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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/07/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 9463 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - mandato, vertente,
TRA
, nato il [...] in [...] ed ivi Parte_1 residente a[...] ) rappresentato e C.F._1 difeso come da procura in atti dall'avv. Steve Fucci (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE)/C.so Garibaldi n. 8;
- opponente –
nato ad [...] il [...] (C. F. Controparte_1
) e residente in [...]al n. 10 di Home St. C.F._3
Hawthorne N.Y 10532; , nato ad [...] Parte_2
02/07/1936 (C.F. ) residente in [...]al n. 1147 C.F._4
Palmetto Ridgroad, Florida 34110 elettivamente domiciliati in S. Maria
C.V. Tr. M. Fiore 12 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sciaudone che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposti –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall' art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Va in primo luogo detto che l'opponente, con l'atto introduttivo, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione n. 2191/2017, emesso in data 31 agosto 2017 dal
Tribunale di S. Maria C.V., intimante il pagamento, in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 170.760,58 oltre interessi moratori al tasso stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002, e spese.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza dei caratteri di esigibilità e liquidità del credito azionato in sede monitoria, risultando lo stesso ancora rivestito del potere rappresentativo dei ricorrenti, alla luce delle due procure speciali concesse nei suoi confronti da parte di datata 20 febbraio 2009 e da , Controparte_1 Parte_2 datata 23 febbraio 2009; argomentava sul punto che, vigendo, tutt'ora, il potere di “amministrare tutti i loro beni presenti e futuri ovunque situati, nell'ambito della Repubblica Italiana e comunque composti di proprietà dei mandanti”, risultava inammissibile la pretesa creditoria e la domanda di restituzione delle somme collegate al rapporto gestorio (in particolare l'importo di euro 170.760,58 ricevuto in esecuzione della sentenza di esecuzione in forma specifica resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere), in quanto carente dei caratteri di esigibilità e liquidità. L'istante ha altresì sollevato eccezione di compensazione in relazione alle somme ricevute in ossequio al potere gestorio affidatogli, ammontanti ad euro 148.504,83; ha soggiunto che a tali somme andavano aggiunti i compensi professionali correlati all'attività dallo stesso espletata quale architetto e consulente tecnico – amministrativo, ai sensi dell'art. 1709 c.c. Pertanto l'opponente ha, in conclusione, chiesto accogliersi la proposta opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, stante la sua inammissibilità, oltre che infondatezza in fatto ed in diritto;
sempre nel merito, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, ha chiesto statuirsi il dare/avere tra le parti con conseguente accertamento del proprio diritto al pagamento delle somme derivanti dall'espletata attività professionale, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Gli opposti e , costituitisi in Controparte_1 Parte_2 giudizio, hanno, in primo luogo, evidenziato come le procure dagli stessi rilasciate erano state regolarmente e formalmente revocate, in data 16 agosto e 16 settembre 2017, come da documentazione in atti come pure la richiesta di restituzione delle somme era stata formulata in data antecedente al ricorso monitorio;
hanno inoltre rilevato come il potere rappresentativo conferito non autorizzava il rappresentante a sottrarsi all'obbligo di comunicazione delle attività intraprese e di rendimento del conto, sì da farne derivare un procuratore infedele ed inadempiente, avendo questo esercitato scorrettamente i poteri attribuitigli. Hanno soggiunto, peraltro, di essere venuti a conoscenza delle condotte ed attività intraprese dal rappresentante, quale procuratore, solo in occasione dell'opposizione, non avendo egli, in precedenza, dato mai alcuna comunicazione in merito. A dimostrazione dell'inadempienza di parte opponente, gli opposti hanno eccepito la mancata rendicontazione da parte dello stesso a seguito dell'espressa richiesta di restituzione della somma di euro 170.760,58 operata dall'avv. Vittorio Giaquinto - allora difensore di fiducia degli opposti - in data 25 maggio 2017, nonostante l'iniziale risposta fornita dai suoi avvocati, per di più contenente il riconoscimento del debito;
hanno dunque evidenziato come la formale revoca della procura presente in atti concretizzava prova dell'inadempienza del non solo in relazione Pt_1 alla mancata restituzione della predetta somma, ma anche per aver rifiutato di rendere il conto del proprio operato. Hanno rilevato infine l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, non essendovi prova della riferibilità ai fratelli delle condotte intraprese in virtù della procura attribuitagli;
CP_1 e, in relazione alla richiesta dei compensi professionali per l'attività espletata quale consulente tecnico–amministrativo, ne hanno contestato la veridicità oltre che, nell'ipotesi di eventuale accertamento e sussistenza della stessa, la prescrizione dei relativi diritti da essa derivanti, dato il decorso del termine decennale.
Gli opposti, concludendo, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto o condanna di al Parte_1 pagamento della somma ingiunta, a titolo di restituzione;
in subordine la condanna dello stesso a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'illecito contrattuale consistito nell'aver travalicato i poteri conferitigli e in ogni caso per aver operato in modo illecito e in violazione di regole di prudenza, diligenza, perizia;
in ulteriore subordine, la condanna dello stesso a titolo di ingiustificato arricchimento a danno;
in il tutto con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza, in data 02.04.2018, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo altresì i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con successiva ordinanza del 5.01.2019, dichiarati inammissibili i mezzi di prova richiesti dalle parti in quanto i capitoli di prova formulati aventi ad oggetto circostanze provate o da provare per tabulas, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. . Persona_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 16.12.2021 per la precisazione delle conclusioni;
seguiti taluni tentativi di conciliazione tra le parti, non andati a buon fine, si rinviava all' udienza del 3.04.2025 nella quale la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il merito
3. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre comprendere l'inquadramento dei fatti di causa e i rapporti tra le parti, ripercorrendo i dati esposti ed acquisiti nel corso del giudizio. Parte opponente e parte opposta hanno premesso, nei rispettivi atti introduttivi, la ragione logica e cronologica da cui sorge il quantum oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
si riportano di seguito i dati pacifici tra le parti.
I fratelli – odierni opposti – costituivano, in data CP_1
20.02.2009 e del 23.02.2009 quale loro procuratore (cfr. procure allegate alla memoria di replica 183 II termine di parte opposta del 15.06.2018)
l'architetto – odierno opponente – affinchè per loro vece, Parte_1 conto ed interesse, amministrasse tutti i loro beni, presenti e futuri, ovunque situati nell'ambito della Repubblica italiana.
Sulla base di tale rilievo, procuratore, riscuoteva, in nome Pt_1
e per conto dei signori – quale corrispettivo dovuto ai suoi CP_1 rappresentati per il trasferimento di beni immobili, a seguito della sentenza n. 134/2009 del Tribunale di S. Maria C.V pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. – la somma di € 170.760,58. Detto dato, peraltro, è stato oggetto di specifica ammissione da parte dell'opponente (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Come riferito dagli opposti in sede monitoria, l'importo incassato avrebbe dovuto essere prontamente rimesso agli istanti;
tuttavia, malgrado numerosi solleciti - l'ultimo dei quali inviato a mezzo posta racc. A.R. dall'avv. Vittorio Giaquinto, (cfr. comunicazione A.R. del 25.5.2017, allegata alla produzione di parte opposta del fascicolo cartaceo) - Pt_1 non rimetteva agli istanti il richiamato importo di € 170.760,58, e per tale ragione i fratelli adivano il Tribunale di S. Maria C.V. allo scopo di CP_1 ottenere una ingiunzione di pagamento in danno del loro debitore.
Tale è stata la circostanza da cui è derivata l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa.
L'opponente ha contestato l'avversa pretesa limitandosi ad eccepire la mancanza dei caratteri di esigibilità e liquidità del credito azionato in sede monitoria, risultando lo stesso ancora rivestito del potere rappresentativo dei ricorrenti, alla luce delle due procure speciali concesse nei suoi confronti da parte di datata 20 febbraio 2009 e Controparte_1 da , datata 23 febbraio 2009. Parte_2
4. Giova a questo punto rammentare la funzione dell'atto di procura, individuare i presupposti per la sua revoca e gli incombenti che ne derivano, tra cui l'obbligo di rendiconto.
Dal combinato disposto degli artt. 1324, 1334, 1335 e 1387 e ss. c.c. si ricava che la procura consiste in un atto giuridico unilaterale tramite il quale viene conferito ad un soggetto il potere di agire in rappresentanza del conferente per la realizzazione di uno o più atti giuridici. Trattasi di rappresentanza volontaria e si caratterizza, per l'appunto, per la sua natura unilaterale, essendo sufficiente la sola volontà del mandante ai fini della sua costituzione. Essa non richiede, pertanto, l'accettazione esplicita del procuratore - sebbene nella pratica quest'ultimo debba essere consapevole e disposto a esercitare i poteri conferiti.
Gli atti compiuti dal rappresentante avranno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del rappresentato (art. 1388
c.c.).
La procura può essere conferita nel contesto di un mandato, così come può venire ad esistenza indipendentemente dallo stesso1.
Sebbene sia teoricamente possibile che il soggetto agente si limiti ad attribuire il potere rappresentativo, è normale che la procura si accompagni ad un rapporto di mandato o ad altro rapporto gestorio in base al quale il rappresentante è obbligato a compiere un'attività di gestione per conto del rappresentato. Tipico contratto di gestione correlato alla procura è proprio il mandato.
La ratio del negozio di procura risiede nella necessità di consentire la rappresentanza negoziale, cioè la possibilità di agire attraverso un sostituto per il compimento di atti giuridici;
essa, pertanto, consente al soggetto di estendere la propria sfera d'azione giuridica senza dover agire personalmente in situazioni dove la presenza fisica del rappresentato non è possibile, oppure a proposito di atti complessi che richiedono competenze specifiche del rappresentante.
L'istituto della procura, peraltro, implica un rapporto strettamente fiduciario, insieme a specifiche condizioni che ne giustifichino il conferimento: il venir meno di tali elementi può legittimare il rappresentato a determinarsi in punto di revoca della procura stessa.
La revoca della procura è un negozio – a sua volta unilaterale - con cui il rappresentato priva di efficacia la procura precedentemente conferita;
può essere espressa o tacita a seconda che la volontà di revocare risulti direttamente ovvero da un comportamento incompatibile con la volontà di mantenere in vita il potere rappresentativo (a titolo esemplificativo: il personale compimento dell'affare per cui si era conferita la procura o l'affidamento dell'incarico ad un diverso rappresentante). Si reputa infatti che la revoca della procura sia un negozio a forma libera;
pertanto, ai sensi dell'art. 1396 c.c., il rappresentato, allo scopo di rendere opponibile l'avvenuta estinzione del potere rappresentativo, deve portare a conoscenza dei terzi la revoca con mezzi idonei;
in assenza, il contratto produce effetti direttamente in capo al rappresentato, salvo che non provi che il terzo ne fosse a conoscenza.
A proposito della natura recettizia della revoca della procura, indirizzo giurisprudenziale prevalente rileva che la legge non preveda l'onere della comunicazione, bensì quello dell'adeguata pubblicazione: dunque, se gli interessati ne hanno avuto conoscenza, questa è a loro opponibile anche laddove appunto la comunicazione manchi.
In tal senso essa si rivela un'ipotesi di pubblicità di fatto, necessaria ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi.
Ebbene, considerata la relazione/correlazione tra procura e mandato, si ritiene anche possibile conferire una procura senza un contestuale obbligo di rendiconto;
tuttavia, tale dato deve essere chiaramente specificato nell'atto. In assenza di detta specificazione, l'obbligo di rendiconto è da ritenersi implicito, data la sua natura di elemento naturale del mandato.
In particolare, il summenzionato obbligo di rendiconto si rinviene dalla lettera dell'art. 1713 c.c., in virtù del quale “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Concorde giurisprudenza reputa che l'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 c.c., di rendere il conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 1710 c.c. (C.
242/2004). Conseguentemente, con il rendimento del conto si è al di fuori del negozio di mero accertamento — e della sua funzione di rendere certe delle situazioni (anche effettuali) obiettivamente incerte vertendosi in tema di negozio con funzione ricognitiva della situazione preesistente — e costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2634 del 27 aprile 1982).
Lo stesso, non essendo un negozio di mero accertamento, riveste una funzione ricognitiva dell'esecuzione del mandato, oltre che costitutiva di un'obbligazione diretta a definire i rapporti derivanti dal mandato stesso.
Suddetto obbligo insorge normalmente per effetto e alla data di cessazione del rapporto (Cass. Civile n. 4718/1982) ed è imprescindibile oltre che propedeutico all'esercizio del diritto del mandatario al compenso, nonché al rimborso delle anticipazioni in termini economici eseguite.
La mancata presentazione del rendiconto – che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale – o la genericità e inidoneità di esso alla ricostruzione dell'attività svolta, comporta un'inversione dell'onere della prova a favore del mandante che agisca per la risoluzione del contratto a causa dell'omessa o incompleta esecuzione dell'incarico, trovandosi l'attore nell'impossibilità di provare l'inadempimento del mandatario.
In tale ipotesi, la mancata presentazione del rendiconto (la quale ricorre anche nel caso in cui questo sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta), oltre che configurare di per sé un inadempimento, valutabile al fine della risoluzione del contratto, comporta un'inversione dell'onere della prova a favore del committente, che agisca per risoluzione lamentando l'omessa od incompleta esecuzione dell'incarico affidato, atteso che il principio generale, sull'onere dell'attore in risoluzione di provare i fatti giustificativi della medesima, trova deroga per effetto del suddetto comportamento della controparte, il quale ha posto esso attore nell'impossibilità di avere elementi d'informazione sull'esecuzione o meno del contratto, e quindi di dimostrare l'inadempimento stesso (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4719 del 26 agosto 1982).
Ebbene, operando una lettura interpretativa, sistematica e congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 1392 e 1713 c.c. sopra richiamate, ne deriva che il grave inadempimento imputabile al mandatario consenta, scaturente all'atto della revoca della procura da parte del rappresentato, fa venir meno il diritto ai compensi professionali o alle anticipazioni operate in capo al procuratore – mandatario.
Tanto si evince, in particolare, anche dall'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di amministrazione di condominio, che sul punto si richiama per identità di ratio con il caso di specie, dove la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata rendicontazione e conseguente mancata approvazione del bilancio annuale da parte dell'amministratore costituisca una grave violazione degli obblighi posti a suo carico, così come si rinviene sia dalla normativa sul mandato – e, in particolare, la disposizione relativa all'obbligo di rendiconto di cui all'art. 1713 c.c. – sia dal più specifico obbligo previsto dall'art. 1130 bis c.c., avente ad oggetto il
“rendiconto condominiale”. È stato dunque affermato che non può essere riconosciuto alcun compenso all'ex amministratore che non abbia presentato i rendiconti, a prescindere da qualsivoglia attività, prestazione o adempimento che abbia posto in essere nell'interesse del condominio (Cass. civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3892) 2.
5. Tanto doverosamente premesso, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, occorre anzitutto rilevare, nell'ipotesi in esame, l'indubbia sussistenza del rapporto di mandato accostatosi alla conferita procura.
Ciò si ricava dalla circostanza per cui la previsione del potere di amministrare tutti i beni – indicata in procura – integra i presupposti di un rapporto di tipo gestorio, idoneo a tradurre la fattispecie del c.d. “mandato con rappresentanza”, proprio perché accompagnato alla predetta procura.
Detto rilievo fa sorgere in capo alle parti obbligazioni di carattere corrispettivo che ciascuna è tenuta ad adempiere, tra i quali spicca, in particolare, l'obbligo di rendiconto in capo al procuratore – mandatario.
Ebbene, inquadrata in concreto la fattispecie, il Tribunale reputa che la presente opposizione non meriti accoglimento.
La prima questione essenziale da trattare attiene alla eccezione sollevata dall'opponente inerente la mancanza dei caratteri di esigibilità e liquidità del credito azionato in sede di ricorso monitorio, non essendo stata revocata la procura dagli opposti.
La predetta eccezione va rigettata, sussistendo in atti prova certa della revoca della procura - peraltro intervenuta in forma scritta - da parte dei fratelli (cfr. atti allegati alla produzione di parte opposta del CP_1 fascicolo cartaceo, datati 16.08.2017 e 16.09.2017). Questa circostanza si rivela, di fatto, idonea a ritenere il credito certo, liquido ed esigibile. Come prima anticipato a livello normativo e giurisprudenziale, la revoca della procura è un negozio a forma libera, per la cui efficacia ed opponibilità, ai sensi dell'art. 1396 c.c., è necessario che sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: se ne richiede, infatti, un'adeguata pubblicazione e non una necessaria comunicazione.
Gli atti di revoca in questione, datati 16.08.2017 e 16.09.2017, sono rivestiti dalla forma scritta e, peraltro, risultano certamente giunti a conoscenza di parte opponente quanto meno dalla data della notifica della missiva contenente la richiesta di restituzione di somme (cfr. racc. A.R. dall'avv. Vittorio Giaquinto del 25.5.2017, allegata alla produzione di parte opposta del fascicolo cartaceo).
Da siffatta revoca, valida ed efficace, discende la cessazione del rapporto di mandato intercorrente tra le parti, quale momento da cui si fa normalmente derivare l'insorgere dell'obbligo di rendiconto da parte del procuratore – mandatario.
Occorre dunque verificare se parte opponente abbia assolto l'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ebbene, la risposta reputa il Tribunale sia negativa.
A ben vedere, nel caso di specie detto obbligo non è stato adempiuto da parte del procuratore: né, in un primo momento, a seguito dell'espressa richiesta di restituzione della somma di euro 170.760,58 da parte dell'avv.
Giaquinto in data 25.05.2017; né a seguito degli atti formali di revoca delle procure conferite, da parte degli opposti, risalenti al 16.08.2017 (per e al 16.09.2017 (per ). Controparte_1 Parte_2
Tanto si evince anche dall'elaborato peritale (cfr. pag. 9 c.t.u.) ove il dott. espressamente dichiara che “nessuna rendicontazione è emersa dai Per_1 fascicoli di causa”.
In particolare, al consulente era stato chiesto di delineare il “dare- avere” tra le parti e, sul punto, lo stesso, dall'analisi di tutti i documenti depositati agli atti di causa cartacei e telematici anche comprovanti le spese eseguite da parte opponente, il ctu ha reputato che l'arch. abbia la Pt_1 sola spettanza di euro 63.000,00 quale compenso professionale per l'attività espletata;
non potendo le altre somme, dallo stesso reclamate, essere riferite ai fratelli in quanto detta riferibilità non emerge dalla CP_1 documentazione prodotta.
Il ctu ha specificato, peraltro, in nota, alla pag. 10, che “l'oggetto della somma richiesta a titolo di corrispettivo professionale è stata rilevata dall'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo da cui si evince che l'Arch. Pt_1 rivendica tale somma per le attività di consulenza tecnica ed amministrativa per il periodo del suo mandato”.
Ebbene, l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto sussistente in capo al procuratore – mandatario, arch. (parte Parte_1 opponente), comporta l'inesigibilità delle sue pretese sia in termini di compensi professionali – a detta del consulente dovuti – sia in termini di spese anticipate per conto dei fratelli , allo stesso non spettanti data CP_1 la mancanza di riferibilità ai rappresentati;
così come confermato dal dott.
a pag. 17 dell'elaborato in risposta alle osservazioni di parte Per_1 opposta.
Non ci si allinea, pertanto, alle conclusioni del consulente in merito alle somme che dovrebbero essere corrisposte - quale compenso professionale per le attività svolte – all'arch. per tutto quanto Pt_1 sopra esposto in punto di diritto a proposito del combinato disposto degli artt. 1392 e 1713 c.c.; con particolare riguardo anche all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, per identità di ratio, in materia di amministrazione di condominio.
Invero, la condotta negligente assunta consistente nell'inadempimento dell'obbligo di rendiconto gravante sul Venditti mandatario - direttamente conseguente agli atti formali di revoca della procura – comporta la perdita del suo diritto al corrispettivo.
Ne deriva la fondatezza delle argomentazioni di parte opposta e, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Per il medesimo principio, vanno poste a carico di parte opponente le spese occorse per la stesura della c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2191/2017 che dichiara esecutivo;
• condanna l'opponente al pagamento, in Parte_1 favore di e , delle spese di giudizio Controparte_1 Parte_2 sostenute da parte opposta, che liquida in € 14.103,00 per onorari ed €
379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
• condanna l'opponente, arch. al pagamento Parte_1 delle spese occorse per la stesura della c.t.u.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 11.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Un contratto di mandato può prevedere, infatti, che il mandatario agisca anche con procura - è il caso del c.d. mandato con rappresentanza – ossia "in nome e per conto" del mandante, spendendo il suo nome di fronte ai terzi, in guisa tale che gli effetti degli atti compiuti da questo si producano direttamente in capo al mandante.
Come pure può ravvisarsi un'ipotesi di mandato senza rappresentanza, quando il mandatario agisca "per conto" del mandante ma "in nome proprio": in questo caso gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si producono inizialmente in capo al mandatario, il quale dovrà poi trasferirli al mandante. 2 A tale proposito la richiamata Cassazione ha negato il compenso all'amministratore per mancanza di una contabilità regolare che registrasse cronologicamente le operazioni riguardanti la vita del condominio e che, quindi, consentisse la verifica dei documenti e la conseguente giustificazione delle entrate ed uscite della gestione dell'ente condominiale;
vicenda nella quale è, peraltro, emersa la mancanza di una delibera di approvazione del rendiconto dell'amministratore da parte dell'assemblea dei condomini ex art. 1130 c.c.