Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/06/2025, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04909/2025REG.PROV.COLL.
N. 04300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4300 del 2022, proposto da
Fallimento Villasanta Village S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Basile, con domicilio eletto presso lo studio IC TI in Roma, via Conca D'Oro, 206;
contro
Comune di Villasanta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fossati, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Seconda) n. 2516/2021, resa tra le parti, per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Villasanta n. 16 del 4.3.2019 di approvazione della variante generale al GT , nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso tra cui, in particolare, la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21.9.2018 di adozione della variante generale al GT e della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28.2.2019 .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villasanta;
Vista la nota del 24/04/2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Fabio Romanenghi su delega avv. Alberto Fossati; Francesco Basile; Giovanni Corbyons;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società appellante – dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza n. 308/2015 – era proprietaria nel Comune di Villasanta delle aree identificate in Catasto al fg. 4, mapp. 29, 31, 42, 46, 47 e 48, su cui insiste un compendio immobiliare non ultimato. L’edificazione di tale compendio è stata avviata in forza del Piano di lottizzazione del Comparto speciale a destinazione prevalentemente terziaria del P.R.G. (PL2ST1), approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale di Villasanta con delibera n. 157 del 30.10.2006 e la cui convenzione urbanistica è stata stipulata in data 19.10.2007, con validità di sette anni. Il complesso immobiliare a destinazione alberghiera, residence e commerciale (assentito dal p.d.c. n. 21/2008, dal p.d.c. n. 22/2008 e dal p.d.c. n. 32/2008) non è stato ultimato in ragione della situazione economica deficitaria della Società. In data 19.10.2017 è scaduto il titolo di lottizzazione; del pari, hanno perso efficacia i titoli edilizi per mancata ultimazione delle opere. A fronte di un’area di estensione pari a mq 14.210 l’edificato a rustico è pari a mq 10.195. Anche le opere di urbanizzazione a carico dell’operatore rimangono inattuate mentre è stato realizzato a rustico solo il parcheggio pubblico previsto.
Per tale ragione l’Amministrazione ha escusso le fideiussioni emesse a garanzia dell’esecuzione delle predette opere. L’Amministrazione comunale ha rivisto successivamente la disciplina urbanistica relativa all’area destinando la stessa a pubblici servizi realizzabili dal solo Comune con conseguente imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio.
Le destinazioni ammissibili previste all’articolo 40 delle n.t.a. della Variante generale 2019 includono servizi cimiteriali, impianti, luoghi di culto, attrezzature per il tempo libero, istruzione, assistenza ed amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 47 delle n.t.a. l’area in oggetto esprime un indice edificatorio pari alla s.l.p. di mq 7.105,00 (area mq. 14.210,00 x indice 0,5 mq./mq.), mentre la s.l.p. autorizzata con precedenti titoli edilizi ed oggi effettivamente esistente ammonta a mq. 10.195,00, maggiore dunque di quella ipotizzata dalla Variante generale al P.G.T. (doc. n. 11 di parte ricorrente).
2. Il curatore fallimentare ha presentato osservazioni in data 23.11.2018 con le quali ha contestato la scelta urbanistica adottata dal Comune e ha chiesto il ripristino delle destinazioni precedenti. L’Amministrazione comunale ha rigettato le osservazioni evidenziando come sia interesse primario realizzare servizi pubblici all’interno dell’area.
3. Il Fallimento Villasanta Village s.r.l., con ricorso nrg 2224/2019, ha adito il TAR OM, chiedendo l’annullamento: i) della delibera del Consiglio Comunale di Villasanta n. 16 del 4.3.2019 di approvazione della Variante generale al P.G.T.; ii) di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso tra cui, in particolare, la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21.9.2018 di adozione della Variante generale al P.G.T. e la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28.2.2019.
Il Fallimento ha contestato in primo grado la decisione urbanistica comunale articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo (rubricato: “Illegittimità per eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche sotto il profilo della palese illogicità della scelta discrezionale compiuta nella pianificazione urbanistica concernente l’area della ricorrente. Travisamento dei principi ispiratori della pianificazione urbanistica”) il ricorrente ha dedotto l’illogicità ed incongruità della decisione urbanistica che non risponderebbe ad esigenze pianificatore, ma mirerebbe a “sbloccare la situazione di stallo in cui versa da anni il procedimento”. L’Amministrazione ha evidenziato di voler fornire il servizio pubblico in precedenza previsto nell’area o comunque un servizio utile alla collettività. Elementi che la ricorrente ha obiettato essere generici ed inidonei a giustificare la gravosa scelta urbanistica comunale, anche in considerazione di alcune proposte avanzate dal curatore e non prese in considerazione dal Comune.
Con il secondo motivo (rubricato: “Illegittimità per violazione dei principi ispiratori dell’ordinamento urbanistico statale e regionale e segnatamente per violazione dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale OM n. 12/2005 e dell’art. 88 e 11 della L.R. OM n. 12/2005 sotto il profilo del mancato ricorso agli strumenti di rigenerazione urbana. Eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche”) il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della decisione urbanistica comunale nella parte in cui non verifica le possibilità di applicazione della normativa regionale per il recupero delle aree degradate o dismesse.
Con il terzo motivo (rubricato: “Illegittimità per violazione degli art. 28 della legge n. 1150 del 1941, 1, 13 comma 460, della legge 232/2016 e art. 46 della legge Regionale n. 12/2005 sotto il profilo dell’impropria destinazione degli oneri di urbanizzazione alla acquisizione tramite esproprio degli immobili privati”) il ricorrente ha censurato l’illegittimità della scelta urbanistica per inutilizzabilità delle risorse conseguite dal Comune dall’escussione delle fideiussioni.
4. Il TAR OM, Milano, con sentenza n. 2516/2021, pubblicata l’11/11/2021, ha integralmente rigettato il ricorso di prime cure.
5. Avverso tale pronuncia è insorta la Fallimento Villasanta Village SRL, con atto d’appello notificato in data 11/05/2022, depositato il 25/05/2022, a mezzo del quale ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure e, conseguentemente, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.
6. Il Comune di Villasanta si è costituito in giudizio il 13/06/2022.
7. In data 24/04/2025, l’appellante, con adesione del Comune resistente ha presentato dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse rappresentando, in ogni caso, di rinunciare all’appello chiedendo la compensazione delle spese di lite.
8. Tanto premesso, deve dichiararsi l’improcedibilità del presente giudizio d’impugnazione. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO