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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6494/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
(C.F.: ), residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Pompei alla via Crapolla II, 74 presso lo studio dall'Avv. Maria Rosaria Savino (C.F.
) dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2 appello (per le comunicazioni: che fax n. 081/8639395; indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
Torino alla Corso Inghilterra, 3, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F. , con studio in C.F._3
Napoli, al Viale Augusto 162 (per le comunicazioni: fax n. 081.628568; indirizzo pec:
Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, (c.f. , residente in [...], Comune Controparte_2 C.F._4 di Fiscaglia (FE);
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2024, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e chiedevano assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2017 citava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e deducendo che: in data 13.06.2015 verso le ore 11.30, in Controparte_2
qualità di terzo trasportato, viaggiava a bordo del motociclo SP PI tg DD15707, in proprietà di ed assicurato con la , lungo la via Controparte_2 Controparte_1
Annunziatella in Castellammare di Stabia con direzione Torre Annunziata, quando il conducente del motoveicolo PI SP, sig.ra mentre era in fase di sorpasso dei veicoli Persona_1
incolonnati nel traffico che procedevano lentamente, prima invadeva l'opposta corsia di marcia - ove transitava un veicolo Honda SH 300 tg DT177623 - urtandolo, ed a seguito dell'impatto sbandava verso destra e nel tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia urtava alla fiancata sinistra una IA MU, che proseguiva lentamente nel traffico;
a causa dello scontro, l'attore unitamente al veicolo ed al suo conducente, rovinava al suolo riportando un “trauma contusivo ginocchio destro e spalla destra. Prognosi quattro giorni”, come da referto dell'ospedale San
Leonardo di Castellammare di Stabia;
l'istante si sottoponeva a cure mediche e fisioterapiche, e gli residuavano postumi a carattere permanente da valutarsi in sede medico-legale; nonostante l'invito rivolto all' , i danni non venivano risarciti. CP_1 Controparte_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva condannarsi e l' Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento del danno da lesioni personali dallo stesso subiti in
[...]
conseguenza del sinistro, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo ctu, oltre ITT, ITP e interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace, mentre si costituiva la sola Controparte_2
eccependo in via preliminare, la inammissibilità della domanda Controparte_1 per violazione dell'art. 142 e 148 d.l.gs 209/2005; la improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 145 d. lgs. 209/2005; la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 cpc, disconoscendo tutta la documentazione allegata dall'attore perché prodotta in copia. Nel merito contestava l'an della pretesa e il quantum richiesto in quanto generico ed esoso. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice e nell'espletamento della ctu), il Giudice di prime cure con la sentenza n. 1834/2020 pubblicata in data 21.04.2020, ritenuta la ammissibilità della domanda, rigettava la domanda perchè non sufficientemente provata, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato a mezzo pec in data 11.12.2020 nei confronti della e in data 20.07.2022 in seguito a rinotifica dell'atto Controparte_1 introduttivo nei confronti di , proponeva tempestivo appello Controparte_2 Parte_1 censurando la prima decisione nella parte in cui il giudice di pace aveva statuito in ordine: “al rigetto della domanda proposta dall'attrice perché non provata” ed alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Parte appellante sosteneva la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, essendosi il giudice di pace limitato a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di lite, senza motivare in alcun modo tale suo convincimento.
In particolare, si doleva della valutazione superficiale e frettolosa delle risultanze della Pt_1 prova testimoniale che, viceversa, risultava sufficientemente precisa ed analitica, idonea a comprovare pienamente i fatti dedotti in citazione.
Infatti, il teste escusso aveva riferito che una donna «…. iniziava una serie di sorpassi delle auto che erano incolonnate nel traffico e procedevano lentamente …nell'eseguire il sorpasso di dette auto invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad urtare un motociclo Honda SH, a seguito dell'urto a detto motociclo sbandava verso destra e nel tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia urtava la fiancata sinistra di un auto IA MU che stava proseguendo sempre lentamente a causa del traffico, per poi rovinare al suolo sul lato destro.», unitamente ai due occupanti. Aggiungendo di essersi fermato ed avvicinato dopo l'incidente «…ai veicoli coinvolti nel sinistro…» e «…in detta circostanza ho visto che il passeggero del motociclo SP PI, che nell'occasione indossava il casco, lamentava dolori alla gamba e spalla destra. Ricordo che questi veniva trasportato in ospedale da un'auto che nel frattempo si era fermata». Pertanto, secondo l'appellante, tali dichiarazioni dovevano ritenersi sufficienti a provare la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'accadimento storico che in ordine alle conseguenze dannose dallo stesso derivate a carico del , puntualmente descritte nella deposizione testimoniale. Pt_1
In ragione di tali rilievi, ritenuta la domanda fondata e provata, parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo
PI SP 250 cc. tg. DD15707 di nella causazione del sinistro e, per Controparte_2
l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al pagamento in favore di della Parte_1 somma complessiva di € 3.424,03 (di cui € 1.564,98 per danno biologico nella misura del 2%; €
187,52 per gg.4 di I.T.T.; € 468,80 per gg. 20 di I.T.P. al 50%; € 234,40 per gg.20 di I.T.P. al 25%; €
818,48 per pretium doloris, nella misura di 1/3; € 149,85 per spese mediche riconosciute) o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., con comparsa di costituzione depositata in data 30.04.2021, eccependo in via preliminare ed in rito, l'inammissibilità del gravame proposto ai sensi dell'art 342, art. 348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure, alla luce del tenore generico ed impreciso delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di giudizio. Chiedeva pertanto, dichiararsi la inammissibilità dell'appello e, comunque, rigettarsi lo stesso nel merito, in quanto infondato;
con vittoria di spese di giudizio in favore della
[...]
