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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LL FRANCESCA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020336 89 SANZIONE UPICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
parte ricorrente rileva la tardività della costituzione dell'ufficio ed insiste nelle proprie richieste;
parte resistente si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
01220259002033689/000, notificata in data 30 agosto 2025 e emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione. Tale atto era volto al recupero di somme riferite a sanzioni amministrative UPICA anno 2020, irrogate ai sensi della Legge 689/1981. La ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto per difetto di motivazione e per la mancata allegazione degli atti presupposti, sostenendo quindi la violazione delle garanzie procedimentali e la conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio (tardivamente), sostendendo che l'intimazione era adeguatamente motivata, conteneva il richiamo puntuale alla cartella sottostante e agli importi dovuti, sicchè non vi sarebbe violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
DE ha inoltre affermato che la notifica della cartella richiamata risulta regolarmente avvenuta e che si tratterebbe di un credito risalente al 2020, correttamente iscritto e posto a ruolo.
Secondo la resistente, non vi sarebbe alcuna decadenza annuale, poiché l'intimazione è stata notificata nei termini. L'art. 50 prevede che, se l'esecuzione non è iniziata entro un anno, sia necessario notificare un'intimazione; tale adempimento sarebbe stato rispettato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso per quanto di ragione.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riveste carattere pregiudiziale ed assorbente.
Dagli atti emerge che la pretesa azionata concerne sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di natura non tributaria (UPICA/Camera di Commercio), disciplinate dalla L. 689/1981.
Tali sanzioni non costituiscono tributi, non integrano sanzioni tributarie e conservano natura amministrativa anche quando la riscossione avvenga mediante iscrizione a ruolo.
L'art. 2 del d.lgs. 546/1992 devolve alla giurisdizione tributaria esclusivamente le controversie aventi ad oggetto tributi, sanzioni tributarie e relativi accessori.
Orbene è noto che la giurisdizione si determina in base alla natura del credito sostanziale e non allo strumento di riscossione, con la conseguenza che le controversie concernenti sanzioni amministrative ex L. 689/1981, ancorché riscosse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite ruolo o cartella, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata ha ad oggetto esclusivamente crediti sanzionatori non tributari.
Ne consegue che la controversia esula dalla giurisdizione di questa Corte. La domanda non può essere esaminata nel merito per difetto di giurisdizione del giudice tributario, spettando la cognizione al giudice ordinario. In virtù dei principi in tema di translatio iudicii, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario competente;
fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
compensa le spese del giudizio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LL FRANCESCA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90020336 89 SANZIONE UPICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
parte ricorrente rileva la tardività della costituzione dell'ufficio ed insiste nelle proprie richieste;
parte resistente si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
01220259002033689/000, notificata in data 30 agosto 2025 e emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione. Tale atto era volto al recupero di somme riferite a sanzioni amministrative UPICA anno 2020, irrogate ai sensi della Legge 689/1981. La ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto per difetto di motivazione e per la mancata allegazione degli atti presupposti, sostenendo quindi la violazione delle garanzie procedimentali e la conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio (tardivamente), sostendendo che l'intimazione era adeguatamente motivata, conteneva il richiamo puntuale alla cartella sottostante e agli importi dovuti, sicchè non vi sarebbe violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
DE ha inoltre affermato che la notifica della cartella richiamata risulta regolarmente avvenuta e che si tratterebbe di un credito risalente al 2020, correttamente iscritto e posto a ruolo.
Secondo la resistente, non vi sarebbe alcuna decadenza annuale, poiché l'intimazione è stata notificata nei termini. L'art. 50 prevede che, se l'esecuzione non è iniziata entro un anno, sia necessario notificare un'intimazione; tale adempimento sarebbe stato rispettato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso per quanto di ragione.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riveste carattere pregiudiziale ed assorbente.
Dagli atti emerge che la pretesa azionata concerne sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di natura non tributaria (UPICA/Camera di Commercio), disciplinate dalla L. 689/1981.
Tali sanzioni non costituiscono tributi, non integrano sanzioni tributarie e conservano natura amministrativa anche quando la riscossione avvenga mediante iscrizione a ruolo.
L'art. 2 del d.lgs. 546/1992 devolve alla giurisdizione tributaria esclusivamente le controversie aventi ad oggetto tributi, sanzioni tributarie e relativi accessori.
Orbene è noto che la giurisdizione si determina in base alla natura del credito sostanziale e non allo strumento di riscossione, con la conseguenza che le controversie concernenti sanzioni amministrative ex L. 689/1981, ancorché riscosse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite ruolo o cartella, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata ha ad oggetto esclusivamente crediti sanzionatori non tributari.
Ne consegue che la controversia esula dalla giurisdizione di questa Corte. La domanda non può essere esaminata nel merito per difetto di giurisdizione del giudice tributario, spettando la cognizione al giudice ordinario. In virtù dei principi in tema di translatio iudicii, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura processuale della decisione.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario competente;
fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
compensa le spese del giudizio.