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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa Rosanna Femia, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale iscritta al n°1364 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Spadaro, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Laganà, giusta procura in atti.
resistente avente ad oggetto: Opposizione ad A.T.P. – Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.3.2024 parte ricorrente, dopo avere ritualmente contestato le conclusioni del CTU nella fase di ATP introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma
6 c.p.c. il presente giudizio di merito, chiedendo il riconoscimento del suddetto beneficio.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1
giudizio contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante integrazione della CTU espletata nella precedente fase di ATPO, al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nel caso in esame sono stati evidenziati, sia pure in maniera succinta, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott.
non avrebbe opportunamente considerato la gravità del quadro Persona_1
patologico di cui è affetto, in particolare, avrebbe omesso di valutare l'incidenza della patologia oncologica in relazione alla vasculopatia cerebrale associata allo stato ansioso nella gestione quotidiana del stomia a permanenza, già di per sé limitativa in soggetti privi di vasculopatia cerebrale.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso accertando che il ricorrente risulta affetto da CA retto operato e radiotrattato con impianto di colostomia definitiva in attuale follow-up;
Cardiopatia ischemica post infartuale trattato con PTCA + stent su IVA. Disturbo
d'ansia. Vasculopatia cerebrale cronica, ritenendo che il ricorrentenon presenta la situazione di non autosufficienza valida ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80.
Sul punto relativo alla deambulazione ed all'autonomia, il C.T.U., ha poi accertato che il periziando non presenta problemi nella deambulazione ed è autonomo per gli atti quotidiani della vita.
Su tale dato, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliario.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa.
Va infine rilevato che il CTU valutata l'ulteriore documentazione nonché sottoposto nuovamente a visita il periziando ha concluso che Sulla base dell'esame obiettivo e della nuova documentazione depositata, esprime le seguenti valutazioni: Non vi sono segni clinici e/o strumentali di ripresa della malattia neoplastica. Per quanto sopra, si confermano le conclusioni espresse nella relazione di CTU del
23/12/2023. Il ctu ha altresì valutato anche il certificato neurologico del 5.3.2025 concludendo che la visita neurologica del 05/03/2025 descrive un quadro patologico sovrapponibile a quello dal sottoscritto riscontrato in sede di visita peritale. La documentazione clinica presentata non modifica il giudizio espresso e le conclusioni alle quali il sottoscritto CTU è pervenuto a seguito della visita medico legale eseguita.
Per quanto sopra, si confermano le conclusioni espresse nella relazione di CTU del
07/03/2025 (cfr integrazione ctu).
Pertanto la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale, mentre l'ulteriore documentazione depositata unitamente alle note di trattazione scritta nulla aggiunge a quanto già accertato trattandosi di documento già valutato dal CTU.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U. e nelle note integrative, vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Ciò posto, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente, e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Questo giudice ritiene infatti che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO e, all'esito della valutazione della nuova documentazione sanitaria, nel presente giudizio di opposizione.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata dichiarazione di esenzione, pone le spese di lite e di CTU a carico di parte ricorrente, liquidando quest'ultime come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 2187/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessive € 1300,00 in favore dell' oltre accessori come per legge. CP_1
3) Pone a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Reggio Calabria, 16.04.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa Rosanna Femia, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale iscritta al n°1364 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Spadaro, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Laganà, giusta procura in atti.
resistente avente ad oggetto: Opposizione ad A.T.P. – Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.3.2024 parte ricorrente, dopo avere ritualmente contestato le conclusioni del CTU nella fase di ATP introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma
6 c.p.c. il presente giudizio di merito, chiedendo il riconoscimento del suddetto beneficio.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1
giudizio contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante integrazione della CTU espletata nella precedente fase di ATPO, al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nel caso in esame sono stati evidenziati, sia pure in maniera succinta, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott.
non avrebbe opportunamente considerato la gravità del quadro Persona_1
patologico di cui è affetto, in particolare, avrebbe omesso di valutare l'incidenza della patologia oncologica in relazione alla vasculopatia cerebrale associata allo stato ansioso nella gestione quotidiana del stomia a permanenza, già di per sé limitativa in soggetti privi di vasculopatia cerebrale.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso accertando che il ricorrente risulta affetto da CA retto operato e radiotrattato con impianto di colostomia definitiva in attuale follow-up;
Cardiopatia ischemica post infartuale trattato con PTCA + stent su IVA. Disturbo
d'ansia. Vasculopatia cerebrale cronica, ritenendo che il ricorrentenon presenta la situazione di non autosufficienza valida ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80.
Sul punto relativo alla deambulazione ed all'autonomia, il C.T.U., ha poi accertato che il periziando non presenta problemi nella deambulazione ed è autonomo per gli atti quotidiani della vita.
Su tale dato, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliario.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa.
Va infine rilevato che il CTU valutata l'ulteriore documentazione nonché sottoposto nuovamente a visita il periziando ha concluso che Sulla base dell'esame obiettivo e della nuova documentazione depositata, esprime le seguenti valutazioni: Non vi sono segni clinici e/o strumentali di ripresa della malattia neoplastica. Per quanto sopra, si confermano le conclusioni espresse nella relazione di CTU del
23/12/2023. Il ctu ha altresì valutato anche il certificato neurologico del 5.3.2025 concludendo che la visita neurologica del 05/03/2025 descrive un quadro patologico sovrapponibile a quello dal sottoscritto riscontrato in sede di visita peritale. La documentazione clinica presentata non modifica il giudizio espresso e le conclusioni alle quali il sottoscritto CTU è pervenuto a seguito della visita medico legale eseguita.
Per quanto sopra, si confermano le conclusioni espresse nella relazione di CTU del
07/03/2025 (cfr integrazione ctu).
Pertanto la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale, mentre l'ulteriore documentazione depositata unitamente alle note di trattazione scritta nulla aggiunge a quanto già accertato trattandosi di documento già valutato dal CTU.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U. e nelle note integrative, vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Ciò posto, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente, e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Questo giudice ritiene infatti che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO e, all'esito della valutazione della nuova documentazione sanitaria, nel presente giudizio di opposizione.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata dichiarazione di esenzione, pone le spese di lite e di CTU a carico di parte ricorrente, liquidando quest'ultime come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 2187/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessive € 1300,00 in favore dell' oltre accessori come per legge. CP_1
3) Pone a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Reggio Calabria, 16.04.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia