Ordinanza presidenziale 7 ottobre 2019
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 01727/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2007, proposto da
SI MO, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Gobbato, Antonio Ricci e Ferdinando Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Ferdinando Trivellato in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 58;
contro
l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei - (Pd), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Comune di Baone - (Pd), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Parco regionale dei Colli euganei prot. n. 0003953/07 (pratica n. 2103/07/286) notificato in data 10.5.2007, di rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di una piscina in area sottoposta a vincolo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale n. 709 /2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alla parte ricorrente per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, e che non necessita provvedersi sulle spese in quanto le controparti non si sono costituite;
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Così deciso in Venezia il giorno 22 gennaio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO