Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.26986/2018 R. Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U., dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata con provvedimento dell'11/1/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.26986/2018 R.G.
tra
elett dom in Napoli via Amerigo Vespucci 9 presso l'avv.to Raffaele Avolio Parte_1
dal quale è rapp e dif come da procura allegata ATTRICE
e
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
1, c.a.p. 80056, c.f. ) e (nato a [...] il [...] e C.F._1 CP_2
residente in Pollena Trocchia alla via Cavaliere Vittorio Veneto n. 4, c.a.p. 80040, c.f.
) rapp.ti e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata, C.F._2
dall'Avv. Ciro Nappo (c.f. ; fax: 081410096; p.e.c.: C.F._3
presso lo studio del quale in Napoli alla via Stendhal n. 23, Email_1
c.a.p. 80123, elett.te domiciliano CONVENUTI
Nonché
, nato a [...] il [...], C.F.: e della Sig.ra CP_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F.: , entrambi ivi res.ti Parte_2 C.F._5
al Viale Risorgimento, n. 4 ed entrambi elett.te dom.ti alla Via Taverna Rossa, n. 137 in Casavatore
(NA) presso lo studio dell'Avv. Michele Leale, C.F.: , dal quale sono C.F._6
CONVENUTI
Nonchè
, nato a [...] il dodici luglio 1968, residente in [...]a Cremano Controparte_4
alla Via Figliola n. 48, codice fiscale e , nata a [...] CodiceFiscale_7 CP_5
(NA) il diciannove novembre 1933, residente in [...], codice fiscale , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_8
Corrado Pipia, (C.F. , P. IVA ), e dall'avv. Antonio Pipia, (C.F. C.F._9 P.IVA_1
, P. IVA ), presso i quali elettivamente domiciliano in Portici C.F._10 P.IVA_2
(NA) alla via A. Diaz n. 194 Convenuti
Nonchè
04/01/1932, per il fu Controparte_6 Controparte_6
11/09/1933 e deceduto AN GI a Cremano 05/10/1997,
[...] Controparte_7
28/04/1975, 20/06/1977, LI MA AN GI a Cremano Controparte_8
17/10/1939, 17/10/1939,LI Armando AN GI a Controparte_9
Cremano 16/11/1942, LI OR AN GI a Cremano 16/11/1942, LI RO AN
GI a Cremano 03/01/1948, , al Vesuvio 28/03/1958, Controparte_10
al Vesuvio 11/05/1960, al Vesuvio Controparte_11 Controparte_12
01/12/1954, al Vesuvio 29/03/1956, Controparte_13 Controparte_14
al Vesuvio 30/10/1962, al Vesuvio 26/05/1966,
[...] Controparte_15 [...]
Napoli 16/07/1969 CP_16
Convenuti contumaci
Oggetto: rimborso somme
Conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e successive note
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice nei confronti di alcuni dei discendenti del fu Parte_1
, concessionario della cappella gentilizia lotto 129, ubicata nel Cimitero Controparte_6 Pt_1
di AN GI , deducendo di essere comproprietaria, unitamente agli eredi in quote Pt_1
uguali, della suddetta cappella lotto 129, ubicata nel cimitero di AN GI a Cremano;
Pt_1
che in data 02/09/2013 il Comune di AN GI a Cremano – settore Polizia Municipale e
Sicurezza – Servizio di Polizia Mortuaria – intimava alla istante un sollecito intervento di messa in sicurezza della suddetta cappella a causa di gravi fatiscenze alle pareti esterne che costituivano fonte di pericolo per la privata e pubblica incolumità, con avviso che in mancanza si sarebbe proceduto con addebito a suo esclusivo carico;
che, alla luce di tali circostanze, venivano eseguiti i lavori strettamente necessari a ristrutturare le pareti esterne della cappella dalla ditta “Mondo
Moda” di Pomigliano D'Arco, cui l'attrice corrispondeva la somma di €. 8.000,00 oltre IVA per un totale di €. 9.760,00; che la somma anticipata da deve essere rimborsata dagli altri Parte_1
eredi in rapporto di comunione in parti uguali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1110 c.c.; che alcuni degli aventi diritto alla cappella, e cioè i soggetti convenuti ed indicati in epigrafe, non hanno rimborsato la quota di loro spettanza ad essa attrice;
ciò premesso in questa sede chiede “I.
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla restituzione da parte dei convenuti, Parte_1
ciascuno per quanto di ragione ovvero in via solidale, dell'importo di euro 7.086,71 iva compresa
a saldo di quanto da ella versato per la ristrutturazione della cappella lotto 129, ubicata Pt_1
nel Cimitero di AN GI a Cremano;
II. Per l'effetto, condannarsi i convenuti, in solido tra
loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione al pagamento del saldo in favore della sig.ra Parte_1
dell'importo di euro 7.086,71 iva compresa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
[...]
III. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Nel corso del processo si sono costituiti, in contumacia degli altri convenuti, nata a CP_1
CO il 24.01.1968 , nato a [...] il [...], nato a [...] il CP_2 CP_3
15/09/1960, nata a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_2 Controparte_4
12/7/1968, , nata a [...] il [...] eccependo l'improcedibilità delle CP_5
domande nonché la loro infondatezza. Va in primis rilevato che il procuratore attoreo, all'udienza del 28/5/2024 ha dato atto che nel corso del processo la causa è stata transatta tra ed alcuni convenuti contumaci, di tal che Parte_1
residua la lite con le stirpi di , , , CP_9 CP_15 Controparte_17 Controparte_18
, figli di , originario concessionario della cappella gentilizia Controparte_19 Controparte_6
lotto 129, ubicata nel Cimitero di AN GI ma tali domande di pagamento, che avendo Pt_1
ad oggetto somme di danaro non presuppongono alcun litisconsorzio necessario , vanno dichiarate improcedibili.
Infatti va evidenziato che l'art 3 del DL 132/2014 sancisce l'obbligo dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita , quale condizione di procedibilità, per le domande aventi ad oggetto, tra l'altro, il pagamento a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i cinquantamila euro,
come nel caso sub iudice.
Stante la tempestiva eccezione dei convenuti, questo giudice all'udienza del 16/1/2024 ha concesso a parte attrice il termine di 15 gg per l'avvio della negoziazione ma l'invito del 22/1/2024, prodotto telematicamente in copia il 28/5/2024, non risulta sottoscritto dalla parte come previsto dall'art 4 del citato decreto che richiede la firma della parte e la certificazione dell'autografia della stessa ad opera dell'avvocato mentre nel caso de quo l'invito riporta la sola sottoscrizione dell'avvocato
Raffaele Avolio senza né la firma di , né la qualifica dell'avvocato come procuratore Parte_1
speciale.
Poiché una volta concesso il termine per l'avvio della negoziazione l'invito , per essere valido , deve rispettare, a pena di improcedibilità delle domande, il dettato di cui all'art 4 del DL
132/2014, poiché difetta la firma della parte nell'invito citato e senza alcun dubbio l'avvocato ha firmato come tale e non certo come procuratore speciale, non risultando spesa in alcun punto dell'invito la suddetta qualifica, poiché la presunta procura speciale depositata il 9/1/2025 non riveste alcun valore perché non correttamente rilasciata , senza data certa, senza l'intervento di un
P.U. e, si ribadisce, senza il suo richiamo nell'invito alla negoziazione, per tali motivi , non risultando avverata la condizione di procedibilità prevista dal citato art 3, le domande attoree vanno dichiarate improcedibili.
Stante il comportamento stragiudiziale delle parti convenute, non improntato a buona fede e solidarietà sussistono motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Dichiara improcedibili le domande attoree .
Compensa le spese di lite.
Napoli 15/4/2025 IL G.U.