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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2418/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2418/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1472/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
26.4.2022 nel procedimento n. 11504/2017 R.G. - vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Nello Sgambato, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Caserta, Via Renella, n. 70; appellante
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Osvaldo Bellocchio, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
San Benedetto di Caserta (CE), Via San Nicola, Parco Rosa;
appellato nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._3
Carmelina Policastro, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in San Nicola La Strada (CE), Via Saragat, n. 3; appellato
CONCLUSIONI
Per : non rassegnate;
Parte_1
Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_2
Per come da note di trattazione scritta. Controparte_1 pagina 1 di 12
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione del 3.11.2017 (indicato da parte convenuta come notificato il
13.12.2017), esponeva: a) di aver contratto matrimonio, con il sig. Parte_1
, in data 29.09.1997, optando per il regime di comunione legale;
b) in Controparte_1 costanza di matrimonio, il sig. in data 03.03.2001, acquistò un immobile sito CP_1 in Caserta, Via Tazzoli, n. 49 - distinto in catasto al foglio 27, p.lla 5451, sub. 37, scala
D, piano 1, interno 5 - precisando che l'immobile veniva adibito a casa coniugale;
c) in data 22.03.2016 veniva proposta domanda di separazione giudiziale;
d) all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 22.6.2016, il Presidente delegato aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed assegnato la casa coniugale alla SInora
che l'avrebbe abitata unitamente ai figli minori;
e) in data 24.07.2017, Pt_1
l'istante riceveva missiva da parte del sig. , il quale, avendo acquistato Parte_2 in data 23.05.2016 l'immobile in questione, la diffidava al rilascio dello stesso entro il
01.09.2017; f) l'immobile era stato oggetto di compravendita, stipulata in data
23.05.2016, innanzi al Notaio dr. tra il sig. ed il sig. Persona_1 Parte_2
; g) l'istante ne era venuta a conoscenza solo in data 24.07.2017, al Controparte_1 momento della ricezione della diffida al rilascio dell'immobile; h) la compravendita era annullabile, simulata, nulla e priva di qualsivoglia effetto, essendo stata stipulata dopo l'inizio del procedimento di separazione tra i coniugi dal solo sig. senza CP_1 partecipazione dell'altro coniuge proprietario e ciò in violazione delle previsioni contenute nell'art. 184 cc.
Sulla base di tali presupposti, la sig.ra chiedeva: “in via principale, dichiarare Pt_1
l'annullamento dell'atto di compravendita rep. N. 4755/3769, ai sensi dell'art. 184, I comma, c.c.; - in subordine, dichiarare, revocare e/o dichiarare inefficace e/o inopponibile e/o nullo, inesistente, da annullare l'atto di compravendita del 23.05.2016 trascritto in data 21.06.2016, a rogito Notaio dott. nei confronti della Persona_1 sig.ra con la quale il SI. trasferiva al SI. la proprietà Parte_1 CP_1 Pt_2 dell'immobile sito in Caserta alla Via E. Tazzoli n. 49, ovvero un appartamento uso abitativo censito al catasto dei fabbricati del Comune di Caserta al foglio 27, particella 5451, sub 37, scala D, piano 1 interno 5; - in via gradata, accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 e segg. C.c., il suddetto atto di compravendita del 23.05.2016”.
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Parte_2 della domanda, mentre rimaneva contumace. Controparte_1
Con memoria istruttoria ex art. 183 cpc, I termine, la SInora in caso di Pt_1 mancato accoglimento della “domanda principale di annullamento del contratto di pagina 2 di 12 compravendita avvenuto tra il SI. e il SI. perché affetto da CP_1 Pt_2 simulazione assoluta”, chiedeva “in subordine e in via riconvenzionale, che il SI. corrisponda alla SI.ra metà della somma ricavata dalla Controparte_1 Pt_1 vendita dell'immobile ovvero € 35.000,00”.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domande.
Il Giudice di primo grado, in primo luogo, ha evidenziato che “non è stato depositato in giudizio atto da cui emerga la scelta del regime di comunione legale, né certificato di matrimonio attestante la data dello stesso”.
Il Tribunale ha comunque dedotto il mancato rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 184 cpc: “in virtù di quanto esposto, va detto che nel caso de quo, l'odierna attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza della compravendita recante data
23.05.2016, solo in data 24.07.2017. Tuttavia, detta circostanza non risulta essere adeguatamente provata in giudizio. Infatti va considerato che in atti non vi è prova della data di ricezione della raccomandata richiamata dalla stessa attrice”.
In ogni caso, secondo il Giudice di prime cure, “da quanto si evince dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita prodotta in atti, l'atto di cui si chiede
l'annullamento è stato trascritto nel mese di giugno dell'anno 2016.
Orbene, il termine entro cui proporre l'azione di annullamento risulta essere imprescindibilmente quello di un anno dalla trascrizione, come già sopra evidenziato.
Sul punto, va precisato che gli atti di compravendita sono sottoposti ad uno specifico regime di pubblicità.
Difatti, ex art. 2643 c.c., i contratti che trasferiscono la proprietà di bei immobili, “si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione…Orbene, stante la funzione di pubblicità legale cui è preordinata la trascrizione degli atti nei pubblici registri, nonché l'applicazione alla fattispecie in esame degli ordinari principi di correttezza e buona fede, l'odierna istante avrebbe potuto conoscere l'atto di compravendita.
La domanda di annullamento deve dunque essere rigettata”.
Circa poi le ulteriori pretese, il Giudice di prime cure ha scritto: “va infine evidenziato che alcun elemento è stato dedotto in giudizio né tanto meno provato, con riferimento alle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi che la vendita impugnata sia stata oggetto di simulazione assoluta. In definitiva, devono essere rigettate tutte le domande proposte dall'attrice”.
1.3 Avverso detta pronuncia, indicata come notificata il 26.4.2022, con atto del
25.5.2022, ha promosso appello, costituendosi l'1.7.2022 e Parte_1 affidandosi a tre motivi di impugnazione: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 159 c.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 184 c.c.; 3) violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
1.4 Va doverosamente aggiunto che l'appellante, dopo la scadenza dei termini ex art. pagina 3 di 12 190 cpc, ha prodotto sentenza, resa tra le stesse parti, con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha accolto la domanda di simulazione proposta in altro giudizio e riferita proprio al contratto di compravendita del 23.5.2016: “accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per l'effetto accerta la natura Parte_1 simulata dell'atto pubblico di compravendita del notaio Persona_1
(rep.n.4755/3769) del 23.5.2016, trascritto il 21.6.2016, affetto da simulazione assoluta”.
Dunque, in altro processo è stata accertata quella simulazione la cui prospettazione è stata disattesa nel primo grado di questo.
Nondimeno, la circostanza - obiettivamente singolare - non assume pratica rilevanza nel presente procedimento.
Si è ad esempio sostenuto che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/05/2019, n.
14883).
In motivazione si legge: “il caso in esame presenta però un profilo peculiare, che non risulta finora affrontato, il quale interpella i principi su esposti e ne richiede una precisazione.
Accade infatti che il giudicato esterno si è nel caso di specie formato (in data
27/12/2016) nell'intervallo temporale che va dalla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica nella fase decisoria nel giudizio di appello al deposito della relativa sentenza;
risulta anzi addirittura successivo alla data della camera di consiglio, tenutasi (secondo quanto indicato nell'epigrafe della sentenza) il
20/12/2016.
Si tratta dunque di vedere se per "conclusione" del processo di appello (quale discrimine temporale tra la deducibilità in appello o in cassazione del giudicato esterno) debba intendersi il deposito della sentenza ovvero la scadenza del termine per
l'ultima allegazione difensiva delle parti (le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.).
Reputa il Collegio che la risposta al quesito debba essere nel secondo senso.
A rigore, invero, il giudicato si è formato prima della pubblicazione della sentenza e dunque della definizione del giudizio d'appello, ma tuttavia è intervenuto in un momento in cui il quadro fattuale cui la decisione poteva e doveva far riferimento (cui attinge pur sempre anche l'eccezione di giudicato esterno, nonostante il suo rilievo in senso lato normativo, da regola del caso concreto) era ormai da considerarsi chiuso e sottratto a qualsiasi genere di addizione cognitiva. pagina 4 di 12 La scadenza dei termini per le memorie di replica segna invero il momento in cui va considerata esaurita ogni qualsivoglia possibile attività difensiva endoprocessuale della parte, mentre per converso, da quel momento in poi, si attiva concretamente il potere-dovere in capo al giudice di emettere la sentenza, decorrendo i relativi termini,
e la causa deve pertanto considerarsi, come usa dirsi, "trattenuta in decisione" e sottratta al dibattito processuale”.
Dunque - ci si ripete - ogni questione inerente all'eventuale rapporto tra questo giudizio e l'altro definito con la sentenza prodotta del tutto irritualmente in questa sede, non può essere affrontato con la presente pronuncia, e ciò si dice in disparte da ogni considerazione, sull'impossibilità di utilizzo dell'art. 337 cpc (che presuppone rigidi presupposti) e che la sentenza è stata pubblicata in data 24.12.2024.
2. Il merito
2.1 Ciò precisato, nel merito, l'appellante, con il primo motivo, ha dedotto che il regime di comunione legale non andasse provato, essendo previsto e presunto, mentre, con il secondo, ha dedotto la mancanza di prova che il sig. avesse avvisato la CP_1 sig.ra della vendita dell'immobile in regime di comunione legale. Pt_1
Ebbene, non occorre valutare la fondatezza del primo motivo, stante la valutazione di inammissibilità che colpisce il secondo.
Ed infatti, come visto, il Giudice di primo grado, a fronte della citazione del novembre- dicembre dell'anno 2017, ha scritto: “da quanto si evince dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita prodotta in atti, l'atto di cui si chiede l'annullamento è stato trascritto nel mese di giugno dell'anno 2016.
Orbene, il termine entro cui proporre l'azione di annullamento risulta essere imprescindibilmente quello di un anno dalla trascrizione, come già sopra evidenziato”.
Questa motivazione, ad avviso della Corte (oltre che condivisibile), non è stata univocamente contestata.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n.
1924).
Ancora, come statuito anche di recente dalla Suprema Corte, la formulazione ratione pagina 5 di 12 temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043
e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U.
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Il secondo motivo va quindi ritenuto inammissibile.
Quanto poi alla questione della simulazione, qui ci si limita a precisare che:
• alle pagine 6 e 7 dell'appello, nell'articolare il motivo riferito alla violazione dell'art. 184 cc (dunque, motivo diverso), l'appellante ha prima scritto: “con il secondo motivo di gravame la difesa ritiene violato l'art. 184 del codice civile che recita…”;
• subito dopo ha dedotto, in maniera eccessivamente generica, che “il sig.
senza il preventivo consenso della coniuge con la quale vigeva la CP_1 comunione dei beni, poneva in essere una vendita simulata dell'immobile al sig.
, soggetto patrocinato dallo stesso legale del resistente nel Parte_2 pagina 6 di 12 giudizio dì separazione. Per di più, il mutuo per l'acquisto dell'immobile non è mai stato accollato al sig. e che, attualmente, risulta ancora intestato al Pt_2 sig. e alla SI.ra Dunque, in data 23.05.2016 avveniva la CP_1 Pt_1 compravendita tra il sig. e il SI. , con atto trascritto in data CP_1 Pt_2
21.06.2016, quando era già in corso separazione giudiziale tra i coniugi
e Il sig. , al momento della stipula dell'atto di CP_1 Pt_1 Pt_2 compravendita era ben consapevole della separazione in corso tra le parti comproprietarie dell'immobile”;
• ancora, dopo aver allegato che “…il SI. vendeva l'immobile sito in CP_1
Caserta alla Via Enrico Tazzoli n. 49 al sig. senza alcuna Parte_2 preventiva autorizzazione della comproprietaria, SI.ra , che veniva a Pt_1 conoscenza dell'avvenuta vendita solo in data 19.07.2017 quando riceveva una diffida da parte del al rilascio dell'immobile”, che “il non ha Pt_2 CP_1 mai accennato alla moglie la propria volontà a vendere la casa coniugale”, e che “la medesima casa che veniva assegnata alla SI.ra , ed ai figli in Pt_1 sede di separazione con ordinanza n. 11184/2016 emessa in data 22.06.2016”, ha aggiunto che “il Tribunale di primo grado rigettava la domanda attorea limitandosi a motivare che “detta circostanza non risulta essere adeguatamente provata in giudizio” (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata) (si badi, in questa parte della sentenza il Tribunale ha escluso la prova della conoscenza successiva, da parte di della vendita), ha riportato in maniera Parte_1 slegata massime inerenti alla simulazione, per poi, subito di seguito, proseguire:
“concludendo, nel caso di specie non vi è prova che il SI. avvisava la CP_1 sig.ra della vendita dell'immobile in regime di comunione legale, così Pt_1 da non attivare il termine annuo di decadenza entro cui l'appellante poteva proporre l'azione di annullamento. Invero, alla predetta perveniva solo avviso di rilascio dell'immobile sito in Caserta alla via Tazzoli n. 49 da parte del sig.
alla data del 19.07.2017, a seguito del quale la sig.ra notificava Pt_2 Pt_1 regolare citazione in giudizio per le richieste oggetto della presente procedura”.
Dunque, non vi è stata compiuta articolazione di rituale motivo di impugnazione, ex art. 342 cpc, avverso la statuizione di rigetto della domanda di simulazione da parte del
Tribunale, la cui motivazione neppure è stata riportata nell'appello (che, come visto, così recita: “va infine evidenziato che alcun elemento è stato dedotto in giudizio né tanto meno provato, con riferimento alle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi che la vendita impugnata sia stata oggetto di simulazione assoluta”).
Va osservato altresì che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute pagina 7 di 12 argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass., n. 3194/19; n. 12280/16; Cass. civ., I, 19.4.2024, n. 10678).
Pertanto, le conclusioni riferite anche alla simulazione, contenute nell'atto di appello
(“in via gradata, di accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 ss. c.c., del suddetto atto di compravendita del 23.05.2016”), devono considerarsi non sufficientemente supportate e quindi inammissibili, in quanto - appunto - non ricollegate a specifico e articolato motivo di impugnazione, secondo i rigidi dettami previsti dall'art. 342 cpc.
2.2 con il terzo motivo è stata contestata la violazione dell'art. 112 cpc.
In contrario, si è dedotto che la domanda deve ritenersi rinunciata nel giudizio di primo grado.
Come visto, con memoria ex art. 183 cpc, VI comma, primo termine, la SInora
[...]
in caso di mancato accoglimento della “domanda principale di annullamento del Pt_1 contratto di compravendita avvenuto tra il SI. e il SI. perché affetto da CP_1 Pt_2 simulazione assoluta”, chiedeva: “in subordine e in via riconvenzionale, che il SI. corrisponda alla SI.ra metà della somma ricavata dalla Controparte_1 Pt_1 vendita dell'immobile ovvero € 35.000,00”.
Con note di trattazione scritta, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice concludeva “riportandosi al proprio atto introduttivo, memorie integrative ed autorizzate nonché verbali di causa che qui abbiansi come ripetuti e trascritti e se ne chiede l'integrale accoglimento con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con comparsa conclusionale, seppure abbia riportato le conclusioni nelle quali non compare quella contenuta nella memoria ex art. 183 cpc l'istante, si riportava “a tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste già formulate nell'atto di citazione e nelle memorie successive, che qui abbiansi per ripetute e trascritte”.
Ancora, con la memoria di replica, sebbene abbia espressamente riproposto le medesime conclusioni contenute nella detta comparsa conclusionale, non solo richiamato “tutte le argomentazioni, richieste, eccezioni, e conclusioni anche istruttorie svolte nei precedenti scritti difensivi ivi compresa la comparsa conclusionale depositata telematicamente il giorno 13.12.2021”, ma ha addirittura preso posizione sulle contestazioni mosse: “relativamente alla contestazione della definizione di
“domanda riconvenzionale” alla richiesta al sig. della corresponsione della CP_1 somma incassata a titolo di prezzo della compravendita dell'immobile de quo non pagina 8 di 12 potrà essere motivo di nullità della domanda per principio della conservazione degli atti giuridici, oramai consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza per cui “la domanda giudiziale è una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento e pertanto il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione (in via analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale”.
Codesta difesa, vuole ricordare a sé stessa che le domande ivi formulate, per il suddetto principio, poiché hanno assolto al requisito della chiarezza e determinatezza, ove formalmente definite diversamente, non potranno che essere ritenute validamente spiegate” (pag. 2).
Dunque, tenuto conto del contenuto complessivo delle difese, la domanda non può reputarsi rinunciata.
La domanda è anche ammissibile, in rito, sia perché contenuta nella memoria delll'8.5.2018, a fronte dell'assegnazione dei termini ex art. 183 cpc assegnati all'udienza del 9.4.2018, sia in forza del principio, dalla valenza generale, espresso da
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/09/2018, n. 22404, secondo cui nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Nella specie, la domanda di pagamento, proposta in via subordinata, trae origine dalla medesima vicenda sostanziale e si pone in rapporto di alternatività con la domanda di simulazione.
Ciò posto, parte appellante, con la citata memoria ex art. 183 cpc, ha scritto: “ove la
S.V. ritenesse di non accogliere la domanda principale di annullamento del contratto di compravendita avvenuto tra il SI. e il SI. perché affetto da CP_1 Pt_2 simulazione assoluta, si chiede, in subordine e in via riconvenzionale, che il SI. corrisponda alla SI.ra metà della somma ricavata dalla Controparte_1 Pt_1 vendita dell'immobile ovvero € 35.000,00”.
E tuttavia si tratta di domanda di pagamento sic et simpliciter, fondata esclusivamente sulla vendita del bene e sul compenso ricevuto, che, in quanto tale, non sfugge al suo rigetto.
Altra questione, come noto, attiene invece alla possibilità di proporre autonoma domanda all'esito dello scioglimento della comunione (o anche prima, seppure a determinati presupposti).
Ed infatti, per l'art. 184 cc, “gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. pagina 9 di 12 L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione”.
L'art. 192 cc, poi, prevede che “ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione;
tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. Allorché un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola della congiuntività supposta dall'art. 184 c.c., un atto dispositivo di beni della comunione depauperandone il patrimonio, lo stesso è obbligato a corrisponderne all'altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione (in quanto da tale momento soltanto diviene esigibile l'obbligo del rimborso, a meno che non fosse stato richiesto anteriormente), salvo che dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia (Cass. civ., Sez. II, 06/03/2019, n. 6459).
Si è poi scritto che in caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, pagina 10 di 12 perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/10/2023, n. 28605).
Ancora, “come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa. La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. 5 aprile
2017 n. 8803). Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati. In particolare, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, come avvenuto nel caso oggetto di lite, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. (cfr. Cass. 15 settembre 2004 n. 18564).
Conseguentemente anche i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno), si effettuano solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento ciascuno dei coniugi amministra i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza (Cass. n.
18564/2004 cit.; Cass. n. 4351 del 2003; Cass. n. 2844 del 2001; Cass. n. 6234 del
1998) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23/02/2024, n. 4879).
Nella specie, è stata prodotta sentenza di separazione resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, recante in data 18.5.2020, ma senza neppure rituale attestazione del passaggio in giudicato.
Ma in ogni caso e comunque, anche a volere superare la riferita circostanza, come detto, l'istante, nell'articolare comune domanda di pagamento, non ha minimamente allegato i presupposti richiesti dal combinato disposto delle norme richiamate, e soprattutto dell'art. 192 cpc, per cui, quale autonoma e dirimente ragione, quantomeno questo tipo di domanda, così come proposta, va disattesa.
Anche il terzo motivo, dunque, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa. pagina 11 di 12 Le spese vanno distratte in favore del difensore di , come richiesto. Parte_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1472/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
26.4.2022 nel procedimento n. 11504/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta nel giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, VI comma, I termine, cpc;
• dichiara l'appello inammissibile per il resto;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida: a) in favore di , in Parte_2 euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese in favore del difensore;
b) in favore di in euro 2.904,5, per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2418/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1472/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
26.4.2022 nel procedimento n. 11504/2017 R.G. - vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Nello Sgambato, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Caserta, Via Renella, n. 70; appellante
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Osvaldo Bellocchio, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
San Benedetto di Caserta (CE), Via San Nicola, Parco Rosa;
appellato nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._3
Carmelina Policastro, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in San Nicola La Strada (CE), Via Saragat, n. 3; appellato
CONCLUSIONI
Per : non rassegnate;
Parte_1
Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_2
Per come da note di trattazione scritta. Controparte_1 pagina 1 di 12
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione del 3.11.2017 (indicato da parte convenuta come notificato il
13.12.2017), esponeva: a) di aver contratto matrimonio, con il sig. Parte_1
, in data 29.09.1997, optando per il regime di comunione legale;
b) in Controparte_1 costanza di matrimonio, il sig. in data 03.03.2001, acquistò un immobile sito CP_1 in Caserta, Via Tazzoli, n. 49 - distinto in catasto al foglio 27, p.lla 5451, sub. 37, scala
D, piano 1, interno 5 - precisando che l'immobile veniva adibito a casa coniugale;
c) in data 22.03.2016 veniva proposta domanda di separazione giudiziale;
d) all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 22.6.2016, il Presidente delegato aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed assegnato la casa coniugale alla SInora
che l'avrebbe abitata unitamente ai figli minori;
e) in data 24.07.2017, Pt_1
l'istante riceveva missiva da parte del sig. , il quale, avendo acquistato Parte_2 in data 23.05.2016 l'immobile in questione, la diffidava al rilascio dello stesso entro il
01.09.2017; f) l'immobile era stato oggetto di compravendita, stipulata in data
23.05.2016, innanzi al Notaio dr. tra il sig. ed il sig. Persona_1 Parte_2
; g) l'istante ne era venuta a conoscenza solo in data 24.07.2017, al Controparte_1 momento della ricezione della diffida al rilascio dell'immobile; h) la compravendita era annullabile, simulata, nulla e priva di qualsivoglia effetto, essendo stata stipulata dopo l'inizio del procedimento di separazione tra i coniugi dal solo sig. senza CP_1 partecipazione dell'altro coniuge proprietario e ciò in violazione delle previsioni contenute nell'art. 184 cc.
Sulla base di tali presupposti, la sig.ra chiedeva: “in via principale, dichiarare Pt_1
l'annullamento dell'atto di compravendita rep. N. 4755/3769, ai sensi dell'art. 184, I comma, c.c.; - in subordine, dichiarare, revocare e/o dichiarare inefficace e/o inopponibile e/o nullo, inesistente, da annullare l'atto di compravendita del 23.05.2016 trascritto in data 21.06.2016, a rogito Notaio dott. nei confronti della Persona_1 sig.ra con la quale il SI. trasferiva al SI. la proprietà Parte_1 CP_1 Pt_2 dell'immobile sito in Caserta alla Via E. Tazzoli n. 49, ovvero un appartamento uso abitativo censito al catasto dei fabbricati del Comune di Caserta al foglio 27, particella 5451, sub 37, scala D, piano 1 interno 5; - in via gradata, accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 e segg. C.c., il suddetto atto di compravendita del 23.05.2016”.
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Parte_2 della domanda, mentre rimaneva contumace. Controparte_1
Con memoria istruttoria ex art. 183 cpc, I termine, la SInora in caso di Pt_1 mancato accoglimento della “domanda principale di annullamento del contratto di pagina 2 di 12 compravendita avvenuto tra il SI. e il SI. perché affetto da CP_1 Pt_2 simulazione assoluta”, chiedeva “in subordine e in via riconvenzionale, che il SI. corrisponda alla SI.ra metà della somma ricavata dalla Controparte_1 Pt_1 vendita dell'immobile ovvero € 35.000,00”.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domande.
Il Giudice di primo grado, in primo luogo, ha evidenziato che “non è stato depositato in giudizio atto da cui emerga la scelta del regime di comunione legale, né certificato di matrimonio attestante la data dello stesso”.
Il Tribunale ha comunque dedotto il mancato rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 184 cpc: “in virtù di quanto esposto, va detto che nel caso de quo, l'odierna attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza della compravendita recante data
23.05.2016, solo in data 24.07.2017. Tuttavia, detta circostanza non risulta essere adeguatamente provata in giudizio. Infatti va considerato che in atti non vi è prova della data di ricezione della raccomandata richiamata dalla stessa attrice”.
In ogni caso, secondo il Giudice di prime cure, “da quanto si evince dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita prodotta in atti, l'atto di cui si chiede
l'annullamento è stato trascritto nel mese di giugno dell'anno 2016.
Orbene, il termine entro cui proporre l'azione di annullamento risulta essere imprescindibilmente quello di un anno dalla trascrizione, come già sopra evidenziato.
Sul punto, va precisato che gli atti di compravendita sono sottoposti ad uno specifico regime di pubblicità.
Difatti, ex art. 2643 c.c., i contratti che trasferiscono la proprietà di bei immobili, “si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione…Orbene, stante la funzione di pubblicità legale cui è preordinata la trascrizione degli atti nei pubblici registri, nonché l'applicazione alla fattispecie in esame degli ordinari principi di correttezza e buona fede, l'odierna istante avrebbe potuto conoscere l'atto di compravendita.
La domanda di annullamento deve dunque essere rigettata”.
Circa poi le ulteriori pretese, il Giudice di prime cure ha scritto: “va infine evidenziato che alcun elemento è stato dedotto in giudizio né tanto meno provato, con riferimento alle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi che la vendita impugnata sia stata oggetto di simulazione assoluta. In definitiva, devono essere rigettate tutte le domande proposte dall'attrice”.
1.3 Avverso detta pronuncia, indicata come notificata il 26.4.2022, con atto del
25.5.2022, ha promosso appello, costituendosi l'1.7.2022 e Parte_1 affidandosi a tre motivi di impugnazione: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 159 c.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 184 c.c.; 3) violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
1.4 Va doverosamente aggiunto che l'appellante, dopo la scadenza dei termini ex art. pagina 3 di 12 190 cpc, ha prodotto sentenza, resa tra le stesse parti, con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha accolto la domanda di simulazione proposta in altro giudizio e riferita proprio al contratto di compravendita del 23.5.2016: “accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per l'effetto accerta la natura Parte_1 simulata dell'atto pubblico di compravendita del notaio Persona_1
(rep.n.4755/3769) del 23.5.2016, trascritto il 21.6.2016, affetto da simulazione assoluta”.
Dunque, in altro processo è stata accertata quella simulazione la cui prospettazione è stata disattesa nel primo grado di questo.
Nondimeno, la circostanza - obiettivamente singolare - non assume pratica rilevanza nel presente procedimento.
Si è ad esempio sostenuto che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/05/2019, n.
14883).
In motivazione si legge: “il caso in esame presenta però un profilo peculiare, che non risulta finora affrontato, il quale interpella i principi su esposti e ne richiede una precisazione.
Accade infatti che il giudicato esterno si è nel caso di specie formato (in data
27/12/2016) nell'intervallo temporale che va dalla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica nella fase decisoria nel giudizio di appello al deposito della relativa sentenza;
risulta anzi addirittura successivo alla data della camera di consiglio, tenutasi (secondo quanto indicato nell'epigrafe della sentenza) il
20/12/2016.
Si tratta dunque di vedere se per "conclusione" del processo di appello (quale discrimine temporale tra la deducibilità in appello o in cassazione del giudicato esterno) debba intendersi il deposito della sentenza ovvero la scadenza del termine per
l'ultima allegazione difensiva delle parti (le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.).
Reputa il Collegio che la risposta al quesito debba essere nel secondo senso.
A rigore, invero, il giudicato si è formato prima della pubblicazione della sentenza e dunque della definizione del giudizio d'appello, ma tuttavia è intervenuto in un momento in cui il quadro fattuale cui la decisione poteva e doveva far riferimento (cui attinge pur sempre anche l'eccezione di giudicato esterno, nonostante il suo rilievo in senso lato normativo, da regola del caso concreto) era ormai da considerarsi chiuso e sottratto a qualsiasi genere di addizione cognitiva. pagina 4 di 12 La scadenza dei termini per le memorie di replica segna invero il momento in cui va considerata esaurita ogni qualsivoglia possibile attività difensiva endoprocessuale della parte, mentre per converso, da quel momento in poi, si attiva concretamente il potere-dovere in capo al giudice di emettere la sentenza, decorrendo i relativi termini,
e la causa deve pertanto considerarsi, come usa dirsi, "trattenuta in decisione" e sottratta al dibattito processuale”.
Dunque - ci si ripete - ogni questione inerente all'eventuale rapporto tra questo giudizio e l'altro definito con la sentenza prodotta del tutto irritualmente in questa sede, non può essere affrontato con la presente pronuncia, e ciò si dice in disparte da ogni considerazione, sull'impossibilità di utilizzo dell'art. 337 cpc (che presuppone rigidi presupposti) e che la sentenza è stata pubblicata in data 24.12.2024.
2. Il merito
2.1 Ciò precisato, nel merito, l'appellante, con il primo motivo, ha dedotto che il regime di comunione legale non andasse provato, essendo previsto e presunto, mentre, con il secondo, ha dedotto la mancanza di prova che il sig. avesse avvisato la CP_1 sig.ra della vendita dell'immobile in regime di comunione legale. Pt_1
Ebbene, non occorre valutare la fondatezza del primo motivo, stante la valutazione di inammissibilità che colpisce il secondo.
Ed infatti, come visto, il Giudice di primo grado, a fronte della citazione del novembre- dicembre dell'anno 2017, ha scritto: “da quanto si evince dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita prodotta in atti, l'atto di cui si chiede l'annullamento è stato trascritto nel mese di giugno dell'anno 2016.
Orbene, il termine entro cui proporre l'azione di annullamento risulta essere imprescindibilmente quello di un anno dalla trascrizione, come già sopra evidenziato”.
Questa motivazione, ad avviso della Corte (oltre che condivisibile), non è stata univocamente contestata.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n.
1924).
Ancora, come statuito anche di recente dalla Suprema Corte, la formulazione ratione pagina 5 di 12 temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043
e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U.
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Il secondo motivo va quindi ritenuto inammissibile.
Quanto poi alla questione della simulazione, qui ci si limita a precisare che:
• alle pagine 6 e 7 dell'appello, nell'articolare il motivo riferito alla violazione dell'art. 184 cc (dunque, motivo diverso), l'appellante ha prima scritto: “con il secondo motivo di gravame la difesa ritiene violato l'art. 184 del codice civile che recita…”;
• subito dopo ha dedotto, in maniera eccessivamente generica, che “il sig.
senza il preventivo consenso della coniuge con la quale vigeva la CP_1 comunione dei beni, poneva in essere una vendita simulata dell'immobile al sig.
, soggetto patrocinato dallo stesso legale del resistente nel Parte_2 pagina 6 di 12 giudizio dì separazione. Per di più, il mutuo per l'acquisto dell'immobile non è mai stato accollato al sig. e che, attualmente, risulta ancora intestato al Pt_2 sig. e alla SI.ra Dunque, in data 23.05.2016 avveniva la CP_1 Pt_1 compravendita tra il sig. e il SI. , con atto trascritto in data CP_1 Pt_2
21.06.2016, quando era già in corso separazione giudiziale tra i coniugi
e Il sig. , al momento della stipula dell'atto di CP_1 Pt_1 Pt_2 compravendita era ben consapevole della separazione in corso tra le parti comproprietarie dell'immobile”;
• ancora, dopo aver allegato che “…il SI. vendeva l'immobile sito in CP_1
Caserta alla Via Enrico Tazzoli n. 49 al sig. senza alcuna Parte_2 preventiva autorizzazione della comproprietaria, SI.ra , che veniva a Pt_1 conoscenza dell'avvenuta vendita solo in data 19.07.2017 quando riceveva una diffida da parte del al rilascio dell'immobile”, che “il non ha Pt_2 CP_1 mai accennato alla moglie la propria volontà a vendere la casa coniugale”, e che “la medesima casa che veniva assegnata alla SI.ra , ed ai figli in Pt_1 sede di separazione con ordinanza n. 11184/2016 emessa in data 22.06.2016”, ha aggiunto che “il Tribunale di primo grado rigettava la domanda attorea limitandosi a motivare che “detta circostanza non risulta essere adeguatamente provata in giudizio” (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata) (si badi, in questa parte della sentenza il Tribunale ha escluso la prova della conoscenza successiva, da parte di della vendita), ha riportato in maniera Parte_1 slegata massime inerenti alla simulazione, per poi, subito di seguito, proseguire:
“concludendo, nel caso di specie non vi è prova che il SI. avvisava la CP_1 sig.ra della vendita dell'immobile in regime di comunione legale, così Pt_1 da non attivare il termine annuo di decadenza entro cui l'appellante poteva proporre l'azione di annullamento. Invero, alla predetta perveniva solo avviso di rilascio dell'immobile sito in Caserta alla via Tazzoli n. 49 da parte del sig.
alla data del 19.07.2017, a seguito del quale la sig.ra notificava Pt_2 Pt_1 regolare citazione in giudizio per le richieste oggetto della presente procedura”.
Dunque, non vi è stata compiuta articolazione di rituale motivo di impugnazione, ex art. 342 cpc, avverso la statuizione di rigetto della domanda di simulazione da parte del
Tribunale, la cui motivazione neppure è stata riportata nell'appello (che, come visto, così recita: “va infine evidenziato che alcun elemento è stato dedotto in giudizio né tanto meno provato, con riferimento alle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi che la vendita impugnata sia stata oggetto di simulazione assoluta”).
Va osservato altresì che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute pagina 7 di 12 argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass., n. 3194/19; n. 12280/16; Cass. civ., I, 19.4.2024, n. 10678).
Pertanto, le conclusioni riferite anche alla simulazione, contenute nell'atto di appello
(“in via gradata, di accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 ss. c.c., del suddetto atto di compravendita del 23.05.2016”), devono considerarsi non sufficientemente supportate e quindi inammissibili, in quanto - appunto - non ricollegate a specifico e articolato motivo di impugnazione, secondo i rigidi dettami previsti dall'art. 342 cpc.
2.2 con il terzo motivo è stata contestata la violazione dell'art. 112 cpc.
In contrario, si è dedotto che la domanda deve ritenersi rinunciata nel giudizio di primo grado.
Come visto, con memoria ex art. 183 cpc, VI comma, primo termine, la SInora
[...]
in caso di mancato accoglimento della “domanda principale di annullamento del Pt_1 contratto di compravendita avvenuto tra il SI. e il SI. perché affetto da CP_1 Pt_2 simulazione assoluta”, chiedeva: “in subordine e in via riconvenzionale, che il SI. corrisponda alla SI.ra metà della somma ricavata dalla Controparte_1 Pt_1 vendita dell'immobile ovvero € 35.000,00”.
Con note di trattazione scritta, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice concludeva “riportandosi al proprio atto introduttivo, memorie integrative ed autorizzate nonché verbali di causa che qui abbiansi come ripetuti e trascritti e se ne chiede l'integrale accoglimento con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con comparsa conclusionale, seppure abbia riportato le conclusioni nelle quali non compare quella contenuta nella memoria ex art. 183 cpc l'istante, si riportava “a tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste già formulate nell'atto di citazione e nelle memorie successive, che qui abbiansi per ripetute e trascritte”.
Ancora, con la memoria di replica, sebbene abbia espressamente riproposto le medesime conclusioni contenute nella detta comparsa conclusionale, non solo richiamato “tutte le argomentazioni, richieste, eccezioni, e conclusioni anche istruttorie svolte nei precedenti scritti difensivi ivi compresa la comparsa conclusionale depositata telematicamente il giorno 13.12.2021”, ma ha addirittura preso posizione sulle contestazioni mosse: “relativamente alla contestazione della definizione di
“domanda riconvenzionale” alla richiesta al sig. della corresponsione della CP_1 somma incassata a titolo di prezzo della compravendita dell'immobile de quo non pagina 8 di 12 potrà essere motivo di nullità della domanda per principio della conservazione degli atti giuridici, oramai consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza per cui “la domanda giudiziale è una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento e pertanto il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione (in via analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale”.
Codesta difesa, vuole ricordare a sé stessa che le domande ivi formulate, per il suddetto principio, poiché hanno assolto al requisito della chiarezza e determinatezza, ove formalmente definite diversamente, non potranno che essere ritenute validamente spiegate” (pag. 2).
Dunque, tenuto conto del contenuto complessivo delle difese, la domanda non può reputarsi rinunciata.
La domanda è anche ammissibile, in rito, sia perché contenuta nella memoria delll'8.5.2018, a fronte dell'assegnazione dei termini ex art. 183 cpc assegnati all'udienza del 9.4.2018, sia in forza del principio, dalla valenza generale, espresso da
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 13/09/2018, n. 22404, secondo cui nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Nella specie, la domanda di pagamento, proposta in via subordinata, trae origine dalla medesima vicenda sostanziale e si pone in rapporto di alternatività con la domanda di simulazione.
Ciò posto, parte appellante, con la citata memoria ex art. 183 cpc, ha scritto: “ove la
S.V. ritenesse di non accogliere la domanda principale di annullamento del contratto di compravendita avvenuto tra il SI. e il SI. perché affetto da CP_1 Pt_2 simulazione assoluta, si chiede, in subordine e in via riconvenzionale, che il SI. corrisponda alla SI.ra metà della somma ricavata dalla Controparte_1 Pt_1 vendita dell'immobile ovvero € 35.000,00”.
E tuttavia si tratta di domanda di pagamento sic et simpliciter, fondata esclusivamente sulla vendita del bene e sul compenso ricevuto, che, in quanto tale, non sfugge al suo rigetto.
Altra questione, come noto, attiene invece alla possibilità di proporre autonoma domanda all'esito dello scioglimento della comunione (o anche prima, seppure a determinati presupposti).
Ed infatti, per l'art. 184 cc, “gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. pagina 9 di 12 L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione”.
L'art. 192 cc, poi, prevede che “ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione;
tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. Allorché un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola della congiuntività supposta dall'art. 184 c.c., un atto dispositivo di beni della comunione depauperandone il patrimonio, lo stesso è obbligato a corrisponderne all'altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione (in quanto da tale momento soltanto diviene esigibile l'obbligo del rimborso, a meno che non fosse stato richiesto anteriormente), salvo che dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia (Cass. civ., Sez. II, 06/03/2019, n. 6459).
Si è poi scritto che in caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, pagina 10 di 12 perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/10/2023, n. 28605).
Ancora, “come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa. La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. 5 aprile
2017 n. 8803). Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati. In particolare, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, come avvenuto nel caso oggetto di lite, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. (cfr. Cass. 15 settembre 2004 n. 18564).
Conseguentemente anche i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno), si effettuano solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento ciascuno dei coniugi amministra i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza (Cass. n.
18564/2004 cit.; Cass. n. 4351 del 2003; Cass. n. 2844 del 2001; Cass. n. 6234 del
1998) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23/02/2024, n. 4879).
Nella specie, è stata prodotta sentenza di separazione resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, recante in data 18.5.2020, ma senza neppure rituale attestazione del passaggio in giudicato.
Ma in ogni caso e comunque, anche a volere superare la riferita circostanza, come detto, l'istante, nell'articolare comune domanda di pagamento, non ha minimamente allegato i presupposti richiesti dal combinato disposto delle norme richiamate, e soprattutto dell'art. 192 cpc, per cui, quale autonoma e dirimente ragione, quantomeno questo tipo di domanda, così come proposta, va disattesa.
Anche il terzo motivo, dunque, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa. pagina 11 di 12 Le spese vanno distratte in favore del difensore di , come richiesto. Parte_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1472/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
26.4.2022 nel procedimento n. 11504/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta nel giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, VI comma, I termine, cpc;
• dichiara l'appello inammissibile per il resto;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida: a) in favore di , in Parte_2 euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese in favore del difensore;
b) in favore di in euro 2.904,5, per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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