. Controparte_1
Dichiarata la contumacia di , non costituitosi ancorchè ritualmente evocato in lite Controparte_2 con atto di citazione notificato in data 20.07.2022 (perfezionatosi mediante consegna a mani di familiare convivente con contestuale invio della CAN), acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto del
Presidente del Tribunale n. 301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza resa all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 4 novembre 2024.
Questioni preliminari.
Tanto premesso, preliminarmente ed in rito va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata nell'interesse dell'appellata, . Controparte_1
In proposito, rileva questo Giudice che l'articolo in questione è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Già con riguardo al requisito della “specificità dei motivi” di cui al previgente art. 342 cpc si affermava che, a fini della validità, l'atto d'appello non doveva soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, essendo indispensabile, pure quando la pronuncia di primo grado fosse stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fondava l'impugnazione venissero formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
A parere di questo giudice, dovendo necessariamente attribuirsi alla novella una portata innovativa del sistema, è evidente che l'appellante è oggi costretto ad uno sforzo di razionalizzazione delle proprie difese, che si risolve, da un lato, nell'ordinata e schematica distinzione redazionale delle parti del provvedimento che si intendono sottoporre ad esame e delle censure mosse alla decisione gravata e, dall'altro, nella precisa corrispondenza, immediatamente percepibile a prima lettura, tra argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed argomentazioni svolte nell'atto d'appello, con esplicita ed inequivoca indicazione della concreta rilevanza dei vizi della sentenza rispetto al provvedimento richiesto dalla parte;
ciò non solo al fine di facilitare il lavoro del giudice quanto alla motivazione della decisione, ma anche per consentirgli - laddove richiesto dalla legge - un immediato ed agevole controllo del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1,
c.c. del gravame oggi in decisione.
Ancora in via preliminare va rilevata la tempestività dell'appello siccome notificato a mezzo pec in data 11.12.2020 alla compagnia convenuta, nel rispetto del termine semestrale ( considerato il periodo di sospensione feriale e la sospensione dei termini processuali disposta con la normativa per l'emergenza sanitaria da covid – 19) dal deposito della sentenza avvenuto in data 2 aprile 2020.
Parimenti tempestiva la costituzione dell'appellante avvenuta in data 18 dicembre 2020.
Merito.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, come è dato rilevare dalla semplice lettura della sentenza gravata, il giudice di prime cure riteneva non provata la domanda, valutando a tal fine inidonee le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di giudizio, senza tuttavia in alcun modo motivare tale suo convincimento. Infatti il giudice di pace sul punto si limitava laconicamente a sostenere che “i fatti dedotti dal teste escusso,
, non risultano a parere del sottoscritto giudicante idonei a dimostrare la Testimone_1 fondatezza della domanda”, senza null'altro aggiungere, fondando quindi la decisione su una valutazione del tutto soggettiva e svincolata da qualsivoglia supporto motivazionale.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi fondata la censura di parte appellante circa il difetto di motivazione della sentenza gravata, sicchè il relativo motivo di appello non può che trovare accoglimento.
Tanto premesso e venendo quindi al merito della domanda proposta, occorre premettere che l'attore ha agito ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 secondo cui il trasportato, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro, ha in ogni caso diritto ad essere risarcito dei danni subiti dalla compagnia assicurativa presso la quale, al momento dell'evento dannoso, era assicurato il veicolo trasportante. Il trasportato, dunque, ai sensi dell'art. 141 cit. secondo cui la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", non è tenuto a fornire la prova delle modalità con cui si è svolto l'incidente, al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, bensì unicamente che sia occorso un sinistro e che egli ne sia stato coinvolto nella qualità di trasportato a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie in esame l'accadimento di un sinistro stradale in cui l'appellato in qualità di trasportato sul motociclo SP PI tg. DD15707 (di Parte_1 proprietà di e nell'occasione condotto da ha riportato le Controparte_2 Persona_1 lesioni di cui ha chiesto il risarcimento alla società assicuratrice del motoveicolo su cui viaggiava
( ), ha trovato un primo riscontro nelle concordi risultanze del Controparte_1 verbale di Pronto Soccorso redatto il 13.06.2015 – con accesso alle ore 12.06 e dimissioni alle ore
12.18 e dunque nel medesimo contesto temporale del sinistro come dianzi constatato – da cui emerge a carico del una diagnosi di contusione alla spalla destra e al ginocchio Parte_1 destro ed in cui si legge che lo stesso ai fini dell'anamnesi, aveva riferito incidente Pt_1 stradale in Castellammare di stabia alle ore 11.30.
La ricostruzione dei fatti tratteggiata dai richiamati documenti e successivamente trasfusa nella raccomandata di messa in mora dal indirizzata alla compagnia di assicurazione e nell'atto Pt_1 di citazione in primo grado, ha trovato poi sostanziale riscontro nella dichiarazione testimoniale assunta nel primo giudizio, del tutto coerente con il contenuto dell'atto di citazione.
Per rendersi conto di tanto, basta analizzare le dichiarazioni rese dal teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 28.11.2017: “verso la metà del mese di giugno dell'anno 2015, alle ore 11,30 circa, alla guida del mio motorino percorrevo la via Annunziatella in Castellammare di Stabia, con direzione Torre Annunziata. In detta circostanza a circa 6/7 metri innanzi a me c'era una SP
PI, condotta da una donna con a bordo un ragazzo. Detta SP iniziava una manovra di sorpasso delle auto che erano incolonnate nel traffico e procedevano lentamente. Nell'eseguire il sorpasso di dette auto, invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad urtare un motociclo Honda
SH ed a seguito dell'urto a detto motociclo sbandava verso destra e nel tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia urtava alla fiancata sinistra un'auto IA MU che stava proseguendo sempre lentamente a causa del traffico, per rovinare al suolo col lato destro.(ADR):il motociclo
SP PI urtava con il suo lato sinistro contro il lato sinistro del motociclo Honda SH che rovinava al suolo. Dopo aver urtato detto motociclo Honda SH con ho detto sbandava verso destra
e nel tentativo di rientrare nella corsia di pertinenza urtava con lato destro contro la fiancata sinistra dell'auto IA MU” Ebbene, a parere di questo giudice, la testimonianza resa deve ritenersi abbastanza analitica e circostanziata.
Ed invero il teste ha riferito sia circa l'esatta sua posizione rispetto ai veicoli interessati dal sinistro
(posizione privilegiata, trovandosi ad un distanza di appena 6/7 metri), le condizioni traffico della strada, caratterizzate da incolonnamento delle vetture ed andamento lento delle stesse, la condotta di guida della conducente il veicolo a bordo del quale l'attore si trovava quale terzo trasportato, i punti di impatto fra i veicoli coinvolti. Anche la la descrizione delle lesioni riportate dal appare Pt_1 sufficientemente precisa ed esaustiva, avendo il teste riferito che, subito dopo l'accaduto aveva fermato il motorino sul quale viaggiava e si era avvicinato ai feriti, notando che il Pt_1 lamentava dolori alla gamba ed alla spalla destra. In definitiva, a fronte del riferito compendio probatorio non può essere condivisa la valutazione negativa espressa dal primo giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò avuto riguardo al ridotto perimetro dell'onere probatorio gravante sul trasportato, alla correlata irrilevanza dell'accertamento puntuale delle condotte di guida dei conducenti e delle loro responsabilità nella causazione dell'evento.
Passando alla quantificazione del danno da lesioni personali, va rilevato che le deduzioni dell'attore sono rimaste dimostrate con la documentazione in atti da cui si evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare un “trauma distorsivo del ginocchio destro ”, con prognosi di guarigione di 4 giorni ( cfr. verbale del pronto soccorso del PO ASLNA3 n. 2015/34350); successivamente, in data
18.06.2015, a seguito di controllo medico del dott. , persistendo dolore e limitazione Pt_2 funzionale, venivano prescritti ulteriori gg 20 di riposo;
in data 18.06.2015 veniva prescritta l'applicazione di un reggibraccio a dx e ginocchiera steccata a dx, riposo per ulteriori 20 gg;
in data
22.07.2015 l'attore eseguiva TC ginocchio dx da cui emergeva “sottile falda di versamento intra articolare, stria ipodensa del menisco mediale come da lesione, menisco laterale regolare, legamento crociato anteriore regolare, legamento crociato posteriore ispessito, sinovite reattiva”.
Come osservato dal ctu Dott. sulla scorta della documentazione in atti e Persona_2 dell'esame diretto del paziente, a seguito dell'incidente, ebbe a riportare un “ Parte_1 trauma distorsivo del ginocchio destro”, giudicato dal consulente compatibile con l'incidente per cui è causa. Quindi il consulente ha ritenuto che a seguito dell'incidente occorsogli, l'attore abbia subito una invalidità permanente di 2% punti, riconoscendo ITT per 4 gg, ITP al 50% per 20gg, ITP al 25% per 20 gg.
Tali conclusioni, cui è giunto il consulente, in mancanza di contestazioni specifiche della controparte, possono essere fatte proprio da questo giudice siccome supportate da adeguata motivazione e frutto di corretta metodologia di indagine di cui il consulente ha dato esaustiva contezza nella relazione allegata. Da ciò consegue che, applicando il d.m. sulle micro-permanenti, è possibile riconoscere in favore di tenuto conto anche dell'età dello stesso al momento del sinistro (34 anni), Parte_1
l'importo complessivo di € 3.033,38, di cui € 1.833,97 di danno biologico permanente, €1.049,56 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui €220,96 a titolo di ITT, € 552,40 a titolo di invalidità temporanea al 50%, €276,20 a titolo di invalidità temporanea al 25%, ed € 149,85 per spese documentate.
Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di ultima formazione, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo
2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (13 giugno 2025) e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Inoltre, il c.t.u. accerta l'assenza di ripercussioni sulla sfera somato-psichica dell'appellante oltre che la mancata compromissione della capacità lavorativa generica e/o specifica.
In merito, nulla va riconosciuto a titolo di danno (recte, sofferenza) morale, se solo si considera che,
a seguito delle statuizioni adottate dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 26972 dell'11.11.2009), nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato (nel caso di specie, di lesioni colpose), la sofferenza morale può essere in sé risarcita solo allorquando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti (ad es., dalla persona diffamata o lesa nella identità personale) senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Laddove, invece, siano dedotte, come nella fattispecie in esame, tali conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico (del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, costituisce componente), con la conseguenza che la congiunta attribuzione dei due danni in tale evenienza determinerebbe (contra Cass. 13.1.2009, n.479) una duplicazione di risarcimento.
Il giudice dovrà pertanto procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, solo nella prima evenienza. Orbene, nel caso di specie non ha Parte_1 dedotto le sofferenze morali non ricomprese nel danno biologico che avrebbe subìto in conseguenza dell'incidente di cui è stata coinvolta. L'appello proposto, pertanto, va accolto nei limiti di cui in parte motiva, con conseguente riforma della sentenza gravata.
Spese di lite
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese del doppio grado di giudizio si liquidano, in base all'esito complessivo della lite secondo il principio della soccombenza, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio e di cui al D.M. 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vengono parimenti poste a carico degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1834/2020 Parte_1 pubblicata in data 21.04.2020 e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
3.033,38, oltre interessi legali sulla predetta somma adeguatamente devalutata all'epoca del sinistro e, inoltre, su tale somma via via rivalutata anno per anno nell'arco del suddetto periodo (fino alla data di deposito della presente pronuncia, se definitiva), nonché interessi nella misura legale (e svalutazione monetaria nella sola misura eccedente eventualmente il tasso degli interessi legali) calcolati sulla somma finale liquidata dalla data della presente;
b. condanna la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento in favore dell' appellante delle spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio nella misura di euro 602,50 per compenso professionale ( di cui € 112,50 per fase di studio, € 120,00 per fase introduttiva, € 234,50 per fase istruttoria ed € 202,50 per fase conclusionale) ed € 125,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso, Cpa e Iva, con attribuzione all' avv. Maria Rosaria Savino, dichiaratasi antistataria;
c. condanna la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento in favore dell' appellante delle spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1276,00 per compensi professionali ( di cui € 212,50 per fase di studio, € 212,50 per fase introduttiva, € 425,50 per fase di trattazione ed € 425,50 per fase conclusionale) ed € 174,00 per spese vive, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv. Maria Rosaria Savino, dichiaratasi antistataria;
d. pone le spese di ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico degli appellati soccombenti.
Torre Annunziata, li 15.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6494/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
(C.F.: ), residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Pompei alla via Crapolla II, 74 presso lo studio dall'Avv. Maria Rosaria Savino (C.F.
) dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._2 appello (per le comunicazioni: che fax n. 081/8639395; indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
Torino alla Corso Inghilterra, 3, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F. , con studio in C.F._3
Napoli, al Viale Augusto 162 (per le comunicazioni: fax n. 081.628568; indirizzo pec:
Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, (c.f. , residente in [...], Comune Controparte_2 C.F._4 di Fiscaglia (FE);
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2024, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e chiedevano assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2017 citava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e deducendo che: in data 13.06.2015 verso le ore 11.30, in Controparte_2
qualità di terzo trasportato, viaggiava a bordo del motociclo SP PI tg DD15707, in proprietà di ed assicurato con la , lungo la via Controparte_2 Controparte_1
Annunziatella in Castellammare di Stabia con direzione Torre Annunziata, quando il conducente del motoveicolo PI SP, sig.ra mentre era in fase di sorpasso dei veicoli Persona_1
incolonnati nel traffico che procedevano lentamente, prima invadeva l'opposta corsia di marcia - ove transitava un veicolo Honda SH 300 tg DT177623 - urtandolo, ed a seguito dell'impatto sbandava verso destra e nel tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia urtava alla fiancata sinistra una IA MU, che proseguiva lentamente nel traffico;
a causa dello scontro, l'attore unitamente al veicolo ed al suo conducente, rovinava al suolo riportando un “trauma contusivo ginocchio destro e spalla destra. Prognosi quattro giorni”, come da referto dell'ospedale San
Leonardo di Castellammare di Stabia;
l'istante si sottoponeva a cure mediche e fisioterapiche, e gli residuavano postumi a carattere permanente da valutarsi in sede medico-legale; nonostante l'invito rivolto all' , i danni non venivano risarciti. CP_1 Controparte_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva condannarsi e l' Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento del danno da lesioni personali dallo stesso subiti in
[...]
conseguenza del sinistro, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo ctu, oltre ITT, ITP e interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace, mentre si costituiva la sola Controparte_2
eccependo in via preliminare, la inammissibilità della domanda Controparte_1 per violazione dell'art. 142 e 148 d.l.gs 209/2005; la improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 145 d. lgs. 209/2005; la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 cpc, disconoscendo tutta la documentazione allegata dall'attore perché prodotta in copia. Nel merito contestava l'an della pretesa e il quantum richiesto in quanto generico ed esoso. Il tutto con vittoria di spese di giudizio, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice e nell'espletamento della ctu), il Giudice di prime cure con la sentenza n. 1834/2020 pubblicata in data 21.04.2020, ritenuta la ammissibilità della domanda, rigettava la domanda perchè non sufficientemente provata, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato a mezzo pec in data 11.12.2020 nei confronti della e in data 20.07.2022 in seguito a rinotifica dell'atto Controparte_1 introduttivo nei confronti di , proponeva tempestivo appello Controparte_2 Parte_1 censurando la prima decisione nella parte in cui il giudice di pace aveva statuito in ordine: “al rigetto della domanda proposta dall'attrice perché non provata” ed alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Parte appellante sosteneva la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, essendosi il giudice di pace limitato a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di lite, senza motivare in alcun modo tale suo convincimento.
In particolare, si doleva della valutazione superficiale e frettolosa delle risultanze della Pt_1 prova testimoniale che, viceversa, risultava sufficientemente precisa ed analitica, idonea a comprovare pienamente i fatti dedotti in citazione.
Infatti, il teste escusso aveva riferito che una donna «…. iniziava una serie di sorpassi delle auto che erano incolonnate nel traffico e procedevano lentamente …nell'eseguire il sorpasso di dette auto invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad urtare un motociclo Honda SH, a seguito dell'urto a detto motociclo sbandava verso destra e nel tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia urtava la fiancata sinistra di un auto IA MU che stava proseguendo sempre lentamente a causa del traffico, per poi rovinare al suolo sul lato destro.», unitamente ai due occupanti. Aggiungendo di essersi fermato ed avvicinato dopo l'incidente «…ai veicoli coinvolti nel sinistro…» e «…in detta circostanza ho visto che il passeggero del motociclo SP PI, che nell'occasione indossava il casco, lamentava dolori alla gamba e spalla destra. Ricordo che questi veniva trasportato in ospedale da un'auto che nel frattempo si era fermata». Pertanto, secondo l'appellante, tali dichiarazioni dovevano ritenersi sufficienti a provare la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'accadimento storico che in ordine alle conseguenze dannose dallo stesso derivate a carico del , puntualmente descritte nella deposizione testimoniale. Pt_1
In ragione di tali rilievi, ritenuta la domanda fondata e provata, parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo
PI SP 250 cc. tg. DD15707 di nella causazione del sinistro e, per Controparte_2
l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al pagamento in favore di della Parte_1 somma complessiva di € 3.424,03 (di cui € 1.564,98 per danno biologico nella misura del 2%; €
187,52 per gg.4 di I.T.T.; € 468,80 per gg. 20 di I.T.P. al 50%; € 234,40 per gg.20 di I.T.P. al 25%; €
818,48 per pretium doloris, nella misura di 1/3; € 149,85 per spese mediche riconosciute) o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., con comparsa di costituzione depositata in data 30.04.2021, eccependo in via preliminare ed in rito, l'inammissibilità del gravame proposto ai sensi dell'art 342, art. 348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure, alla luce del tenore generico ed impreciso delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di giudizio. Chiedeva pertanto, dichiararsi la inammissibilità dell'appello e, comunque, rigettarsi lo stesso nel merito, in quanto infondato;
con vittoria di spese di giudizio in favore della
[...]
. Controparte_1
Dichiarata la contumacia di , non costituitosi ancorchè ritualmente evocato in lite Controparte_2 con atto di citazione notificato in data 20.07.2022 (perfezionatosi mediante consegna a mani di familiare convivente con contestuale invio della CAN), acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto del
Presidente del Tribunale n. 301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza resa all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 4 novembre 2024.
Questioni preliminari.
Tanto premesso, preliminarmente ed in rito va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata nell'interesse dell'appellata, . Controparte_1
In proposito, rileva questo Giudice che l'articolo in questione è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Già con riguardo al requisito della “specificità dei motivi” di cui al previgente art. 342 cpc si affermava che, a fini della validità, l'atto d'appello non doveva soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impugnate e i limiti dell'impugnazione, essendo indispensabile, pure quando la pronuncia di primo grado fosse stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fondava l'impugnazione venissero formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
A parere di questo giudice, dovendo necessariamente attribuirsi alla novella una portata innovativa del sistema, è evidente che l'appellante è oggi costretto ad uno sforzo di razionalizzazione delle proprie difese, che si risolve, da un lato, nell'ordinata e schematica distinzione redazionale delle parti del provvedimento che si intendono sottoporre ad esame e delle censure mosse alla decisione gravata e, dall'altro, nella precisa corrispondenza, immediatamente percepibile a prima lettura, tra argomentazioni contenute nella sentenza impugnata ed argomentazioni svolte nell'atto d'appello, con esplicita ed inequivoca indicazione della concreta rilevanza dei vizi della sentenza rispetto al provvedimento richiesto dalla parte;
ciò non solo al fine di facilitare il lavoro del giudice quanto alla motivazione della decisione, ma anche per consentirgli - laddove richiesto dalla legge - un immediato ed agevole controllo del presupposto di ammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1,
c.c. del gravame oggi in decisione.
Ancora in via preliminare va rilevata la tempestività dell'appello siccome notificato a mezzo pec in data 11.12.2020 alla compagnia convenuta, nel rispetto del termine semestrale ( considerato il periodo di sospensione feriale e la sospensione dei termini processuali disposta con la normativa per l'emergenza sanitaria da covid – 19) dal deposito della sentenza avvenuto in data 2 aprile 2020.
Parimenti tempestiva la costituzione dell'appellante avvenuta in data 18 dicembre 2020.
Merito.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, come è dato rilevare dalla semplice lettura della sentenza gravata, il giudice di prime cure riteneva non provata la domanda, valutando a tal fine inidonee le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di giudizio, senza tuttavia in alcun modo motivare tale suo convincimento. Infatti il giudice di pace sul punto si limitava laconicamente a sostenere che “i fatti dedotti dal teste escusso,
, non risultano a parere del sottoscritto giudicante idonei a dimostrare la Testimone_1 fondatezza della domanda”, senza null'altro aggiungere, fondando quindi la decisione su una valutazione del tutto soggettiva e svincolata da qualsivoglia supporto motivazionale.
In ragione di quanto sopra, deve ritenersi fondata la censura di parte appellante circa il difetto di motivazione della sentenza gravata, sicchè il relativo motivo di appello non può che trovare accoglimento.
Tanto premesso e venendo quindi al merito della domanda proposta, occorre premettere che l'attore ha agito ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 secondo cui il trasportato, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro, ha in ogni caso diritto ad essere risarcito dei danni subiti dalla compagnia assicurativa presso la quale, al momento dell'evento dannoso, era assicurato il veicolo trasportante. Il trasportato, dunque, ai sensi dell'art. 141 cit. secondo cui la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", non è tenuto a fornire la prova delle modalità con cui si è svolto l'incidente, al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, bensì unicamente che sia occorso un sinistro e che egli ne sia stato coinvolto nella qualità di trasportato a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie in esame l'accadimento di un sinistro stradale in cui l'appellato in qualità di trasportato sul motociclo SP PI tg. DD15707 (di Parte_1 proprietà di e nell'occasione condotto da ha riportato le Controparte_2 Persona_1 lesioni di cui ha chiesto il risarcimento alla società assicuratrice del motoveicolo su cui viaggiava
( ), ha trovato un primo riscontro nelle concordi risultanze del Controparte_1 verbale di Pronto Soccorso redatto il 13.06.2015 – con accesso alle ore 12.06 e dimissioni alle ore
12.18 e dunque nel medesimo contesto temporale del sinistro come dianzi constatato – da cui emerge a carico del una diagnosi di contusione alla spalla destra e al ginocchio Parte_1 destro ed in cui si legge che lo stesso ai fini dell'anamnesi, aveva riferito incidente Pt_1 stradale in Castellammare di stabia alle ore 11.30.
La ricostruzione dei fatti tratteggiata dai richiamati documenti e successivamente trasfusa nella raccomandata di messa in mora dal indirizzata alla compagnia di assicurazione e nell'atto Pt_1 di citazione in primo grado, ha trovato poi sostanziale riscontro nella dichiarazione testimoniale assunta nel primo giudizio, del tutto coerente con il contenuto dell'atto di citazione.
Per rendersi conto di tanto, basta analizzare le dichiarazioni rese dal teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 28.11.2017: “verso la metà del mese di giugno dell'anno 2015, alle ore 11,30 circa, alla guida del mio motorino percorrevo la via Annunziatella in Castellammare di Stabia, con direzione Torre Annunziata. In detta circostanza a circa 6/7 metri innanzi a me c'era una SP
PI, condotta da una donna con a bordo un ragazzo. Detta SP iniziava una manovra di sorpasso delle auto che erano incolonnate nel traffico e procedevano lentamente. Nell'eseguire il sorpasso di dette auto, invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad urtare un motociclo Honda
SH ed a seguito dell'urto a detto motociclo sbandava verso destra e nel tentativo di rientrare nella propria corsia di marcia urtava alla fiancata sinistra un'auto IA MU che stava proseguendo sempre lentamente a causa del traffico, per rovinare al suolo col lato destro.(ADR):il motociclo
SP PI urtava con il suo lato sinistro contro il lato sinistro del motociclo Honda SH che rovinava al suolo. Dopo aver urtato detto motociclo Honda SH con ho detto sbandava verso destra
e nel tentativo di rientrare nella corsia di pertinenza urtava con lato destro contro la fiancata sinistra dell'auto IA MU” Ebbene, a parere di questo giudice, la testimonianza resa deve ritenersi abbastanza analitica e circostanziata.
Ed invero il teste ha riferito sia circa l'esatta sua posizione rispetto ai veicoli interessati dal sinistro
(posizione privilegiata, trovandosi ad un distanza di appena 6/7 metri), le condizioni traffico della strada, caratterizzate da incolonnamento delle vetture ed andamento lento delle stesse, la condotta di guida della conducente il veicolo a bordo del quale l'attore si trovava quale terzo trasportato, i punti di impatto fra i veicoli coinvolti. Anche la la descrizione delle lesioni riportate dal appare Pt_1 sufficientemente precisa ed esaustiva, avendo il teste riferito che, subito dopo l'accaduto aveva fermato il motorino sul quale viaggiava e si era avvicinato ai feriti, notando che il Pt_1 lamentava dolori alla gamba ed alla spalla destra. In definitiva, a fronte del riferito compendio probatorio non può essere condivisa la valutazione negativa espressa dal primo giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò avuto riguardo al ridotto perimetro dell'onere probatorio gravante sul trasportato, alla correlata irrilevanza dell'accertamento puntuale delle condotte di guida dei conducenti e delle loro responsabilità nella causazione dell'evento.
Passando alla quantificazione del danno da lesioni personali, va rilevato che le deduzioni dell'attore sono rimaste dimostrate con la documentazione in atti da cui si evince che a seguito dell'incidente ebbe a riportare un “trauma distorsivo del ginocchio destro ”, con prognosi di guarigione di 4 giorni ( cfr. verbale del pronto soccorso del PO ASLNA3 n. 2015/34350); successivamente, in data
18.06.2015, a seguito di controllo medico del dott. , persistendo dolore e limitazione Pt_2 funzionale, venivano prescritti ulteriori gg 20 di riposo;
in data 18.06.2015 veniva prescritta l'applicazione di un reggibraccio a dx e ginocchiera steccata a dx, riposo per ulteriori 20 gg;
in data
22.07.2015 l'attore eseguiva TC ginocchio dx da cui emergeva “sottile falda di versamento intra articolare, stria ipodensa del menisco mediale come da lesione, menisco laterale regolare, legamento crociato anteriore regolare, legamento crociato posteriore ispessito, sinovite reattiva”.
Come osservato dal ctu Dott. sulla scorta della documentazione in atti e Persona_2 dell'esame diretto del paziente, a seguito dell'incidente, ebbe a riportare un “ Parte_1 trauma distorsivo del ginocchio destro”, giudicato dal consulente compatibile con l'incidente per cui è causa. Quindi il consulente ha ritenuto che a seguito dell'incidente occorsogli, l'attore abbia subito una invalidità permanente di 2% punti, riconoscendo ITT per 4 gg, ITP al 50% per 20gg, ITP al 25% per 20 gg.
Tali conclusioni, cui è giunto il consulente, in mancanza di contestazioni specifiche della controparte, possono essere fatte proprio da questo giudice siccome supportate da adeguata motivazione e frutto di corretta metodologia di indagine di cui il consulente ha dato esaustiva contezza nella relazione allegata. Da ciò consegue che, applicando il d.m. sulle micro-permanenti, è possibile riconoscere in favore di tenuto conto anche dell'età dello stesso al momento del sinistro (34 anni), Parte_1
l'importo complessivo di € 3.033,38, di cui € 1.833,97 di danno biologico permanente, €1.049,56 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui €220,96 a titolo di ITT, € 552,40 a titolo di invalidità temporanea al 50%, €276,20 a titolo di invalidità temporanea al 25%, ed € 149,85 per spese documentate.
Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di ultima formazione, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo
2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (13 giugno 2025) e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Inoltre, il c.t.u. accerta l'assenza di ripercussioni sulla sfera somato-psichica dell'appellante oltre che la mancata compromissione della capacità lavorativa generica e/o specifica.
In merito, nulla va riconosciuto a titolo di danno (recte, sofferenza) morale, se solo si considera che,
a seguito delle statuizioni adottate dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 26972 dell'11.11.2009), nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato (nel caso di specie, di lesioni colpose), la sofferenza morale può essere in sé risarcita solo allorquando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti (ad es., dalla persona diffamata o lesa nella identità personale) senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Laddove, invece, siano dedotte, come nella fattispecie in esame, tali conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico (del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, costituisce componente), con la conseguenza che la congiunta attribuzione dei due danni in tale evenienza determinerebbe (contra Cass. 13.1.2009, n.479) una duplicazione di risarcimento.
Il giudice dovrà pertanto procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, solo nella prima evenienza. Orbene, nel caso di specie non ha Parte_1 dedotto le sofferenze morali non ricomprese nel danno biologico che avrebbe subìto in conseguenza dell'incidente di cui è stata coinvolta. L'appello proposto, pertanto, va accolto nei limiti di cui in parte motiva, con conseguente riforma della sentenza gravata.
Spese di lite
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese del doppio grado di giudizio si liquidano, in base all'esito complessivo della lite secondo il principio della soccombenza, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio e di cui al D.M. 147/2022 per il secondo grado, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vengono parimenti poste a carico degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1834/2020 Parte_1 pubblicata in data 21.04.2020 e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
3.033,38, oltre interessi legali sulla predetta somma adeguatamente devalutata all'epoca del sinistro e, inoltre, su tale somma via via rivalutata anno per anno nell'arco del suddetto periodo (fino alla data di deposito della presente pronuncia, se definitiva), nonché interessi nella misura legale (e svalutazione monetaria nella sola misura eccedente eventualmente il tasso degli interessi legali) calcolati sulla somma finale liquidata dalla data della presente;
b. condanna la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento in favore dell' appellante delle spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio nella misura di euro 602,50 per compenso professionale ( di cui € 112,50 per fase di studio, € 120,00 per fase introduttiva, € 234,50 per fase istruttoria ed € 202,50 per fase conclusionale) ed € 125,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso, Cpa e Iva, con attribuzione all' avv. Maria Rosaria Savino, dichiaratasi antistataria;
c. condanna la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., e al pagamento in favore dell' appellante delle spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1276,00 per compensi professionali ( di cui € 212,50 per fase di studio, € 212,50 per fase introduttiva, € 425,50 per fase di trattazione ed € 425,50 per fase conclusionale) ed € 174,00 per spese vive, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv. Maria Rosaria Savino, dichiaratasi antistataria;
d. pone le spese di ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico degli appellati soccombenti.
Torre Annunziata, li 15.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello