Art. 1. 1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino-Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- I collegi della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato della Repubblica, prima dell'approvazione della presente legge, erano costituiti secondo le circoscrizioni territoriali stabilite dalla tabella approvata con D.P.R.6 febbraio 1948, n. 30 (Tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica), successivamente rettificata con D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 84 .
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- I collegi della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Senato della Repubblica, prima dell'approvazione della presente legge, erano costituiti secondo le circoscrizioni territoriali stabilite dalla tabella approvata con D.P.R.6 febbraio 1948, n. 30 (Tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica), successivamente rettificata con D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 84 .