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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39/2019 del Ruolo Generale, rimessa al Collegio all'esito dell'udienza del 21.12.2023, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ., con provvedimento del 16.1.2024, avente per oggetto domanda di disconoscimento di paternità
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catanzaro, via Duomo n. 24, presso lo studio dell'avv. Claudia Consarino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Catanzaro, via Domenico Mottola di Amato n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco
Granato, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa costituiva e di risposta;
resistente nonchè
(C.F. ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliata in Catanzaro, via L. Gallucci n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Gerace (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione in riassunzione;
resistente nonche'
P.M. in sede
Interventore ex lege Conclusioni della parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che , nata a [...] il Controparte_2
08/08/2001 registrata presso il Comune di Catanzaro come figlia di e Controparte_1 Parte_1
non è figlia del Dott. ; per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile
[...] Parte_1
del Comune di Catanzaro di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e di adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
con vittoria di spese e competenze legali in caso di opposizione della convenuta”.
Conclusioni della parte resistente : “Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_1 carenza dei requisiti di cui all'art. 163, 3° comma n. 4, c.p.c.; dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione dell'attore sia per la scadenza del termine annuale, da intendersi decorrente con la data di nascita della disconoscenda, che ex art. 244, 2° comma, c.c., che per il decorso del termine quinquennale ex art. 244, comma 4, c.c.; dichiarare improponibile ed improcedibile la presente procedura per insussistenza dei presupposti inerenti la legittimazione di tutte le parti in giudizio;
dichiarare l'azione non fondata e, comunque, non provata;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Conclusioni della parte resistente : “In via preliminare, accertare e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento per la mancata dimostrazione del rispetto del termine di decadenza di un anno;
nel merito, rigettare la domanda di disconoscimento nell'interesse di a preservare la stabilità dei propri rapporti;
in subordine, e, qualora Controparte_2 dovesse essere dichiarata la mancata paternità del Dott. , disporre il mantenimento Parte_1 del cognome da parte di;
con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese Controparte_2 processuali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 4.1.2019, regolarmente notificato alle controparti,
conveniva in giudizio l'avv. Francesco Gerace, nella qualità di curatore speciale Parte_1
- all'epoca minorenne - e , oltre che il P.M. in sede premettendo di Controparte_2 Controparte_1 avere contratto in data 1.6.1996 matrimonio concordatario con;
specificava, in Controparte_1 particolare, che in costanza di matrimonio, in data 8.8.2001, nasceva , denunciata CP_2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro quale figlia dei coniugi suddetti.
Rappresentava che nel mese di gennaio 2018, durante una conversazione intercorsa tra lo stesso ricorrente ed un suo conoscente, veniva a conoscenza che la nel periodo compreso tra il CP_1
300° ed 180° giorno prima della nascita di , aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, CP_2 della quale era ignaro;
notizia che gli veniva confermata anche da altre persone.
Pertanto, ritenendo che non fosse sua figlia biologica, agiva per il disconoscimento di CP_2 paternità, pur nutrendo e continuando a nutrire affetto nei confronti della stessa, ritenendo di interesse della minore accertare la propria paternità biologica, quale componente essenziale del diritto all'identità personale.
Ribadiva, altresì, circa l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 244 cod. civ., di essere venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie solo verso la metà del mese di gennaio 2018 ed evidenziava, pertanto, come i Giudici della Suprema Corte avessero sostenuto che il nuovo termine quinquennale di proponibilità dell'azione si applicasse solo ai figli già nati al momento dell'entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014), per i quali non fosse stata proposta azione di disconoscimento, ma la decorrenza del nuovo termine iniziava dal giorno di entrata in vigore della nuova legge, con la conseguente considerazione che per i figli già nati alla data del 7 febbraio 2014 il termine quinquennale di decadenza veniva a cadere il 7 febbraio 2019.
Chiedeva, dunque, accertarsi e dichiararsi che , nata a [...] l'[...], Controparte_2 registrata presso il Comune di Catanzaro come figlia di e , non era Controparte_1 Parte_1 figlia di e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Catanzaro di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e di adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge, con vittoria di spese e competenze legali in caso di opposizione.
Si costituiva con propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.3.2019 CP_1
, la quale, preliminarmente, evidenziava che con istanza del 30.4.2018 l'odierno ricorrente
[...] adiva il Giudice Tutelare al fine di ottenere la nomina di un curatore della minore per avviare CP_2
l'azione di disconoscimento;
a seguito di richiesta di revoca del curatore, avanzata dalla il CP_1
Giudice Tutelare, nel contraddittorio delle parti, disponeva che il nominato curatore rinunciasse al giudizio n. 3455/2018 (procedura di disconoscimento) in aderenza alla volontà manifestata dalla minore;
precisava, ancora, la che il richiedeva ed otteneva, nuovamente, nomina di CP_1 Pt_1 altro curatore, nella persona dell'avv. Francesco Gerace, per giungere, in tal modo, al presente giudizio.
Costituendosi in giudizio, eccepiva la improponibilità e/o improcedibilità della Controparte_1 domanda per la pendenza di altro giudizio, il n. 3455/2018, tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto;
chiedeva la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n. 1466/2018, introdotto dalla resistente per chiedeva la revoca della nomina del curatore avv. Francesco Gerace;
eccepiva, altresì, la tardività dell'azione di disconoscimento.
Nel merito, sottolineava l'infondatezza delle affermazioni e delle richieste avversarie, dirette a ledere l'immagine della comparente e l'interesse della figlia minore ed eccepiva di non essere stata notificata dell'atto introduttivo in qualità di esercente la potestà genitoriale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'intervenuta decadenza dall'azione del ricorrente sia per il decorso del termine annuale ex art. 244, comma 2, cod. civ., sia per il decorso del termine quinquennale ex art. 244, comma 4, cod. civ.; dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3 n. 4, cod. proc. civ.; dichiarare la litispendenza con il giudizio n. 3455/2018 pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39, comma 1, cod. proc. civ. del presente giudizio;
disporre ex art. 295 cod. proc. civ. la sospensione del presente processo fino alla risoluzione della controversia n. 1466/2018 pendente innanzi a codesto medesimo Tribunale;
dichiarare improponibile ed improcedibile la presente procedura per insussistenza dei presupposti inerenti la legittimazione di tutte le parti in giudizio;
nell'ipotesi in cui fossero disposti i test comparativi del DNA tra e , chiedeva Controparte_2 Parte_1 confermarsi la non sussistenza di dubbio circa l'effettiva paternità di . Parte_1
Si costituiva, poi, in data 27.3.2019 l'avv. Francesco Gerace, quale curatore della minore CP_2
, eccependo la inammissibilità dell'azione del ricorrente per mancato rispetto del termine
[...] decadenziale di un anno e la mancanza di qualsivoglia allegazione sufficiente a dimostrare l'adulterio della CP_1
In ordine all'interesse della minore ed al favor veritatis, sostenuto dal ricorrente, il curatore sottolineava come non fosse assolutamente interessata alla conoscenza della propria CP_2 identità biologica, privilegiando la stabilità dei rapporti già maturati.
Chiedeva, pertanto, previa audizione di , dichiararsi la inammissibilità dell'azione di CP_2 disconoscimento per il decorso del termine di decadenza;
nel merito, rigettare la domanda di disconoscimento nell'interesse della minore a preservare la stabilità dei propri rapporti;
in subordine, nella ipotesi di accoglimento della domanda, disporre il mantenimento del cognome da parte della minore.
Fissata la prima udienza al 16.4.2019, venivano, successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e le parti depositavano le rispettive memorie.
All'udienza del 14.11.2019, il curatore, avv. Francesco Gerace, dava atto del raggiungimento della maggiore età di ed eccepiva il sopravvenuto difetto di legittimazione;
il Giudice dichiarava CP_2
l'interruzione del procedimento.
Con ricorso per riassunzione del giudizio interrotto, depositato in data 22.11.2019, Pt_1 conveniva in giudizio e , divenuta maggiorenne e si
[...] Controparte_1 Controparte_2 riportava alle conclusioni già formulate nel precedente atto introduttivo.
In data 20.5.2020, dopo alcuni rinvii, si costituiva , la quale si riportava alle Controparte_1 conclusioni già formulate con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n.1, cod. proc. civ. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2020, con provvedimento del 22.5.2020, il Giudice ammetteva le prove articolate da parte ricorrente nella memoria di cui all'art. 183, comma
6 n. 2, cod. proc. civ. ai nn. 4, 5, 6, 7 e 11 con i due testi indicati, nonché la prova contraria articolata dalla resistente , con i tre testi indicati sulle circostanze richieste da parte ricorrente, Controparte_1 riservando all'esito l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova articolati dalle parti.
All'udienza del 15.12.2020 venivano escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, e . Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
A seguito dell'escussione del teste , che affermava “non ho riferito né al né Testimone_5 Pt_1 ad altri di essere a conoscenza di una eventuale relazione extraconiugale intrattenuta dalla CP_1 con il e della figlia nata dalla predetta relazione”, e del teste , che, al Pt_2 Testimone_2 contrario, dichiarava “il dott. in un congresso mi ha chiesto per avere conferma sul conto del Tes_5
e della In quella occasione mi sono accorto che il già fosse a conoscenza del Pt_1 Pt_3 Tes_5 pettegolezzo ma che voleva lo dicessi io”, parte ricorrente, ritenendo la testimonianza del “in Tes_5 netta, macroscopica ed insanabile contraddizione con quanto asserito dal teste , Testimone_2 presentava querela, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, per il reato di falsa testimonianza;
querela che allegava agli atti del presente giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.3.2021, il Giudice, con provvedimento del
22.3.2021, ritenendo di dover procedere prima di ogni altra ulteriore attività istruttoria all'interrogatorio libero di , rinviava all'8.6.2021 per tale incombente;
veniva poi Controparte_2 nominato CTU il quale comunicava che, nelle more, non si era presentata alle due Controparte_2 convocazioni, non intendendosi sottoporsi al prelievo ematico e, quindi, alla prova di paternità.
Giunti all'udienza del 21.12.2023, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, concedendo alle parti termine ex art. 190 cod. proc. civ.
***
In ordine alla qualificazione giuridica della domanda, l'azione promossa da va Parte_1 inquadrata in quella di disconoscimento di paternità, mirante a far accertare e dichiarare che tra lo stesso e , nata in data [...] in [...] matrimonio con , Controparte_2 Controparte_1 mancasse qualsiasi rapporto biologico.
Si osserva, sul punto, che la paternità biologica si presume allorquando il figlio risulti concepito in costanza di matrimonio;
trattasi, tuttavia di presunzione iuris tantum.
Ed invero, a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 154/2013, che ha, in parte, riformato la disciplina previgente sul punto, l'azione di disconoscimento è, oggi, disciplinata dagli artt. 243 bis e ss cod. civ.; in particolare, con la riforma del 2013 si è escluso che l'azione di disconoscimento della paternità possa essere esperita solo al ricorrere delle ipotesi previste nell'abrogato art. 235 cod. civ., essendosi previsto che, al fine di vedere accolta la domanda di disconoscimento, l'attore deve dimostrare, con qualunque mezzo, unicamente che non sussiste alcun rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
Quanto ai termini decadenziali, il codice civile prevede che l'azione in esame possa essere esercitata solo entro termini ben precisi, che variano a seconda di quale sia il soggetto che la propone.
Nel caso che ci occupa, a proporre la presente azione è stato il padre;
ai sensi dell'art. 244, comma
2, c.c., quest'ultimo può disconoscere il figlio entro il termine di un anno, decorrente o dal giorno della nascita (quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è avvenuta) o dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza di generare o dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento (se prova di averli ignorati prima) o dal giorno di ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o nella residenza familiare (se il giorno della nascita si trovava lontano da tali luoghi) o, infine, dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita del figlio.
In ogni caso, l'azione non può più essere esercitata una volta che siano decorsi cinque anni dalla nascita del figlio, ex art. 244, comma 4, c.c.
Come sopra specificato, entrambe le parti convenute, costituendosi, hanno eccepito sia la inammissibilità dell'azione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 244, comma 4, cod. civ. sia l'inammissibilità dell'azione per decorso del termine annuale di cui all'art. 244, comma 2, cod. civ.
Orbene, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta da Parte_1 per decorso del termine decadenziale quinquennale di cui all'art. 244, comma 4, cod. civ., il Collegio non può non giungere al rigetto della eccezione stessa, in quanto infondata.
Come, infatti, ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte (sentenza n. 28999/2018),
l'ordinamento prevede che le disposizioni introdotte con il precitato decreto legislativo si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e contestazione dello status di figlio relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del detto decreto, mentre i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità previsti decorrono dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso, intervenuta in data 7.2.2014.
In altre parole, precisa la pronuncia in commento che «il nuovo termine quinquennale di proponibilità dell'azione si applica solo ai figli già nati al momento dell'entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014), per i quali non sia già stata proposta azione di disconoscimento, ma la decorrenza del nuovo termine inizia dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge, con la conseguente considerazione che per i figli che siano già nati alla data del 7 febbraio 2014 il termine quinquennale di decadenza verrà a cadere il 7 febbraio 2019».
Alla luce della superiore pronuncia, essendo la convenuta nata l'[...] e, quindi, Controparte_2 prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo ed essendo stata la presente azione interposta dopo l'entrata in vigore del decreto, alla data del 28.12.2018 (data di notifica dell'atto di citazione) l'attore non era incorso nella decadenza quinquennale, avendo, quindi, esercitato l'azione entro il termine previsto dall'ultimo comma della citata disposizione.
Merita, al contrario, accoglimento l'eccezione - parimenti avanzata dalle convenute -, di inammissibilità dell'azione per decorso del termine annuo di cui all'art. 244, comma 2, cod. civ.
Invero, l'azione di disconoscimento della paternità del marito deve essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, cod. civ., secondo il quale, come già evidenziato, «il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia».
Come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19324/2020 «... grava sull'attore l'onere di dimostrare di aver agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è
l'acquisizione certa della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo, perciò, sufficiente un'infatuazione o una relazione sentimentale e, neppure, una mera frequentazione della moglie con un altro uomo».
Alla luce di quanto sopra esposto, essendo stata contestata dalle parti convenute - in particolar modo dalla convenuta - la ricostruzione dei fatti come esposta nell'atto di citazione, l'attore Controparte_1 avrebbe dovuto meglio e più accuratamente provare il momento in cui sarebbe venuto a conoscenza dell'adulterio, atteso che è proprio questo il termine da cui decorre l'anno per proporre l'azione, a pena di decadenza.
Ebbene, nel caso di specie, è stata effettuata un'istruttoria che non soccorre la tesi attorea, dal momento che la prova testimoniale si è limitata a riferire di generiche voci e pettegolezzi relativi alla presunta infedeltà della convenuta omettendo di fornire riferimenti temporali e cronologici CP_1 concreti. Sul punto, occorre osservare, infatti, che, a parte la genericità delle allegazioni di parte attrice, nulla di chiaro, preciso ed incontrovertibile è stato fornito dalla prova testimoniale, atteso che le circostanze confermate dai testi sono state, poi, negate dai testi di parte convenuta, sicché le deduzioni di cui all'atto introduttivo del giudizio sono rimaste mere enunciazioni di parte ed affermazioni labiali, tra l'altro fermamente contestate dalla CP_1
In punto di prova, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'indagine sull'epoca della conoscenza dell'adulterio, ai fini della prova della tempestività dell'azione di disconoscimento della paternità fondata sull'adulterio della moglie, inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro, che va, autonomamente, provato con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento, quale evento condizionante l'ammissibilità dell'azione e, quindi, estraneo alla materia attinente allo status” (v.
Cass. Sez. 1 ordinanza n. 3263 del 9.2.2018; Cass. Sez. 1 sentenza n. 14556 del 26.6.2014).
Dunque, come osservato, i termini per la proposizione dell'azione di cui al comma 4 della norma in esame decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del citato decreto (7 febbraio 2014); ciò significa che, indipendentemente dall'età del figlio, il nuovo termine di decadenza di 5 anni inizia a decorrere da quella data e all'interno di questo termine, ma comunque entro il termine di decadenza annuale deve essere fatta valere la scoperta dell'adulterio.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, stante la mancata prova dell'elemento temporale della conoscenza certa della scoperta dell'adulterio (v. Cass. Sez. 1 sentenza n. 30844 del 6.11.2023, secondo cui “la scoperta dell'adulterio deve essere una conoscenza certa, non solo un sospetto, legata a fatti idonei a determinare il concepimento del figlio da disconoscere - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 cod. civ. - va intesa come acquisizione certa della conoscenza e non come mero sospetto di un fatto rappresentato da una vera
e propria relazione o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo”), per decadenza dal termine, la domanda va dichiarata inammissibile, risultando inconferente ogni altra questione posta dalle parti.
L'attore è soccombente nei confronti delle parti convenute e va, pertanto, condannato alla rifusione in loro favore delle spese di lite liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.55/2014, come modificato, in relazione al valore della causa e nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda attorea;
2. condanna al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 ciascuno per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17.7.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Liberato Faccenda dott.ssa Francesca Garofalo