Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 09-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 9175 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
C.F.: in qualità di legale rapp.te della Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall' Avv. Mariangela Cosentino, C.F.: Controparte_1
, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso C.F._2
introduttivo telematico ed elett.te dom.to presso il suo studio. ricorrente
E
CP_ (cf. ), in persona del Presidente p.t., anche quale procuratore P.IVA_1
speciale della rapp.to e Controparte_3 difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ) in virtù di procura generale C.F._3
alle liti in atti. resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 17-12-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, n.q., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI - 002085624 relativa all'atto di accertamento prot. n. CP_2
2000.30/12/2019.0553539 del 30/12/2019 e relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, violazioni accertate in riferimento alla annualità
2018.
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Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione, chiedeva dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n. OI -
002085624 relativa all'atto di accertamento prot. n. 2000.30/12/2019.0553539 del CP_2
30/12/2019 e relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, violazioni accertate in riferimento alla annualità 2018. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Sospesa l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione, si costituiva in giudizio CP_ l' eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione e il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, avendo notificato l'Istituto l'ordinanza ingiunzione alla società. Nel merito, eccepiva la rituale notifica dell'atto di accertamento – idonea ad interrompere il termine prescrizionale – e l'infondatezza complessiva dei motivi di opposizione, concludendo quindi per il rigetto della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
In ordine alla individuazione dei soggetti legittimati passivi è opportuno ricostruire sinteticamente la normativa di riferimento.
L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma:
«1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore».
Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario].
2 Con il d.l. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito:«Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse».
A sua volta, la l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti
), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. CP_2
203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva:
«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall' , CP_2
già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l' non può in ogni caso essere CP_2
estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l ed il cessionario». CP_2
Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l' e, per i contributi CP_2
dovuti sino al 2008, il cessionario, CP_3
Nel caso di specie, poiché si verte in ordine ad un omesso versamento di contributi relativi agli anni 2017 e 2018, quindi successivi al 2008, la società di cartolarizzazione non è legittimata a contraddire nel presente giudizio, sicchè ne va disposta l'estromissione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Il ricorrente si duole dell'omessa notifica dell'atto di accertamento posto a
3 fondamento dell'ordinanza ingiunzione. La prospettazione è smentita CP_ documentalmente dalla produzione in giudizio da parte dell' della raccomandata
A.R. pervenuta al ricorrente in data 20-01-2020 (cfr. estremi della ricevuta sottoscritta dal padre del ricorrente). Tale ricezione costituisce atto interruttivo della prescrizione dei contributi, nuovamente interrotta dalla notifica della ordinanza ingiunzione ricevuta personalmente dal in data 28-11-2024 (cfr. ricevuta di ritorno prodotta Pt_1
CP_ in atti dall' .
Sulla ricevuta vi è anche l'indicazione del codice di avvenuta notifica con raccomandata, recante l'indicazione del numero della raccomandata.
Sul punto deve richiamarsi il condivisibile orientamento per il quale l'art. 1335 c.c. stabilisce, infatti, una presunzione di conoscenza - o meglio, di conoscibilità - dell'atto, mediante la quale dal fatto noto, costituito dall'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario, la legge risalirebbe al fatto ignorato, costituito dalla presa di conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto dell'atto. Il destinatario della dichiarazione, dal canto suo, può superare tale presunzione, dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del contenuto della comunicazione. Più nello specifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, per superare tale presunzione, è necessario che il destinatario dimostri un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario stesso ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, vale a dire non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza
Cass. 08-10-2021, n.27412; Cass. 19-07-2019, n.19524).
È noto che le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (Cass. sent. n.
13981 dell'8 luglio 2016).
Lo stesso iter e le stesse argomentazioni valgono anche in presenza di una mera raccomandata (come il caso di specie), o di un telegramma. Invero, la S.C. con argomentazioni del tutto sovrapponibili al caso di specie (cfr. sent. n. 13488 del 20 giugno 2011), ha precisato che “un telegramma (cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la
4 presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto”.
Ancora, “La produzione in sede di giudizio di una lettera raccomandata, anche senza
l'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta. Dalla certezza della spedizione discende la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza (art. 1335
c.c.)”. (Cass. ordinanza del 26 agosto 2020 n. 17810).
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la prova di un evento che ha precluso la conoscibilità del tentativo di recapito, né ha contestato l'indirizzo di destinazione.
Infine, la deduzione relativa alla incomprensibilità del calcolo delle somme a titolo di interessi e sanzioni risulta genericamente formulata, a fronte della CP_ produzione da parte dell' delle denunce contributive dalle quali risulta l'omesso versamento dei contributi con il calcolo delle relative somme dovute anche a titolo di accessori (cfr. in atti).
Pertanto, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta con il consequenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 17-12- Parte_1 CP_2
2024, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquida in complessivi €.2.000,00.
Santa Maria Capua Vetere 09-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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