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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ANNIBALLE FEDERICO, elettivamente domiciliata in Ponsacco (PI), Via Valdera P.
n.59/61, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI CP_1 C.F._2
SONIA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), Via F.Lotti n.12, presso lo studio del difensore.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
20/06/2024.
La parte ricorrente “CONCLUDE affinché il Collegio del Tribunale rigettata ogni contraria istanza CP_ ed eccezione di Voglia: - in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie fino ad aggi non ammesse e richiamando tutte le difese esperite agli atti di causa;
- in via principale pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi
[...]
e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1 a) i coniugi vivranno definitivamente separati nel pieno rispetto reciproco, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno;
ciascuno dei due coniugi presterà assenso all'altro al rilascio e rinnovo di permessi e autorizzazioni amministrative, compreso il passaporto per i figli minori;
b) affidamento del figlio minore in regime condiviso con residenza abituale presso la madre, la Per_1 IG , ormai MAnne ed indipendente economicamente, ad oggi residente con la madre, Per_2 deciderà liberamente con chi abitare e quando fare visita all'altro genitore;
quanto al figlio , Per_1 salvo diversi accordi, egli starà con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva;
a settimane alterne starà dal padre all'uscita di scuola il venerdì, fino al lunedì mattina;
l'alternanza sarà rispettata anche per i giorni inerenti le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi una volta il Natale e l'altra capodanno e per le feste pasquali alternando
Pasqua e Pasquetta;
le vacanze estive saranno ripartite in quindici giorni consecutivi o frazionabili in 2 periodi con ciascun genitore, secondo accordi da raggiungere entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui il figlio trascorrerà le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale sarà reperibili;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore e con l'impegno da parte dei genitori di far mantenere lui un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei loro e di adoperarsi con la dovuta diligenza all'attuazione del calendario;
c) la casa coniugale sita in Calcinaia, Via Venezia n.9 resterà assegnata alla madre nell'interesse dei figli fintanto che questi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica;
d) il padre verserà alla madre un contributo perequativo di mantenimento in favore del solo figlio pari Per_1 ad € 250,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- alla madre spetterà l'Assegno Unico familiare nella misura integrale;
- le spese straordinarie relative al figlio minore – mediche, Per_1 scolastiche, ricreative, sportive e di svago – saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, dette spese dovranno essere concordate tra i coniugi, il rimborso al coniuge che ha sostenuto la spesa rimborsabile dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'esibizione del documento giustificativo, non potranno essere rimborsate spese non concordate (fatta eccezione di quelle necessarie ed urgenti) o non documentate (tutte). Con vittoria di compensi e spese di causa. (come da Note di precisazione delle conclusioni del 19/06/2024)
La parte resistente rassegna le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato in via esclusiva alla madre con collocazione e Persona_3 residenza presso la stessa;
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo mensile di €. 600,00, di cui €. 400,00 per il figlio minore ed €. 200,00 per la IG , entro il giorno 05 di ogni mese, Persona_3 Persona_4 oltre rivalutazione Istat annuale ed automatica;
spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, sportive, necessarie per i figli e a carico del padre nella misura del 70% ed il restante Per_2 Per_1
a carico della madre;
3) Assegnazione della casa coniugale alla IG.ra che vi abiterà CP_1 insieme ai figli sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti;
4) Il IG.
[...]
corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di €. 300,00 oltre Parte_1 CP_1 rivalutazione Istat annuale ed automatica entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile;
5) Il figlio , compatibilmente con i suoi impegni e volontà, rimarrà con il padre ogni Per_1 settimana nei giorni del martedi e giovedi dall'uscita di scuola, ove il padre lo preleverà sino alla
2 mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione della madre in periodo non scolastico;
fine settimana alternati dal venerdi prima di cena sino alla domenica dopo cena alle ore 22.00; maggiori festività alternate;
alternati i periodi dal 22 al 29 Dicembre e dal 30
Dicembre al 06 Gennaio, nonché da Giovedi Santo al Lunedi dell'Angelo; 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e scolastiche, stesso diritto alla madre. 6) Con vittoria di spese
e compensi di causa oltre accessori di legge”. (come da Note di precisazione delle conclusioni del
10/06/2024)
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/05/2019, il IG. conveniva in giudizio la IG.ra Parte_1
, chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
celebrato tra le parti in data 04/07/1996 in San NI La RA (CE), dalla cui unione nascevano i figli, il 27/10/2002 e il 16/05/2008. Per_2 Per_1
La separazione tra le parti veniva dichiarata dal Tribunale di Pisa con sentenza n.588/2017 pubblicata il 16/05/2017 nel procedimento n, r.g. 2765/2015, appellata dalla IG.ra CP_1
e definita con sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1872/2018 del 07/08/2018
[...]
nel procedimento n.3027/2017, di rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza di primo grado, con conseguente revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 comma II D.P.R. 115/2002.
Parte ricorrente proponeva, inoltre, ulteriori domande, tra le quali l'affidamento condiviso dei figli minori, la frequentazione con gli stessi, la previsione a suo carico di un contributo perequativo in favore dei figli da versare alla madre di €.350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con comparsa depositata in data 08/01/2020, la IG.ra si costituiva in giudizio, CP_1
ripercorrendo le vicende familiari, comprese le scelte lavorative della stessa, allegando di aver dato un grande apporto quale moglie-casalinga all'unione familiare e al coniuge, evidenziando le diversità delle condizioni economiche con il coniuge, il quale dal gennaio
2017 aveva anche cessato di corrispondere la rata del mutuo alla banca, cui faceva seguito una procedura esecutiva. Chiedeva, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
3 l'affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre, il contributo al mantenimento dei figli e di se stessa, con vittoria di spese.
A seguito dell'udienza presidenziale del 03/02/2020, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, con conferma dell'affidamento condiviso, della collocazione dei figli minori presso la madre, la quale rimaneva assegnataria della casa coniugale e prevedendo, quanto al figlio , che lo stesso, a settimane alterne, venisse prelevato da scuola Per_1 all'orario di uscita il martedì ed il giovedì, e venisse riaccompagnato a scuola dal padre la mattina successiva;
e nella successiva settimana venisse prelevato dal padre all'uscita di scuola il venerdì, e riaccompagnato a scuola il lunedì mattina;
quanto alla IG quasi Per_2
MAnne, era prevista la frequentazione con il padre liberamente un fine settimana ogni due, preferibilmente dal sabato pomeriggio alle quindici alla domenica sera alle venti, purché ciò corrisponda alla sua volontà, con preavviso al padre almeno di ventiquattr'ore nel caso decidesse di non recarsi presso di lui. La Presidente, infine, prevedeva che i figli trascorressero con il padre, per sempre che ciò corrisponda alla sua volontà e fino al Per_2
raggiungimento della MA età, sei giorni consecutivi durante le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi il Natale;
le feste pasquali, sempre ad anni alterni;
quindici giorni consecutivi, o anche, secondo accordi, frazionabili in due periodi, durante le vacanze estive, ad anni alterni in luglio e in agosto. Poneva a carico del padre un contributo di mantenimento per i figli che determinava in €. 500,00, ovvero 250, per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie a semplice richiesta della madre. Assegnava quindi a se stessa la causa quale giudice istruttore, rinviando per lo svolgimento e l'istruttoria della causa. Concessi i termini per le Memorie ex art.183 comma VI cpc, la causa veniva istruita con prove documentali ed orali, testimonianze ed interrogatori formali di entrambe le parti, oltre ad accertamenti tramite la Polizia Tributaria della Guardia Finanza, disposti con l'ordinanza del 17/08/2022, sulla IG.ra , provvedimento integrato successivamente in data 08/11/2022. CP_1
Con provvedimento del 27/03/2023, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., cui faceva seguito la rimessione della causa sul ruolo in data
06/08/2023, disponendo l'aggiornamento delle condizioni economico reddituali di entrambe le parti.
4 Con ordinanza del 10/01/2024, a seguito della richiesta avanzata da parte resistente, veniva disposto l'ascolto del figlio minore (la sorella nelle more è diventata Persona_3 MAnne), avvenuto all'udienza del 08/02/2024. Durante l'udienza, attese le condotte verbalmente minacciose tenute dal ricorrente nei confronti della resistente, il Giudice disponeva la trasmissione deli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciando il IG. . Parte_1
Successivamente, venivano depositati gli atti e documenti relativi alle attività giudiziarie penali conseguenti alle querele presentate, negli anni, dalla IG.ra nei confronti CP_1
del coniuge.
Con note scritte del 20/02/2024, parte resistente modificava le proprie conclusioni, in particolare in punto di affidamento del figlio minore, chiedendone l'affido super esclusivo, ed infine esclusivo con successive note di precisazione depositate il 10/06/2024.
Veniva fissata udienza di precisione delle conclusioni e, con ordinanza del 12/07/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza, previa trasmissione al P.M., con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. decorrenti dal 17/07/2024, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, cui provvedevano entrambe le parti.
In data 28/08/2024, il Servizio sociale depositava la relazione di indagine socio familiare relativa al minore, a seguito di una segnalazione da parte del Comando dei Carabinieri di
Calcinaia (PI), già inviata alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di
Firenze.
Nella relazione, veniva evidenziato il persistente rifiuto del figlio minore di rivedere il padre, gli sviluppi della condizione lavorativa della IG MA titolare di un contratto Per_2
di apprendistato come parrucchiera, stessa attività svolta dalla madre per sei ore al giorno, a turni, per la quale doveva svolgere la prova con contratto a tempo determinato e possibilità di rinnovo. Il Servizio OC, infine, evidenziava che il IG. , negli anni, non Parte_1 ha mai interpellato l'assistente sociale per la gestione dei figli e non si è mai recato a colloqui perché indisponibile a presentarsi. Si è svolto un colloquio telefonico nel quale il IG.
[...]
ha riferito di aver chiuso i rapporti con “quelle persone lì e basta”. Il Servizio Parte_1
OC ha, inoltre, riportato che l'immobile in cui abita la IG.ra con i figli è all'asta, CP_1
per mancato pagamento delle rate del mutuo.
5 Provvedeva al deposito della nuova comparsa conclusionale e memoria di replica la sola parte resistente.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Nel merito, le questioni oggetto di controversia riguardano sia l'affidamento del figlio minore, , sia gli aspetti economici relativi al contributo al mantenimento di entrambi i Per_1 figli e all'assegno divorzile chiesto dalla resistente.
Occorre evidenziare che entrambe le parti avevano domandato, fin dall'inizio, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, salvo modificarlo in Per_1
super esclusivo, da parte della madre, in sede di precisazione delle conclusioni a seguito dello svolgimento dell'udienza di ascolto del minore, nella quale il padre ha assunto una condotta gravemente aggressiva e minacciosa nei confronti della resistente, espressione di un modus agendi da sempre riferito dalla IG.ra , ed emerso durante l'ascolto del minore CP_1
e nell'escussione della IG MA . Persona_4
Sebbene la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa abbia ritenuto non sussistente, nella suindicata condotta del IG. all'udienza del 08/02/2024, Parte_1
alcuna ipotesi delittuosa tanto che al riguardo in data 7/3/24 ha richiesto l'archiviazione (si veda doc. atti PM depositati il 12/3/24), è pur vero che, ai fini delle valutazioni rimesse al
Collegio, l'atteggiamento del ricorrente è degno di pregio in quanto espressione di
6 un'aggressività del marito-padre e di assoluta noncuranza delle eIGenze e delle condizioni, anche emotive e psicologiche, dei figli.
Tale circostanza trova riscontro anche nella relazione del Servizio OC depositata in data
28/08/2024, ove si rinviene la assoluta mancanza di disponibilità del IG. ad Parte_1 incontri e colloqui con l'assistente sociale, sebbene fosse in corso l'attività di monitoraggio finalizzata anche al recupero del rapporto genitore-figli.
Le allegazioni della resistente relative alla vita familiare hanno trovano riscontro nelle dichiarazioni di entrambi i figli delle parti. La MA, sentita all'udienza del Per_2
13/10/2021, ha dichiarato che il fratello da novembre 2020 non andava più dal padre “perché quando ci andava tornava a casa piangendo e mi raccontava che a casa del babbo lui stava male;
del resto ricordo che fin quando ci sono andata io mangiavamo io e lui da soli e lui mi disse che una volta che io avevo smesso di andare dal babbo, lui veniva fatto mangiare da solo;
quando andavo anch'io mio fratello aveva paura e lui voleva dormire con me;
ADR aveva paura perché erano successe scene nella nostra famiglia e lui era impaurito. In particolare mio fratello aveva assistito per due volte a quando mio padre aveva messo le mani addosso alla mamma”.
Il figlio minore, , sentito all'udienza del giorno 08/02/2024, ha riferito di aver assistito Per_1
ad aggressione anche fisiche del padre contro la madre e la sorella ed è stato fermo e risoluto nell'esprimere la sua volontà di non incontrare il padre.
Tutto ciò premesso, quindi, la domanda di affido super esclusivo del minore Persona_3
(nato il [...]) alla madre è fondata e merita accoglimento.
L'art. 337-quater c.c. prevede, al co. 1, che: «Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore». L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse del minore (cfr. Cass.
n. 21425/2022).
Il criterio fondamentale al quale deve conformare la propria decisione il giudice, infatti, è proprio quello costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla
7 disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 28244/2019). Nel caso di specie, sono emersi i requisiti specifici per la deroga al regime generale dell'affido condiviso.
Difatti, la resistente ha, ampiamente, dimostrato nel corso del giudizio il disinteresse del IG.
nei confronti del minore, con il quale non ha più avuto nessun tipo di contatto Parte_1
ed è emersa la mancata disponibilità effettiva e concreta in tal senso, come attestata anche dal Servizio OC nella relazione da ultimo depositata ( a pag.7: “Il IG. ha affermato: Pt_1
'Ho chiuso con quelle persone lì e basta'. Relativamente all'episodio avvenuto in sede di udienza il IG. ha riferito di aver udito cose non veritiere, quindi 'gli do quello che gli Pt_1 spetta e basta', 'non ho speranza a recuperare il rapporto con i miei figli, quando incrocio
nemmeno mi saluta;
loro non vogliono trovare accordi è anni che va avanti e non si Per_1
conclude niente, se vengo a perdere tempo non mi va, non voglio nemmeno più arrabbiarmi non ne vale la pena'), cui non ha fatto seguito alcuna contestazione da parte del ricorrente che, successivamente, ha ritenuto di non avvalersi dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, successivi alla relazione suindicata.
In definitiva, alla luce delle gravi condotte tenute dal IG. , il quale si è del Parte_1
tutto disinteressato alla moglie e al figlio, oltre che alla IG anche se MAnne, sia dal punto materiale che affettivo, venendo meno ai propri doveri morali e materiali, non può che disporsi l'affido super esclusivo del minore alla madre. Persona_3
Nulla deve essere invece disposto in termini di affido per la IG (nata il Persona_4
27/10/2002) avendo lei raggiunto la maggior età.
Atteso il motivato rifiuto del sedicenne e la dichiarata mancanza di interesse del padre, Per_1
deve essere poi sospesa la frequentazione e il diritto di visita del padre.
Per quanto concerne le questioni economiche, meritano di essere modificati i provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza del 06/03/2020, con cui vennero confermate le condizioni di separazione essendo sopravvenute, rispetto a quella data, circostanze nuove.
Dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data 01/09/2023, emerge una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023), €.2.679,00 (giugno 2023), €.2.372,00 (maggio
2023), €.2.342,00 (aprile 2023), €.2.646,00 (marzo 2023), €.2.675,00 (febbraio 2023),
8 €.2.600,00 (gennaio 2023), con un reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad
€.28.014,00
Sia al momento della separazione sia al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti era previsto e attuato un regime di frequentazione padre-figli; ad oggi, invero, nessuno dei due figli frequenta più il padre, né né il minore , il quale, Per_2 Per_1
in particolare, ha espresso più e più volte il suo netto rifiuto alla ripresa dei rapporti con il genitore, con conseguente ulteriore aggravio economico in modalità integrale a carico della sola madre che, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, mai si è sottratta nonostante le sue condizioni economiche.
Inoltre, occorre evidenziare che – come emerso dagli atti di causa- il IG. ha Parte_1
cessato di provvedere il pagamento delle rate del mutuo della casa familiare, già assegnata alla moglie ove vivono anche i figli, con l'attivazione della conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore, provocando così una condizione di rischio di precarietà abitativa degli stessi.
Anche tale omissione, infatti, deve essere considerata ai fini della quantificazione del quantum a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del IG. , in Parte_1
quanto al momento della definizione dei provvedimenti provvisori, era una circostanza valutata a favore dello stesso.
Le domande sul punto avanzate dalla resistente, quindi, devono trovare accoglimento con conseguente disposizione, a carico del ricorrente, dell'obbligo di contribuzione a favore della IG.ra il contributo per il mantenimento del figlio minore di €. 400,00 oltre al CP_1
70% delle spese straordinarie.
In merito alla IG MA, risulta dagli atti che la stessa, ancora molto giovane, Per_2
si è attivata per acquisire una formazione professionale, frequentando la scuola per parrucchiere oltre ad iniziare- come riferito dal Servizio sociale nella relazione depositata in data 28/08/2024- un rapporto lavorativo con contratto di apprendistato, non depositato in atti ma nemmeno contestato dalla resistente negli atti depositati successivamente alla relazione dell'assistente sociale. Trattasi, comunque, di un contratto di apprendistato e, quindi, notoriamente di importo notevolmente inferiore a quanto necessario per acquisire un'autosufficienza economica, tenuto conto anche che trattasi di attività di aiuto parrucchiera.
9 Parte resistente ha quindi adempiuto al proprio onere probatorio;
ancora molto Per_2
giovane, si è adoperata per il conseguimento di una formazione professionale, attivandosi nel mondo del lavoro (come confermato nella relazione del Servizio sociale del 28/08/2024 a pag.7); parte ricorrente, invero, ha assunto una condotta processuale, sul punto, del tutto omissiva, non avendo dimostrato l'eventuale autosufficienza economica della IG.
Deve, quindi, essere posto a carico del IG. anche l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della IG MA della somma di €. 200,00. Persona_4
A carico del ricorrente, infine, deve essere stabilita in ragione del 70% la contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di e , da versare a favore della Per_1 Persona_4
IG.ra . CP_1
Parte resistente ha avanzato anche istanza di assegno divorzile, allegando una condizione di disoccupazione, imputata all'imposizione del coniuge in costanza di matrimonio, il quale non le ha fatto più coltivare le proprie ambizioni professionali, cosicchè né si è specializzata né ha intrapreso percorsi di studio, adattandosi al ruolo di moglie e madre, favorendo la carriera lavorativa del marito e l'unione familiare.
Sul punto, soccorrono le risultanze delle prove documentali e testimoniali.
L'ultimo aggiornamento dei Servizi Sociali, depositato in data 28/08/2024, riporta quanto segue: “Situazione attuale. [omissis] L'abitazione è composta: al piano terra, cucina e salotto e un piccolo spazio di lavanderia dove fa pratica con la madre per affinare Per_2
l'attività di parrucchiera…Durante la visita domiciliare la IG.ra ha riferito di aver CP_1
trovato un lavoro come parrucchiera per sei ore al giorno a turni, che avrebbe iniziato la prova e in caso le avrebbero fatto un contratto determinato con possibilità di rinnovo” pag.7).
Sono stati escussi diversi testimoni, i quali hanno riferito informazioni discordanti sul percorso lavorativo della IG.ra , che necessitano di un'attenta valutazione;
la CP_1 sorella della IG.ra , sentita all'udienza del 30/06/2021, ha riferito che il CP_1
cognato aveva detto alla moglie di rimanere a casa con la bimba, allora piccola, e di non rilevare un negozio di parrucchiera nell'anno 2004, che la sorella “non faceva nulla” di lavoro né parrucchiera né le pulizie, ma sentita in controprova, alla domanda se la sorella avesse a disposizione presso la propria abitazione una stanza adibita a parrucchiera con apposita
10 attrezzatura, ha risposto “Non è vero”, in netto contrasto con quanto riferito dalla OT
OC (circostanza non contestata dalla IG.ra nel Parte_2 CP_1
primo atto di difesa depositato successivamente al 28/08/2024). La cognata e Parte_3 la IG , escusse all'udienza del 13/10/2021, hanno riferito che la IG.ra Persona_4 CP_1
“si recava sempre fuori a lavorare”, ma che ormai era disoccupata dal 2019. La IG.ra
[...]
, attuale compagna del ricorrente, ha confermato che la IG.ra , Persona_5 CP_1
sua ex amica e ex collega di lavoro per un periodo, si era all'epoca dimessa per eIGenze del marito.
Dalle indagini della Guardia di Finanza, inoltre, è emerso il quadro della situazione economico-reddituale della resistente, che attestano una condizione di forte precarietà, oltre alle attestazioni ISEE depositate in data 02/10/2023. Le dichiarazioni dei redditi in atti dimostrano come nell'anno d'imposta 2022 il reddito della IG.ra è stato di € 2.500,00, CP_1 nell'anno 2021 di € 1.872,390, nell'anno 2020 di € 1.1125,00; la relazione della Guardia di
Finanza in atti dimostra redditi che si attestano su poche migliaia di euro l'anno dal 2017 ad oggi, priva di risparmi, di altre entrate e con una casa in comproprietà con il marito sul quale grava un mutuo, oggi sottoposta ad una procedura esecutiva a causa del mancato pagamento delle rate relative.
E' pur vero, però, che la situazione attuale- tra l'altro non del tutto chiara e palesata- della posizione lavorativa della resistente è la conseguenza di decisioni imputabili, nel tempo, esclusivamente alla stessa, come affermato anche dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza di rigetto (pagg.6-7): “E' vero, d'altro canto, che l'appellante ha depositato una dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 con cui dimostra di non disporre dei mezzi economici adeguati per provvedere da sola al suo mantenimento, tuttavia tale affermata improduttività reddituale, ritiene la Corte, dipende, in misura pressochè prevalente, dalla autodeterminazione della stessa parte richiedente l'assegno, perché, come emerge dalle stesse allegazioni della , costei, ha affermato che, per la necessità di dedicarsi ai figli, CP_1
non disporrebbe di tempo sufficiente per svolgere una stabile attività lavorativa che le renderebbe possibile un minimo di autosufficienza economica in una situazione familiare che rasenta l'indigenza a causa proprio dell'intervenuta separazione dal marito. Neppure può darsi per scontata la circostanza dedotta secondo cui l'età della richiedente potrebbe in astratto rappresentare un ostacolo al facile reperimento di un'attività lavorativa, perché tale
11 propalazione potrebbe risultare vera solo per determinate categorie di professioni, mentre invece oggi il mercato del lavoro, soprattutto quello concernente la collaborazione e
l'assistenza familiare, ha aperto le sue frontiere alla possibilità di assorbire forza lavoro senza limitazioni di età, ed anzi, con riferimento in taluni casi è prescelta e preferita una MA maturità anagrafica del lavoratore in ragione del MA affidamento che rappresenta in vista dello svolgimento di determinate mansioni (accudimento degli anziani, baby sitters, mansioni domestiche in genere)..[omissis]..e l'allegazione secondo cui tali attività le sarebbero precluse per la necessità di dedicarsi ai figli minori, non trova ragionevole condivisione da parte di questa Corte, in ragione della stessa età anagrafica dei minori ( 9 e 13 anni) che si avviano ad una fase pre-adolescenziale e non necessitano di una presenza così costante dei familiari, avendo acquisito, in ragione dell'età, un minimo di autosufficienza quantomeno per le fondamentali funzioni della vita”. La Corte di Appello argomentava anche un'oggettiva impossibilità del marito di far fronte, eventualmente a tale ulteriore esborso a fronte della sua retribuzione e dei carichi economici anche connessi alle vicende familiari;
tale circostanza, ad oggi, è peraltro venuta meno considerato che i figli non frequentano il padre e lo stesso non ha più provveduto al pagamento delle rate del mutuo della casa familiare.
La circostanza che il marito abbia cessato di provvedere al pagamento della rata di mutuo non può non costituire un netto peggioramento della situazione economica della IG.ra CP_1
posto che, attesa la procedura esecutiva in corso, è probabile che la stessa debba far fronte a nuove spese per procurare a se e ai figli una diversa sistemazione.
Tali ultime sopravvenute circostanze, unitamente all'attuale retribuzione del IG.
[...]
e alla oggettiva precarietà della situazione lavorativa della IG.ra Parte_1 CP_1
determinatasi anche in conseguenza di scelte familiari condivise col marito, giustificano l'attribuzione di un assegno divorzile alla moglie nella misura di Euro 350,00.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico di Parte ricorrente, soccombente, nell'importo liquidato in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della IG.ra al beneficio CP_1
del patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese
12 dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sec. II, sentenza n.19 del 3 gennaio
2020”).
P.Q.M.
Il Tribunale nella composizione collegiale, definitivamente decidendo, assorbita o rigettata ogni altra istanza, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/07/1996 in San NI La RA (CE), tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) e C.F._1 CP_1 C.F._2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San NI La RA (CE) al n°
55 Parte II, Serie A, anno 1996;
2) Assegna la casa familiare alla IG.ra ove convivono i figli CP_1 Persona_3
e ; Persona_4
3) Dispone l'affido super esclusivo del figlio alla IG.ra con Persona_3 CP_1
collocazione presso la stessa e stabilisce che la madre possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
4) Dispone la sospensione, allo stato, degli incontri padre figlio;
5) Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio della somma mensile di €.400,00 e della IG Per_1 Per_2 della somma mensile di €.200,00, a favore della IG.ra , entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
13 6) Pone a carico del IG. l'obbligo di contribuzione nella misura del Parte_1
70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, da versare a favore della IG.ra su sua richiesta;
Parte_4
7) Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di assegno Parte_1
divorzile a favore della IG.ra , la somma di Euro 350,00 entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San NI La RA (CE) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San NI La RA (CE) il 04/07/1996 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San NI La RA (CE) al n° 55 Parte II, Serie A, anno 1996;
9) Condanna il IG. a rifondere in favore della IG.ra le Parte_1 CP_1 spese di lite da versarsi a favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa resistente, spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, camera di conIGlio del 09/01/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ANNIBALLE FEDERICO, elettivamente domiciliata in Ponsacco (PI), Via Valdera P.
n.59/61, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI CP_1 C.F._2
SONIA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), Via F.Lotti n.12, presso lo studio del difensore.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
20/06/2024.
La parte ricorrente “CONCLUDE affinché il Collegio del Tribunale rigettata ogni contraria istanza CP_ ed eccezione di Voglia: - in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie fino ad aggi non ammesse e richiamando tutte le difese esperite agli atti di causa;
- in via principale pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi
[...]
e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1 a) i coniugi vivranno definitivamente separati nel pieno rispetto reciproco, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno;
ciascuno dei due coniugi presterà assenso all'altro al rilascio e rinnovo di permessi e autorizzazioni amministrative, compreso il passaporto per i figli minori;
b) affidamento del figlio minore in regime condiviso con residenza abituale presso la madre, la Per_1 IG , ormai MAnne ed indipendente economicamente, ad oggi residente con la madre, Per_2 deciderà liberamente con chi abitare e quando fare visita all'altro genitore;
quanto al figlio , Per_1 salvo diversi accordi, egli starà con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva;
a settimane alterne starà dal padre all'uscita di scuola il venerdì, fino al lunedì mattina;
l'alternanza sarà rispettata anche per i giorni inerenti le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi una volta il Natale e l'altra capodanno e per le feste pasquali alternando
Pasqua e Pasquetta;
le vacanze estive saranno ripartite in quindici giorni consecutivi o frazionabili in 2 periodi con ciascun genitore, secondo accordi da raggiungere entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui il figlio trascorrerà le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale sarà reperibili;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore e con l'impegno da parte dei genitori di far mantenere lui un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei loro e di adoperarsi con la dovuta diligenza all'attuazione del calendario;
c) la casa coniugale sita in Calcinaia, Via Venezia n.9 resterà assegnata alla madre nell'interesse dei figli fintanto che questi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica;
d) il padre verserà alla madre un contributo perequativo di mantenimento in favore del solo figlio pari Per_1 ad € 250,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- alla madre spetterà l'Assegno Unico familiare nella misura integrale;
- le spese straordinarie relative al figlio minore – mediche, Per_1 scolastiche, ricreative, sportive e di svago – saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, dette spese dovranno essere concordate tra i coniugi, il rimborso al coniuge che ha sostenuto la spesa rimborsabile dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'esibizione del documento giustificativo, non potranno essere rimborsate spese non concordate (fatta eccezione di quelle necessarie ed urgenti) o non documentate (tutte). Con vittoria di compensi e spese di causa. (come da Note di precisazione delle conclusioni del 19/06/2024)
La parte resistente rassegna le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato in via esclusiva alla madre con collocazione e Persona_3 residenza presso la stessa;
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo mensile di €. 600,00, di cui €. 400,00 per il figlio minore ed €. 200,00 per la IG , entro il giorno 05 di ogni mese, Persona_3 Persona_4 oltre rivalutazione Istat annuale ed automatica;
spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, sportive, necessarie per i figli e a carico del padre nella misura del 70% ed il restante Per_2 Per_1
a carico della madre;
3) Assegnazione della casa coniugale alla IG.ra che vi abiterà CP_1 insieme ai figli sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti;
4) Il IG.
[...]
corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di €. 300,00 oltre Parte_1 CP_1 rivalutazione Istat annuale ed automatica entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile;
5) Il figlio , compatibilmente con i suoi impegni e volontà, rimarrà con il padre ogni Per_1 settimana nei giorni del martedi e giovedi dall'uscita di scuola, ove il padre lo preleverà sino alla
2 mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione della madre in periodo non scolastico;
fine settimana alternati dal venerdi prima di cena sino alla domenica dopo cena alle ore 22.00; maggiori festività alternate;
alternati i periodi dal 22 al 29 Dicembre e dal 30
Dicembre al 06 Gennaio, nonché da Giovedi Santo al Lunedi dell'Angelo; 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e scolastiche, stesso diritto alla madre. 6) Con vittoria di spese
e compensi di causa oltre accessori di legge”. (come da Note di precisazione delle conclusioni del
10/06/2024)
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/05/2019, il IG. conveniva in giudizio la IG.ra Parte_1
, chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
celebrato tra le parti in data 04/07/1996 in San NI La RA (CE), dalla cui unione nascevano i figli, il 27/10/2002 e il 16/05/2008. Per_2 Per_1
La separazione tra le parti veniva dichiarata dal Tribunale di Pisa con sentenza n.588/2017 pubblicata il 16/05/2017 nel procedimento n, r.g. 2765/2015, appellata dalla IG.ra CP_1
e definita con sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1872/2018 del 07/08/2018
[...]
nel procedimento n.3027/2017, di rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza di primo grado, con conseguente revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 comma II D.P.R. 115/2002.
Parte ricorrente proponeva, inoltre, ulteriori domande, tra le quali l'affidamento condiviso dei figli minori, la frequentazione con gli stessi, la previsione a suo carico di un contributo perequativo in favore dei figli da versare alla madre di €.350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con comparsa depositata in data 08/01/2020, la IG.ra si costituiva in giudizio, CP_1
ripercorrendo le vicende familiari, comprese le scelte lavorative della stessa, allegando di aver dato un grande apporto quale moglie-casalinga all'unione familiare e al coniuge, evidenziando le diversità delle condizioni economiche con il coniuge, il quale dal gennaio
2017 aveva anche cessato di corrispondere la rata del mutuo alla banca, cui faceva seguito una procedura esecutiva. Chiedeva, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
3 l'affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre, il contributo al mantenimento dei figli e di se stessa, con vittoria di spese.
A seguito dell'udienza presidenziale del 03/02/2020, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, con conferma dell'affidamento condiviso, della collocazione dei figli minori presso la madre, la quale rimaneva assegnataria della casa coniugale e prevedendo, quanto al figlio , che lo stesso, a settimane alterne, venisse prelevato da scuola Per_1 all'orario di uscita il martedì ed il giovedì, e venisse riaccompagnato a scuola dal padre la mattina successiva;
e nella successiva settimana venisse prelevato dal padre all'uscita di scuola il venerdì, e riaccompagnato a scuola il lunedì mattina;
quanto alla IG quasi Per_2
MAnne, era prevista la frequentazione con il padre liberamente un fine settimana ogni due, preferibilmente dal sabato pomeriggio alle quindici alla domenica sera alle venti, purché ciò corrisponda alla sua volontà, con preavviso al padre almeno di ventiquattr'ore nel caso decidesse di non recarsi presso di lui. La Presidente, infine, prevedeva che i figli trascorressero con il padre, per sempre che ciò corrisponda alla sua volontà e fino al Per_2
raggiungimento della MA età, sei giorni consecutivi durante le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi il Natale;
le feste pasquali, sempre ad anni alterni;
quindici giorni consecutivi, o anche, secondo accordi, frazionabili in due periodi, durante le vacanze estive, ad anni alterni in luglio e in agosto. Poneva a carico del padre un contributo di mantenimento per i figli che determinava in €. 500,00, ovvero 250, per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie a semplice richiesta della madre. Assegnava quindi a se stessa la causa quale giudice istruttore, rinviando per lo svolgimento e l'istruttoria della causa. Concessi i termini per le Memorie ex art.183 comma VI cpc, la causa veniva istruita con prove documentali ed orali, testimonianze ed interrogatori formali di entrambe le parti, oltre ad accertamenti tramite la Polizia Tributaria della Guardia Finanza, disposti con l'ordinanza del 17/08/2022, sulla IG.ra , provvedimento integrato successivamente in data 08/11/2022. CP_1
Con provvedimento del 27/03/2023, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., cui faceva seguito la rimessione della causa sul ruolo in data
06/08/2023, disponendo l'aggiornamento delle condizioni economico reddituali di entrambe le parti.
4 Con ordinanza del 10/01/2024, a seguito della richiesta avanzata da parte resistente, veniva disposto l'ascolto del figlio minore (la sorella nelle more è diventata Persona_3 MAnne), avvenuto all'udienza del 08/02/2024. Durante l'udienza, attese le condotte verbalmente minacciose tenute dal ricorrente nei confronti della resistente, il Giudice disponeva la trasmissione deli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciando il IG. . Parte_1
Successivamente, venivano depositati gli atti e documenti relativi alle attività giudiziarie penali conseguenti alle querele presentate, negli anni, dalla IG.ra nei confronti CP_1
del coniuge.
Con note scritte del 20/02/2024, parte resistente modificava le proprie conclusioni, in particolare in punto di affidamento del figlio minore, chiedendone l'affido super esclusivo, ed infine esclusivo con successive note di precisazione depositate il 10/06/2024.
Veniva fissata udienza di precisione delle conclusioni e, con ordinanza del 12/07/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza, previa trasmissione al P.M., con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. decorrenti dal 17/07/2024, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, cui provvedevano entrambe le parti.
In data 28/08/2024, il Servizio sociale depositava la relazione di indagine socio familiare relativa al minore, a seguito di una segnalazione da parte del Comando dei Carabinieri di
Calcinaia (PI), già inviata alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di
Firenze.
Nella relazione, veniva evidenziato il persistente rifiuto del figlio minore di rivedere il padre, gli sviluppi della condizione lavorativa della IG MA titolare di un contratto Per_2
di apprendistato come parrucchiera, stessa attività svolta dalla madre per sei ore al giorno, a turni, per la quale doveva svolgere la prova con contratto a tempo determinato e possibilità di rinnovo. Il Servizio OC, infine, evidenziava che il IG. , negli anni, non Parte_1 ha mai interpellato l'assistente sociale per la gestione dei figli e non si è mai recato a colloqui perché indisponibile a presentarsi. Si è svolto un colloquio telefonico nel quale il IG.
[...]
ha riferito di aver chiuso i rapporti con “quelle persone lì e basta”. Il Servizio Parte_1
OC ha, inoltre, riportato che l'immobile in cui abita la IG.ra con i figli è all'asta, CP_1
per mancato pagamento delle rate del mutuo.
5 Provvedeva al deposito della nuova comparsa conclusionale e memoria di replica la sola parte resistente.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Nel merito, le questioni oggetto di controversia riguardano sia l'affidamento del figlio minore, , sia gli aspetti economici relativi al contributo al mantenimento di entrambi i Per_1 figli e all'assegno divorzile chiesto dalla resistente.
Occorre evidenziare che entrambe le parti avevano domandato, fin dall'inizio, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, salvo modificarlo in Per_1
super esclusivo, da parte della madre, in sede di precisazione delle conclusioni a seguito dello svolgimento dell'udienza di ascolto del minore, nella quale il padre ha assunto una condotta gravemente aggressiva e minacciosa nei confronti della resistente, espressione di un modus agendi da sempre riferito dalla IG.ra , ed emerso durante l'ascolto del minore CP_1
e nell'escussione della IG MA . Persona_4
Sebbene la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa abbia ritenuto non sussistente, nella suindicata condotta del IG. all'udienza del 08/02/2024, Parte_1
alcuna ipotesi delittuosa tanto che al riguardo in data 7/3/24 ha richiesto l'archiviazione (si veda doc. atti PM depositati il 12/3/24), è pur vero che, ai fini delle valutazioni rimesse al
Collegio, l'atteggiamento del ricorrente è degno di pregio in quanto espressione di
6 un'aggressività del marito-padre e di assoluta noncuranza delle eIGenze e delle condizioni, anche emotive e psicologiche, dei figli.
Tale circostanza trova riscontro anche nella relazione del Servizio OC depositata in data
28/08/2024, ove si rinviene la assoluta mancanza di disponibilità del IG. ad Parte_1 incontri e colloqui con l'assistente sociale, sebbene fosse in corso l'attività di monitoraggio finalizzata anche al recupero del rapporto genitore-figli.
Le allegazioni della resistente relative alla vita familiare hanno trovano riscontro nelle dichiarazioni di entrambi i figli delle parti. La MA, sentita all'udienza del Per_2
13/10/2021, ha dichiarato che il fratello da novembre 2020 non andava più dal padre “perché quando ci andava tornava a casa piangendo e mi raccontava che a casa del babbo lui stava male;
del resto ricordo che fin quando ci sono andata io mangiavamo io e lui da soli e lui mi disse che una volta che io avevo smesso di andare dal babbo, lui veniva fatto mangiare da solo;
quando andavo anch'io mio fratello aveva paura e lui voleva dormire con me;
ADR aveva paura perché erano successe scene nella nostra famiglia e lui era impaurito. In particolare mio fratello aveva assistito per due volte a quando mio padre aveva messo le mani addosso alla mamma”.
Il figlio minore, , sentito all'udienza del giorno 08/02/2024, ha riferito di aver assistito Per_1
ad aggressione anche fisiche del padre contro la madre e la sorella ed è stato fermo e risoluto nell'esprimere la sua volontà di non incontrare il padre.
Tutto ciò premesso, quindi, la domanda di affido super esclusivo del minore Persona_3
(nato il [...]) alla madre è fondata e merita accoglimento.
L'art. 337-quater c.c. prevede, al co. 1, che: «Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore». L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse del minore (cfr. Cass.
n. 21425/2022).
Il criterio fondamentale al quale deve conformare la propria decisione il giudice, infatti, è proprio quello costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla
7 disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 28244/2019). Nel caso di specie, sono emersi i requisiti specifici per la deroga al regime generale dell'affido condiviso.
