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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 388/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 388/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 148/2021 pubblicata il 26/04/2021 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1411/17 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO MARCO, elettivamente domiciliato in VIALE DEL CASTELLO, 3 C/O AVV. GIOVANNI BARANELLO CAMPOBASSO
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
, Controparte_2 CodiceFiscale_3 con il patrocinio dell'avv. MARCARI LUCA, elettivamente domiciliati in VIA MONTE SABOTINO N.7 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. D'ERRICO MARCO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1) in accoglimento dell'impugnazione proposta e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Larino n.148/2021, emessa e depositata il 26 aprile 2021, ritenere le affermazioni degli opponenti contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo incompatibili ex art. 2959 cod. civ. con l'eccezione di prescrizione presuntiva dagli stessi sollevata e rigettare la proposta opposizione, in quanto inammissibile e infondata, con conferma del decreto ingiuntivo n.328/2017; 2) conseguentemente condannare gli appellati e, per quanto di ragione, il loro procuratore e difensore, distrattario in primo grado, alla restituzione in favore di delle Parte_1 somme pagate a titolo di spese in forza delle sentenza gravata, pari a complessivi € 4.747,25; 3) con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio;
4) in via istruttoria e subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere non fondate le deduzioni formulate in ordine alla
Pag. 1 a 4 incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con le affermazioni difensive avversarie contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ammettere il giuramento decisorio già ritualmente deferito nel giudizio di primo grado ai signori , nato a [...]_1 di Puglia il 21.05.1954, e , nata a [...] l'[...], secondo la Controparte_2 seguente formula: "Giuro e giurando affermo di avere estinto nei confronti dell'ing. Parte_1
il debito di € 9.481,40, di cui alla fattura n.12/09 emessa il 15 ottobre 2009 dall'ing. ,
[...] Pt_1 mediante corresponsione allo stesso della somma di € 9.481,40". per gli appellati, l'avv. MARCARI LUCA chiede che sia rigettato l'appello in quanto inammissibile, nonché palesemente infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forf. IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Larino, in accoglimento del ricorso proposto dall'ing. , Parte_1 in data 19.10.2017 emetteva decreto ingiuntivo n.328/2017 nei confronti dei signori e CP_1
per la somma di € 9.481,40, sulla base della fattura n.12/09, quale compenso spettante per CP_2 l'attività di direttore dei lavori.
Con citazione notificata il 1° dicembre 2017 e Controparte_1 Controparte_2 proponevano opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare che il credito dovuto dall'opponente è prescritto ai sensi dell'art. 2956 c.c.; in via subordinata e nel merito, chiedevano accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste non dovute, con condanna della controparte per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio l'Ing. , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 148/2021 pubblicata il 26/04/2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda per risarcimento del danno per lite temeraria e condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale riteneva che nella fattispecie il credito doveva ritenersi prescritto ex art. 2956 n. 2) cc, non avendo l'opposto dato prova intesa al superamento della presunzione di avvenuta estinzione del debito.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata Parte_1 il 26/11/21 e iscritta a ruolo il 02/12/2021, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna degli appellati e del procuratore alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 Controparte_2 vittoria delle spese del presente grado giudizio.
Con ordinanza del 19/9/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, contesta l'errata motivazione e la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 cc;
il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che nell'opposizione non vi era alcuna espressione dalla quale poter evincere la mancata estinzione dell'obbligazione; erroneamente era stato escluso che la mancata estinzione dell'obbligazione potesse essere desunta dalla domanda formata dall'opponente in via subordinata di "revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui vengono richieste somme non dovute"; il tribunale erroneamente aveva ritenuto che la locuzione relativa alle somme “non dovute” doveva ritenersi riferita all'intervenuta estinzione per prescrizione, avendo l'opponente, nel corpo dell'atto, eccepito esclusivamente la prescrizione e non avendo dedotto altre ragioni di illegittimità della somma ingiunta.
Parte appellante ha dedotto che nella citazione in opposizione gli opponenti avevano contestato che la missiva da loro sottoscritta datata 10/12/2009, inviata anche all'opposto, costituisse riconoscimento di debito;
nelle conclusioni della citazione in opposizione gli opponenti dopo avere concluso per la domanda preliminare di revoca del decreto ingiuntivo per effetto della prescrizione del credito ex art. 2956 c.c., avevano chiesto: " 2) in via subordinata e nel merito, per i
Pag. 2 a 4 suesposti motivi, accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui vengono richieste somme non dovute".
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato.
Osserva la Corte che la prescrizione impropria si basa su una presunzione iuris tantum, di avvenuto pagamento del debito, «esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza» (Cass. 3443/2005); l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata ogni qualvolta chi la oppone in giudizio abbia comunque ammesso di non avere estinto l'obbligazione: "L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito, o della legittimazione passiva, o anche dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con il credito vantato a titolo risarcitorio" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2124 del 03/03/1994, Rv.485577; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n.13291 del 27/11/1999, Rv. 531595 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n.12529 del 21/05/2018; Cass. 2970/2019); inoltre la proposizione di eccezione relativa all'inesistenza del credito, ancorché in via subordinata, costituisce una forma di implicita contestazione del credito e quindi impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva proposta in via principale (Cass. 2970/19).
Ciò premesso, va rilevato che effettivamente gli opponenti nella citazione in opposizione hanno contestato la valenza di riconoscimento di debito nella dichiarazione contenuta nella scrittura datata 10/12/2009, contestazione chiaramente volta a contestare la sussistenza del credito dedotto in giudizio;
nelle conclusioni della citazione gli opponenti hanno richiesto “in via preliminare” la dichiarazione di prescrizione ex art. 2956 cc;
“in via subordinata e nel merito, per i suesposti motivi accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui vengono richieste somme non dovute”.
Non può essere condiviso quanto ritenuto dal tribunale in relazione al fatto che la domanda subordinata di dichiarazione di illegittimità delle somme richieste e di revoca del decreto ingiuntivo fosse riferita alla avvenuta estinzione per prescrizione.
Al contrario proprio perché la domanda subordinata è riferita al merito della controversia (e non alla dichiarazione preliminare di estinzione per prescrizione presuntiva), e tenuto conto del fatto che gli opponenti hanno dichiarato che le somme richieste sarebbero illegittime e non dovute, deve ritenersi che con la domanda subordinata gli opponenti abbiano espressamente contestato la sussistenza del credito, tenuto conto anche della contestazione effettuata nel corpo della citazione circa la non configurabilità di ipotesi di riconoscimento del debito;
del resto non si comprende per quale motivo gli opponenti avrebbero dovuto proporre una domanda subordinata volta all'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione dal momento che avevano già proposto detta domanda in via preliminare;
la domanda subordinata è intesa all'accertamento di domanda diversa da quella proposta in via principale, proprio nel caso in cui la domanda principale non fosse stata ritenuta meritevole di accoglimento;
il riferimento alla pronuncia nel merito fa ritenere che sia stato richiesto l'accertamento dell'insussistenza del credito, e non già una pronuncia in rito relativa alla prescrizione presuntiva, domanda già proposta in via preliminare.
Non vi sono altri rilievi da effettuare in relazione all'eventuale applicazione della prescrizione ordinaria, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione derivante dal riconoscimento di debito ex art. 2944 cc derivante dalla scrittura del 10/12/2009 e della successiva lettera di messa in mora del 19/7/2014.
3. L'appellante ha dedotto che a seguito del rigetto dell'eccezione di prescrizione il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Parte appellata si è limitata a contestare l'insussistenza dell'avvenuta contestazione dell'esistenza del credito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata che ha riconosciuto la ricorrenza della prescrizione presuntiva, senza effettuare alcuna ulteriore contestazione nel merito.
Orbene tenuto conto del valore di riconoscimento del debito contenuto nella scrittura datata 10/12/09, sottoscritta dagli opponenti, indirizzata all'opposto, nella quale si dichiara espressamente
“che, in aggiunta, i Sigg.ri e devono pagare anche le Pt_1 CP_1 Controparte_2
Pag. 3 a 4 competenze dell'Ing. che ammontano ad € 9.481,40 (fattura n.12/09)”, deve essere Parte_1 disposto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
ai sensi dell'art. 1988 cc la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria;
gli opponenti debitori non hanno fornito alcuna prova contraria riguardo la sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, spettando al debitore provare che il rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ( Cass. n. 2091/2022).
4. Il secondo motivo di gravame, relativo alla contestazione della mancata ammissione del giuramento decisorio è assorbito.
5. Deve essere accolta la domanda condanna del procuratore degli appellati, distrattario in primo grado, alla restituzione in favore di delle somme pagate a titolo di spese Parte_1 in forza della sentenza gravata, pari a complessivi € 4.747,25, come da bonifici depositati, tenuto conto anche del fatto che non è stata effettuata alcuna contestazione al riguardo;
l'art. 336 c. p. c. stabilisce che la riforma estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, il che comporta che, con la pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'impugnazione, venga meno l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente: la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado, avanzata dall'appellante, è perciò ammissibile (Cass. 2009/n.10124; Cass. 2004/n.9626); tale domanda va accolta nei riguardi del difensore distrattario avv. Marcari in quanto tenuto alla restituzione delle somme ricevute a detto titolo, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente (in tal senso cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/05/2007, n. 10827; Cass. 2005/n.16597; 2010/n.9062).
6. Gli appellati, integralmente soccombenti, vanno condannati a rimborsare alla parte appellante le spese di primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata e le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 148/2021 pubblicata il 26/04/2021 dal Tribunale Parte_1 di Larino, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta l'opposizione proposta da e da e Parte_2 Controparte_2 conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e da , in solido, al pagamento, in Parte_2 Controparte_2 favore di delle spese di primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_1
€ 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna e , in solido, al pagamento, in Parte_2 Controparte_2 favore di delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna Marcari Luca, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., alla restituzione della somma di Euro 4.747,25, versate dall'appellante, in favore dello stesso.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 26/06/2025. Il Presidente Dr. Maria Grazia D'Errico Il Consigliere est. Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 388/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 148/2021 pubblicata il 26/04/2021 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1411/17 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO MARCO, elettivamente domiciliato in VIALE DEL CASTELLO, 3 C/O AVV. GIOVANNI BARANELLO CAMPOBASSO
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
, Controparte_2 CodiceFiscale_3 con il patrocinio dell'avv. MARCARI LUCA, elettivamente domiciliati in VIA MONTE SABOTINO N.7 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. D'ERRICO MARCO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1) in accoglimento dell'impugnazione proposta e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Larino n.148/2021, emessa e depositata il 26 aprile 2021, ritenere le affermazioni degli opponenti contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo incompatibili ex art. 2959 cod. civ. con l'eccezione di prescrizione presuntiva dagli stessi sollevata e rigettare la proposta opposizione, in quanto inammissibile e infondata, con conferma del decreto ingiuntivo n.328/2017; 2) conseguentemente condannare gli appellati e, per quanto di ragione, il loro procuratore e difensore, distrattario in primo grado, alla restituzione in favore di delle Parte_1 somme pagate a titolo di spese in forza delle sentenza gravata, pari a complessivi € 4.747,25; 3) con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio;
4) in via istruttoria e subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere non fondate le deduzioni formulate in ordine alla
Pag. 1 a 4 incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con le affermazioni difensive avversarie contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ammettere il giuramento decisorio già ritualmente deferito nel giudizio di primo grado ai signori , nato a [...]_1 di Puglia il 21.05.1954, e , nata a [...] l'[...], secondo la Controparte_2 seguente formula: "Giuro e giurando affermo di avere estinto nei confronti dell'ing. Parte_1
il debito di € 9.481,40, di cui alla fattura n.12/09 emessa il 15 ottobre 2009 dall'ing. ,
[...] Pt_1 mediante corresponsione allo stesso della somma di € 9.481,40". per gli appellati, l'avv. MARCARI LUCA chiede che sia rigettato l'appello in quanto inammissibile, nonché palesemente infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forf. IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Larino, in accoglimento del ricorso proposto dall'ing. , Parte_1 in data 19.10.2017 emetteva decreto ingiuntivo n.328/2017 nei confronti dei signori e CP_1
per la somma di € 9.481,40, sulla base della fattura n.12/09, quale compenso spettante per CP_2 l'attività di direttore dei lavori.
Con citazione notificata il 1° dicembre 2017 e Controparte_1 Controparte_2 proponevano opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare che il credito dovuto dall'opponente è prescritto ai sensi dell'art. 2956 c.c.; in via subordinata e nel merito, chiedevano accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste non dovute, con condanna della controparte per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio l'Ing. , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 148/2021 pubblicata il 26/04/2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda per risarcimento del danno per lite temeraria e condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale riteneva che nella fattispecie il credito doveva ritenersi prescritto ex art. 2956 n. 2) cc, non avendo l'opposto dato prova intesa al superamento della presunzione di avvenuta estinzione del debito.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata Parte_1 il 26/11/21 e iscritta a ruolo il 02/12/2021, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna degli appellati e del procuratore alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 Controparte_2 vittoria delle spese del presente grado giudizio.
Con ordinanza del 19/9/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, contesta l'errata motivazione e la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 cc;
il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che nell'opposizione non vi era alcuna espressione dalla quale poter evincere la mancata estinzione dell'obbligazione; erroneamente era stato escluso che la mancata estinzione dell'obbligazione potesse essere desunta dalla domanda formata dall'opponente in via subordinata di "revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui vengono richieste somme non dovute"; il tribunale erroneamente aveva ritenuto che la locuzione relativa alle somme “non dovute” doveva ritenersi riferita all'intervenuta estinzione per prescrizione, avendo l'opponente, nel corpo dell'atto, eccepito esclusivamente la prescrizione e non avendo dedotto altre ragioni di illegittimità della somma ingiunta.
Parte appellante ha dedotto che nella citazione in opposizione gli opponenti avevano contestato che la missiva da loro sottoscritta datata 10/12/2009, inviata anche all'opposto, costituisse riconoscimento di debito;
nelle conclusioni della citazione in opposizione gli opponenti dopo avere concluso per la domanda preliminare di revoca del decreto ingiuntivo per effetto della prescrizione del credito ex art. 2956 c.c., avevano chiesto: " 2) in via subordinata e nel merito, per i
Pag. 2 a 4 suesposti motivi, accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui vengono richieste somme non dovute".
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato.
Osserva la Corte che la prescrizione impropria si basa su una presunzione iuris tantum, di avvenuto pagamento del debito, «esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza» (Cass. 3443/2005); l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata ogni qualvolta chi la oppone in giudizio abbia comunque ammesso di non avere estinto l'obbligazione: "L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito, o della legittimazione passiva, o anche dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con il credito vantato a titolo risarcitorio" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2124 del 03/03/1994, Rv.485577; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n.13291 del 27/11/1999, Rv. 531595 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n.12529 del 21/05/2018; Cass. 2970/2019); inoltre la proposizione di eccezione relativa all'inesistenza del credito, ancorché in via subordinata, costituisce una forma di implicita contestazione del credito e quindi impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva proposta in via principale (Cass. 2970/19).
Ciò premesso, va rilevato che effettivamente gli opponenti nella citazione in opposizione hanno contestato la valenza di riconoscimento di debito nella dichiarazione contenuta nella scrittura datata 10/12/2009, contestazione chiaramente volta a contestare la sussistenza del credito dedotto in giudizio;
nelle conclusioni della citazione gli opponenti hanno richiesto “in via preliminare” la dichiarazione di prescrizione ex art. 2956 cc;
“in via subordinata e nel merito, per i suesposti motivi accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui vengono richieste somme non dovute”.
Non può essere condiviso quanto ritenuto dal tribunale in relazione al fatto che la domanda subordinata di dichiarazione di illegittimità delle somme richieste e di revoca del decreto ingiuntivo fosse riferita alla avvenuta estinzione per prescrizione.
Al contrario proprio perché la domanda subordinata è riferita al merito della controversia (e non alla dichiarazione preliminare di estinzione per prescrizione presuntiva), e tenuto conto del fatto che gli opponenti hanno dichiarato che le somme richieste sarebbero illegittime e non dovute, deve ritenersi che con la domanda subordinata gli opponenti abbiano espressamente contestato la sussistenza del credito, tenuto conto anche della contestazione effettuata nel corpo della citazione circa la non configurabilità di ipotesi di riconoscimento del debito;
del resto non si comprende per quale motivo gli opponenti avrebbero dovuto proporre una domanda subordinata volta all'accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione dal momento che avevano già proposto detta domanda in via preliminare;
la domanda subordinata è intesa all'accertamento di domanda diversa da quella proposta in via principale, proprio nel caso in cui la domanda principale non fosse stata ritenuta meritevole di accoglimento;
il riferimento alla pronuncia nel merito fa ritenere che sia stato richiesto l'accertamento dell'insussistenza del credito, e non già una pronuncia in rito relativa alla prescrizione presuntiva, domanda già proposta in via preliminare.
Non vi sono altri rilievi da effettuare in relazione all'eventuale applicazione della prescrizione ordinaria, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione derivante dal riconoscimento di debito ex art. 2944 cc derivante dalla scrittura del 10/12/2009 e della successiva lettera di messa in mora del 19/7/2014.
3. L'appellante ha dedotto che a seguito del rigetto dell'eccezione di prescrizione il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Parte appellata si è limitata a contestare l'insussistenza dell'avvenuta contestazione dell'esistenza del credito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata che ha riconosciuto la ricorrenza della prescrizione presuntiva, senza effettuare alcuna ulteriore contestazione nel merito.
Orbene tenuto conto del valore di riconoscimento del debito contenuto nella scrittura datata 10/12/09, sottoscritta dagli opponenti, indirizzata all'opposto, nella quale si dichiara espressamente
“che, in aggiunta, i Sigg.ri e devono pagare anche le Pt_1 CP_1 Controparte_2
Pag. 3 a 4 competenze dell'Ing. che ammontano ad € 9.481,40 (fattura n.12/09)”, deve essere Parte_1 disposto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
ai sensi dell'art. 1988 cc la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria;
gli opponenti debitori non hanno fornito alcuna prova contraria riguardo la sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, spettando al debitore provare che il rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ( Cass. n. 2091/2022).
4. Il secondo motivo di gravame, relativo alla contestazione della mancata ammissione del giuramento decisorio è assorbito.
5. Deve essere accolta la domanda condanna del procuratore degli appellati, distrattario in primo grado, alla restituzione in favore di delle somme pagate a titolo di spese Parte_1 in forza della sentenza gravata, pari a complessivi € 4.747,25, come da bonifici depositati, tenuto conto anche del fatto che non è stata effettuata alcuna contestazione al riguardo;
l'art. 336 c. p. c. stabilisce che la riforma estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, il che comporta che, con la pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'impugnazione, venga meno l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente: la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado, avanzata dall'appellante, è perciò ammissibile (Cass. 2009/n.10124; Cass. 2004/n.9626); tale domanda va accolta nei riguardi del difensore distrattario avv. Marcari in quanto tenuto alla restituzione delle somme ricevute a detto titolo, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente (in tal senso cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/05/2007, n. 10827; Cass. 2005/n.16597; 2010/n.9062).
6. Gli appellati, integralmente soccombenti, vanno condannati a rimborsare alla parte appellante le spese di primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata e le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 148/2021 pubblicata il 26/04/2021 dal Tribunale Parte_1 di Larino, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta l'opposizione proposta da e da e Parte_2 Controparte_2 conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e da , in solido, al pagamento, in Parte_2 Controparte_2 favore di delle spese di primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_1
€ 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna e , in solido, al pagamento, in Parte_2 Controparte_2 favore di delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna Marcari Luca, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., alla restituzione della somma di Euro 4.747,25, versate dall'appellante, in favore dello stesso.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 26/06/2025. Il Presidente Dr. Maria Grazia D'Errico Il Consigliere est. Dr. Gianfranco Placentino
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