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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 06.06.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 14253 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Mastrangelo;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale per revoca requisito sanitario
*******
Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha premesso di Parte_1
essere percettore sia della pensione di inabilità civile (L. n. 118/1971) sia dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° ottobre 2020.
In tale quadro, il ricorrente ha esposto che, sottoposto a visita di revisione, in data 07.10.2021, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari, la Commissione medica aveva rilevato la permanenza delle condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, disponendo ulteriore revisione nel mese di ottobre 2023.
Ha parallelamente allegato che le relative prestazioni – sia la pensione di inabilità civile sia l'indennità di accompagnamento - erano state erogate sino al mese di ottobre 2023, allorquando l' convenuto gli aveva fatto CP_1
pervenire un prospetto (datato 18.09.2023) in cui disponeva un ricalcolo delle somme attribuite, sul presupposto che, dal 01.11.2021 al 31.10.2023, era stata erogata indebitamente l'indennità di accompagnamento, con un debito a suo carico pari ad euro 12,605,72.
Ha quindi lamentato la mancata comunicazione della revoca dell'indennità di accompagnamento, sostenendo come lo stesso avesse continuato a CP_1
corrispondere i ratei e che la revisione dovesse produrre effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del relativo provvedimento, restando salve le somme già corrisposte.
Ha anche richiamato il principio del legittimo affidamento, avendo ricevuto la richiesta di restituzione delle relative somme solo dopo un lungo periodo di tempo, tale da ingenerare la convinzione della spettanza dell'erogazione della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio l' che CP_1 ha ribadito che l'indebito contestato e chiesto in ripetizione ha avuto origine dalla visita di revisione a seguito della quale era stato accertato il venir meno del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e quindi il venir meno del diritto a percepire le somme erogate a tale titolo.
Parte convenuta ha parallelamente rimarcato che la ricezione del verbale della visita, in cui si evinceva il venir meno del riconoscimento relativo all'indennità di accompagnamento, esclude la sussistenza di un legittimo affidamento del ricorrente, il quale ha consapevolmente, pur non avendo diritto, continuato a percepire la relativa prestazione.
Pertanto, ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 6 All'esito della discussione, la causa è stata decisa con motivazione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno evidenziare che, nella controversia oggetto di causa, il venir meno della spettanza dell'indennità di accompagnamento ha origine dalla non permanenza del requisito sanitario, così come ravvisato dalla commissione medica competente ad effettuare la relativa valutazione.
Difatti, nonostante il riconoscimento nell'anno 2020 sia della pensione di inabilità civile sia dell'indennità di accompagnamento nei confronti del ricorrente, a seguito di visita di revisione, avvenuta in data 7.10.2021, la commissione medica, rilevando la non necessità di assistenza continua, non confermava la sussistenza dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80), riconoscendo il ricorrente solo “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 l. 118/71”, con decorrenza dal 7.10.2021.
Nonostante quanto riportato nel relativo verbale di accertamento, conosciuto dal ricorrente, l' convenuto continuava però ad erogare entrambe le CP_1
prestazioni assistenziali sino al 31.10.2023.
Solo in seguito agli opportuni controlli, rilevata la non sussistenza del requisito sanitario, l' disponeva la ripetizione delle somme indebitamente CP_1 percepite e relative all'erogazione dell'indennità di accompagnamento non più dovuta.
Tanto chiarito, nel caso di specie le sollevate eccezioni ad opera del ricorrente non sono tali da ritenere operante un principio di legittimo affidamento, avendo lo stesso ricevuto notizia del verbale relativo alla visita di revisione in cui non si faceva alcuna menzione alla prestazione relativa all'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente era perciò a conoscenza della circostanza che la commissione medica, in data 07.10.2021, riconoscendolo invalido al 100% e non facendo
Pag. 3 di 6 riferimento all'indennità di accompagnamento, in precedenza riconosciuta, aveva ritenuto spettante la sola pensione di inabilità civile.
Sul punto, è decisivo il riferimento alle norme relative all'indebito in ambito di invalidità civile ed in particolare:
- l'art. 37, comma 8 della L. 448/98 che prevede che “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche
a decorrere dalla data della visita di verifica”
- l'art. 4 comma 3 -ter della L. n. 425/1996 che prevede che “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro 90 giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla datata della visita di verifica”.
Quindi, così come ha disposto l' , è corretto far risalire la ripetizione CP_1 delle somme indebitamente percepite al momento dell'accertamento amministrativo, anche se precedente alla revoca, così applicandosi l'art. 2033 c.c. per la ripetizione dei ratei successivi.
È quindi opportuno precisare che la ripetibilità dei ratei indebitamente erogati può avvenire anche successivamente al termine stabilito dalle norme sopra menzionante - 90 giorni dalla visita di verifica dei requisiti - essendo tale termine solo ordinatorio e tale da non implicare la non ripetibilità delle somme.
Né possono essere condivise le pronunce giurisprudenziali richiamate dal ricorrente a sostegno delle sue pretese, laddove effettivamente riferite a controversie nelle quali risultava sopravvenuta la carenza del requisito sanitario.
Pag. 4 di 6 Invero, a fronte del pronunciamento di cui a Cass. n. 4668/2021, la giurisprudenza di legittimità nettamente prevalente è nel senso di riconoscere la ripetibilità dei ratei erogati. Invero, già con la sentenza n.
2056 del 04.02.2004, la Cassazione ha osservato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere irrilevante, al fine di estendere tale tutela anche alle somme erogate dopo tale data,
l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori, la cui violazione non può determinare la conseguenza della irripetibilità dei ratei successivamente erogati, irripetibilità che non trova fondamento neppure nella tutela del legittimo affidamento del percettore, non più configurabile all'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (Cass. n. 248/2023; Cass. n. 34013/2019; Cass. n.
26162/2016).
Si è infatti ritenuto, per quel che maggiormente interessa rispetto alle deduzioni difensive attoree, che nella descritta ipotesi la evidente riconoscibilità dell'errore commesso dall'ente erogatore preclude la possibilità di scorgere alcun affidamento tutelabile in capo al percettore, il quale sarà pertanto tenuto alla restituzione dei ratei erogati sin dalla originaria decorrere (Cass. n. 11921/2015; Cass. n. 4600/2021).
Sul tema, in conformità, va richiamato il pronunciamento reso dalla Corte di
Appello di Bari – sez. lavoro (nella causa iscritta a ruolo n. 273/2024), in cui, facendosi riferimento a quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Sez. lav. n. 16260 del 29.10.2003), è stato chiarito che “la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare
– in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto,
Pag. 5 di 6 da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro i termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il credito vantato dall' convenuto a CP_1 titolo di indebito – così come quantificato - è dovuto e, quindi, il ricorrente è tenuto al pagamento della relativa somma.
Da ultimo, nulla è dovuto dal ricorrente circa le spese di lite, in ragione dell'esenzione dalle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente ed allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 14253 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , in Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Bari, 06.06.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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