CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 579/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. , con domicilio eletto in Novi Ligure (AL), Parte_1 C.F._1 al civico 95 di Via Garibaldi, presso lo studio dell'avv. Francesca Bagarelli, la quale lo rappresenta e difende come da delega collazionata su separato foglio inviato telematicamente unitamente al ricorso in appello
Appellante
Contro
(c.f. e p. Iva ), con sede in Tortona, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Torino, al civico
14 di C.so Tassoni, presso l'avv. Eva Basso che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione in appello
Appellata
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 2.12.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 2.4.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 10.5.2021, ha convenuto in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Alessandria in funzione di giudice del lavoro l Controparte_1
esponendo quanto segue.
Il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente della convenuta dal 2.8.2019 al
28.9.2010, in qualità di operaio di 5° livello ex CCNL Artigiani Metalmeccanici, con
1 mansioni di gruista;
di aver eseguito, sin dall'inizio del rapporto, la prestazione su due turni (dalle 8.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 8.00), ambedue con due ore di pausa, dal lunedì al venerdì e anche il sabato e la domenica per due volte al mese;
di essersi alternato con il collega di aver seguito nei due fine settimana mensili Testimone_1
l'orario che andava dalle 8.00 del sabato alle 8.00 del lunedì successivo, oppure dalle
18.00 se il lunedì cadeva con turno mattutino.
Ha affermato inoltre che, sin dai primi di agosto del 2020, a seguito delle dimissioni del si era trovato a lavorare senza pause, giorno e notte;
-che il lavoro Tes_1 eccedentario gli era stato retribuito indicato con la voce “premio riassorbibile” in busta paga;
ha lamentato che detto compenso non avrebbe coperto la retribuzione a lui dovuta secondo il CCNL per lavoro straordinario, feriale festivo e notturno e ha sostenuto di essere rimasto quindi a credito della somma totale di euro 58.731,04.
Per detta somma il ha chiesto la condanna della società ex datrice di lavoro, Parte_1
con accessori di legge.
La società ha contestato la ricostruzione del e ha Controparte_1 Parte_1
sostenuto che il ricorrente non svolgeva lavoro straordinario nei periodi indicati;
-che,
a fronte della richiesta di seguire turni di reperibilità infrasettimanale, notturna e festiva alternata (con inizio dalle 22.00 e dal 2019, dalle 20.00 e termine alle 6.00 del mattino seguente), non era obbligato, come tutti gli altri suoi colleghi, a fermarsi nei locali aziendali;
-che, su richiesta del ricorrente e di altri, la società aveva messo a disposizione dei locali (una sala mensa e un dormitorio), per l'attesa, se del caso, della chiamata d'intervento durante il turno;
-che il , all'epoca, risiedeva a una Parte_1
distanza di circa 20 km dal luogo di lavoro;
-che la reperibilità e il lavoro in concreto svolto, con gli specifici interventi di soccorso, erano retribuiti con la voce apposita in busta paga indicata come “premio riassorbibile”; -che, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, oltre al e al si alternavano nel turno anche Parte_1 Tes_1
e ; -che il ricorrente aveva fruito di ferie dal Testimone_2 Persona_1
13.12.2019 al 4.2.2020 ed era stato collocato in CIG OV nei mesi di aprile e maggio
2020, rispettivamente per 136 e 40 ore, con la conseguente necessità di escludere dal computo delle eventuali differenze retributive i periodi suddetti.
La causa è stata istruita con l'audizione di testi e la licenza di CTU.
Con sentenza non definitiva (in data 16.11.2023, n. 375/2023), il Tribunale ha qualificato la prestazione lavorativa oggetto di causa come reperibilità e non come lavoro straordinario;
ha condannato la società ex art. 278 Controparte_1
2 c.p.c. al pagamento delle differenze tra premio assorbibile corrisposto al ricorrente nel corso del tempo e l'indennità di reperibilità, calcolata secondo il CCNL di riferimento per tutto il periodo, esclusi i periodi CIG, malattia e ferie, e tenuto conto di cinque giorni lavorativi ogni cinque settimane e un turno ogni due mesi nel fine settimana;
ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione delle differenze retributive e nominato il CTU, in persona del dott. Per_2
Acquisita la relazione del CTU, con sentenza definitiva, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
6.699,00, oltre Iva e cpa e al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Avverso le sentenze suddette il ha interposto appello, al quale ha resistito la Parte_1
società . Controparte_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. Le sentenze impugnate.
Il Tribunale, ai fini di causa, ha preso le mosse dalle norme di attuazione delle Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, rilevando che per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
per periodo di riposo si intende qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro e per lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro (cfr. art. 2 d. lgs. 66/2003).
Ha ricordato che – in conformità a quanto stabilito da CGUE con sent. 10.9.2015 nella causa 266-14 – ad integrare la nozione di orario di lavoro ex art.
2.1 della Dir. 2003/88,
è la condizione del lavoratore obbligato a essere fisicamente presente nel luogo lavoro e a tenersi a disposizione del datore di lavoro per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno1.
Ha osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è elemento che qualifica il periodo in questione come estraneo all'orario di lavoro ai sensi della Dir.
2003/882.
3 Ha ricordato che la Cass. (27.10.2021, n. 30301) ha stabilito che la reperibilità al lavoro non costituisce propriamente lavoro eccedentario rispetto al limite legale o contrattuale, ma si configura come prestazione strumentale e accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato al di fuori dell'orario di lavoro in vista di una prestazione lavorativa;
-che la reperibilità svolta nel giorno di riposo settimanale o in orario notturno limita, ma non esclude del tutto, il godimento del riposo e comporta il diritto a un particolare trattamento economico aggiuntivo fissato dalla contrattazione collettiva o dal giudice.
Nella specie, il Tribunale, in base alle risultanze istruttorie, ha escluso trattarsi di lavoro eccedentario qualificabile in termini di lavoro straordinario, essendo in presenza di una mera reperibilità diretta a far fronte a possibili richieste di interventi di soccorso stradale;
si è trattato di una disponibilità a rendere la prestazione in determinati archi temporali – disponibilità non ostativa alla possibilità del lavoratore di gestire il proprio tempo al di fuori del tempo dedicato alla prestazione richiesta.
Per il giudice, l'intrattenersi all'interno dei locali aziendali da parte del non è Parte_1 stato l'effetto di un obbligo, quanto di una scelta personale dettata da ragioni di comodità perché il lavoratore ha preferito evitare di tornare alla propria abitazione
(distante circa 20 km dalla sede di lavoro); tale prestazione è stata retribuita con premio assorbibile corrispondente agli interventi effettuati nei turni infrasettimanali e festivi, in base a una forfettizzazione dell'indennità contrattuale di reperibilità.
Il Tribunale ha quindi disposto CTU diretta a verificare se il premio erogato – esclusi i periodi di CIG per OV, di assenza per malattia e di ferie – coprisse o meno l'indennità dovuta secondo la contrattazione collettiva.
La base di calcolo è stata posta in ragione dell'accertamento della prestazione nei turni festivi con la frequenza di settimane alterne tra e , in base alle Tes_1 Parte_1
dichiarazioni rese dal primo, escusso quale teste.
Dalla CTU è stata esclusa la sussistenza di differenze retributive a favore del;
Parte_1
il ricorso è stato quindi rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente rimasto soccombente.
2. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo il censura la sentenza perché viziata da errata Parte_1
qualificazione del lavoro straordinario prestato in termini di servizio di reperibilità; il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione su una errata lettura e
4 interpretazione delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato come l'attività lavorativa si svolgesse secondo una turnistica notte/giorno anche per i giorni festivi e che, pertanto, la stessa non potesse ritenersi ascrivibile alla mera reperibilità, la quale prevedeva una presenza sul posto di lavoro in un tempo non superiore a 30/40 minuti.
Secondo l'appellante, l'obbligo di eseguire l'attività lavorativa anche nei giorni di sabato e domenica avrebbe escluso la possibilità di godere del riposo dopo 5 giorni di lavoro pieno e, quindi, tale attività si sarebbe dovuta qualificare come lavoro straordinario.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provato un turno di reperibilità infrasettimanale di 5 giorni lavorativi ogni cinque settimane: quanto affermato dal giudice sarebbe inficiato da due errori: il primo relativo ai turni festivi indicati in parte motiva, ossia un turno festivo a settimane alterne (quindi due turni al mese) e poi tutte le settimane dopo le dimissioni del il secondo Tes_1
riportato in dispositivo, laddove si è considerato un turno ogni due mesi nel fine settimana. Vi sarebbe una chiara contraddizione nel ritenere provati due week-end al mese e nello statuire in dispositivo la ricorrenza di una reperibilità limitata a un week- end ogni cinque settimane.
La CTU non potrebbe essere presa in considerazione per il profilo strettamente numerico, ossia per la quantità dei turni di reperibilità effettuati dal , sia orario Parte_1
notturno che festivo.
3. Disamina dei motivi.
Il primo motivo, che si appunta sulla pretesa erronea qualificazione dell'attività svolta oltre l'orario di lavoro in termini di reperibilità e non di lavoro straordinario, è infondato.
L'articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1. "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2. "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
(...)».
Come è noto, in assonanza con il contenuto della Dir n. 93/104 CE, l'art. 2, n. 1, del D.
Lgs. 66/2003 definisce l'orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'estensione generalizzata di tale nozione fa sì che, normalmente, nel computo della durata della prestazione di lavoro debbano essere inclusi anche i periodi durante i quali
5 il dipendente è soggetto a un obbligo di permanenza sul luogo di lavoro, anche se impegnato in attività di intensità variabile che possono comportare intervalli anche notevolmente prolungati, durante i quali è comunque tenuto a mantenersi costantemente a disposizione del datore di lavoro3 (come si verifica, ad es., per il personale sanitario impegnato nei servizi di guardia4).
Val la pena di ricordare che anche la circolare 3.3.2005 n. 8 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali ha sottolineato, facendo richiamo alla giurisprudenza comunitaria (in specie, CGUE 9.9.2003, C-151/02), che la definizione di orario di lavoro adottata nel 2003 ha portata certamente più ampia di quella enunciata nel r.d.l. n. 1956 del 1923 perché vi comprende non solo il lavoro “effettivo”, ma anche i periodi in cui lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”.
Dai principi sopra enunciati si ricava che il discrimine tra la reperibilità e l'attività integrante l'orario di lavoro effettivo è costituito dall'obbligo del lavoratore di soggiacere al potere direttivo del datore di lavoro (nel periodo di disponibilità data dal secondo in favore del primo) in termini tali da ritenere alquanto compressa la facoltà del lavoratore di gestire il proprio tempo5; in sintesi deve emergere un'apprezzabile, significativa conformazione datoriale del tempo durante il quale i servizi professionali specifici non sono richiesti. Per contro, qualora i vincoli imposti al lavoratore (ad es. nel corso di periodo di guardia determinato) non raggiungano un grado di intensità tale e gli consentano di gestire il proprio tempo e dedicarsi ai propri interessi senza grossi vincoli, è solo il tempo connesso alla prestazione di lavoro che, eventualmente, si sia effettivamente realizzata durante un periodo del genere costituisce «orario di lavoro6».
Nel caso di specie, diversamente da quanto propugnato dall'appellante, il , Parte_1 come gli altri lavoratori occupati dall' nello stesso tipo di attività, Controparte_1
non erano obbligati a rimanere nel corso del turno di disponibilità/reperibilità, anche notturno e festivo, nei locali aziendali;
né erano obbligati ad assicurare un intervento immediato, tale cioè da costringerli a una presenza in loco obbligata, pena l'impossibilità di adempiere la prestazione lavorativa loro richiesta.
6 Dalle deposizioni acquisite (rif. e è emerso che era fissato Tes_3 Tes_4
l'obbligo di intervenire entro 40 minuti e che, quindi, chi era reperibile di notte e abitava a Tortona ben poteva, nel turno di reperibilità, rimanere a casa.
La circostanza che il risiedesse all'epoca a Castelceriolo, a circa 20 Km di Parte_1
distanza dalla sede di lavoro, non muta la natura della prestazione accessoria a lui richiesta, dal momento che il tempo di intervento era fissato, anche per il ricorrente come per gli altri suoi colleghi, in 40 minuti.
Appare chiaro, quindi, come a condizionare la condotta del ricorrente non sia stata la prescrizione di un obbligo di presenza nei locali aziendali durante il turno di servizio di reperibilità -essendo una tale evidenza non provata dall'istruttoria-, quanto la scelta dello stesso di risiedere in una località diversa, ubicata a circa venti chilometri Parte_1
dalla sede di lavoro e di optare per fermarsi nei locali aziendali durante i turni di reperibilità per contenere i costi di spostamento e non per una difficoltà collegata a obblighi sottesi alla prestazione accessoria richiestagli.
Come ricordato dalla teste , «(…) Il ha fatto a me la richiesta di potersi Tes_3 Parte_1
fermare in sede durante la reperibilità considerato che il suo domicilio era distante e che voleva contenere le spese di spostamento».
Tale scelta non può, evidentemente, trasformare una prestazione accessoria qual è la reperibilità, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, costituita dall'obbligo di rendersi prontamente rintracciabile, in determinati archi temporali, in prestazione di lavoro straordinario.
Come ritenuto anche di recente dal Supremo Collegio (Cass. 32418/2023), la reperibilità notturna non può essere considerata alla stregua del lavoro straordinario o di quello effettivo: tale tipo di prestazione non può essere quindi soggetta all'applicazione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario o notturno, ma deve essere compensata con una indennità specifica prevista per il servizio di reperibilità, così come formalizzata nella contrattazione collettiva, ovvero, in mancanza determinata dal giudice.
Per quanto di interesse, il CCNL Metalmeccanici ha previsto che, per il servizio di reperibilità, fosse erogata una indennità.
Nella specie, peraltro, il ricorrente non può lamentare la mancanza di compenso per il servizio di reperibilità, essendo provato documentalmente che, per ogni mese di lavoro, il medesimo ha ricevuto nelle buste paga somme, di importo variabile e anche consistente (€ 432,00 busta paga febbr 2020, € 600,00, busta paga giugno 2020, €
7 700,00 busta paga luglio 2020, € 1.380,00 busta paga agosto 2020, docc. 2, 6, 7, 8 all. fasc. I grado prod. sub. doc. 2), sotto la voce “premio assorbibile7” (cfr. Parte_1
dep. ) per i turni di reperibilità prestati dal lavoratore. Per_1
Come chiarito dai testi e il servizio di reperibilità era pagato con la Per_1 Tes_1 previsione di somme concordate per la sola reperibilità (€ 13,00 inizialmente e poi €
25,00 lordi), con somme variabili a seconda del tipo di intervento (€ 20,00, € 50,00, €
60,00).
Le buste paga prodotte recano anche l'indicazione di somme erogate al a Parte_1
titolo di lavoro straordinario (computato al 25% e fino al 45%) prestato, mese per mese, da gennaio a settembre 2020 [cfr. 1/2020, per € 109,32; 3/2020, per € 212,05; 5/2020, per € 153,14; 6/2020, per € 235,61; 7/2020, per € 235,61; 8/2020, per € 418,20 (al
25%) e per € 81,99 (al 45%); 9/2020 per € 153,19], come risulta dalle buste paga allegate al fasc I grado, prod. , sub. doc. 2 cit.. Parte_1
Il ricorrente ha agito pretendendo di qualificare l'attività lavorativa da lui svolta oltre l'orario normale in termini di lavoro straordinario e di vedersi riconosciute le somme ad esso corrispondenti senza allegare, in termini precisi, i tempi di prestazione del lavoro straordinario, avuto riguardo, da un lato, all'alternarsi nella reperibilità tra il ricorrente e gli altri suoi colleghi e, dall'altro, al fatto che la prova dello straordinario deve essere rigorosa e puntuale8.
Infatti, come reiteratamente ribadito dal Supremo Collegio, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice9.
Di conseguenza, il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare in termini rigorosi, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sia l'esecuzione di attività di lavoro straordinario, sia il diritto a percepire somme ulteriori rispetto a quelle ricevute per l'attività prestata.
8 Le prestazioni rese oltre l'orario normale, correttamente qualificate a titolo di reperibilità
e non di lavoro straordinario nell'impugnata sentenza, sono state compensate in termini conformi alle previsioni normative e contrattuali.
Il lavoratore, contrariamente a quanto da lui propugnato, non ha provato di aver eseguito prestazioni di lavoro straordinario, dal momento che, così come rilevato dal
Tribunale (cfr. sent. 375/2023) “non è chiaro come si siano sviluppati nel corso del tempo i turni infrasettimanali”.
Le argomentazioni svolte portano a ritenere infondati ambedue i motivi di doglianza proposti dal con l'atto di appello e valgono a neutralizzare anche le critiche Parte_1 sollevate in merito agli esiti dell'esperita CTU, non apparendo le stesse significative in quanto assorbite dalle risultanze provate per tabulas (cfr. buste paga in atti).
4. Le spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 integrati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della natura e portata delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
5.500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 9 aprile 2025.
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale ha richiamato sul punto varie pronunce, tra le quali sent, Dellas e a., C. 14/04,
EU:C:2005:728, punto 48, nonché ord. Vorel, C437/05, EU:C:2007:23, punto 28. 2 Sent. Simap, C-303/98, EU:C:2000:526, punto 50 3 Cfr. sul punto, Cass. 14.10.2015, n. 20694. 4 Cfr. CGUE, 4.3.2011, C-258/10, Grigore;
CGUE, 11.1.2007, C-437/05, Vorel;
CGUE,
1.12.2005, C-14/04, Dellas;
CGUE, 9.9.2003, C-151, Jaeger, in RIDL, II, 3, ss. 5 Cfr. in punto CGUE 9.3.2021, C-344/19. 6 Cfr. CGUE 9.3.2021, C-580/19; CGUE, 11.11.2021, C-214/20. 7 Non deve essere sottaciuto che anche per le altre mensilità di gennaio, marzo, maggio 2020, il ha ricevuto, sotto la voce “premio assorbibile”, somme, di importi variabili, Parte_1 rispettivamente indicati in € 205,00, € 115,00, € 160,00 (cfr. docc. 1, 3, 5, all. Fasc I grado, prod. , doc. 2) e che il vuoto per il mese di aprile 2020 è legato alla fruizione di ben Parte_1 136 ore di CIG per fronteggiare la pandemia OV (cfr. doc. 4, Fasc. I grado cit.). 8 Cfr. da ultimo Cass. 29.11.2024, n. 30739. 9 Ex multiis, Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 579/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. , con domicilio eletto in Novi Ligure (AL), Parte_1 C.F._1 al civico 95 di Via Garibaldi, presso lo studio dell'avv. Francesca Bagarelli, la quale lo rappresenta e difende come da delega collazionata su separato foglio inviato telematicamente unitamente al ricorso in appello
Appellante
Contro
(c.f. e p. Iva ), con sede in Tortona, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Torino, al civico
14 di C.so Tassoni, presso l'avv. Eva Basso che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione in appello
Appellata
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 2.12.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 2.4.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 10.5.2021, ha convenuto in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Alessandria in funzione di giudice del lavoro l Controparte_1
esponendo quanto segue.
Il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente della convenuta dal 2.8.2019 al
28.9.2010, in qualità di operaio di 5° livello ex CCNL Artigiani Metalmeccanici, con
1 mansioni di gruista;
di aver eseguito, sin dall'inizio del rapporto, la prestazione su due turni (dalle 8.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 8.00), ambedue con due ore di pausa, dal lunedì al venerdì e anche il sabato e la domenica per due volte al mese;
di essersi alternato con il collega di aver seguito nei due fine settimana mensili Testimone_1
l'orario che andava dalle 8.00 del sabato alle 8.00 del lunedì successivo, oppure dalle
18.00 se il lunedì cadeva con turno mattutino.
Ha affermato inoltre che, sin dai primi di agosto del 2020, a seguito delle dimissioni del si era trovato a lavorare senza pause, giorno e notte;
-che il lavoro Tes_1 eccedentario gli era stato retribuito indicato con la voce “premio riassorbibile” in busta paga;
ha lamentato che detto compenso non avrebbe coperto la retribuzione a lui dovuta secondo il CCNL per lavoro straordinario, feriale festivo e notturno e ha sostenuto di essere rimasto quindi a credito della somma totale di euro 58.731,04.
Per detta somma il ha chiesto la condanna della società ex datrice di lavoro, Parte_1
con accessori di legge.
La società ha contestato la ricostruzione del e ha Controparte_1 Parte_1
sostenuto che il ricorrente non svolgeva lavoro straordinario nei periodi indicati;
-che,
a fronte della richiesta di seguire turni di reperibilità infrasettimanale, notturna e festiva alternata (con inizio dalle 22.00 e dal 2019, dalle 20.00 e termine alle 6.00 del mattino seguente), non era obbligato, come tutti gli altri suoi colleghi, a fermarsi nei locali aziendali;
-che, su richiesta del ricorrente e di altri, la società aveva messo a disposizione dei locali (una sala mensa e un dormitorio), per l'attesa, se del caso, della chiamata d'intervento durante il turno;
-che il , all'epoca, risiedeva a una Parte_1
distanza di circa 20 km dal luogo di lavoro;
-che la reperibilità e il lavoro in concreto svolto, con gli specifici interventi di soccorso, erano retribuiti con la voce apposita in busta paga indicata come “premio riassorbibile”; -che, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, oltre al e al si alternavano nel turno anche Parte_1 Tes_1
e ; -che il ricorrente aveva fruito di ferie dal Testimone_2 Persona_1
13.12.2019 al 4.2.2020 ed era stato collocato in CIG OV nei mesi di aprile e maggio
2020, rispettivamente per 136 e 40 ore, con la conseguente necessità di escludere dal computo delle eventuali differenze retributive i periodi suddetti.
La causa è stata istruita con l'audizione di testi e la licenza di CTU.
Con sentenza non definitiva (in data 16.11.2023, n. 375/2023), il Tribunale ha qualificato la prestazione lavorativa oggetto di causa come reperibilità e non come lavoro straordinario;
ha condannato la società ex art. 278 Controparte_1
2 c.p.c. al pagamento delle differenze tra premio assorbibile corrisposto al ricorrente nel corso del tempo e l'indennità di reperibilità, calcolata secondo il CCNL di riferimento per tutto il periodo, esclusi i periodi CIG, malattia e ferie, e tenuto conto di cinque giorni lavorativi ogni cinque settimane e un turno ogni due mesi nel fine settimana;
ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione delle differenze retributive e nominato il CTU, in persona del dott. Per_2
Acquisita la relazione del CTU, con sentenza definitiva, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
6.699,00, oltre Iva e cpa e al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Avverso le sentenze suddette il ha interposto appello, al quale ha resistito la Parte_1
società . Controparte_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. Le sentenze impugnate.
Il Tribunale, ai fini di causa, ha preso le mosse dalle norme di attuazione delle Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, rilevando che per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
per periodo di riposo si intende qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro e per lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro (cfr. art. 2 d. lgs. 66/2003).
Ha ricordato che – in conformità a quanto stabilito da CGUE con sent. 10.9.2015 nella causa 266-14 – ad integrare la nozione di orario di lavoro ex art.
2.1 della Dir. 2003/88,
è la condizione del lavoratore obbligato a essere fisicamente presente nel luogo lavoro e a tenersi a disposizione del datore di lavoro per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno1.
Ha osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è elemento che qualifica il periodo in questione come estraneo all'orario di lavoro ai sensi della Dir.
2003/882.
3 Ha ricordato che la Cass. (27.10.2021, n. 30301) ha stabilito che la reperibilità al lavoro non costituisce propriamente lavoro eccedentario rispetto al limite legale o contrattuale, ma si configura come prestazione strumentale e accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato al di fuori dell'orario di lavoro in vista di una prestazione lavorativa;
-che la reperibilità svolta nel giorno di riposo settimanale o in orario notturno limita, ma non esclude del tutto, il godimento del riposo e comporta il diritto a un particolare trattamento economico aggiuntivo fissato dalla contrattazione collettiva o dal giudice.
Nella specie, il Tribunale, in base alle risultanze istruttorie, ha escluso trattarsi di lavoro eccedentario qualificabile in termini di lavoro straordinario, essendo in presenza di una mera reperibilità diretta a far fronte a possibili richieste di interventi di soccorso stradale;
si è trattato di una disponibilità a rendere la prestazione in determinati archi temporali – disponibilità non ostativa alla possibilità del lavoratore di gestire il proprio tempo al di fuori del tempo dedicato alla prestazione richiesta.
Per il giudice, l'intrattenersi all'interno dei locali aziendali da parte del non è Parte_1 stato l'effetto di un obbligo, quanto di una scelta personale dettata da ragioni di comodità perché il lavoratore ha preferito evitare di tornare alla propria abitazione
(distante circa 20 km dalla sede di lavoro); tale prestazione è stata retribuita con premio assorbibile corrispondente agli interventi effettuati nei turni infrasettimanali e festivi, in base a una forfettizzazione dell'indennità contrattuale di reperibilità.
Il Tribunale ha quindi disposto CTU diretta a verificare se il premio erogato – esclusi i periodi di CIG per OV, di assenza per malattia e di ferie – coprisse o meno l'indennità dovuta secondo la contrattazione collettiva.
La base di calcolo è stata posta in ragione dell'accertamento della prestazione nei turni festivi con la frequenza di settimane alterne tra e , in base alle Tes_1 Parte_1
dichiarazioni rese dal primo, escusso quale teste.
Dalla CTU è stata esclusa la sussistenza di differenze retributive a favore del;
Parte_1
il ricorso è stato quindi rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente rimasto soccombente.
2. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo il censura la sentenza perché viziata da errata Parte_1
qualificazione del lavoro straordinario prestato in termini di servizio di reperibilità; il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione su una errata lettura e
4 interpretazione delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato come l'attività lavorativa si svolgesse secondo una turnistica notte/giorno anche per i giorni festivi e che, pertanto, la stessa non potesse ritenersi ascrivibile alla mera reperibilità, la quale prevedeva una presenza sul posto di lavoro in un tempo non superiore a 30/40 minuti.
Secondo l'appellante, l'obbligo di eseguire l'attività lavorativa anche nei giorni di sabato e domenica avrebbe escluso la possibilità di godere del riposo dopo 5 giorni di lavoro pieno e, quindi, tale attività si sarebbe dovuta qualificare come lavoro straordinario.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provato un turno di reperibilità infrasettimanale di 5 giorni lavorativi ogni cinque settimane: quanto affermato dal giudice sarebbe inficiato da due errori: il primo relativo ai turni festivi indicati in parte motiva, ossia un turno festivo a settimane alterne (quindi due turni al mese) e poi tutte le settimane dopo le dimissioni del il secondo Tes_1
riportato in dispositivo, laddove si è considerato un turno ogni due mesi nel fine settimana. Vi sarebbe una chiara contraddizione nel ritenere provati due week-end al mese e nello statuire in dispositivo la ricorrenza di una reperibilità limitata a un week- end ogni cinque settimane.
La CTU non potrebbe essere presa in considerazione per il profilo strettamente numerico, ossia per la quantità dei turni di reperibilità effettuati dal , sia orario Parte_1
notturno che festivo.
3. Disamina dei motivi.
Il primo motivo, che si appunta sulla pretesa erronea qualificazione dell'attività svolta oltre l'orario di lavoro in termini di reperibilità e non di lavoro straordinario, è infondato.
L'articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1. "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2. "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
(...)».
Come è noto, in assonanza con il contenuto della Dir n. 93/104 CE, l'art. 2, n. 1, del D.
Lgs. 66/2003 definisce l'orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'estensione generalizzata di tale nozione fa sì che, normalmente, nel computo della durata della prestazione di lavoro debbano essere inclusi anche i periodi durante i quali
5 il dipendente è soggetto a un obbligo di permanenza sul luogo di lavoro, anche se impegnato in attività di intensità variabile che possono comportare intervalli anche notevolmente prolungati, durante i quali è comunque tenuto a mantenersi costantemente a disposizione del datore di lavoro3 (come si verifica, ad es., per il personale sanitario impegnato nei servizi di guardia4).
Val la pena di ricordare che anche la circolare 3.3.2005 n. 8 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali ha sottolineato, facendo richiamo alla giurisprudenza comunitaria (in specie, CGUE 9.9.2003, C-151/02), che la definizione di orario di lavoro adottata nel 2003 ha portata certamente più ampia di quella enunciata nel r.d.l. n. 1956 del 1923 perché vi comprende non solo il lavoro “effettivo”, ma anche i periodi in cui lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”.
Dai principi sopra enunciati si ricava che il discrimine tra la reperibilità e l'attività integrante l'orario di lavoro effettivo è costituito dall'obbligo del lavoratore di soggiacere al potere direttivo del datore di lavoro (nel periodo di disponibilità data dal secondo in favore del primo) in termini tali da ritenere alquanto compressa la facoltà del lavoratore di gestire il proprio tempo5; in sintesi deve emergere un'apprezzabile, significativa conformazione datoriale del tempo durante il quale i servizi professionali specifici non sono richiesti. Per contro, qualora i vincoli imposti al lavoratore (ad es. nel corso di periodo di guardia determinato) non raggiungano un grado di intensità tale e gli consentano di gestire il proprio tempo e dedicarsi ai propri interessi senza grossi vincoli, è solo il tempo connesso alla prestazione di lavoro che, eventualmente, si sia effettivamente realizzata durante un periodo del genere costituisce «orario di lavoro6».
Nel caso di specie, diversamente da quanto propugnato dall'appellante, il , Parte_1 come gli altri lavoratori occupati dall' nello stesso tipo di attività, Controparte_1
non erano obbligati a rimanere nel corso del turno di disponibilità/reperibilità, anche notturno e festivo, nei locali aziendali;
né erano obbligati ad assicurare un intervento immediato, tale cioè da costringerli a una presenza in loco obbligata, pena l'impossibilità di adempiere la prestazione lavorativa loro richiesta.
6 Dalle deposizioni acquisite (rif. e è emerso che era fissato Tes_3 Tes_4
l'obbligo di intervenire entro 40 minuti e che, quindi, chi era reperibile di notte e abitava a Tortona ben poteva, nel turno di reperibilità, rimanere a casa.
La circostanza che il risiedesse all'epoca a Castelceriolo, a circa 20 Km di Parte_1
distanza dalla sede di lavoro, non muta la natura della prestazione accessoria a lui richiesta, dal momento che il tempo di intervento era fissato, anche per il ricorrente come per gli altri suoi colleghi, in 40 minuti.
Appare chiaro, quindi, come a condizionare la condotta del ricorrente non sia stata la prescrizione di un obbligo di presenza nei locali aziendali durante il turno di servizio di reperibilità -essendo una tale evidenza non provata dall'istruttoria-, quanto la scelta dello stesso di risiedere in una località diversa, ubicata a circa venti chilometri Parte_1
dalla sede di lavoro e di optare per fermarsi nei locali aziendali durante i turni di reperibilità per contenere i costi di spostamento e non per una difficoltà collegata a obblighi sottesi alla prestazione accessoria richiestagli.
Come ricordato dalla teste , «(…) Il ha fatto a me la richiesta di potersi Tes_3 Parte_1
fermare in sede durante la reperibilità considerato che il suo domicilio era distante e che voleva contenere le spese di spostamento».
Tale scelta non può, evidentemente, trasformare una prestazione accessoria qual è la reperibilità, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, costituita dall'obbligo di rendersi prontamente rintracciabile, in determinati archi temporali, in prestazione di lavoro straordinario.
Come ritenuto anche di recente dal Supremo Collegio (Cass. 32418/2023), la reperibilità notturna non può essere considerata alla stregua del lavoro straordinario o di quello effettivo: tale tipo di prestazione non può essere quindi soggetta all'applicazione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario o notturno, ma deve essere compensata con una indennità specifica prevista per il servizio di reperibilità, così come formalizzata nella contrattazione collettiva, ovvero, in mancanza determinata dal giudice.
Per quanto di interesse, il CCNL Metalmeccanici ha previsto che, per il servizio di reperibilità, fosse erogata una indennità.
Nella specie, peraltro, il ricorrente non può lamentare la mancanza di compenso per il servizio di reperibilità, essendo provato documentalmente che, per ogni mese di lavoro, il medesimo ha ricevuto nelle buste paga somme, di importo variabile e anche consistente (€ 432,00 busta paga febbr 2020, € 600,00, busta paga giugno 2020, €
7 700,00 busta paga luglio 2020, € 1.380,00 busta paga agosto 2020, docc. 2, 6, 7, 8 all. fasc. I grado prod. sub. doc. 2), sotto la voce “premio assorbibile7” (cfr. Parte_1
dep. ) per i turni di reperibilità prestati dal lavoratore. Per_1
Come chiarito dai testi e il servizio di reperibilità era pagato con la Per_1 Tes_1 previsione di somme concordate per la sola reperibilità (€ 13,00 inizialmente e poi €
25,00 lordi), con somme variabili a seconda del tipo di intervento (€ 20,00, € 50,00, €
60,00).
Le buste paga prodotte recano anche l'indicazione di somme erogate al a Parte_1
titolo di lavoro straordinario (computato al 25% e fino al 45%) prestato, mese per mese, da gennaio a settembre 2020 [cfr. 1/2020, per € 109,32; 3/2020, per € 212,05; 5/2020, per € 153,14; 6/2020, per € 235,61; 7/2020, per € 235,61; 8/2020, per € 418,20 (al
25%) e per € 81,99 (al 45%); 9/2020 per € 153,19], come risulta dalle buste paga allegate al fasc I grado, prod. , sub. doc. 2 cit.. Parte_1
Il ricorrente ha agito pretendendo di qualificare l'attività lavorativa da lui svolta oltre l'orario normale in termini di lavoro straordinario e di vedersi riconosciute le somme ad esso corrispondenti senza allegare, in termini precisi, i tempi di prestazione del lavoro straordinario, avuto riguardo, da un lato, all'alternarsi nella reperibilità tra il ricorrente e gli altri suoi colleghi e, dall'altro, al fatto che la prova dello straordinario deve essere rigorosa e puntuale8.
Infatti, come reiteratamente ribadito dal Supremo Collegio, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice9.
Di conseguenza, il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare in termini rigorosi, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sia l'esecuzione di attività di lavoro straordinario, sia il diritto a percepire somme ulteriori rispetto a quelle ricevute per l'attività prestata.
8 Le prestazioni rese oltre l'orario normale, correttamente qualificate a titolo di reperibilità
e non di lavoro straordinario nell'impugnata sentenza, sono state compensate in termini conformi alle previsioni normative e contrattuali.
Il lavoratore, contrariamente a quanto da lui propugnato, non ha provato di aver eseguito prestazioni di lavoro straordinario, dal momento che, così come rilevato dal
Tribunale (cfr. sent. 375/2023) “non è chiaro come si siano sviluppati nel corso del tempo i turni infrasettimanali”.
Le argomentazioni svolte portano a ritenere infondati ambedue i motivi di doglianza proposti dal con l'atto di appello e valgono a neutralizzare anche le critiche Parte_1 sollevate in merito agli esiti dell'esperita CTU, non apparendo le stesse significative in quanto assorbite dalle risultanze provate per tabulas (cfr. buste paga in atti).
4. Le spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 integrati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della natura e portata delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
5.500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 9 aprile 2025.
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale ha richiamato sul punto varie pronunce, tra le quali sent, Dellas e a., C. 14/04,
EU:C:2005:728, punto 48, nonché ord. Vorel, C437/05, EU:C:2007:23, punto 28. 2 Sent. Simap, C-303/98, EU:C:2000:526, punto 50 3 Cfr. sul punto, Cass. 14.10.2015, n. 20694. 4 Cfr. CGUE, 4.3.2011, C-258/10, Grigore;
CGUE, 11.1.2007, C-437/05, Vorel;
CGUE,
1.12.2005, C-14/04, Dellas;
CGUE, 9.9.2003, C-151, Jaeger, in RIDL, II, 3, ss. 5 Cfr. in punto CGUE 9.3.2021, C-344/19. 6 Cfr. CGUE 9.3.2021, C-580/19; CGUE, 11.11.2021, C-214/20. 7 Non deve essere sottaciuto che anche per le altre mensilità di gennaio, marzo, maggio 2020, il ha ricevuto, sotto la voce “premio assorbibile”, somme, di importi variabili, Parte_1 rispettivamente indicati in € 205,00, € 115,00, € 160,00 (cfr. docc. 1, 3, 5, all. Fasc I grado, prod. , doc. 2) e che il vuoto per il mese di aprile 2020 è legato alla fruizione di ben Parte_1 136 ore di CIG per fronteggiare la pandemia OV (cfr. doc. 4, Fasc. I grado cit.). 8 Cfr. da ultimo Cass. 29.11.2024, n. 30739. 9 Ex multiis, Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018.