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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/05/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 1344/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatrice dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 1344/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 22.01.2024 da:
(c.f. , con l'avv. BOZZOLI CATERINA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA, resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha impugnato il provvedimento del Cat.A12/2023/Imm.184/MAdB del Parte_1
13.07.2023 della Questura di Padova, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/1998 a seguito di istanza formalizzata in data 15.09.2022.
Il predetto provvedimento di diniego trova fondamento sulla decisione adottata in data 28.03.2023 dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sulla base della pagina 1 di 5 considerazione che “dalla documentazione agli atti non emerge un'integrazione della persona sul territorio in ragione dell'insufficienza della sola posizione lavorativa così come risultante agli atti;
ritenuto pertanto che non sussistono i requisiti per il rilascio a favore del predetto di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non esistendo fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello stesso dal territorio nazionale comporterebbe una violazione dell'art.8 CEDU in relazione al diritto al rispetto della” (cfr. pp.
1-2 del parere contrario).
Nel presente ricorso, l'istante ha contestato quanto riportato nel provvedimento di diniego circa la mancata integrazione nel territorio nazionale, evidenziando sul punto di essere giunto in Italia nell'anno 2021 e di aver svolto attività lavorativa sin dal suo arrivo nel nostro Paese.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato documentazione attestante il suo inserimento socio-lavorativo in Italia, in particolare producendo l'estratto contributivo INPS, la comunicazione obbligatoria di inizio rapporto di lavoro e le relative buste paga, la C.U. 2025, la visura camerale e, infine, il certificato di residenza.
Il ricorrente, pertanto, lamenta che il Questore non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei requisiti necessari ai finiti del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, anche alla luce della situazione nel Paese di provenienza e insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
Il Questura di Padova si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso Controparte_2
in quanto infondato.
In dettaglio, l'Amministrazione ha richiamato l'attenzione sulla relazione della Questura di Padova del
29.04.2024 e il parere contrario della Commissione Territoriale di Padova del 28.03.2023, ove si riporta che dalla documentazione in atti non si evince un livello di integrazione dello straniero sul territorio, avendo egli peraltro anche interrotto il soggiorno in Italia per un periodo di 6 mesi per fare rientro in Pakistan.
In punto di diritto, va ricordato che l'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
pagina 2 di 5 Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
La domanda è fondata e pertanto viene accolta.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il ricorrente ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che la disciplina introdotta con il decreto legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata (istanza formalizzata in data
15.09.2022 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta di cui al c.d. decreto-legge
20/2023, c.d. decreto Cutro) e che deve ritenersi offerta dal ricorrente la prova del suo radicamento professionale nel territorio Italiano.
In particolare, l'istante ha dimostrato di aver lavorato da luglio 2021 a febbraio 2025 con continuità presso il medesimo datore di lavoro, “ di OQ D”, in forza di apprendistato professionalizzante Per_1
nella qualifica di commesso di vendita.
A partire dal 04.02.2025 egli ha poi aperto la propria attività inerente al commercio al dettaglio di tessili per la casa e articoli di abbigliamento, come da visura camerale prodotta in atti.
pagina 3 di 5 È stata altresì depositata la C.U. 2025, per redditi realizzati nel 2024, corrisposta dal datore di lavoro Per_1
di OQ D” e pari ad euro 10.737,95.
[...]
Infine, il ricorrente è inserito nell'anagrafe del Comune di Padova, come dimostrato dal certificato di residenza del 29.04.2025.
In applicazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 e svolgendo il giudizio comparativo richiesto, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso senza alcuna garanzia di reperire nel Paese d'origine un'attività lavorativa che gli consenta di percepire una retribuzione analoga e quindi di soddisfare i propri bisogni essenziali di vita quotidiana.
Il ricorrente manca dal Paese d'origine da quattro anni e ciò potrebbe rendere difficoltoso il suo reinserimento nel mercato lavorativo e reperire un'attività analoga a quella in essere in Italia.
Ne consegue che risulta accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e pertanto gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura delle questioni giuridiche e del consolidarsi degli elementi fattuali utili all'accoglimento della domanda solo in corso di causa.
Si provvederà con separato decreto sull'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 1344/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro il , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) compensa le spese di lite;
3) riserva a separato decreto la pronuncia sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
pagina 5 di 5