Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4721/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di separazione consensuale tra coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Calcagnile;
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Ada Giovanna Alibrando;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Taurisano in data 15/05/1997 e trascritto nei
registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 20, parte II, serie
A, anno ). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Tricase, 28/05/2000) e (Tricase, 03/07/2003). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, con riferimento alle condizioni di separazione hanno concordato che:
− CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI. Come innanzi specificato, i due figli maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti, in particolare , è studentessa universitaria e , al termine Per_1 Per_2 dell'anno in corso cesserà l'impiego momentaneo presso l'esercito aspirando ad un diverso lavoro. In questa sede, quindi i coniugi intendono regolare la disciplina del mantenimento dei figli sino a quando non avranno raggiunto una loro autonomia economica. Il SI.
, avendo una disponibilità economica maggiore rispetto Parte_1 alla coniuge, assume l'obbligo di mantenere i figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Quanto alle spese straordinarie, quale quelle indicate nel protocollo di Codesto Tribunale, il SI. si farà carico nella percentuale del 80% di esse Parte_1 residuando il 20% in capo alla SI.ra . Controparte_1
− CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI CONIUGI. Entrambi i coniugi, quanto all'assegno di mantenimento stabiliscono quanto segue: Il SI.
, in ragione di coniuge economicamente più forte, Parte_1 verserà alla SI.ra quale assegno di Controparte_1 mantenimento per la separazione, la somma di € 7.000,00
(settemila/00), nella formula una tantum da corrispondere al momento della pronuncia della presente separazione secondo le presenti condizioni.
− ACCORDI PATRIMONIALI DIVERSI DAL MANTENIMENTO - In relazione all'autovetture. Il SI. riterrà per sé l'autovettura BMW Parte_1
(vetusta di oltre 22 anni), mentre la SI.ra riterrà Controparte_1
2 R.G.V.G. 4721/2024
per sé l'autovettura Fiat Punto. Entrambi i veicoli sono intestati alla
IG.ra la quale collaborerà a rilasciare l'assenso al passaggio CP_1 di proprietà del veicolo Bmw, entro la data prevista per la separazione consensuale dei coniugi. - In relazione ai beni mobili. I beni mobili costituenti l'arredamento della casa coniugale verranno suddivisi come segue: La SI.ra potrà asportare dalla casa Controparte_1 coniugale esclusivamente i seguenti beni mobili:
1. Camera da letto completa 2. cristalliera tinello 3. tavolo in ferro battuto tinello 4. n. 8 sedie tinello 5. quadri (4 cornici in legno) + 2 rame 6. baule vicino al letto matrimoniale 7. sedia antiquariato tre piedi 8. specchio del corridoio 9. tende complete di aste 10. corredo della madre 11. barbecue 12. servizi (n.2) di piatti con bicchierini 13. tazze per latte e caffè 14. cassapanca con stock di tessuti 15. bicicletta L'asporto di detti beni mobili potrà avvenire in più riprese previa comunicazione da effettuare almeno 5 giorni prima all'altro coniuge e comunque entro sei mesi dall'omologa della separazione. - Costituzione di obbligazione in favore dei figli. La SI.ra si impegna a rimettere in Controparte_1 favore dei figli e le somme liquidabili dai Buoni fruttiferi Per_1 Per_2
CP_ postali cointestati tra ed i figli, ovvero a consegnare loro il titolo cartolare nel caso in cui non fosse stato passato all'incasso, concordandone il termine di consegna unitamente ai figli, cui saranno corrisposti direttamente, stante la maggiore età di entrambi. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si dichiarano soddisfatti dell'accordo raggiunto - valevole sia per il procedimento di separazione che per quello di divorzio - e dichiarano altresì di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, causa o ragione derivante dal matrimonio, né per nessun'altra causa o ragione.
− ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Non sussistendo figli minorenni non deve farsi luogo all'istituto. La casa famigliare resta nel possesso del SI. che ne è l'esclusivo proprietario. La SI.ra Parte_1
si impegna a liberare l'immobile entro il termine di Controparte_1
20 giorni dall'omologa della separazione.
3 R.G.V.G. 4721/2024
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 08/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
18/02/2025).
1.3.- Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, le parti hanno precisato che l'obbligo di mantenimento dei figli posto a carico di si sostanzia nel corrispondere Parte_1 direttamente in favore di ciascuno di essi la somma mensile di € 150,00 fino al raggiungimento della loro autonomia economica.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4721/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 08/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Ruffano, 18/11/1969) e (Taurisano (LE), Controparte_1
30/05/1973) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
4 R.G.V.G. 4721/2024
dello stato civile del Comune di Taurisano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di conSIlio del 26/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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