione. In tale ottica, non può condividersi neppure il significato attribuito dal Giudice amministrativo alla circostanza, posta in risalto nella sentenza impu- gnata, che il presidente della sottocommissione incaricata di esaminare l'ela- borato della ER ne abbia ritenuto necessaria la sottoposizione dello stesso alla Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, del r.d. n. 1860 del 1925, non essendosi evidentemente raggiunta l'unanimità in or- dine alla relativa valutazione: lungi dal testimoniare la superficialità dell'e- same o l'arbitrarietà del giudizio, la ritenuta opportunità di sollecitare un ap- prezzamento dell'intera Commissione, in presenza di opinioni contrastanti in ordine alla qualità dell'elaborato, avrebbe dovuto semmai essere considerata sintomatica di un particolare scrupolo nella valutazione, che si pone in con- trasto con le conseguenze che ne ha tratto il Giudice amministrativo. L'invasione della sfera di attribuzioni riservata all'Amministrazione non risulta infine smentita, trovando invece conferma nella considerazione con- clusiva svolta dal Consiglio di Stato, secondo cui la commissione esaminatrice non avrebbe potuto ragionevolmente assegnare valore dirimente alla man- cata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla 12 traccia, ma avrebbe potuto soltanto valorizzare, in termini di punteggio, gli elaborati dei candidati che avevano meglio approfondito i due istituti indicati, la cui trattazione dimostrava maggiore preparazione e capacità di ragiona- mento. In quanto riflettente per un verso l'incidenza delle carenze riscontrate sul giudizio complessivamente riportato dall'elaborato della ER, e per al- tro verso il rapporto di tale giudizio con quelli espressi nei confronti degli altri candidati, tale considerazione impinge in profili valutativi tipicamente riser- vati alla competenza della commissione esaminatrice, il cui apprezzamento, in quanto connotato da un ampio margine di opinabilità, si sottrae, per tali aspetti, al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo. Può dunque ritenersi sussistente, nel caso in esame, un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, con- figurabile, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando l'in- dagine del Giudice amministrativo non rimanga nei limiti del riscontro di le- gittimità del provvedimento impugnato, ma, come nella specie, si riveli stru- mentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, oppure quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante sostitutiva di quella dell'Amministrazione, nel senso che, attraverso un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità ammini- strativa (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 24/05/2019, n. 14264; 26/11/ 2018, n. 30526; 2/02/2018, n. 2582). 3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbite le ul- teriori censure proposte dal Ministero, aventi ad oggetto l'individuazione delle modalità da seguire per la rinnovazione del procedimento di valutazione dello elaborato. La causa va conseguentemente rinviata al Consiglio di Stato, che prov- vederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudi- zio di legittimità. 13
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio di Stato, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 9/04/2024