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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. EL Testaquatra - Giudice dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Franca Carapezza;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Rosalia Mariateresa Grande.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024, e EL Parte_3 hanno esposto:
- di avere contratto matrimonio a Cortina D'Ampezzo il giorno 11 dicembre 2013, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2013, parte II, Serie A, n.
17;
- che dal matrimonio è nato un figlio, il 28 novembre 2016; Per_1 - che, con decreto in data 13/5/2022, il Tribunale di Caltanissetta ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare, l'udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, il collegio, condividendo le considerazioni svolte dalle parti con le note difensive, dà atto della propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 473 bis.51, c.p.c, essendo i coniugi residenti a [...].
Ciò posto, si osserva che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale - non si sono più riconciliati.
Risulta pertanto con evidenza, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Con l'accordo di separazione consensuale omologato, le cui condizioni le parti hanno riproposto con riguardo al figlio minore, è stato previsto: l'affidamento condiviso del predetto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con dettagliata regolamentazione della facoltà di visita del padre;
assegnazione alla moglie della casa familiare, di sua proprietà; obbligo a carico del di versare mensilmente alla un assegno di Pt_2 Pt_1 euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al cinquanta delle spese straordinarie nel suo interesse. In seno al ricorso, inoltre, le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Il tutto, come meglio specificato nel suddetto ricorso, al quale si rinvia.
Ritiene il collegio di ribadire il giudizio, espresso in sede di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, di conformità dell'accordo all'interesse del figlio minore, con la conseguenza che lo stesso va omologato.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto. All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e EL a Cortina D'Ampezzo il Parte_3 giorno 11 dicembre 2013, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2013, parte II, Serie A, n. 17, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cortina D'Ampezzo di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto