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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Consorzio Di Bonifica RR VInese - Difensore_5
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830627000 CONT. CONSORZIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830627000 CONT. CONSORZIO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 04.02.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdER, in atti;
Consorzio non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2025 00068306 27 000, notificata in data 05.11.2025, l'Agenzia delle
Entrate IO, per conto del Consorzio di Bonifica RR VInese, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.452,00 per contributi consortili anni 2019 e 2020.
Con ricorso in data 17.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alle parti resistenti 17.11.2025 (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 17.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il resistente
Consorzio, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 17.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 04.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 17.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Invero, per quanto riguarda il merito dell'impugnazione ovvero la contestazione circa l'assenza di un beneficio specifico e diretto derivante dalla realizzazione delle opere di bonifica, appare opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
In particolare, l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi di Bonifica discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma I, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Testo unico sulla bonifica integrale”, il quale stabilisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che “la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”. Il successivo art. 17, comma 1, precisa che “la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto”.
Infine, l'art. 59, comma II, prevede che “per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21”.
Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11/2003 e successivamente con la legge n. 07/2023.
Ebbene, per quanto riguarda il pagamento delle quote consortili non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, bensì è necessario, ai sensi dell'art. 860 cod. civ. e dell'art. 10
R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico riconducibile all'immobile oggetto dell'imposizione tributaria: insomma, il contributo consortile, in quanto quota di partecipazione al costo di opere di bonificazione, è dovuto solo nel caso in cui derivino al consorziato benefici specifici e diretti in misura proporzionale. Inoltre, non sono sufficienti dei vantaggi soltanto generici e teorici, poiché è indispensabile un vantaggio specifico, concreto, effettivo e dimostrabile. Tale vantaggio, poi, deve essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore del fondo determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n.
8960/1996, con la quale ha stabilito che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione: inoltre, la
Corte ha affermato che il vantaggio può essere certamente generale ovvero riguardare un insieme rilevante di immobili dove tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico.
Successivamente la Suprema Corte, l'ordinanza n. 17759/2019 (richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della Legge Regionale Calabria n. 11/2003, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”) ha stabilito che: “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile (…), specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore” (cfr. anche l'ordinanza n. 20902/2021.
In materia, va richiamata anche l'ordinanza n. 26647/2022, con la quale la Suprema Corte ha confermato che: “I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio, che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo,
Corte costituzionale n. 288 del 2018)”.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente contestato la sussistenza di una utilitas, cioè di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile, da cui è derivato un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione. A fronte di tali specifiche e argomentate contestazioni circa la sussistenza del presupposto impositivo, le parti resistenti, in primis il Consorzio, nulla hanno controdedotto, anzi addirittura il Consorzio non si è nemmeno costituito in giudizio, pur ricadendo sullo stesso uno specifico onere probatorio ai sensi dell'art. 2697, comma I, cod. civ.
Di conseguenza, l'accoglimento di tale doglianza, attinente al merito della controversia, esime la Corte adita dall'esame delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 17.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti del Consorzio di Bonifica RR VInese e dell'Agenzia delle Entrate IO, ritualmente notificato in data 17.11.2025 e depositato in data
17.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 450,00 per compenso, oltre Iva e Cassa
e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in VI Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Consorzio Di Bonifica RR VInese - Difensore_5
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830627000 CONT. CONSORZIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006830627000 CONT. CONSORZIO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 04.02.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdER, in atti;
Consorzio non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2025 00068306 27 000, notificata in data 05.11.2025, l'Agenzia delle
Entrate IO, per conto del Consorzio di Bonifica RR VInese, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.452,00 per contributi consortili anni 2019 e 2020.
Con ricorso in data 17.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alle parti resistenti 17.11.2025 (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 17.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il resistente
Consorzio, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 17.11.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 04.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 17.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Invero, per quanto riguarda il merito dell'impugnazione ovvero la contestazione circa l'assenza di un beneficio specifico e diretto derivante dalla realizzazione delle opere di bonifica, appare opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
In particolare, l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi di Bonifica discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma I, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Testo unico sulla bonifica integrale”, il quale stabilisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che “la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”. Il successivo art. 17, comma 1, precisa che “la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto”.
Infine, l'art. 59, comma II, prevede che “per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21”.
Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11/2003 e successivamente con la legge n. 07/2023.
Ebbene, per quanto riguarda il pagamento delle quote consortili non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, bensì è necessario, ai sensi dell'art. 860 cod. civ. e dell'art. 10
R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico riconducibile all'immobile oggetto dell'imposizione tributaria: insomma, il contributo consortile, in quanto quota di partecipazione al costo di opere di bonificazione, è dovuto solo nel caso in cui derivino al consorziato benefici specifici e diretti in misura proporzionale. Inoltre, non sono sufficienti dei vantaggi soltanto generici e teorici, poiché è indispensabile un vantaggio specifico, concreto, effettivo e dimostrabile. Tale vantaggio, poi, deve essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore del fondo determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n.
8960/1996, con la quale ha stabilito che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione: inoltre, la
Corte ha affermato che il vantaggio può essere certamente generale ovvero riguardare un insieme rilevante di immobili dove tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico.
Successivamente la Suprema Corte, l'ordinanza n. 17759/2019 (richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della Legge Regionale Calabria n. 11/2003, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”) ha stabilito che: “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile (…), specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore” (cfr. anche l'ordinanza n. 20902/2021.
In materia, va richiamata anche l'ordinanza n. 26647/2022, con la quale la Suprema Corte ha confermato che: “I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio, che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo,
Corte costituzionale n. 288 del 2018)”.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente contestato la sussistenza di una utilitas, cioè di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile, da cui è derivato un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione. A fronte di tali specifiche e argomentate contestazioni circa la sussistenza del presupposto impositivo, le parti resistenti, in primis il Consorzio, nulla hanno controdedotto, anzi addirittura il Consorzio non si è nemmeno costituito in giudizio, pur ricadendo sullo stesso uno specifico onere probatorio ai sensi dell'art. 2697, comma I, cod. civ.
Di conseguenza, l'accoglimento di tale doglianza, attinente al merito della controversia, esime la Corte adita dall'esame delle altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 17.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti del Consorzio di Bonifica RR VInese e dell'Agenzia delle Entrate IO, ritualmente notificato in data 17.11.2025 e depositato in data
17.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 450,00 per compenso, oltre Iva e Cassa
e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in VI Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella