Articolo 17 della Legge 8 marzo 1968, n. 152
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 aprile 1968
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Versione
21 novembre 1969
Art. 17. (Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi)

E' fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo e' iscritto per legge.
I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data. ((1)) I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 ottobre 1969, n. 746 ha disposto (con l'articolo unico) che "I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 ."
Entrata in vigore il 21 novembre 1969
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