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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29404/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GALDO MANUEL, elettivamente domiciliato in VIA TEODOSIO, 9 MILANO,
presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA e dell'avv. ROLANDI NADIA
( ); elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO MILANO, presso il C.F._2
difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In Via Principale
. accertare e dichiarare l'applicabilità al rapporto in essere tra le parti della disciplina di cui all'art.
125quinquies TUB, oltre che dell'analoga disciplina contrattuale;
. per i motivi di cui è causa, dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento oggetto del
giudizio e, per l'effetto, condannare , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme che ad oggi ha
ricevuto in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto di causa;
In Subordine
. condannare controparte ad agire nei confronti di per la risoluzione del Controparte_2
contratto di fornitura, dichiarando sospeso il pagamento delle rate del finanziamento a far data da
quella di luglio 2025, condannando controparte a restituire alla ricorrente quanto da questa pagatole
ad oggi a partire da tale data, accertando la risoluzione del contratto di finanziamento alla risoluzione
del contratto di fornitura, con diritto della ricorrente alla restituzione di quanto pagato in esecuzione
dello stesso;
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
pagina 2 di 7 - accertare e dichiarare improcedibili le domande proposte da , non essendo stata Parte_1
esperita la mediazione obbligatoria ex 5 co. 1 del D. Lgs.
4.03.2010 n. 28, in materia di contratti
bancari e finanziari;
Nel merito:
- rigettare le domande tutte proposte dalla Ricorrente, Sig. , nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate;
Controparte_1
in particolare:
- accertare e dichiarare che la disciplina di cui all'art. 126 quinquies TUB non è applicabile al caso di
specie per mancanza del presupposto di grave inadempimento da parte del fornitore , Controparte_3
oltre che per invalidità della messa in mora, inviata da parte ricorrente al Fornitore;
- per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione finanziaria al consumo n.
6402770256, per modello FIAT 500 Elettrica 95cv, intercorrente tra Controparte_4
e la Sig. ;
[...] Parte_1
- rigettare la domanda subordinata di condannare ad agire Controparte_1
nei confronti di per la risoluzione del contratto di fornitura;
Controparte_3
- con vittoria di spese, anche generali, diritti e compensi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere che fosse dichiarata la risoluzione di un Controparte_1
contratto di finanziamento al consumo, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione di tale contratto.
La ricorrente in particolare esponeva:
pagina 3 di 7 - che sottoscriveva a luglio 2024 un contratto di locazione finanziaria per l'importo complessivo di Euro 16.963,98 con , per l'acquisto da parte di altra Controparte_1
società del gruppo d'impresa, , di una vettura Fiat 500e n. telaio Controparte_5
RX222383;
- che il veicolo veniva immatricolato, con targa n. GV700VH e consegnato alla ricorrente in data
11 settembre 2024;
- che il 21 marzo 2025, il veicolo non si accendeva;
- che il fornitore provvedeva a trasportare la Fiat 500 con carroattrezzi presso la carrozzeria/concessionaria di Via Gattamelata 41 Milano, dove il veicolo veniva CP_3
trattenuto per la riparazione con riconsegna prevista al 24.03.25;
- che, viceversa, nonostante i numerosi solleciti avanzati dalla ricorrente e le varie
“rassicurazioni” ricevute, il veicolo non veniva riparato;
- che, pertanto, con PEC del maggio 2025 la ricorrente diffidava il venditore a riparare e consegnare il veicolo;
- che, tuttavia, a parte un riscontro interlocutorio con cui l'intervenuto legale di , CP_3
chiedeva concessione di un termine per avere contezza della pratica, persisteva l'inadempimento del fornitore;
- che, conseguentemente, con PEC del giugno 2025 veniva notiziata Controparte_1
, invitandola ad esercitare l'azione per la risoluzione del contratto e informando che, come
[...]
da disciplina di legge e contratto, il pagamento dei ratei sarebbe stato sospeso;
- che in data 3 luglio 2025 la ricorrente riceveva sollecito da parte della finanziaria, con cui veniva invitata al pagamento della rata di luglio, dietro la minaccia di una segnalazione al pagina 4 di 7 CRIF;
- che, costretta da ciò, la ricorrente provvedeva al pagamento.
- che la ricorrente aveva diritto a ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione di tutte le somme sino a questo momento versate in esecuzione di detto contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come, a seguito del guasto, era stata proposta alla ricorrente per ben due volte una vettura sostitutiva, senza che la accettasse tale soluzione;
che la Pt_1
vettura era stata riparata a fine luglio 2025, ossia in tempi ragionevoli, considerate le difficoltà del mercato internazionale con le crisi nel settore dei trasporti, che aveva interessato anche l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio;
che, comunque, la ricorrente non aveva correttamente messo in mora il fornitore, in quanto non aveva richiesto la riparazione del veicolo, ma la sua sostituzione.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 2.12.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
La ricostruzione dei fatti resa dalla ricorrente con il proprio atto introduttivo e la cronologia degli eventi esposta dalle parti non hanno formato oggetto di contestazione alcuna, oltre a risultare ampiamente documentata dalle produzioni di parte.
A fronte, pertanto, della domanda attorea, la convenuta ha sostanzialmente replicato, sostenendo come la non avesse correttamente messo in mora il fornitore e che l'inadempimento denunciato dalla Pt_1
ricorrente in realtà non sarebbe esistente o, comunque, non sarebbe grave.
pagina 5 di 7 La difesa della convenuta non può essere condivisa.
Quanto alla messa in ora, va osservato come parte ricorrente avesse diffidato il fornitore alla sostituzione del veicolo guasto, non essendo stata rispettata la tempistica inizialmente fornita circa i tempi di riparazione e non avendo la ricevuto informazioni aggiornate sulle riparazioni in corso. Pt_1
Come evidenziato dalla difesa della ricorrente, l'art. 135 bis del codice consumo prevede una prestazione alternativa a carico del fornitore, la cui scelta è rimessa al consumatore, il quale può
pretendere la riparazione del bene difettoso o la sua sostituzione.
La messa in mora effettuata dalla ricorrente con riferimento a una di tali prestazioni alternative, quindi,
soddisfa il presupposto richiesto dall'art. 125 quinquies del T.U.B. per legittimare la pretesa alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato.
Per quanto concerne, poi, la gravità dell'inadempimento, va osservato come, a fronte di un guasto di rilevanza tale da rendere assolutamente inservibile il veicolo, non più marciante, il fornitore abbia impiegato oltre quattro mesi per riparare la vettura, riparazione che sembrerebbe essere stata completata solo dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Non valgono a mitigare la gravità di tale inadempimento le considerazioni esposte dalla convenuta in ordine a problemi esistenti a livello globale nella circolazione delle merci, a causa di tensioni geo politiche tali da rallentare i traffici commerciali, considerato come tali circostanze, cui si ricollegherebbe la difficoltà a reperire i pezzi di ricambio, attengano alla sfera organizzativa e imprenditoriale del fornitore, che non può essere fatta ricadere sul cliente finale.
Per ultimo non può attribuirsi rilievo giuridico alla scelta della ricorrente di non accettare un'auto sostitutiva per il periodo delle riparazioni del veicolo, considerato come la vettura proposta non avesse le caratteristiche di quella acquistata e, in particolare, non avendo motorizzazione elettrica non avrebbe pagina 6 di 7 consentito alla il medesimo impiego di quella in riparazione. Pt_1
Ai sensi dell'art. 125 quinquies T.U.B., pertanto, avendo l'utilizzatrice invano messo in mora il fornitore, va accolta la domanda diretta a ottenere la risoluzione del contratto di locazione finanziaria,
con conseguente obbligo per la convenuta di restituire alla tutte le somme dalla stessa versate in Pt_1
esecuzione di detto contratto, pari a euro 1.852,48, così come documentato in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.139,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
dichiara risolto il contratto di locazione finanziaria inter partes e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la convenuta a restituire alla ricorrente la somma di euro 1.852,48;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
3.139,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
ES AR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29404/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GALDO MANUEL, elettivamente domiciliato in VIA TEODOSIO, 9 MILANO,
presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA e dell'avv. ROLANDI NADIA
( ); elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO MILANO, presso il C.F._2
difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In Via Principale
. accertare e dichiarare l'applicabilità al rapporto in essere tra le parti della disciplina di cui all'art.
125quinquies TUB, oltre che dell'analoga disciplina contrattuale;
. per i motivi di cui è causa, dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento oggetto del
giudizio e, per l'effetto, condannare , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme che ad oggi ha
ricevuto in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto di causa;
In Subordine
. condannare controparte ad agire nei confronti di per la risoluzione del Controparte_2
contratto di fornitura, dichiarando sospeso il pagamento delle rate del finanziamento a far data da
quella di luglio 2025, condannando controparte a restituire alla ricorrente quanto da questa pagatole
ad oggi a partire da tale data, accertando la risoluzione del contratto di finanziamento alla risoluzione
del contratto di fornitura, con diritto della ricorrente alla restituzione di quanto pagato in esecuzione
dello stesso;
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
pagina 2 di 7 - accertare e dichiarare improcedibili le domande proposte da , non essendo stata Parte_1
esperita la mediazione obbligatoria ex 5 co. 1 del D. Lgs.
4.03.2010 n. 28, in materia di contratti
bancari e finanziari;
Nel merito:
- rigettare le domande tutte proposte dalla Ricorrente, Sig. , nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate;
Controparte_1
in particolare:
- accertare e dichiarare che la disciplina di cui all'art. 126 quinquies TUB non è applicabile al caso di
specie per mancanza del presupposto di grave inadempimento da parte del fornitore , Controparte_3
oltre che per invalidità della messa in mora, inviata da parte ricorrente al Fornitore;
- per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione finanziaria al consumo n.
6402770256, per modello FIAT 500 Elettrica 95cv, intercorrente tra Controparte_4
e la Sig. ;
[...] Parte_1
- rigettare la domanda subordinata di condannare ad agire Controparte_1
nei confronti di per la risoluzione del contratto di fornitura;
Controparte_3
- con vittoria di spese, anche generali, diritti e compensi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere che fosse dichiarata la risoluzione di un Controparte_1
contratto di finanziamento al consumo, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione di tale contratto.
La ricorrente in particolare esponeva:
pagina 3 di 7 - che sottoscriveva a luglio 2024 un contratto di locazione finanziaria per l'importo complessivo di Euro 16.963,98 con , per l'acquisto da parte di altra Controparte_1
società del gruppo d'impresa, , di una vettura Fiat 500e n. telaio Controparte_5
RX222383;
- che il veicolo veniva immatricolato, con targa n. GV700VH e consegnato alla ricorrente in data
11 settembre 2024;
- che il 21 marzo 2025, il veicolo non si accendeva;
- che il fornitore provvedeva a trasportare la Fiat 500 con carroattrezzi presso la carrozzeria/concessionaria di Via Gattamelata 41 Milano, dove il veicolo veniva CP_3
trattenuto per la riparazione con riconsegna prevista al 24.03.25;
- che, viceversa, nonostante i numerosi solleciti avanzati dalla ricorrente e le varie
“rassicurazioni” ricevute, il veicolo non veniva riparato;
- che, pertanto, con PEC del maggio 2025 la ricorrente diffidava il venditore a riparare e consegnare il veicolo;
- che, tuttavia, a parte un riscontro interlocutorio con cui l'intervenuto legale di , CP_3
chiedeva concessione di un termine per avere contezza della pratica, persisteva l'inadempimento del fornitore;
- che, conseguentemente, con PEC del giugno 2025 veniva notiziata Controparte_1
, invitandola ad esercitare l'azione per la risoluzione del contratto e informando che, come
[...]
da disciplina di legge e contratto, il pagamento dei ratei sarebbe stato sospeso;
- che in data 3 luglio 2025 la ricorrente riceveva sollecito da parte della finanziaria, con cui veniva invitata al pagamento della rata di luglio, dietro la minaccia di una segnalazione al pagina 4 di 7 CRIF;
- che, costretta da ciò, la ricorrente provvedeva al pagamento.
- che la ricorrente aveva diritto a ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione di tutte le somme sino a questo momento versate in esecuzione di detto contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come, a seguito del guasto, era stata proposta alla ricorrente per ben due volte una vettura sostitutiva, senza che la accettasse tale soluzione;
che la Pt_1
vettura era stata riparata a fine luglio 2025, ossia in tempi ragionevoli, considerate le difficoltà del mercato internazionale con le crisi nel settore dei trasporti, che aveva interessato anche l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio;
che, comunque, la ricorrente non aveva correttamente messo in mora il fornitore, in quanto non aveva richiesto la riparazione del veicolo, ma la sua sostituzione.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 2.12.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
La ricostruzione dei fatti resa dalla ricorrente con il proprio atto introduttivo e la cronologia degli eventi esposta dalle parti non hanno formato oggetto di contestazione alcuna, oltre a risultare ampiamente documentata dalle produzioni di parte.
A fronte, pertanto, della domanda attorea, la convenuta ha sostanzialmente replicato, sostenendo come la non avesse correttamente messo in mora il fornitore e che l'inadempimento denunciato dalla Pt_1
ricorrente in realtà non sarebbe esistente o, comunque, non sarebbe grave.
pagina 5 di 7 La difesa della convenuta non può essere condivisa.
Quanto alla messa in ora, va osservato come parte ricorrente avesse diffidato il fornitore alla sostituzione del veicolo guasto, non essendo stata rispettata la tempistica inizialmente fornita circa i tempi di riparazione e non avendo la ricevuto informazioni aggiornate sulle riparazioni in corso. Pt_1
Come evidenziato dalla difesa della ricorrente, l'art. 135 bis del codice consumo prevede una prestazione alternativa a carico del fornitore, la cui scelta è rimessa al consumatore, il quale può
pretendere la riparazione del bene difettoso o la sua sostituzione.
La messa in mora effettuata dalla ricorrente con riferimento a una di tali prestazioni alternative, quindi,
soddisfa il presupposto richiesto dall'art. 125 quinquies del T.U.B. per legittimare la pretesa alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato.
Per quanto concerne, poi, la gravità dell'inadempimento, va osservato come, a fronte di un guasto di rilevanza tale da rendere assolutamente inservibile il veicolo, non più marciante, il fornitore abbia impiegato oltre quattro mesi per riparare la vettura, riparazione che sembrerebbe essere stata completata solo dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Non valgono a mitigare la gravità di tale inadempimento le considerazioni esposte dalla convenuta in ordine a problemi esistenti a livello globale nella circolazione delle merci, a causa di tensioni geo politiche tali da rallentare i traffici commerciali, considerato come tali circostanze, cui si ricollegherebbe la difficoltà a reperire i pezzi di ricambio, attengano alla sfera organizzativa e imprenditoriale del fornitore, che non può essere fatta ricadere sul cliente finale.
Per ultimo non può attribuirsi rilievo giuridico alla scelta della ricorrente di non accettare un'auto sostitutiva per il periodo delle riparazioni del veicolo, considerato come la vettura proposta non avesse le caratteristiche di quella acquistata e, in particolare, non avendo motorizzazione elettrica non avrebbe pagina 6 di 7 consentito alla il medesimo impiego di quella in riparazione. Pt_1
Ai sensi dell'art. 125 quinquies T.U.B., pertanto, avendo l'utilizzatrice invano messo in mora il fornitore, va accolta la domanda diretta a ottenere la risoluzione del contratto di locazione finanziaria,
con conseguente obbligo per la convenuta di restituire alla tutte le somme dalla stessa versate in Pt_1
esecuzione di detto contratto, pari a euro 1.852,48, così come documentato in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.139,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
dichiara risolto il contratto di locazione finanziaria inter partes e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la convenuta a restituire alla ricorrente la somma di euro 1.852,48;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
3.139,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
ES AR
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