Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05916/2025REG.PROV.COLL.
N. 05962/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5962 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (sezione seconda) n. 43/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Di Lieto Andrea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2013 con cui il Comune di Praiano ha dichiarato l’inefficacia e la decadenza del permesso di costruire n. 3/2011 ed ingiunto, al contempo, la demolizione delle opere abusive.
2. Questi i fatti rilevanti al fine del decidere:
-i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (quest’ultima deceduta nelle more del giudizio) sono proprietari di un appartamento con annesso terreno pertinenziale, sito in Praiano, frazione Vettica Maggiore, via San Nicola n. 7;
- con permesso di costruire n. 3/2011 veniva assentita la realizzazione di una piscina pertinenziale di mq 15 di superficie, di un volume tecnico di m 1,50 x m 1,50, destinato all’alloggiamento degli impianti di funzionamento della piscina, nonché l’esecuzione di lavori e messa in sicurezza del giardino e di scale di collegamento nel fondo;
-con ordinanza n. 1/2013 veniva accertata la realizzazione delle seguenti opere abusive: i) una piscina di mq 30 di superficie in difformità dal permesso di costruire n. 3/2011 che prevedeva una piscina pertinenziale di mq 15; ii) una doccia con impianto di adduzione e scarico, articolata in un basamento in calcestruzzo di superficie di mq 1,70, con colonna in calcestruzzo di cm 15 x cm 30 e altezza di m 2,15; iii) un manufatto prefabbricato in legno con tetto a doppia falda di superficie di mq 7,70 e volume di mc 16,75, con antistante zona pavimentata mediante pietrame calcareo legato con calcestruzzo di mq 8,50; iv) un impianto elettrico e di illuminazione.
3. Gli interessati impugnavano l’ordinanza con ricorso al T.a.r. per la Campania, Salerno, che, con sentenza n. 43 del 12 gennaio 2022, dichiarava inammissibile la domanda di annullamento della declaratoria di inefficacia del permesso di costruire e respingeva la domanda di annullamento dell’ordine di demolizione.
4. Il signor -OMISSIS- ha interposto appello, articolando due motivi di gravame e riproponendo le censure non esaminate dal T.a.r.
5. Il Comune di Praiano non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 104/2010 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AMMISSIBILITA’ E DI INTERESSE ALL’IMPUGNAZIONE. MOTIVAZIONE ERRONEA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT. E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI. ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA’, ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI ”. Il T.a.r. avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità parziale del ricorso, confondendo la legittimazione all’impugnazione con la fondatezza dei motivi di gravame. La decadenza, inoltre, non avrebbe potuto essere disposta poiché l’art. 15 d.P.R. 380/2001 stabilisce che può essere dichiarata la decadenza del permesso di costruire solo nel caso in cui venga superato il termine iniziale o quello finale fissati per l’esecuzione dei lavori assentiti.
9. Il motivo è infondato.
10. Con il permesso di costruire n. 3/2011 era stata autorizzata la realizzazione di una piscina pertinenziale di mq 15 (limite massimo di superficie assentibile ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 84/2007) e alcuni lavori di sistemazione del giardino.
11. L’ordinanza di demolizione ha, invece, accertato la realizzazione di opere totalmente diverse da quelle assentite e consistenti in: i) una piscina di mq 30, pari al doppio di quella autorizzata e nettamente superiore al limite dimensionale assentibile; ii) una doccia, completa di impianto di adduzione e scarico, con basamento in cls; iii) un manufatto in legno di volume pari a mc 16,75 e zona pavimentata prospicente; iv) impianto elettrico e di illuminazione.
12. I manufatti sopra indicati non sono riconducibili a quelli autorizzati, ma costituiscono opere realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in area vincolata e in contrasto con il PRG del Comune di Praiano, come evidenziato nel provvedimento impugnato.
13. Per tali ragioni, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso nella parte in cu era volto a censurare la declaratoria di inefficacia del permesso di costruire, non avendo i ricorrenti realizzato le opere assentite.
14. Quanto alla legittimità della declaratoria di decadenza, essa è conseguente all’inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire che, al punto 19, subordina espressamente la sua efficacia alla condizione che “ i disegni, così come gli elaborati di progetto, corrispondano a verità ”. 15. Inconferente è, quindi, il richiamo all’art. 15 d.P.R. 380/2001, essendo la decadenza prevista direttamente nel titolo edilizio.
16. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
17. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA. INFRAPETIZIONE (VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. E 88 C.P.A.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 15, 22, 23, 31, 32, 34 E 37 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT. E DELL’ART. 149 DEL D. LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA’, ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI ”. La sentenza sarebbe viziata da infrapetizione perché non si sarebbe pronunciata su una parte del secondo motivo di ricorso con cui si lamentava l’eccesso di potere per perplessità, non essendo chiaro se la demolizione riguardi l’intero manufatto o solo la parte eseguita in difformità. Il T.a.r., inoltre, avrebbe dovuto ritenere applicabile l’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, non essendo di ostacolo il vincolo paesaggistico. Quanto alla doccia, al prefabbricato in legno e all’impianto elettrico, essi avrebbero dovuto essere assoggetti a sanzione pecuniaria in quanto realizzabili con SCIA e in quanto non necessitanti dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 149, comma 1, d.lgs. 42/2004.
18. Le censure sono prive di pregio.
19. L’ordinanza impugnata è chiara nell’ingiungere la demolizione di “ tutte le opere edili abusive in premessa descritte ” e analiticamente richiamate nella parte prescrittiva del provvedimento (pag. 3).
20. Non vi è dubbio che l’ingiunzione riguardi l’intero compendio abusivo: piscina, doccia, prefabbricato, pavimentazione, impianto elettrico e di illuminazione.
21. Non è applicabile al caso di specie la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 per le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, trattandosi di opere realizzate in totale difformità dal titolo edilizio e su area sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 32 comma 3 d.P.R. 380/2001 ratione temporis vigente).
22. Del tutto inconferente è il richiamo sia all’autorizzazione paesaggistica n. 26/2010, rilasciata per le opere di cui al permesso di costruire n. 3/2011 (mentre le opere di cui si discute sono state realizzate in totale difformità dal titolo e non possono essere sanate ai sensi dell’art . 167 d.lgs 42/2004, stante l’incremento di volumi e superfici utili) sia all’art. 149 d.lgs 42/2004 che esclude la necessità di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che “ non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici ”, categorie a cui non può ricondursi l’intervento sanzionato.
23. Quest’ultimo ha natura chiaramente unitaria, essendo tutti i manufatti funzionalmente deputati all’incremento della fruibilità dello spazio esterno e del godimento abitativo dell’edificio principale: di qui la necessità del permesso di costruire, non essendo le opere-complessivamente intese-autorizzabili con semplice SCIA, come invece sostenuto dall’appellante (sulla visione complessiva e non atomista dell’abuso cfr. la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: sez. III 8795/2024, sez. VI n. 8121/2024, sez. V n. 8032/2024, sez. II 2321/2024).
24. Anche il secondo motivo deve essere respinto.
25. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r. e riproposti dall’appellante a pag. 10 e 11 dell’appello con cui si deduce: a) l’incompetenza dell’autore del provvedimento impugnato che non è un dirigente né un dipendente della pianta organica del Comune; b) il mancato previo accertamento della possibilità di sanare quanto realizzato in difformità.
26. Al riguardo è sufficiente osservare che: i) il provvedimento impugnato è firmato dal responsabile del settore tecnico del Comune di Praiano, sicché non è ravvisabile alcun vizio di incompetenza; ii) non compete al Comune in sede di adozione dell’ordinanza di demolizione valutare la sanabilità dei manufatti, ma spetta al privato, ove ne sussistano i presupposti, proporre la relativa domanda entro il termine di 90 giorni indicato dall’ordinanza di demolizione (Ad. plen. 16/2023).
27. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
28. Nulla spese, stante la mancata costituzione del Comune di Praiano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO