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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 255/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AN GN Presidente rel. est.
IO NI GI
SS Giampietro GI
nel procedimento iscritto al n. 255-1/2025 P.U., promosso
DA
, in persona del Responsabile Atti introduttivi del Parte_1
DI Sicilia, signor elettivamente domiciliata in Palermo Via Maggiore Pietro Parte_2
Toselli n.87 presso lo studio dell'avv. Angelo La Mattina ( ) che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende giusta procura separata;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.I ), in persona del suo liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante signor rappresentata e difesa sia congiuntamente che Parte_3
disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Napoli, Marco Nicolò Luca e Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Bia Mariano Stabile 85;
CONVENUTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di: (C.F./P.I. ), in persona del suo liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante signor ( – nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_2
28.07.1959 e residente in [...] – indirizzo di posta elettronica certificata con sede in Palermo Via Caduti senza Croce n. 10, indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata avente ad oggetto le seguenti attività: lavanderia Email_2
industriale consistente nella gestione di stabilimenti e strutture organizzate per servizi di lavaggio a secco, di tintoria, stiratoria e confezione per complessi industriali, commerciali e turistico-alberghieri, enti pubblici e privati, nonché nell'erogazione di tutti i servizi accessori.
-------------------------------
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, depositato in data 12 settembre 2025 dall'
[...] Parte_1
che ha esposto un credito di € 933.476,86, oggetto di cartelle di pagamento per
[...]
tributi non pagati, oneri e accessori, e conseguenti atti di pignoramento infruttuosi;
rilevato che la società resistente, costituitasi con memoria depositata il 21 ottobre 2025, ha riconosciuto lo stato di insolvenza e ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussista la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – è ubicato a Palermo da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
rilevato che non risulta la pendenza di alcuna domanda della società debitrice volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37, comma 2, CCII;
rilevato che la società convenuta è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII;
considerato, infatti, che la società svolge attività commerciale, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
rilevato che la documentazione contabile depositata dalla società debitrice attesta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, CCII), tenuto conto dell'elevato credito esposto nel ricorso introduttivo (non contestato); ritenuto, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII, che lo stato di insolvenza della sia chiaramente desumibile, Controparte_1
oltre che dall'ammontare del debito indicato in precedenza, anche dal contenuto della memoria di costituzione della società convenuta che conferma l'impossibilità di continuazione dell'attività imprenditoriale;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto dei criteri per la nomina del curatore indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F./P.I. ), in persona del suo liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante signor ( ) con sede in Palermo Via Parte_3 CodiceFiscale_2
Caduti senza Croce n. 10, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa SS Giampietro;
NOMINA curatore l'avv. Giuseppe Miria, con studio a Palermo (il quale risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
3) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare l'amministratore della società, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
4) ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non siano attive le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato dal e a Controparte_2
comunicarlo al Registro delle Imprese;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ex art. 130, comma 1, CCII
(impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
9) ad attenersi al Protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Ufficio e dalla locale
Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato sul sito internet del
Tribunale di Palermo, e – in particolare – ad attivare immediatamente l'aliquota della
Guardia di Finanza della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pag. 11 del Protocollo medesimo;
ORDINA al legale rappresentante della società di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e CP_3
I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
STABILISCE il giorno 18 febbraio 2026 ore 10:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201
CCII;
DISPONE la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, al curatore nominato e alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione per estratto al
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 29 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
AN GN Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente relatore ed estensore dott. AN GN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AN GN Presidente rel. est.
IO NI GI
SS Giampietro GI
nel procedimento iscritto al n. 255-1/2025 P.U., promosso
DA
, in persona del Responsabile Atti introduttivi del Parte_1
DI Sicilia, signor elettivamente domiciliata in Palermo Via Maggiore Pietro Parte_2
Toselli n.87 presso lo studio dell'avv. Angelo La Mattina ( ) che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende giusta procura separata;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P.I ), in persona del suo liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante signor rappresentata e difesa sia congiuntamente che Parte_3
disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Napoli, Marco Nicolò Luca e Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Bia Mariano Stabile 85;
CONVENUTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di: (C.F./P.I. ), in persona del suo liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante signor ( – nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_2
28.07.1959 e residente in [...] – indirizzo di posta elettronica certificata con sede in Palermo Via Caduti senza Croce n. 10, indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata avente ad oggetto le seguenti attività: lavanderia Email_2
industriale consistente nella gestione di stabilimenti e strutture organizzate per servizi di lavaggio a secco, di tintoria, stiratoria e confezione per complessi industriali, commerciali e turistico-alberghieri, enti pubblici e privati, nonché nell'erogazione di tutti i servizi accessori.
-------------------------------
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, depositato in data 12 settembre 2025 dall'
[...] Parte_1
che ha esposto un credito di € 933.476,86, oggetto di cartelle di pagamento per
[...]
tributi non pagati, oneri e accessori, e conseguenti atti di pignoramento infruttuosi;
rilevato che la società resistente, costituitasi con memoria depositata il 21 ottobre 2025, ha riconosciuto lo stato di insolvenza e ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussista la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – è ubicato a Palermo da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
rilevato che non risulta la pendenza di alcuna domanda della società debitrice volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37, comma 2, CCII;
rilevato che la società convenuta è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII;
considerato, infatti, che la società svolge attività commerciale, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
rilevato che la documentazione contabile depositata dalla società debitrice attesta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, CCII), tenuto conto dell'elevato credito esposto nel ricorso introduttivo (non contestato); ritenuto, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII, che lo stato di insolvenza della sia chiaramente desumibile, Controparte_1
oltre che dall'ammontare del debito indicato in precedenza, anche dal contenuto della memoria di costituzione della società convenuta che conferma l'impossibilità di continuazione dell'attività imprenditoriale;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto dei criteri per la nomina del curatore indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(C.F./P.I. ), in persona del suo liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante signor ( ) con sede in Palermo Via Parte_3 CodiceFiscale_2
Caduti senza Croce n. 10, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
NOMINA giudice delegato la dott.ssa SS Giampietro;
NOMINA curatore l'avv. Giuseppe Miria, con studio a Palermo (il quale risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
3) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare l'amministratore della società, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
4) ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non siano attive le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato dal e a Controparte_2
comunicarlo al Registro delle Imprese;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ex art. 130, comma 1, CCII
(impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
9) ad attenersi al Protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Ufficio e dalla locale
Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato sul sito internet del
Tribunale di Palermo, e – in particolare – ad attivare immediatamente l'aliquota della
Guardia di Finanza della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pag. 11 del Protocollo medesimo;
ORDINA al legale rappresentante della società di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e CP_3
I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
STABILISCE il giorno 18 febbraio 2026 ore 10:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201
CCII;
DISPONE la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, al curatore nominato e alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione per estratto al
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 29 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
AN GN Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente relatore ed estensore dott. AN GN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.