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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n°351/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°351 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in materia di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per spettanze da contratto di appalto e contestuale cessione di immobili, vertente T R A
(p. iva ), con sede legale in Casoria (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla S.S. Sannitica n°85, in persona del legale rappresentante p.t.,
, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Iroso del foro di Parte_2
Nola (NA) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla Via L. Settembrini n°6, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE C O N T R O
(p. iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Lugano (Svizzera), Via Vegezzi n°6, sede secondaria in Napoli, Centro Direzionale, Isola E1, in persona del legale rappresentante per l'Italia,
, già rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Controparte_2
Anna Mocerino con studio in Afragola (NA), al 1° vicolo Principe di Napoli n°2;
APPELLATA CONTUMACE A V V E R S O la sentenza n°6530/2019 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, XIa Sez. Civ., il 21.6.19, pubblicata il 26.6.19, non notificata, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta l'opposizione proposta avverso
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il decreto ingiuntivo n°119/2011 emesso dal giudice monocratico della sezione distaccata di Casoria in data 25.3.2011 che conferma integralmente;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1 spese della presente fase processuale che liquida in €. 100 per esborsi ed €.
4.835 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. disponendosene la distrazione in favore del costituito procuratore antistatario;
pone a carico definitivo della società opponente l'acconto riconosciuto al C.T.U. e qualunque altra somma di denaro a quest'ultimo liquidata dal Giudice nel corso del giudizio”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 16.5.11 la società proponeva opposizione Parte_1 al decreto notificatogli in data 8.4.11 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della società l'importo di €. Controparte_1
26.800 oltre interessi moratori e spese della procedura. A sostegno della opposizione assumeva la nullità del decreto, emesso da giudice territorialmente incompetente, l'insussistenza del credito vantato dalla società la sussistenza, per converso, di un proprio Controparte_1 credito nei confronti della detta società derivante dal mancato pagamento di una serie di lavorazioni “extra” rispetto al capitolato di appalto eseguite per conto della società nonché per i Controparte_1 consumi elettrici addebitati dalla società Enel. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, per l'accertamento del proprio credito di €. 19.770,85, (lievitato poi, con le memorie ex art. 183 c.p.c. ad €. 25.396,86), e la condanna della società
[...] al pagamento del detto importo, maggiorato degli interessi CP_1 legali. In subordine chiedeva che fosse disposta la compensazione tra i rispettivi crediti. Costituitasi, la opposta contestava la ricorrenza di ogni presupposto delle eccezioni di parte avversa e della domanda riconvenzionale insistendo per la conferma del decreto e il rigetto della pretesa di controparte. Instauratosi il contradditorio, autorizzate e depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano acquisiti i documenti prodotti, ammessa e raccolta la prova testimoniale, disposta
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ed espletata C.T.U., precisate le conclusioni, la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era definita dal giudice ultimo assegnatario come da dispositivo in epigrafe. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e rigettata con ordinanza emessa fuori udienza la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, non ravvisandone i presupposti, rinviava nel contempo per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, celebratasi la trattazione scritta nelle forme cartolari, riservava la decisione senza assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali avendovi la sola parte costituita espressamente rinunciato. La impugnazione è fondata e, per quanto di ragione, può trovare accoglimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata società, che ha disertato il giudizio malgrado rituale notificazione del suo atto introduttivo, (c.f.r. ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita a mezzo p.e.c. in calce all'originale della citazione). La parte appellante impugna la sentenza di primo grado formulando un unico ed articolato motivo di appello che mira alla integrale riforma della stessa al fine di ottenere l'accoglimento delle domande proposte in prime cure. Con l'appello, dunque, la conclude chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria di ammissibilità dell'odierno appello: in via principale: riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare, revocare, annullare e dichiarare invalido, nullo e/o annullabile ed in ogni caso privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 119/11 per i motivi su esposti;
3) in subordine: accertare il credito vantato dalla nella somma di Parte_1
€ 25.396,86, ovvero in quell'ulteriore e diversa maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà giusta ed equa, e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente della somma di € 25.396,86, ovvero di quella maggiore o minore somma che riterrà in sua giustizia. Il tutto nei limiti di €
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26.000,00; 4) in via gradata accertare il credito vantato dalla Pt_1 nella somma di € 25.396,86, per come sopra quantificato, ovvero
[...] in quell'ulteriore e diversa maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa, e, per l'effetto, dichiarare la compensazione delle reciproche somme per le quantità corrispondenti;
5) condannare in ogni caso la al pagamento delle spese (ivi comprese quelle Controparte_1 anticipate per la C.T.U.) e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via istruttoria si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio di primo grado ed, in ogni caso, disporsi la rinnovazione della C.T.U. ex art. 356 c.p.c, con ordine ex art. 118, comma 1, c.p.c. ai sig.ri e per Controparte_3 CP_4
l'immobile sub 1 (foglio 13 particella 5355 NCU Santa Maria a Vico) e per l'immobile sub 2 (foglio 13 particella 5355 NCU Controparte_5
Santa Maria a Vico) di consentire l'ispezione delle villette di loro proprietà e delle opere in essa realizzate e/o facultando il CTU ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica”. Secondo la tesi dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe violato ovvero falsamente applicato il combinato disposto degli art. 2697 c.c. e dell'art. 1659 c.c. in primis poiché, contrariamente a quanto sostenuto, la domanda riconvenzionale è stata provata alla luce dell'istruzione probatoria ed, in secondo luogo, poiché essendo state richieste dalla stessa committente variazioni all'opera il regime probatorio è quello di cui all'art. 1661 c.c., di qui la falsa applicazione dell'art. 1659 c.c.. È evidente che ove il Tribunale di Napoli avesse fatto, secondo la impugnante difesa, corretta applicazione del combinato disposto degli art. 2697 c.c. e dell'art. 1659 c.c. e non avesse invece ritenuto non provata la domanda riconvenzionale, nonché bisognevole di forma scritta la richiesta di variazione dell'opera, avrebbe accolto la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannato la
[...] al relativo pagamento e/o compensato le reciproche somme CP_1 per le quantità corrispondenti. L'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società trae Parte_1 fondamento dal controcredito che la stessa vanta nei confronti dell'appellata Non sono mai stati revocati in dubbio Controparte_1
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né il contratto ed il capitolato speciale di appalto stipulati tra le società, né tanto le pattuizioni concluse con l'atto di identificazione catastale dell'01/02/2011. Ed infatti, così recitava l'atto di opposizione (cfr. pag. 3): “Non vi è dubbio alcuno che le parti ebbero a stipulare un contratto di appalto e cessione di immobili, nella forma dell'atto pubblico per notar
, né che in data 01 febbraio 2011 gli odierni litisconsorti Per_1 stipularono un atto di identificazione catastale con il quale si operava il trasferimento in favore della di n. 8 villette”. In seguito alla Parte_1 stipula del contratto di appalto e della cessione di immobili (doc. n. 3) la
, non ritenendo di proprio gradimento il materiale Controparte_1 indicato in capitolato, richiese alla società la realizzazione nelle Pt_1 villette n. 1 e n. 2, che sarebbero poi state successivamente alienate alla medesima, di lavorazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle da capitolato. È evidente che mutando in melius il materiale da posare in opera per le rifiniture delle villette (quali ad es. gli infissi, le piastrelle) il prezzo delle materie prime acquistate e quello per la posa in opera e l'esecuzione delle stesse ha determinato l'insorgenza di un credito in favore della Il predetto credito può essere quantificato in: Parte_1
€ 6.850,70 iva esclusa per le lavorazioni realizzate nella villetta n. 1 (cfr. computo metrico doc. n. 4); € 9.146,51 iva esclusa per le lavorazioni realizzate nella villetta n. 2 (cfr. computo metrico doc. n. 5). A tale somma deve essere aggiunta quella per la realizzazione del vano contatore delle villette, che incide sulla società opposta pro quota per € 601,76 (doc. n. 6). Inoltre, nei luoghi ove furono realizzate le villette vi erano dei sottolettori della corrente i cui consumi, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, ammontavano ad € 1.380,00 (cfr. racc.ta n. 299901 del 04/06/11 doc. n. 7). L'Enel ha fornito alla società Pt_1 nota specifica degli importi che la stessa ha versato per l'installazione dei singoli contatori (cfr. racc.ta del 14/04/11 doc. n. 8). Tale somma incide pro quota sulla per € 1.127,92 (cfr. racc.ta Controparte_1
n. 8021 del 12/05/11 doc. n. 9). 7) A ciò devono, infine, aggiungersi le ulteriori opere commissionate dal procuratore speciale della società opposta quantificabili in € 5.439,01 iva esclusa, come da computo metrico in atti. Il Tribunale di Napoli, tuttavia, ha ritenuto non provata
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la domanda riconvenzionale sulla scorta della seguente motivazione:
“Invero, la tesi secondo cui sarebbero stati effettuati alcuni lavori extra (cioè non previsti nell'originario capitolato e computo metrico) nelle due villette rimaste in proprietà della società opposta e che tali lavorazioni sarebbero state richieste proprio dall'opposta appare smentita dalle seguenti circostanze:
1. Nel contratto dell'01/02/2011 le società
“riconoscono l'intervenuta esecuzione degli obblighi reciprocamente assunti col precedente atto del 21.10.2009”, contratto nel quale all'art. 1 sono precisati tutti i lavori che la società avrebbe dovuto eseguire;
2. nella premessa dell'atto dell'01/02/2011 è detto che “le due villette contraddistinte con i numeri 1 e 2 sono state completate in tutti i loro particolari, comprensive dunque delle finiture e dei serramenti interni ed esterni, degli impianti tecnologici e della predisposizione dei relativi allacciamenti alle reti pubbliche e di servizio, incluso il collegamento alla rete fognaria….”;
3. sempre nel citato atto del 2011 (art. 3) la società dichiara “di aver accettato le opere eseguite dalla Controparte_1 società appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.” ed entrambe le parti riconoscono (art. 4) di aver eseguito gli obblighi reciprocamente assunti col contratto del 2009; 4. il capitolato prestazionale – allegato al contratto del 21.10.2009 – inoltre, elenca tutte le opere a farsi nelle due villette, opere concernenti sia la muratura e tutte le lavorazioni esterne, sia quelle interne relative alla pitturazione, alle tubature, ai pavimenti e battiscopa, ai marmi, alle opere in ferro, al posizionamento dei contatori, agli impianti di riscaldamento e condizionamento, idrico e sanitario, antifurto, videocitofonico e di telefonia;
5. eventuali opere aggiuntive a modificazione o integrazione di quelle già previste, ove eseguite, sono state fatte dopo che le due villette erano state consegnate e poi poste in vendita dalla società
così come si evince dalla comunicazione del Controparte_1
28/10/2010 inviata dalla alla in cui si dà Parte_1 Controparte_1 atto sia dell'esecuzione diretta da parte della società proprietaria
[...] di alcune integrazioni apportate agli impianti tecnologici, sia CP_1 del fatto che “gli acquirenti” delle due villette avevano ordinato tipologie di pavimenti e di infissi diversi da quelle previste nel capitolato. Tale
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ultima circostanza (cioè che non la società opposta ma i diretti acquirenti delle villette avessero chiesto integrazioni o modifiche) risulta confermato dal teste – carpentiere alle dipendenze Testimone_1 della società – secondo il quale le varie modifiche interne erano Pt_1 richieste dai soggetti che acquistavano le villette, così come confermato dall'altro teste – agente immobiliare incaricato dalla Testimone_2 società opposta della vendita delle due villette – il quale ha precisato che il mandato di vendita prevedeva che le villette andavano vendute nello stato in cui si trovavano, senza modifiche, tant'è che esse furono vendute così come erano state consegnate alla società proprietaria
A tanto non può non aggiungersi che la società Controparte_1 opponente non ha provato documentalmente le richieste di modifica delle opere che, secondo il disposto dell'art. 1659 c.c., devono essere fatte pervenire all'appaltatore o essere autorizzate dal committente per iscritto, autorizzazione che, per l'appunto, richiede la prova scritta. Inoltre, sempre applicando la richiamata norma, va anche detto che, a fronte di modifiche autorizzate, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, salvo diversa pattuizione. Ebbene, nella fattispecie, il valore delle due villette (considerate “complete” secondo le previsioni pattizie) è certamente da ritenere fissato in maniera “globale”, soprattutto a fronte del fatto che esso è stato modulato e determinato in base al costo dell'appalto, anch'esso globalmente considerato. Infine, se è pur vero che il CTU non ha potuto compiere nessun sopralluogo all'interno delle villette per il rifiuto opposto dagli acquirenti di detti immobili al fine di accertare l'eventuale esecuzione di lavorazioni extra, è anche vero che le parti (e, in particolare, l'opponente) non hanno richiesto al Giudice di autorizzare l'ingresso del CTU nei due immobili con l'intervento della forza pubblica, con ciò manifestando di non avere un concreto e perdurante interesse allo svolgimento della consulenza. Infine, non può non considerarsi che seppure il CTU avesse rilevato la presenza di lavorazioni extra, tale accertamento non avrebbe fornito la prova inconfutabile né dell'epoca della loro esecuzione, né del soggetto che ne aveva chiesto o disposto l'esecuzione. Ciò per quanto attiene agli
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importi di € 17.263,93 e di € 5.439,01 richiesti per presunti lavori extra capitolato”. In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto che le pattuizioni contrattuali, per come poc'anzi indicate, di cui al contratto ed al capitolato speciale d'appalto, nonché all'atto di identificazione catastale, fornissero indicazioni contrarie alla prospettazione dell'opponente e che, in ogni caso, le eventuali opere extra sarebbero state ordinate direttamente dagli acquirenti e non dalla committente. Inoltre, quand'anche fosse stata provata tale circostanza all'appaltatore non doveva essere riconosciuto alcun compenso perché non vi era prova scritta ex art. 1659 c.c. che la avrebbe dovuto fornire, ed, Parte_1 in ogni caso, poiché il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente il compenso comunque non era dovuto. L'opponente, infine, non aveva richiesto al Giudice di autorizzare l'ingresso del CTU nei due immobili con l'intervento della forza pubblica, con ciò manifestando di non avere un concreto e perdurante interesse allo svolgimento della consulenza. La motivazione del Tribunale appare tuttavia smentita dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, - (il Giudice ha pretermesso dalla decisione le memorie ex art. 183 VI° co. n. 2 e 3 ed i documenti ad esse allegati), - e dall'espletata istruzione probatoria. Mette, innanzitutto, conto marcare che i punti da 1. a 4. della motivazione della sentenza (cfr. pag. 3) non integrano presupposti tali da “smentire” l'effettuazione di lavorazioni extra poiché benché la Pt_1 abbia ottemperato agli obblighi di cui al contratto ed al capitolato
[...]
d'appalto, successivamente all'atto di identificazione catastale ed alla consegna delle villette n. 1 e n. 2 furono richieste dalla committente (su indicazione degli stessi promissari acquirenti) opere aggiuntive sia nella diversa distribuzione degli spazi, che nella scelta di materiale diverso rispetto al capitolato d'appalto da posare in opera. È di lapalissiana evidenza che le modifiche interne e la tipologia dei pavimenti e degli infissi furono scelti dai promissari acquirenti (è impensabile che all'interno di una villetta in costruzione possa scegliere qualcun altro il materiale) ma l'ordine di esecuzione è pervenuto all'appaltatore direttamente dalla sistemi domestici, a meno che non si voglia per assurdo pensare che la abbia realizzato sua sponte le Parte_1
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modifiche all'interno degli appartamenti, oppure abbia avuto rapporti diretti con i promissari acquirenti tali da potere addirittura scegliere la tipologia di materiale da porre in opera e concordare con essi il compenso delle diverse ed ulteriori lavorazioni. Dette circostanze, del resto, sono state confermate dall'escussione dei testi. Se è pur vero, come riferisce il Giudice a quo nella sentenza impugnata, che il teste della , operaio della che ha lavorato sul cantiere Testimone_1 Parte_1 oggetto di causa, ha riferito che “I proprietari di due villette, non ricordo i nomi, ci chiesero delle modifiche rispetto al disegno che avevamo ricevuto”, lo stesso teste, poco dopo, ha precisato che le modifiche erano sempre ordinate dal committente. Dei sei villini solo per due sono stati modificati i garage in appartamenti. Negli altri quattro sono state realizzate all'interno delle tavernette ed il tutto con la supervisione del direttore dei lavori. Il sig. , direttore dei lavori della Testimone_3
escusso all'udienza del 19/05/2014, chiamato a Controparte_1 deporre su tali circostanze, ha dichiarato che: “Le villette sono state modificate e portate a completamento. Le modifiche rispetto al progetto iniziale venivano richieste mediante SCIA depositate al Comune di Santa Maria a Vico secondo le richieste fatte dai singoli proprietari. Le modifiche sono state fatte all'interno, le tramezzature spostate, qualche muro spostato a destra invece che a sinistra. Preciso che ogni villetta è composta da un piano seminterrato, un piano rialzato e un sottotetto. Nel piano seminterrato sono state apportate delle modifiche rispetto al progetto originario che prevedeva un garage e una parte di cantinola. In alcune le modifiche riguardavano la riduzione della superficie del garage in ampliamento della cantinola, in altre l'opposto”. Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste di parte opponente, sig. Tes_4
escusso all'udienza dell'01/12/14: “Ero e sono il direttore tecnico
[...] della e mi sono interessato direttamente dei lavori eseguiti sul Parte_1 cantiere di S. Maria a Vico … Secondo gli accordi pattuiti nell'atto notarile
– contratto di appalto - le due villette, denominate n. 1 e n. 2, sarebbero state consegnate finite come da capitolato mentre le altre restavano allo stato grezzo …. Preciso che le villette n. 1 e n. 2 che dovevano essere trasferite alla urono oggetto di lavorazioni aggiuntive. Controparte_1
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Le villette originariamente erano composte da garage, piano rialzato e sottotetto. Le modifiche che la richiese erano la Controparte_1 trasformazione del garage in un appartamentino;
il piano rialzato è rimasto più o meno uguale, mentre nel sottotetto furono create altre stanze rispetto al progetto iniziale. A conferma di ciò la società opponente con la memoria ex art. 183 VI° co. 2 c.p.c. aveva depositato le planimetrie catastali (cfr. doc. n. 27) e gli atti di accatastamento (cfr. doc. n. 28), firmati dal direttore dei lavori della dai Controparte_1 quali era rilevabile per tabulas la modificazione dello stato dei luoghi rispetto agli originari elaborati progettuali. È indubbio, quindi, che le modifiche all'interno delle villette n. 1 e n. 2, benché richieste dai singoli promissari acquirenti, erano state commissionate alla società Pt_1 dalla ed esulavano dagli obblighi contrattuali
[...] Controparte_1 assunti con il contratto ed il capitolato speciale di appalto, oltre che con l'atto di identificazione catastale, sicché appare inappropriato il riferimento del Magistrato all'art. 1659 c.c. “l'opponente non ha provato documentalmente le richieste di modifica delle opere che, secondo il disposto dell'art. 1659 c.c., devono essere fatte pervenire all'appaltatore o essere autorizzate dal committente per iscritto, autorizzazione che, per l'appunto, richiede la prova scritta”. In realtà, poiché emerge dimostrato
– documentalmente e per testi – che le variazioni al contratto di appalto erano state ordinate dal committente, l'appaltatore, così come a più riprese chiarito sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, poteva provare tale circostanza con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni. “Con riferimento al quesito formulato in relazione al quarto motivo (se "può l'appaltatore richiedere il pagamento di opere extra contratto ove non assentite per iscritto dalla committenza ex art. 1669 c.c.) è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha, sulla base di una corretta interpretazione della clausola contrattuale n. 5, che prevedeva l'esecuzione di lavori aggiuntivi "solo dopo autorizzazione della D.L. o del committente", consentito la possibilità di disporre anche solo verbalmente delle varianti e dei lavori extra capitolato”. Per pacifica giurisprudenza, d'altronde, l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ed anche in via presuntiva, che le variazioni
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dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 08-10-2013) 08-01- 2014, n. 142). L'articolo 1659, comma 2, (secondo cui l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate e "l'autorizzazione si deve provare per iscritto") regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto dalla norma in esame non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tale caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva (Corte di Cassazione, Sez. II civile, 22/4/2003, n. 6398). In tema di appalto, qualora tra le parti si sia raggiunta una nuova pattuizione integrativa dell'originario contenuto contrattuale che non necessiti di una consacrazione scritta, non trova applicazione l'art. 1659 c.c. Tale norma, infatti, regola la distinta ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, decida di apportare variazioni o modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere commissionateli (Trib. Roma, Sez. IX, 1/09/2010). In tema di appalto, con riferimento alle variazioni dell'opera, il regime probatorio è diverso a seconda del caso che le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente. Nel primo caso l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo caso, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Trib. Torre Annunziata, Sez. II, 17/03/2015). Né ostava a ciò la determinazione “globale” del prezzo dell'opera poiché quella pattuizione era inerente alle opere di cui al contratto d'appalto e non certamente a quelle extra aventi ad oggetto, peraltro, la scelta di materiali diversi da quelli indicati nel capitolato speciale d'appalto. Proprio per tale motivo la oltre a quanto Parte_1 documentato e provato attraverso l'escussione dei testimoni, aveva
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chiesto conferirsi incarico ad un C.T.U., con formulazione dei seguenti quesiti (cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 VI° co. n. 2): 1) accerti il C.T.U.: se le opere indicate nei computi metrici depositati agli atti siano state effettivamente realizzate nelle villette indicate graficamente con il n. 1 e 2; 2) accerti il C.T.U.: se il materiale elencato nei computi metrici sia stato effettivamente posato in opera nelle suddette unità immobiliari;
3) valuti il C.T.U. la congruità dei prezzi applicati e/o quantifichi il diverso corrispettivo dovuto alla 4) dica il C.T.U. se le opere Parte_1 realizzate e/o il materiale fornito e/o posato in opera corrispondano al Capitolato Speciale d'Appalto; 5) accerti ogni ulteriore e consequenziale elemento ritenuto utile ai fini della decisione. Anche in ordine a tale profilo, il Giudice di prime cure asserisce: “se è pur vero che il CTU non ha potuto compiere nessun sopralluogo all'interno delle villette per il rifiuto opposto dagli acquirenti di detti immobili al fine di accertare l'eventuale esecuzione di lavorazioni extra, è anche vero che le parti (e, in particolare, l'opponente) non hanno richiesto al Giudice di autorizzare l'ingresso del CTU nei due immobili con l'intervento della forza pubblica, con ciò manifestando di non avere un concreto e perdurante interesse allo svolgimento della consulenza”. Gli atti di causa, però, sembrano dimostrare l'esatto contrario. Così le richieste della difesa qui impugnante: nel verbale di udienza del 28/09/15 “l'avv. Iroso, preso atto del deposito dell'elaborato peritale, insiste per la rinnovazione dell'incarico ad altro CTU atteso che il mancato accesso ai luoghi di causa non è certamente condizione ostativa all'espletamento della CTU facultando, fin da ora, il CTU ad avvalersi dell'utilizzo della forza pubblica per l'espletamento dell'incarico”. Il G.O.T. si riservava ed a scioglimento della propria riserva, con ordinanza pronunciata fuori udienza, così provvedeva: “rilevato che l'appartamento è stato venduto ad altro soggetto che non è parte in causa
P.Q.M.
ET … l'istanza attorea, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione”; nel verbale di udienza del 13/06/16 “è presente per l'opponente l'avv. Achille Iroso il quale si riporta a tutte le eccezioni formulate nel verbale di udienza del 28/09/2015, reiterando la richiesta di CTU facultando il tecnico ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica
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per l'accesso nell'immobile. Per tale motivo l'avv. Iroso chiede revocarsi l'ordinanza del 29/09/2015 non essendo ostativa alla C.T.U. la vendita a terzi dell'immobile”; nel verbale di udienza del 09/03/17 “è presente per la l'avv. Achille Iroso il quale si riporta a tutte le proprie Parte_1 difese, insistendo per la revoca dell'ordinanza con la quale il G.I., disattendendo le eccezioni dell'opponente all'udienza del 13/06/2016, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Si ribadisce che l'ammessa CTU può essere espletata facultando il tecnico ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
nella comparsa conclusionale depositata telematicamente il 26/04/2019 (cfr. pag. 5-6): “Un cenno merita, inoltre, la richiesta consulenza tecnica solo per evidenziare che, nonostante le esplicite richieste di questa difesa (cfr. verbale di udienza del 28/09/15, del 13/06/16 e del 09/03/17) – il G.I. ha disatteso, con una motivazione scarna e blanda, la legittima richiesta di rinnovazione della CTU con autorizzazione al tecnico di avvalersi dell'ausilio della forza pubblica per l'accesso nelle villette”. Il nominato consulente, infatti, aveva sospeso le operazioni peritali in quanto impossibilitata ad accedere agli immobili poiché di proprietà di terzi estranei al giudizio. Nonostante le esplicite richieste di parte attrice di rinnovare la C.T.U. il giudice le aveva disattese così motivando, - “rilevato che l'appartamento è stato venduto ad altro soggetto che non è parte in causa”, - e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Eppure, il magistrato avrebbe potuto ex art. 118, comma 1, c.p.c. ordinare ai nuovi proprietari individuati dallo stesso C.T.U. (cfr. visure catastali allegate alla perizia) nei sig.ri e Controparte_3 CP_4 per l'immobile sub 1 (foglio 13 particella 5355 NCU Santa Maria a
[...]
Vico) e per l'immobile sub 2 (foglio 13 particella Controparte_5
5355 NCU Santa Maria a Vico) di consentire l'ispezione sulle cose di loro proprietà e, in caso di loro rifiuto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, avrebbe potuto desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.. Il difensore dell'appellante aveva così concluso: “si chiede di volersi rimettere la causa sul ruolo, disponendo la rinnovazione della C.T.U. con ordine ex art. 118, comma 1, c.p.c. ai sig.ri
[...]
e per l'immobile sub 1 (foglio 13 particella CP_3 CP_4
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5355 NCU Santa Maria a Vico) e per l'immobile sub Controparte_5
2 (foglio 13 particella 5355 NCU Santa Maria a Vico) di consentire l'ispezione delle villette di loro proprietà e delle opere in essa realizzate. È più che evidente, quindi, che l'opponente aveva reiteratamente insistito per la rinnovazione della C.T.U., non potendosi sostituire ai poteri del Giudice, né tanto meno potendo essa autorizzare il CTU ad avvalersi della forza pubblica. Dalla consulenza sarebbe emerso che le opere indicate nei computi metrici, diverse dal capitolato speciale d'appalto, erano state effettivamente realizzate nelle villette, con le misure e quantità ivi indicate, confermando, implicitamente, che esse erano state realizzate proprio dalla Peraltro, i fatti dedotti Parte_1 dalla si sarebbero potuti ritenere provati ex art. 115 c.p.c., Parte_1 poiché la loro contestazione da parte della società opposta era stata solamente generica, confutata dalla corrispondenza epistolare tra le società – depositata agli atti di causa - dalla quale si sarebbe potuto evincere che alla erano stati trasmessi tutti i computi Controparte_1 metrici con le variazioni dei materiali e con l'analitica indicazione delle opere eseguite, senza che le stesse fossero mai contestate, (cfr. missiva del 14/02/2011 all. n. 20 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 2: “Rimettiamo il computo delle opere in più, come da voi richieste, eseguite presso il cantiere in oggetto”; missiva del 21/02/2011 all. n. 20 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 2:
“Relativamente ai rapporti nascenti dal contratto di appalto e cessione in permuta delle villette a schiera in Santa Maria a Vico (Ce), via Nazionale Appia, Le si comunica che è ns. intenzione compensare ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 e ss. del c.c. le partite di debito/credito che interessano detti rapporti. Pertanto, in allegato alla presente missiva Le si invia assegno bancario della somma di € 5.000,00, quale acconto sul credito restante tra il Suo maggior avere sulla fattura n. 1 dell'01/02/2011 e il computo delle varianti al cantiere già comunicateLe con le precedenti missive, da Lei commissionate, visionate ed accettate”). Quindi, già nel mese di febbraio 2011 la società aveva operato una compensazione volontaria tra i reciproci Parte_1 crediti e debiti, a conferma del credito vantato nei confronti della CP_1
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Domestici s.r.l., senza, peraltro, ricevere riserva alcuna dalla società opposta. Ma la motivazione del Tribunale non risulta convincente anche per ciò che concerne le somme rivendicate dall'opponente per l'installazione dei contatori e per il consumo di energia elettrica, poiché la stessa ha totalmente omesso l'esame della documentazione prodotta in atti (cfr. doc.ti n. 30 e 31 allegati alla memoria ex art. 183 VI° co.) e le dichiarazioni dei testi escussi. La stessa così recita: “Quanto, poi, alle somme di € 1.127,92 e di € 1.380,00 richieste quale corrispettivo pagato dall'opponente alla società Enel per l'installazione dei contatori e per il consumo di energia elettrica va rilevato, preliminarmente, che non risulta provato l'allacciamento alla rete elettrica effettuato, per conto della società opponente, nelle due villette per cui si discute. Invero, dalle due comunicazioni della società Enel del 14.11.2004 si evince solo che, a seguito di richiesta di allacciamento fatta dalla , la società Parte_1
Enel inviava un preventivo di spesa occorrente (€ 4.511,74) precisandosi, altresì, le modalità di accettazione del preventivo e quelle del pagamento con l'avvertimento che solo a seguito della dimostrazione del pagamento, la società Enel avrebbe provveduto a dar corso alla pratica. Quanto, poi, alla somma di € 1.380,00 va rilevato che essa è riferibile al consumo elettrico del contatore di cantiere, come si desume dal documento di lettura di energia che porta, come data di inizio e termine della lettura, quelle del 31.01.2010 e del 30.04.2011, laddove i lavori di costruzione delle villette sono terminati con la consegna – in particolare – di quelle di proprietà della società in data Controparte_1
1.2.2011, sicché, sino a tale ultima data, deve presumersi che l'energia misurata è quella utilizzata dall'appaltatore nel cantiere;
per il periodo successivo (e, quindi, sino al 30.04.2011), la società opposta ha versato all'opponente l'importo forfettario di € 800,00, calcolato in modo equo sulla base dei precedenti consumi risultanti dalla certificazione di riepilogo di cui innanzi si è detto”. Per converso, l'allacciamento alla rete elettrica era provato per testi e per tabulas. Il Tribunale di Napoli si è fermato alla disamina del solo preventivo di spesa dell'Enel e della successiva integrazione dell'offerta (cfr. doc. n. 8 produzione di primo
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grado), nonostante alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 3 c.p.c. fossero allegati i documenti nn. 30 (fattura enel) e n. 31 (copia bonifico pagamento Enel), annotati anche nell'indice della produzione con il timbro del “depositato del 21/12/2012”. La fattura dell'Enel nel dettaglio degli importi descrive inequivocabilmente “Importo per distanza (9 utenze x Euro 185,10) Cabina di riferimento 2142 – distanza 200 metri) Importo per potenza (29,70 kw) Onere amministrativo ….. per un totale di € 4.511,76”. Tale somma risulta interamente corrisposta dalla Pt_1
come da bonifico e ricevuta di addebito in conto corrente (cfr. doc.
[...]
n. 31). È evidente, quindi, che la ha provveduto a richiedere Pt_1
l'allaccio dell'energia elettrica per tutte le villette, sostenendone i relativi costi che aveva già richiesto pro quota – in via preventiva - alla
[...] con la racc.ta n. del 12/05/2011, allorquando aveva ricevuto CP_1 il preventivo di spesa. I consumi di energia elettrica, inoltre, erano stati mensilmente contabilizzati e il corrispettivo richiesto a mezzo racc.te del 02/08/2011, del 04/07/2011 e del 06/06/2011 (cfr. all. n. 26 alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 “n. 3 racc.te con a/r con annessi conteggi per i consumi di energia elettrica”). Le suddette circostanze, infine, benché documentalmente provate, risultavano confermate anche dai testi escussi: “Sul cantiere realizzammo una nicchia per l'installazione dei contatori sia dell'Enel che del gas. Ogni proprietario avrebbe dovuto successivamente provvedere all'allacciamento per il Testi proprio appartamento” (cfr. deposizione teste della ); “ Sul Tes_1 posto fu installato un contatore di cantiere ed all'atto della cessione delle villette n. 1 mi fu chiesto dal nuovo proprietario di utilizzare l'energia del cantiere. Per tale motivo installai un sottolettore di energia elettrica …. Le letture dei contatori venivano da me regolarmente comunicate alla con racc.te con A/R ma ho solo ricevuto un acconto sul dovuto” CP_1
(cfr. deposizione teste ). Testimone_4
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere dunque riformata con l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla e la conseguente condanna della Parte_1 Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto, al pagamento in favore
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dell'appellante della somma di €. 25.396,86, maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del doppio grado, dovendo rivedersi anche d'ufficio il governo di quelle del primo, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come da dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla nei confronti della ciascuna in Parte_1 Controparte_1 persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 24.1.20, previa dichiarazione di contumacia della società appellata, così provvede;
1°) Accoglie l'appello, per quanto di ragione, e per l'effetto, accolta la opposizione a decreto ingiuntivo già proposta dall'appellante, revocata l'ingiunzione, dichiara tenuta e condanna l'appellata società al pagamento in favore della prima della somma complessiva di €. 25.396,86, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2°) Condanna inoltre l'appellata società alla rifusione in favore della controparte delle spese del doppio grado, liquidate d'ufficio giusta D.M. n°147/2022 quelle del primo in complessivi €. 5.200,00, comprese spese di C.T.U., e quelle del secondo in complessivi €. 3.980,00, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'anticipatario. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.7.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°351 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in materia di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per spettanze da contratto di appalto e contestuale cessione di immobili, vertente T R A
(p. iva ), con sede legale in Casoria (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla S.S. Sannitica n°85, in persona del legale rappresentante p.t.,
, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Iroso del foro di Parte_2
Nola (NA) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla Via L. Settembrini n°6, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE C O N T R O
(p. iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Lugano (Svizzera), Via Vegezzi n°6, sede secondaria in Napoli, Centro Direzionale, Isola E1, in persona del legale rappresentante per l'Italia,
, già rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Controparte_2
Anna Mocerino con studio in Afragola (NA), al 1° vicolo Principe di Napoli n°2;
APPELLATA CONTUMACE A V V E R S O la sentenza n°6530/2019 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, XIa Sez. Civ., il 21.6.19, pubblicata il 26.6.19, non notificata, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta l'opposizione proposta avverso
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il decreto ingiuntivo n°119/2011 emesso dal giudice monocratico della sezione distaccata di Casoria in data 25.3.2011 che conferma integralmente;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1 spese della presente fase processuale che liquida in €. 100 per esborsi ed €.
4.835 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. disponendosene la distrazione in favore del costituito procuratore antistatario;
pone a carico definitivo della società opponente l'acconto riconosciuto al C.T.U. e qualunque altra somma di denaro a quest'ultimo liquidata dal Giudice nel corso del giudizio”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 16.5.11 la società proponeva opposizione Parte_1 al decreto notificatogli in data 8.4.11 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della società l'importo di €. Controparte_1
26.800 oltre interessi moratori e spese della procedura. A sostegno della opposizione assumeva la nullità del decreto, emesso da giudice territorialmente incompetente, l'insussistenza del credito vantato dalla società la sussistenza, per converso, di un proprio Controparte_1 credito nei confronti della detta società derivante dal mancato pagamento di una serie di lavorazioni “extra” rispetto al capitolato di appalto eseguite per conto della società nonché per i Controparte_1 consumi elettrici addebitati dalla società Enel. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, per l'accertamento del proprio credito di €. 19.770,85, (lievitato poi, con le memorie ex art. 183 c.p.c. ad €. 25.396,86), e la condanna della società
[...] al pagamento del detto importo, maggiorato degli interessi CP_1 legali. In subordine chiedeva che fosse disposta la compensazione tra i rispettivi crediti. Costituitasi, la opposta contestava la ricorrenza di ogni presupposto delle eccezioni di parte avversa e della domanda riconvenzionale insistendo per la conferma del decreto e il rigetto della pretesa di controparte. Instauratosi il contradditorio, autorizzate e depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale erano acquisiti i documenti prodotti, ammessa e raccolta la prova testimoniale, disposta
2 Proc. n°351/2020 R.G.
ed espletata C.T.U., precisate le conclusioni, la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era definita dal giudice ultimo assegnatario come da dispositivo in epigrafe. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e rigettata con ordinanza emessa fuori udienza la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, non ravvisandone i presupposti, rinviava nel contempo per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, celebratasi la trattazione scritta nelle forme cartolari, riservava la decisione senza assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali avendovi la sola parte costituita espressamente rinunciato. La impugnazione è fondata e, per quanto di ragione, può trovare accoglimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata società, che ha disertato il giudizio malgrado rituale notificazione del suo atto introduttivo, (c.f.r. ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita a mezzo p.e.c. in calce all'originale della citazione). La parte appellante impugna la sentenza di primo grado formulando un unico ed articolato motivo di appello che mira alla integrale riforma della stessa al fine di ottenere l'accoglimento delle domande proposte in prime cure. Con l'appello, dunque, la conclude chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria di ammissibilità dell'odierno appello: in via principale: riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare, revocare, annullare e dichiarare invalido, nullo e/o annullabile ed in ogni caso privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 119/11 per i motivi su esposti;
3) in subordine: accertare il credito vantato dalla nella somma di Parte_1
€ 25.396,86, ovvero in quell'ulteriore e diversa maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà giusta ed equa, e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente della somma di € 25.396,86, ovvero di quella maggiore o minore somma che riterrà in sua giustizia. Il tutto nei limiti di €
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26.000,00; 4) in via gradata accertare il credito vantato dalla Pt_1 nella somma di € 25.396,86, per come sopra quantificato, ovvero
[...] in quell'ulteriore e diversa maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa, e, per l'effetto, dichiarare la compensazione delle reciproche somme per le quantità corrispondenti;
5) condannare in ogni caso la al pagamento delle spese (ivi comprese quelle Controparte_1 anticipate per la C.T.U.) e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via istruttoria si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio di primo grado ed, in ogni caso, disporsi la rinnovazione della C.T.U. ex art. 356 c.p.c, con ordine ex art. 118, comma 1, c.p.c. ai sig.ri e per Controparte_3 CP_4
l'immobile sub 1 (foglio 13 particella 5355 NCU Santa Maria a Vico) e per l'immobile sub 2 (foglio 13 particella 5355 NCU Controparte_5
Santa Maria a Vico) di consentire l'ispezione delle villette di loro proprietà e delle opere in essa realizzate e/o facultando il CTU ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica”. Secondo la tesi dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe violato ovvero falsamente applicato il combinato disposto degli art. 2697 c.c. e dell'art. 1659 c.c. in primis poiché, contrariamente a quanto sostenuto, la domanda riconvenzionale è stata provata alla luce dell'istruzione probatoria ed, in secondo luogo, poiché essendo state richieste dalla stessa committente variazioni all'opera il regime probatorio è quello di cui all'art. 1661 c.c., di qui la falsa applicazione dell'art. 1659 c.c.. È evidente che ove il Tribunale di Napoli avesse fatto, secondo la impugnante difesa, corretta applicazione del combinato disposto degli art. 2697 c.c. e dell'art. 1659 c.c. e non avesse invece ritenuto non provata la domanda riconvenzionale, nonché bisognevole di forma scritta la richiesta di variazione dell'opera, avrebbe accolto la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannato la
[...] al relativo pagamento e/o compensato le reciproche somme CP_1 per le quantità corrispondenti. L'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società trae Parte_1 fondamento dal controcredito che la stessa vanta nei confronti dell'appellata Non sono mai stati revocati in dubbio Controparte_1
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né il contratto ed il capitolato speciale di appalto stipulati tra le società, né tanto le pattuizioni concluse con l'atto di identificazione catastale dell'01/02/2011. Ed infatti, così recitava l'atto di opposizione (cfr. pag. 3): “Non vi è dubbio alcuno che le parti ebbero a stipulare un contratto di appalto e cessione di immobili, nella forma dell'atto pubblico per notar
, né che in data 01 febbraio 2011 gli odierni litisconsorti Per_1 stipularono un atto di identificazione catastale con il quale si operava il trasferimento in favore della di n. 8 villette”. In seguito alla Parte_1 stipula del contratto di appalto e della cessione di immobili (doc. n. 3) la
, non ritenendo di proprio gradimento il materiale Controparte_1 indicato in capitolato, richiese alla società la realizzazione nelle Pt_1 villette n. 1 e n. 2, che sarebbero poi state successivamente alienate alla medesima, di lavorazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle da capitolato. È evidente che mutando in melius il materiale da posare in opera per le rifiniture delle villette (quali ad es. gli infissi, le piastrelle) il prezzo delle materie prime acquistate e quello per la posa in opera e l'esecuzione delle stesse ha determinato l'insorgenza di un credito in favore della Il predetto credito può essere quantificato in: Parte_1
€ 6.850,70 iva esclusa per le lavorazioni realizzate nella villetta n. 1 (cfr. computo metrico doc. n. 4); € 9.146,51 iva esclusa per le lavorazioni realizzate nella villetta n. 2 (cfr. computo metrico doc. n. 5). A tale somma deve essere aggiunta quella per la realizzazione del vano contatore delle villette, che incide sulla società opposta pro quota per € 601,76 (doc. n. 6). Inoltre, nei luoghi ove furono realizzate le villette vi erano dei sottolettori della corrente i cui consumi, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, ammontavano ad € 1.380,00 (cfr. racc.ta n. 299901 del 04/06/11 doc. n. 7). L'Enel ha fornito alla società Pt_1 nota specifica degli importi che la stessa ha versato per l'installazione dei singoli contatori (cfr. racc.ta del 14/04/11 doc. n. 8). Tale somma incide pro quota sulla per € 1.127,92 (cfr. racc.ta Controparte_1
n. 8021 del 12/05/11 doc. n. 9). 7) A ciò devono, infine, aggiungersi le ulteriori opere commissionate dal procuratore speciale della società opposta quantificabili in € 5.439,01 iva esclusa, come da computo metrico in atti. Il Tribunale di Napoli, tuttavia, ha ritenuto non provata
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la domanda riconvenzionale sulla scorta della seguente motivazione:
“Invero, la tesi secondo cui sarebbero stati effettuati alcuni lavori extra (cioè non previsti nell'originario capitolato e computo metrico) nelle due villette rimaste in proprietà della società opposta e che tali lavorazioni sarebbero state richieste proprio dall'opposta appare smentita dalle seguenti circostanze:
1. Nel contratto dell'01/02/2011 le società
“riconoscono l'intervenuta esecuzione degli obblighi reciprocamente assunti col precedente atto del 21.10.2009”, contratto nel quale all'art. 1 sono precisati tutti i lavori che la società avrebbe dovuto eseguire;
2. nella premessa dell'atto dell'01/02/2011 è detto che “le due villette contraddistinte con i numeri 1 e 2 sono state completate in tutti i loro particolari, comprensive dunque delle finiture e dei serramenti interni ed esterni, degli impianti tecnologici e della predisposizione dei relativi allacciamenti alle reti pubbliche e di servizio, incluso il collegamento alla rete fognaria….”;
3. sempre nel citato atto del 2011 (art. 3) la società dichiara “di aver accettato le opere eseguite dalla Controparte_1 società appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.” ed entrambe le parti riconoscono (art. 4) di aver eseguito gli obblighi reciprocamente assunti col contratto del 2009; 4. il capitolato prestazionale – allegato al contratto del 21.10.2009 – inoltre, elenca tutte le opere a farsi nelle due villette, opere concernenti sia la muratura e tutte le lavorazioni esterne, sia quelle interne relative alla pitturazione, alle tubature, ai pavimenti e battiscopa, ai marmi, alle opere in ferro, al posizionamento dei contatori, agli impianti di riscaldamento e condizionamento, idrico e sanitario, antifurto, videocitofonico e di telefonia;
5. eventuali opere aggiuntive a modificazione o integrazione di quelle già previste, ove eseguite, sono state fatte dopo che le due villette erano state consegnate e poi poste in vendita dalla società
così come si evince dalla comunicazione del Controparte_1
28/10/2010 inviata dalla alla in cui si dà Parte_1 Controparte_1 atto sia dell'esecuzione diretta da parte della società proprietaria
[...] di alcune integrazioni apportate agli impianti tecnologici, sia CP_1 del fatto che “gli acquirenti” delle due villette avevano ordinato tipologie di pavimenti e di infissi diversi da quelle previste nel capitolato. Tale
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ultima circostanza (cioè che non la società opposta ma i diretti acquirenti delle villette avessero chiesto integrazioni o modifiche) risulta confermato dal teste – carpentiere alle dipendenze Testimone_1 della società – secondo il quale le varie modifiche interne erano Pt_1 richieste dai soggetti che acquistavano le villette, così come confermato dall'altro teste – agente immobiliare incaricato dalla Testimone_2 società opposta della vendita delle due villette – il quale ha precisato che il mandato di vendita prevedeva che le villette andavano vendute nello stato in cui si trovavano, senza modifiche, tant'è che esse furono vendute così come erano state consegnate alla società proprietaria
A tanto non può non aggiungersi che la società Controparte_1 opponente non ha provato documentalmente le richieste di modifica delle opere che, secondo il disposto dell'art. 1659 c.c., devono essere fatte pervenire all'appaltatore o essere autorizzate dal committente per iscritto, autorizzazione che, per l'appunto, richiede la prova scritta. Inoltre, sempre applicando la richiamata norma, va anche detto che, a fronte di modifiche autorizzate, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, salvo diversa pattuizione. Ebbene, nella fattispecie, il valore delle due villette (considerate “complete” secondo le previsioni pattizie) è certamente da ritenere fissato in maniera “globale”, soprattutto a fronte del fatto che esso è stato modulato e determinato in base al costo dell'appalto, anch'esso globalmente considerato. Infine, se è pur vero che il CTU non ha potuto compiere nessun sopralluogo all'interno delle villette per il rifiuto opposto dagli acquirenti di detti immobili al fine di accertare l'eventuale esecuzione di lavorazioni extra, è anche vero che le parti (e, in particolare, l'opponente) non hanno richiesto al Giudice di autorizzare l'ingresso del CTU nei due immobili con l'intervento della forza pubblica, con ciò manifestando di non avere un concreto e perdurante interesse allo svolgimento della consulenza. Infine, non può non considerarsi che seppure il CTU avesse rilevato la presenza di lavorazioni extra, tale accertamento non avrebbe fornito la prova inconfutabile né dell'epoca della loro esecuzione, né del soggetto che ne aveva chiesto o disposto l'esecuzione. Ciò per quanto attiene agli
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importi di € 17.263,93 e di € 5.439,01 richiesti per presunti lavori extra capitolato”. In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha ritenuto che le pattuizioni contrattuali, per come poc'anzi indicate, di cui al contratto ed al capitolato speciale d'appalto, nonché all'atto di identificazione catastale, fornissero indicazioni contrarie alla prospettazione dell'opponente e che, in ogni caso, le eventuali opere extra sarebbero state ordinate direttamente dagli acquirenti e non dalla committente. Inoltre, quand'anche fosse stata provata tale circostanza all'appaltatore non doveva essere riconosciuto alcun compenso perché non vi era prova scritta ex art. 1659 c.c. che la avrebbe dovuto fornire, ed, Parte_1 in ogni caso, poiché il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente il compenso comunque non era dovuto. L'opponente, infine, non aveva richiesto al Giudice di autorizzare l'ingresso del CTU nei due immobili con l'intervento della forza pubblica, con ciò manifestando di non avere un concreto e perdurante interesse allo svolgimento della consulenza. La motivazione del Tribunale appare tuttavia smentita dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, - (il Giudice ha pretermesso dalla decisione le memorie ex art. 183 VI° co. n. 2 e 3 ed i documenti ad esse allegati), - e dall'espletata istruzione probatoria. Mette, innanzitutto, conto marcare che i punti da 1. a 4. della motivazione della sentenza (cfr. pag. 3) non integrano presupposti tali da “smentire” l'effettuazione di lavorazioni extra poiché benché la Pt_1 abbia ottemperato agli obblighi di cui al contratto ed al capitolato
[...]
d'appalto, successivamente all'atto di identificazione catastale ed alla consegna delle villette n. 1 e n. 2 furono richieste dalla committente (su indicazione degli stessi promissari acquirenti) opere aggiuntive sia nella diversa distribuzione degli spazi, che nella scelta di materiale diverso rispetto al capitolato d'appalto da posare in opera. È di lapalissiana evidenza che le modifiche interne e la tipologia dei pavimenti e degli infissi furono scelti dai promissari acquirenti (è impensabile che all'interno di una villetta in costruzione possa scegliere qualcun altro il materiale) ma l'ordine di esecuzione è pervenuto all'appaltatore direttamente dalla sistemi domestici, a meno che non si voglia per assurdo pensare che la abbia realizzato sua sponte le Parte_1
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modifiche all'interno degli appartamenti, oppure abbia avuto rapporti diretti con i promissari acquirenti tali da potere addirittura scegliere la tipologia di materiale da porre in opera e concordare con essi il compenso delle diverse ed ulteriori lavorazioni. Dette circostanze, del resto, sono state confermate dall'escussione dei testi. Se è pur vero, come riferisce il Giudice a quo nella sentenza impugnata, che il teste della , operaio della che ha lavorato sul cantiere Testimone_1 Parte_1 oggetto di causa, ha riferito che “I proprietari di due villette, non ricordo i nomi, ci chiesero delle modifiche rispetto al disegno che avevamo ricevuto”, lo stesso teste, poco dopo, ha precisato che le modifiche erano sempre ordinate dal committente. Dei sei villini solo per due sono stati modificati i garage in appartamenti. Negli altri quattro sono state realizzate all'interno delle tavernette ed il tutto con la supervisione del direttore dei lavori. Il sig. , direttore dei lavori della Testimone_3
escusso all'udienza del 19/05/2014, chiamato a Controparte_1 deporre su tali circostanze, ha dichiarato che: “Le villette sono state modificate e portate a completamento. Le modifiche rispetto al progetto iniziale venivano richieste mediante SCIA depositate al Comune di Santa Maria a Vico secondo le richieste fatte dai singoli proprietari. Le modifiche sono state fatte all'interno, le tramezzature spostate, qualche muro spostato a destra invece che a sinistra. Preciso che ogni villetta è composta da un piano seminterrato, un piano rialzato e un sottotetto. Nel piano seminterrato sono state apportate delle modifiche rispetto al progetto originario che prevedeva un garage e una parte di cantinola. In alcune le modifiche riguardavano la riduzione della superficie del garage in ampliamento della cantinola, in altre l'opposto”. Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste di parte opponente, sig. Tes_4
escusso all'udienza dell'01/12/14: “Ero e sono il direttore tecnico
[...] della e mi sono interessato direttamente dei lavori eseguiti sul Parte_1 cantiere di S. Maria a Vico … Secondo gli accordi pattuiti nell'atto notarile
– contratto di appalto - le due villette, denominate n. 1 e n. 2, sarebbero state consegnate finite come da capitolato mentre le altre restavano allo stato grezzo …. Preciso che le villette n. 1 e n. 2 che dovevano essere trasferite alla urono oggetto di lavorazioni aggiuntive. Controparte_1
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Le villette originariamente erano composte da garage, piano rialzato e sottotetto. Le modifiche che la richiese erano la Controparte_1 trasformazione del garage in un appartamentino;
il piano rialzato è rimasto più o meno uguale, mentre nel sottotetto furono create altre stanze rispetto al progetto iniziale. A conferma di ciò la società opponente con la memoria ex art. 183 VI° co. 2 c.p.c. aveva depositato le planimetrie catastali (cfr. doc. n. 27) e gli atti di accatastamento (cfr. doc. n. 28), firmati dal direttore dei lavori della dai Controparte_1 quali era rilevabile per tabulas la modificazione dello stato dei luoghi rispetto agli originari elaborati progettuali. È indubbio, quindi, che le modifiche all'interno delle villette n. 1 e n. 2, benché richieste dai singoli promissari acquirenti, erano state commissionate alla società Pt_1 dalla ed esulavano dagli obblighi contrattuali
[...] Controparte_1 assunti con il contratto ed il capitolato speciale di appalto, oltre che con l'atto di identificazione catastale, sicché appare inappropriato il riferimento del Magistrato all'art. 1659 c.c. “l'opponente non ha provato documentalmente le richieste di modifica delle opere che, secondo il disposto dell'art. 1659 c.c., devono essere fatte pervenire all'appaltatore o essere autorizzate dal committente per iscritto, autorizzazione che, per l'appunto, richiede la prova scritta”. In realtà, poiché emerge dimostrato
– documentalmente e per testi – che le variazioni al contratto di appalto erano state ordinate dal committente, l'appaltatore, così come a più riprese chiarito sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, poteva provare tale circostanza con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni. “Con riferimento al quesito formulato in relazione al quarto motivo (se "può l'appaltatore richiedere il pagamento di opere extra contratto ove non assentite per iscritto dalla committenza ex art. 1669 c.c.) è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha, sulla base di una corretta interpretazione della clausola contrattuale n. 5, che prevedeva l'esecuzione di lavori aggiuntivi "solo dopo autorizzazione della D.L. o del committente", consentito la possibilità di disporre anche solo verbalmente delle varianti e dei lavori extra capitolato”. Per pacifica giurisprudenza, d'altronde, l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ed anche in via presuntiva, che le variazioni
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dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 08-10-2013) 08-01- 2014, n. 142). L'articolo 1659, comma 2, (secondo cui l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate e "l'autorizzazione si deve provare per iscritto") regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto dalla norma in esame non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tale caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva (Corte di Cassazione, Sez. II civile, 22/4/2003, n. 6398). In tema di appalto, qualora tra le parti si sia raggiunta una nuova pattuizione integrativa dell'originario contenuto contrattuale che non necessiti di una consacrazione scritta, non trova applicazione l'art. 1659 c.c. Tale norma, infatti, regola la distinta ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, decida di apportare variazioni o modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere commissionateli (Trib. Roma, Sez. IX, 1/09/2010). In tema di appalto, con riferimento alle variazioni dell'opera, il regime probatorio è diverso a seconda del caso che le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente. Nel primo caso l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo caso, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Trib. Torre Annunziata, Sez. II, 17/03/2015). Né ostava a ciò la determinazione “globale” del prezzo dell'opera poiché quella pattuizione era inerente alle opere di cui al contratto d'appalto e non certamente a quelle extra aventi ad oggetto, peraltro, la scelta di materiali diversi da quelli indicati nel capitolato speciale d'appalto. Proprio per tale motivo la oltre a quanto Parte_1 documentato e provato attraverso l'escussione dei testimoni, aveva
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chiesto conferirsi incarico ad un C.T.U., con formulazione dei seguenti quesiti (cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 VI° co. n. 2): 1) accerti il C.T.U.: se le opere indicate nei computi metrici depositati agli atti siano state effettivamente realizzate nelle villette indicate graficamente con il n. 1 e 2; 2) accerti il C.T.U.: se il materiale elencato nei computi metrici sia stato effettivamente posato in opera nelle suddette unità immobiliari;
3) valuti il C.T.U. la congruità dei prezzi applicati e/o quantifichi il diverso corrispettivo dovuto alla 4) dica il C.T.U. se le opere Parte_1 realizzate e/o il materiale fornito e/o posato in opera corrispondano al Capitolato Speciale d'Appalto; 5) accerti ogni ulteriore e consequenziale elemento ritenuto utile ai fini della decisione. Anche in ordine a tale profilo, il Giudice di prime cure asserisce: “se è pur vero che il CTU non ha potuto compiere nessun sopralluogo all'interno delle villette per il rifiuto opposto dagli acquirenti di detti immobili al fine di accertare l'eventuale esecuzione di lavorazioni extra, è anche vero che le parti (e, in particolare, l'opponente) non hanno richiesto al Giudice di autorizzare l'ingresso del CTU nei due immobili con l'intervento della forza pubblica, con ciò manifestando di non avere un concreto e perdurante interesse allo svolgimento della consulenza”. Gli atti di causa, però, sembrano dimostrare l'esatto contrario. Così le richieste della difesa qui impugnante: nel verbale di udienza del 28/09/15 “l'avv. Iroso, preso atto del deposito dell'elaborato peritale, insiste per la rinnovazione dell'incarico ad altro CTU atteso che il mancato accesso ai luoghi di causa non è certamente condizione ostativa all'espletamento della CTU facultando, fin da ora, il CTU ad avvalersi dell'utilizzo della forza pubblica per l'espletamento dell'incarico”. Il G.O.T. si riservava ed a scioglimento della propria riserva, con ordinanza pronunciata fuori udienza, così provvedeva: “rilevato che l'appartamento è stato venduto ad altro soggetto che non è parte in causa
P.Q.M.
ET … l'istanza attorea, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione”; nel verbale di udienza del 13/06/16 “è presente per l'opponente l'avv. Achille Iroso il quale si riporta a tutte le eccezioni formulate nel verbale di udienza del 28/09/2015, reiterando la richiesta di CTU facultando il tecnico ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica
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per l'accesso nell'immobile. Per tale motivo l'avv. Iroso chiede revocarsi l'ordinanza del 29/09/2015 non essendo ostativa alla C.T.U. la vendita a terzi dell'immobile”; nel verbale di udienza del 09/03/17 “è presente per la l'avv. Achille Iroso il quale si riporta a tutte le proprie Parte_1 difese, insistendo per la revoca dell'ordinanza con la quale il G.I., disattendendo le eccezioni dell'opponente all'udienza del 13/06/2016, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Si ribadisce che l'ammessa CTU può essere espletata facultando il tecnico ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
nella comparsa conclusionale depositata telematicamente il 26/04/2019 (cfr. pag. 5-6): “Un cenno merita, inoltre, la richiesta consulenza tecnica solo per evidenziare che, nonostante le esplicite richieste di questa difesa (cfr. verbale di udienza del 28/09/15, del 13/06/16 e del 09/03/17) – il G.I. ha disatteso, con una motivazione scarna e blanda, la legittima richiesta di rinnovazione della CTU con autorizzazione al tecnico di avvalersi dell'ausilio della forza pubblica per l'accesso nelle villette”. Il nominato consulente, infatti, aveva sospeso le operazioni peritali in quanto impossibilitata ad accedere agli immobili poiché di proprietà di terzi estranei al giudizio. Nonostante le esplicite richieste di parte attrice di rinnovare la C.T.U. il giudice le aveva disattese così motivando, - “rilevato che l'appartamento è stato venduto ad altro soggetto che non è parte in causa”, - e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. Eppure, il magistrato avrebbe potuto ex art. 118, comma 1, c.p.c. ordinare ai nuovi proprietari individuati dallo stesso C.T.U. (cfr. visure catastali allegate alla perizia) nei sig.ri e Controparte_3 CP_4 per l'immobile sub 1 (foglio 13 particella 5355 NCU Santa Maria a
[...]
Vico) e per l'immobile sub 2 (foglio 13 particella Controparte_5
5355 NCU Santa Maria a Vico) di consentire l'ispezione sulle cose di loro proprietà e, in caso di loro rifiuto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, avrebbe potuto desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.. Il difensore dell'appellante aveva così concluso: “si chiede di volersi rimettere la causa sul ruolo, disponendo la rinnovazione della C.T.U. con ordine ex art. 118, comma 1, c.p.c. ai sig.ri
[...]
e per l'immobile sub 1 (foglio 13 particella CP_3 CP_4
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5355 NCU Santa Maria a Vico) e per l'immobile sub Controparte_5
2 (foglio 13 particella 5355 NCU Santa Maria a Vico) di consentire l'ispezione delle villette di loro proprietà e delle opere in essa realizzate. È più che evidente, quindi, che l'opponente aveva reiteratamente insistito per la rinnovazione della C.T.U., non potendosi sostituire ai poteri del Giudice, né tanto meno potendo essa autorizzare il CTU ad avvalersi della forza pubblica. Dalla consulenza sarebbe emerso che le opere indicate nei computi metrici, diverse dal capitolato speciale d'appalto, erano state effettivamente realizzate nelle villette, con le misure e quantità ivi indicate, confermando, implicitamente, che esse erano state realizzate proprio dalla Peraltro, i fatti dedotti Parte_1 dalla si sarebbero potuti ritenere provati ex art. 115 c.p.c., Parte_1 poiché la loro contestazione da parte della società opposta era stata solamente generica, confutata dalla corrispondenza epistolare tra le società – depositata agli atti di causa - dalla quale si sarebbe potuto evincere che alla erano stati trasmessi tutti i computi Controparte_1 metrici con le variazioni dei materiali e con l'analitica indicazione delle opere eseguite, senza che le stesse fossero mai contestate, (cfr. missiva del 14/02/2011 all. n. 20 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 2: “Rimettiamo il computo delle opere in più, come da voi richieste, eseguite presso il cantiere in oggetto”; missiva del 21/02/2011 all. n. 20 depositato unitamente alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 2:
“Relativamente ai rapporti nascenti dal contratto di appalto e cessione in permuta delle villette a schiera in Santa Maria a Vico (Ce), via Nazionale Appia, Le si comunica che è ns. intenzione compensare ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 e ss. del c.c. le partite di debito/credito che interessano detti rapporti. Pertanto, in allegato alla presente missiva Le si invia assegno bancario della somma di € 5.000,00, quale acconto sul credito restante tra il Suo maggior avere sulla fattura n. 1 dell'01/02/2011 e il computo delle varianti al cantiere già comunicateLe con le precedenti missive, da Lei commissionate, visionate ed accettate”). Quindi, già nel mese di febbraio 2011 la società aveva operato una compensazione volontaria tra i reciproci Parte_1 crediti e debiti, a conferma del credito vantato nei confronti della CP_1
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Domestici s.r.l., senza, peraltro, ricevere riserva alcuna dalla società opposta. Ma la motivazione del Tribunale non risulta convincente anche per ciò che concerne le somme rivendicate dall'opponente per l'installazione dei contatori e per il consumo di energia elettrica, poiché la stessa ha totalmente omesso l'esame della documentazione prodotta in atti (cfr. doc.ti n. 30 e 31 allegati alla memoria ex art. 183 VI° co.) e le dichiarazioni dei testi escussi. La stessa così recita: “Quanto, poi, alle somme di € 1.127,92 e di € 1.380,00 richieste quale corrispettivo pagato dall'opponente alla società Enel per l'installazione dei contatori e per il consumo di energia elettrica va rilevato, preliminarmente, che non risulta provato l'allacciamento alla rete elettrica effettuato, per conto della società opponente, nelle due villette per cui si discute. Invero, dalle due comunicazioni della società Enel del 14.11.2004 si evince solo che, a seguito di richiesta di allacciamento fatta dalla , la società Parte_1
Enel inviava un preventivo di spesa occorrente (€ 4.511,74) precisandosi, altresì, le modalità di accettazione del preventivo e quelle del pagamento con l'avvertimento che solo a seguito della dimostrazione del pagamento, la società Enel avrebbe provveduto a dar corso alla pratica. Quanto, poi, alla somma di € 1.380,00 va rilevato che essa è riferibile al consumo elettrico del contatore di cantiere, come si desume dal documento di lettura di energia che porta, come data di inizio e termine della lettura, quelle del 31.01.2010 e del 30.04.2011, laddove i lavori di costruzione delle villette sono terminati con la consegna – in particolare – di quelle di proprietà della società in data Controparte_1
1.2.2011, sicché, sino a tale ultima data, deve presumersi che l'energia misurata è quella utilizzata dall'appaltatore nel cantiere;
per il periodo successivo (e, quindi, sino al 30.04.2011), la società opposta ha versato all'opponente l'importo forfettario di € 800,00, calcolato in modo equo sulla base dei precedenti consumi risultanti dalla certificazione di riepilogo di cui innanzi si è detto”. Per converso, l'allacciamento alla rete elettrica era provato per testi e per tabulas. Il Tribunale di Napoli si è fermato alla disamina del solo preventivo di spesa dell'Enel e della successiva integrazione dell'offerta (cfr. doc. n. 8 produzione di primo
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grado), nonostante alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 3 c.p.c. fossero allegati i documenti nn. 30 (fattura enel) e n. 31 (copia bonifico pagamento Enel), annotati anche nell'indice della produzione con il timbro del “depositato del 21/12/2012”. La fattura dell'Enel nel dettaglio degli importi descrive inequivocabilmente “Importo per distanza (9 utenze x Euro 185,10) Cabina di riferimento 2142 – distanza 200 metri) Importo per potenza (29,70 kw) Onere amministrativo ….. per un totale di € 4.511,76”. Tale somma risulta interamente corrisposta dalla Pt_1
come da bonifico e ricevuta di addebito in conto corrente (cfr. doc.
[...]
n. 31). È evidente, quindi, che la ha provveduto a richiedere Pt_1
l'allaccio dell'energia elettrica per tutte le villette, sostenendone i relativi costi che aveva già richiesto pro quota – in via preventiva - alla
[...] con la racc.ta n. del 12/05/2011, allorquando aveva ricevuto CP_1 il preventivo di spesa. I consumi di energia elettrica, inoltre, erano stati mensilmente contabilizzati e il corrispettivo richiesto a mezzo racc.te del 02/08/2011, del 04/07/2011 e del 06/06/2011 (cfr. all. n. 26 alla memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 “n. 3 racc.te con a/r con annessi conteggi per i consumi di energia elettrica”). Le suddette circostanze, infine, benché documentalmente provate, risultavano confermate anche dai testi escussi: “Sul cantiere realizzammo una nicchia per l'installazione dei contatori sia dell'Enel che del gas. Ogni proprietario avrebbe dovuto successivamente provvedere all'allacciamento per il Testi proprio appartamento” (cfr. deposizione teste della ); “ Sul Tes_1 posto fu installato un contatore di cantiere ed all'atto della cessione delle villette n. 1 mi fu chiesto dal nuovo proprietario di utilizzare l'energia del cantiere. Per tale motivo installai un sottolettore di energia elettrica …. Le letture dei contatori venivano da me regolarmente comunicate alla con racc.te con A/R ma ho solo ricevuto un acconto sul dovuto” CP_1
(cfr. deposizione teste ). Testimone_4
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado deve essere dunque riformata con l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla e la conseguente condanna della Parte_1 Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo opposto, al pagamento in favore
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dell'appellante della somma di €. 25.396,86, maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del doppio grado, dovendo rivedersi anche d'ufficio il governo di quelle del primo, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come da dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla nei confronti della ciascuna in Parte_1 Controparte_1 persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 24.1.20, previa dichiarazione di contumacia della società appellata, così provvede;
1°) Accoglie l'appello, per quanto di ragione, e per l'effetto, accolta la opposizione a decreto ingiuntivo già proposta dall'appellante, revocata l'ingiunzione, dichiara tenuta e condanna l'appellata società al pagamento in favore della prima della somma complessiva di €. 25.396,86, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2°) Condanna inoltre l'appellata società alla rifusione in favore della controparte delle spese del doppio grado, liquidate d'ufficio giusta D.M. n°147/2022 quelle del primo in complessivi €. 5.200,00, comprese spese di C.T.U., e quelle del secondo in complessivi €. 3.980,00, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'anticipatario. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.7.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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