Difatti, la resistente ha, ampiamente, dimostrato nel corso del giudizio il disinteresse del IG.
nei confronti del minore, con il quale non ha più avuto nessun tipo di contatto Parte_1
ed è emersa la mancata disponibilità effettiva e concreta in tal senso, come attestata anche dal Servizio OC nella relazione da ultimo depositata ( a pag.7: “Il IG. ha affermato: Pt_1
'Ho chiuso con quelle persone lì e basta'. Relativamente all'episodio avvenuto in sede di udienza il IG. ha riferito di aver udito cose non veritiere, quindi 'gli do quello che gli Pt_1 spetta e basta', 'non ho speranza a recuperare il rapporto con i miei figli, quando incrocio
nemmeno mi saluta;
loro non vogliono trovare accordi è anni che va avanti e non si Per_1
conclude niente, se vengo a perdere tempo non mi va, non voglio nemmeno più arrabbiarmi non ne vale la pena'), cui non ha fatto seguito alcuna contestazione da parte del ricorrente che, successivamente, ha ritenuto di non avvalersi dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, successivi alla relazione suindicata.
In definitiva, alla luce delle gravi condotte tenute dal IG. , il quale si è del Parte_1
tutto disinteressato alla moglie e al figlio, oltre che alla IG anche se MAnne, sia dal punto materiale che affettivo, venendo meno ai propri doveri morali e materiali, non può che disporsi l'affido super esclusivo del minore alla madre. Persona_3
Nulla deve essere invece disposto in termini di affido per la IG (nata il Persona_4
27/10/2002) avendo lei raggiunto la maggior età.
Atteso il motivato rifiuto del sedicenne e la dichiarata mancanza di interesse del padre, Per_1
deve essere poi sospesa la frequentazione e il diritto di visita del padre.
Per quanto concerne le questioni economiche, meritano di essere modificati i provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza del 06/03/2020, con cui vennero confermate le condizioni di separazione essendo sopravvenute, rispetto a quella data, circostanze nuove.
Dalle ultime buste paga depositate dal ricorrente in data 01/09/2023, emerge una retribuzione mensile netta di €.2.293,00 (luglio 2023), €.2.679,00 (giugno 2023), €.2.372,00 (maggio
2023), €.2.342,00 (aprile 2023), €.2.646,00 (marzo 2023), €.2.675,00 (febbraio 2023),
8 €.2.600,00 (gennaio 2023), con un reddito 2022 imponibile (da modello 730/2023) pari ad
€.28.014,00
Sia al momento della separazione sia al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti era previsto e attuato un regime di frequentazione padre-figli; ad oggi, invero, nessuno dei due figli frequenta più il padre, né né il minore , il quale, Per_2 Per_1
in particolare, ha espresso più e più volte il suo netto rifiuto alla ripresa dei rapporti con il genitore, con conseguente ulteriore aggravio economico in modalità integrale a carico della sola madre che, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, mai si è sottratta nonostante le sue condizioni economiche.
Inoltre, occorre evidenziare che – come emerso dagli atti di causa- il IG. ha Parte_1
cessato di provvedere il pagamento delle rate del mutuo della casa familiare, già assegnata alla moglie ove vivono anche i figli, con l'attivazione della conseguente procedura esecutiva da parte dell'istituto bancario creditore, provocando così una condizione di rischio di precarietà abitativa degli stessi.
Anche tale omissione, infatti, deve essere considerata ai fini della quantificazione del quantum a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del IG. , in Parte_1
quanto al momento della definizione dei provvedimenti provvisori, era una circostanza valutata a favore dello stesso.
Le domande sul punto avanzate dalla resistente, quindi, devono trovare accoglimento con conseguente disposizione, a carico del ricorrente, dell'obbligo di contribuzione a favore della IG.ra il contributo per il mantenimento del figlio minore di €. 400,00 oltre al CP_1
70% delle spese straordinarie.
In merito alla IG MA, risulta dagli atti che la stessa, ancora molto giovane, Per_2
si è attivata per acquisire una formazione professionale, frequentando la scuola per parrucchiere oltre ad iniziare- come riferito dal Servizio sociale nella relazione depositata in data 28/08/2024- un rapporto lavorativo con contratto di apprendistato, non depositato in atti ma nemmeno contestato dalla resistente negli atti depositati successivamente alla relazione dell'assistente sociale. Trattasi, comunque, di un contratto di apprendistato e, quindi, notoriamente di importo notevolmente inferiore a quanto necessario per acquisire un'autosufficienza economica, tenuto conto anche che trattasi di attività di aiuto parrucchiera.
9 Parte resistente ha quindi adempiuto al proprio onere probatorio;
ancora molto Per_2
giovane, si è adoperata per il conseguimento di una formazione professionale, attivandosi nel mondo del lavoro (come confermato nella relazione del Servizio sociale del 28/08/2024 a pag.7); parte ricorrente, invero, ha assunto una condotta processuale, sul punto, del tutto omissiva, non avendo dimostrato l'eventuale autosufficienza economica della IG.
Deve, quindi, essere posto a carico del IG. anche l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della IG MA della somma di €. 200,00. Persona_4
A carico del ricorrente, infine, deve essere stabilita in ragione del 70% la contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di e , da versare a favore della Per_1 Persona_4
IG.ra . CP_1
Parte resistente ha avanzato anche istanza di assegno divorzile, allegando una condizione di disoccupazione, imputata all'imposizione del coniuge in costanza di matrimonio, il quale non le ha fatto più coltivare le proprie ambizioni professionali, cosicchè né si è specializzata né ha intrapreso percorsi di studio, adattandosi al ruolo di moglie e madre, favorendo la carriera lavorativa del marito e l'unione familiare.
Sul punto, soccorrono le risultanze delle prove documentali e testimoniali.
L'ultimo aggiornamento dei Servizi Sociali, depositato in data 28/08/2024, riporta quanto segue: “Situazione attuale. [omissis] L'abitazione è composta: al piano terra, cucina e salotto e un piccolo spazio di lavanderia dove fa pratica con la madre per affinare Per_2
l'attività di parrucchiera…Durante la visita domiciliare la IG.ra ha riferito di aver CP_1
trovato un lavoro come parrucchiera per sei ore al giorno a turni, che avrebbe iniziato la prova e in caso le avrebbero fatto un contratto determinato con possibilità di rinnovo” pag.7).
Sono stati escussi diversi testimoni, i quali hanno riferito informazioni discordanti sul percorso lavorativo della IG.ra , che necessitano di un'attenta valutazione;
la CP_1 sorella della IG.ra , sentita all'udienza del 30/06/2021, ha riferito che il CP_1
cognato aveva detto alla moglie di rimanere a casa con la bimba, allora piccola, e di non rilevare un negozio di parrucchiera nell'anno 2004, che la sorella “non faceva nulla” di lavoro né parrucchiera né le pulizie, ma sentita in controprova, alla domanda se la sorella avesse a disposizione presso la propria abitazione una stanza adibita a parrucchiera con apposita
10 attrezzatura, ha risposto “Non è vero”, in netto contrasto con quanto riferito dalla OT
OC (circostanza non contestata dalla IG.ra nel Parte_2 CP_1
primo atto di difesa depositato successivamente al 28/08/2024). La cognata e Parte_3 la IG , escusse all'udienza del 13/10/2021, hanno riferito che la IG.ra Persona_4 CP_1
“si recava sempre fuori a lavorare”, ma che ormai era disoccupata dal 2019. La IG.ra
[...]
, attuale compagna del ricorrente, ha confermato che la IG.ra , Persona_5 CP_1
sua ex amica e ex collega di lavoro per un periodo, si era all'epoca dimessa per eIGenze del marito.
Dalle indagini della Guardia di Finanza, inoltre, è emerso il quadro della situazione economico-reddituale della resistente, che attestano una condizione di forte precarietà, oltre alle attestazioni ISEE depositate in data 02/10/2023. Le dichiarazioni dei redditi in atti dimostrano come nell'anno d'imposta 2022 il reddito della IG.ra è stato di € 2.500,00, CP_1 nell'anno 2021 di € 1.872,390, nell'anno 2020 di € 1.1125,00; la relazione della Guardia di
Finanza in atti dimostra redditi che si attestano su poche migliaia di euro l'anno dal 2017 ad oggi, priva di risparmi, di altre entrate e con una casa in comproprietà con il marito sul quale grava un mutuo, oggi sottoposta ad una procedura esecutiva a causa del mancato pagamento delle rate relative.
E' pur vero, però, che la situazione attuale- tra l'altro non del tutto chiara e palesata- della posizione lavorativa della resistente è la conseguenza di decisioni imputabili, nel tempo, esclusivamente alla stessa, come affermato anche dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza di rigetto (pagg.6-7): “E' vero, d'altro canto, che l'appellante ha depositato una dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 con cui dimostra di non disporre dei mezzi economici adeguati per provvedere da sola al suo mantenimento, tuttavia tale affermata improduttività reddituale, ritiene la Corte, dipende, in misura pressochè prevalente, dalla autodeterminazione della stessa parte richiedente l'assegno, perché, come emerge dalle stesse allegazioni della , costei, ha affermato che, per la necessità di dedicarsi ai figli, CP_1
non disporrebbe di tempo sufficiente per svolgere una stabile attività lavorativa che le renderebbe possibile un minimo di autosufficienza economica in una situazione familiare che rasenta l'indigenza a causa proprio dell'intervenuta separazione dal marito. Neppure può darsi per scontata la circostanza dedotta secondo cui l'età della richiedente potrebbe in astratto rappresentare un ostacolo al facile reperimento di un'attività lavorativa, perché tale
11 propalazione potrebbe risultare vera solo per determinate categorie di professioni, mentre invece oggi il mercato del lavoro, soprattutto quello concernente la collaborazione e
l'assistenza familiare, ha aperto le sue frontiere alla possibilità di assorbire forza lavoro senza limitazioni di età, ed anzi, con riferimento in taluni casi è prescelta e preferita una MA maturità anagrafica del lavoratore in ragione del MA affidamento che rappresenta in vista dello svolgimento di determinate mansioni (accudimento degli anziani, baby sitters, mansioni domestiche in genere)..[omissis]..e l'allegazione secondo cui tali attività le sarebbero precluse per la necessità di dedicarsi ai figli minori, non trova ragionevole condivisione da parte di questa Corte, in ragione della stessa età anagrafica dei minori ( 9 e 13 anni) che si avviano ad una fase pre-adolescenziale e non necessitano di una presenza così costante dei familiari, avendo acquisito, in ragione dell'età, un minimo di autosufficienza quantomeno per le fondamentali funzioni della vita”. La Corte di Appello argomentava anche un'oggettiva impossibilità del marito di far fronte, eventualmente a tale ulteriore esborso a fronte della sua retribuzione e dei carichi economici anche connessi alle vicende familiari;
tale circostanza, ad oggi, è peraltro venuta meno considerato che i figli non frequentano il padre e lo stesso non ha più provveduto al pagamento delle rate del mutuo della casa familiare.
La circostanza che il marito abbia cessato di provvedere al pagamento della rata di mutuo non può non costituire un netto peggioramento della situazione economica della IG.ra CP_1
posto che, attesa la procedura esecutiva in corso, è probabile che la stessa debba far fronte a nuove spese per procurare a se e ai figli una diversa sistemazione.
Tali ultime sopravvenute circostanze, unitamente all'attuale retribuzione del IG.
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e alla oggettiva precarietà della situazione lavorativa della IG.ra Parte_1 CP_1
determinatasi anche in conseguenza di scelte familiari condivise col marito, giustificano l'attribuzione di un assegno divorzile alla moglie nella misura di Euro 350,00.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico di Parte ricorrente, soccombente, nell'importo liquidato in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della IG.ra al beneficio CP_1
del patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese
12 dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sec. II, sentenza n.19 del 3 gennaio
2020”).
P.Q.M.
Il Tribunale nella composizione collegiale, definitivamente decidendo, assorbita o rigettata ogni altra istanza, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/07/1996 in San NI La RA (CE), tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) e C.F._1 CP_1 C.F._2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San NI La RA (CE) al n°
55 Parte II, Serie A, anno 1996;
2) Assegna la casa familiare alla IG.ra ove convivono i figli CP_1 Persona_3
e ; Persona_4
3) Dispone l'affido super esclusivo del figlio alla IG.ra con Persona_3 CP_1
collocazione presso la stessa e stabilisce che la madre possa assumere in completa autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio;
4) Dispone la sospensione, allo stato, degli incontri padre figlio;
5) Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio della somma mensile di €.400,00 e della IG Per_1 Per_2 della somma mensile di €.200,00, a favore della IG.ra , entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
13 6) Pone a carico del IG. l'obbligo di contribuzione nella misura del Parte_1
70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli, da versare a favore della IG.ra su sua richiesta;
Parte_4
7) Pone a carico del IG. l'obbligo di versare, a titolo di assegno Parte_1
divorzile a favore della IG.ra , la somma di Euro 350,00 entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San NI La RA (CE) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San NI La RA (CE) il 04/07/1996 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San NI La RA (CE) al n° 55 Parte II, Serie A, anno 1996;
9) Condanna il IG. a rifondere in favore della IG.ra le Parte_1 CP_1 spese di lite da versarsi a favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa resistente, spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, camera di conIGlio del 09/01/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
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