Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/06/2025, n. 12678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12678 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12678/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11703/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11703 del 2021, proposto dalla società Wayap S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Cece e Fiamma Cece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Cece in Roma, via Lima 15;
contro
Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Diana Scarpitti e Martina Ramondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Città Metropolitana di Roma Capitale, Anas S.P.A, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della comunicazione pec del 28/07/2021 notificata dal Comune di Tivoli alla Wayap S.r..l e degli ivi contenuti n. 5 provvedimenti (prot. nn. 36455/21; 36436/21; 36440/21; 36441/21 adottati in data 27/07/21) aventi ad oggetto la conclusione negativa delle istanze di rinnovo trasmesse dalla Wayap Srl in riferimento nelle seguenti posizioni di competenza delComune di Tivoli:
1) SP 51° Maremmana II km 0+375 dx, prot. n. 3967/ep del 26/11/2015 (ex Provincia di Roma);
2) SP 51° Maremmana II km 0+390 dx, prot. n. 5/mb del 7/1/2016 (ex Provincia di Roma);
3) SS 5 Tiburtina 15 mt prima intersezione via Adolfo Consilini dx km 23.200 Dx, Prot. n. 30/mb del 11/01/2016;
4) SP 51° Maremmana II km 0+390 sx, prot. n. 1161/mb del 7/3/2016 (ex Provincia di Roma);
5) SS 5 Tiburtina Ter Km 2+030 Sx, Prot. n. 3967/ep del 26/11/2015 (ex ANAS);
per quanto occorrer possa di
- Dinieghi [ rectius preavvisi di diniego] numero 5 provvedimenti di diniego [rectius preavviso di diniego] al rilascio delle autorizzazioni -nn prot. 64064, 64065. 64068, 64071, 64073 del 25.11.2016 con timbro prot. in uscita del 12.12.2016;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, comunque denominato ed ancorché non cognito, presupposto, connesso e/o conseguente all'atto gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Wayap s.r.l., società operante nel settore dell’impiantistica pubblicitaria su tutto il territorio nazionale, ha impugnato la comunicazione via pec trasmessa dal Comune di Tivoli in data 28.7.2021 e gli atti ivi contenuti, aventi prot. nn. 36455/21, 36436/21, 36440/21, 36441/21, adottati in data 27.07.21, ciascuno recante la conferma di precedenti provvedimenti di diniego, risalenti al 12.12.2016, dell’autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Tivoli; l’impugnativa è altresì estesa ai “ preavvisi di diniego ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 2) al rilascio di autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari aventi prot. nn. 64064, 64065. 64068, 64071, 64073 recanti timbro di uscita del 12.12.2016.
2. Il gravame è affidato ad un unico ed articolato motivo così rubricato:
I. Motivo unico. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 -Nuovo codice Codice della Strada ss.mm.ii., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2,4,7 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26 marzo 2021 e modificato successivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 07 giugno 2021. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli artt. 7 e ss della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per assoluta assenza di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti ed erronea valutazione della fattispecie. Violazione dei principi di legalità, efficienza, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa amm nonché del principio di buona amministrazione.
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Tivoli, che ha dedotto l’irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o, comunque, l’infondatezza del gravame.
4. Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 è stato dato avviso alle parti, ex art. 73, comma, 3 c.p.a., di una questione in rito rilevata d’ufficio dal Collegio e relativa alla possibile inammissibilità del ricorso in ragione della natura meramente confermativa degli atti impugnati, comunicati via pec in data 28.7.2021; una volta sentiti i difensori come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Il collegio ritiene infatti di escludere che gli atti impugnati, aventi prot. nn. 36455/21, 36436/21, 36440/21, 36441/21, comunicati via pec alla ricorrente in data 28.7.2021, siano stati adottati in esito ad un riesame della situazione che aveva condotto ai precedenti provvedimenti di diniego del 12.12.2016, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata. Ricorre, al contrario, nella vicenda in oggetto l’ipotesi dell’atto meramente confermativo, e come tale non impugnabile, essendosi il Comune limitato a dichiarare – con gli impugnati dinieghi comunicati in data 28.7.2021 - l'esistenza dei propri precedenti provvedimenti ( quelli appunto comunicati in data 12.12.2016) di diniego delle autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. sul punto, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2024, n. 3290; Consiglio di Stato Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642 richiamata da Consiglio di Stato sez. V, 27 luglio 2023, n.7343).
6.1. Non ha pregio la tesi della ricorrente secondo cui l’Amministrazione comunale, non avendo emesso alcun preavviso di rigetto prima di adottare i provvedimenti di diniego comunicati in data 12.12.2016, solo dopo aver ricevuto dalla ricorrente le osservazioni ex art. 10 bis l. n. 241/1990, “ rendendosi conto del macroscopico errore in cui era incorsa, anche a seguito di incontri presso gli uffici comunali - comunicava, retrocedendo rispetto alle proprie precedenti decisioni o comunque riqualificando di fatto i precedenti atti quali “preavvisi di diniego”, con nota dell’08/02/2017, Prot. n. 7157 che le osservazioni prodotte sarebbero state inserite all’o.d.g della prossima Commissione sulla Pubblicità ” (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo).
In senso decisamente contrario alla suesposta tesi ricorsuale depongono:
a) il tenore testuale degli atti di diniego del 12.12.2016, la cui natura provvedimentale, anche per la loro parte dispositiva (che si apre con l’espressione “ non autorizza ”) è inequivoca, e già ex se esclude qualsivoglia loro riqualificazione in “ preavvisi di diniego ”;
b) il contenuto della sopra richiamata nota prot. 7157 del 8.2.2017 (cfr. allegato 9 del ricorso introduttivo), che nel limitarsi a rappresentare che “in riferimento alle osservazioni prodotte dalla Vs. Spett.le Società, si comunica che le stesse saranno inserite all’o.d.g. della prossima Commissione sulla Pubblicità ”, non offre alcun elemento per supportare la tesi della riqualificazione dei provvedimenti di diniego del 12.12.2026 in meri “ preavvisi di diniego ”.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse a ricorrere, dal momento che dalla rimozione dal mondo giuridico dei gravati atti di diniego comunicati in data 28.7.2021 parte ricorrente non riceverebbe alcuna utilità in ragione della conservazione degli effetti degli originari provvedimenti sfavorevoli, ovvero gli atti di diniego comunicati in data 12.12.2016, che non risultano esser stati a suo tempo impugnati e che sono insuscettibili di essere qualificati, come erroneamente dedotto dalla ricorrente, quali “ preavvisi di diniego ”.
11. Considerata la definizione in rito del giudizio e la particolare natura delle posizioni giuridiche coinvolte, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO