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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4078/2023 R.G.L. vertente tra
Parte_1
(p.i. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Marino;
P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariantonietta Piras e CP_1 P.IVA_2
Maria Adelaide Nieddu;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 marzo 2023 Parte_2
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI-
[...]
001386227 notificatale il 9 aprile 2022, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 aprile 2025 l' ha chiesto che venga CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere, visto che, alla luce dell'opposizione, era stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (cfr. memoria).
1 All'udienza del 16 maggio 2025 entrambe le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma la società ricorrente ha chiesto al contempo la condanna dell' al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. CP_1 soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, in ossequio alle convergenti richieste delle parti la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, l' va CP_1
condannato alla refusione di quelle sostenute dall'avversaria in base alla regola della cd. soccombenza virtuale. Dette spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo leggermente inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la pregevole condotta dell'ente previdenziale, il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore 2023 della CP_1 [...] delle spese giudiziali, che liquida complessivamente in € Parte_2
1.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4078/2023 R.G.L. vertente tra
Parte_1
(p.i. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Marino;
P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariantonietta Piras e CP_1 P.IVA_2
Maria Adelaide Nieddu;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 marzo 2023 Parte_2
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n OI-
[...]
001386227 notificatale il 9 aprile 2022, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 aprile 2025 l' ha chiesto che venga CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere, visto che, alla luce dell'opposizione, era stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (cfr. memoria).
1 All'udienza del 16 maggio 2025 entrambe le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma la società ricorrente ha chiesto al contempo la condanna dell' al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. CP_1 soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, in ossequio alle convergenti richieste delle parti la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, l' va CP_1
condannato alla refusione di quelle sostenute dall'avversaria in base alla regola della cd. soccombenza virtuale. Dette spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo leggermente inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la pregevole condotta dell'ente previdenziale, il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore 2023 della CP_1 [...] delle spese giudiziali, che liquida complessivamente in € Parte_2
1.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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