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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/09/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
-Sezione prima-
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1578/2024, avente per oggetto
“scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Senegal), cittadina senegalese e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Colombo ricorrente
CONTRO
(c.f. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
ME (Senegal), cittadino senegalese e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Mangiaracina resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I signori e Controparte_1 Parte_1 dichiarano espressamente di designare, come previsto dalla Legge 31 maggio 1995 n.218 dall'art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione) ed art. 5 Regolamento n.210/1259/UE del
Consiglio 20 dicembre 2010 quale legge applicabile per la richiesta e la dichiarazione di divorzio la
Legge Senegale e
CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco di DICHIARARE il divorzio tra i signori Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il 3 febbraio Controparte_1
1963 a ME (Senegal) matrimonio contratto a ME – Senegal in data 28 ottobre 2005;
ASSEGNARE definitivamente l'abitazione familiare sita in Verderio (LC) via Sala Località ex
Inferiore n.49 al Signor di proprietà dello stesso in via esclusiva;
Controparte_1
AFFIDARE le figlie minori nata il [...] a [...] e Persona_1 [...] nata il [...] a [...] congiuntamente ai due genitori disponendo il Per_2 collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé le figlie nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi e comunque un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della domenica con pernottamento, e quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori. In difetto di accordo ad anni alternati i minori staranno con il padre i primi quindici giorni nel mese di luglio e/o 15 giorni nel mese di agosto.
Inoltre, i figli minori trascorreranno con il padre le principali festività in modo alternato con la madre. Infine, il padre ha diritto di sentire i figli minori telefonicamente una volta al giorno.
PORRE a carico del Signor ed in favore della Signora Controparte_1 Pt_1 a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori la somma di € 175,00 mensili per
[...] ciascuna figlia, per un totale di € 350,00 complessivi, rivalutabile ex indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2025, entro il cinque di ogni mese, somma che verrà corrisposta con decorrenza 5 luglio 2025. Il sig. dovrà corrispondere inoltre il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 con decorrenza luglio 2025 come da Protocollo approvato dal Tribunale di Lecco e nel rispetto del seguente schema: (…)
DISPORRE che la signora collocataria delle figlie minori percepisca il 100% Parte_1 dell'assegno unico familiare dall'INPS. Le parti dichiarano di rinunciare definitivamente ed espressamente all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere dal punto di vista patrimoniale per l'intercorso rapporto di coniugio, dichiarandosi ampiamente soddisfatti l'uno nei confronti dell'altro e con espressa rinuncia reciproca ad ogni ed eventuale ulteriore pretesa economica e patrimoniale.
***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare
*** Ciascuno dei coniugi terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali con rinuncia da parte di questi ultimi alla solidarietà di cui all'art. 13 co. 8, l. prof., dunque spese compensate e con liquidazione delle spese della signora e compensi del presente giudizio da distarsi in Parte_1 favore dello scrivente difensore Avv. Alessandra Colombo giusta l'ammissione al gratuito patrocinio della Signora Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1) Oggetto del giudizio. e , Parte_1 Controparte_1
entrambi cittadini senegalesi residenti in Italia, hanno contratto matrimonio a ME
(Senegal) in data 28.10.2005, atto non trascritto in Italia (doc. 2 ricorrente).
Dall'unione coniugale sono nate le figlie: (C.F.: Persona_1
), il 24.10.2009 a Merate (LC), di nazionalità senegalese, C.F._3
minorenne; (C.F.: ), il 24.7.2013 a Persona_2 C.F._4
Merate (LC), di nazionalità senegalese, minorenne;
(C.F.: Parte_2
), il 28.11.1992 a ME (Senegal), di nazionalità C.F._5
senegalese, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Stante l'intervenuta intollerabilità della convivenza coniugale, di fatto già cessata sin dal novembre 2023 e l'“incompatibilità insanabile” con il marito, con ricorso depositato in data 7.10.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio, avanti Pt_1
l'intestato Tribunale, il coniuge, chiedendo il divorzio “immediato” dallo stesso, in applicazione della legge senegalese.
In data 13.12.2024 si è costituito in giudizio , Controparte_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per divorzio per contrarietà all'ordine pubblico italiano, stante la mancanza di una precedente pronuncia di separazione personale dei coniugi. In via subordinata e nel merito, contestata la rappresentazione dei fatti fornita dalla moglie, in particolare rispetto agli asseriti comportamenti aggressivi dello stesso nei confronti della stessa ed alla lamentata assenza di rapporti padre-figlie, il sig. ha aderito alla richiesta di pronuncia CP_1
sullo status formulata dalla ricorrente, chiedendo tuttavia il rigetto delle domande economiche formulate dalla stessa.
Con ordinanza in data 23.4.2025, ritenuta necessaria la presa di posizione delle parti in ordine alla questione rilevata d'ufficio circa la potenziale applicabilità della legge italiana, in assenza di accordo tra le parti, il Tribunale ha invitato i coniugi a prendere posizione sulla summenzionata questione, invitandoli a considerare l'opportunità di addivenire ad un accordo, tenuto conto della comune volontà di porre fine all'esperienza coniugale.
3 Le parti hanno quindi comunicato di avere raggiunto un'intesa e in data 14.7.2025 hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate, dichiarando espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
2) Giurisdizione e legge applicabile. Preliminarmente è necessario esaminare la questione della giurisdizione ed individuare la legge applicabile rispetto alle domande proposte da e , a fronte della Parte_1 Controparte_1
presenza di elementi di estraneità nella causa per la nazionalità delle parti
(senegalese) ed il luogo in cui hanno contratto matrimonio (Senegal).
In punto di giurisdizione, per quanto riguarda la domanda di divorzio trova applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003, secondo cui “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi o
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora (…)”; in ordine alla responsabilità genitoriale (ossia cfr. art. 2 reg. cit. “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita”), invece, vige il principio sancito dall'art. 12 del medesimo regolamento, secondo cui
“
1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se: a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore”; con riguardo alle questioni inerenti il
4 mantenimento della prole, infine, trova applicazione l'art. 3, lett. d) del Reg. CE
4/2009, in forza del quale “sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri […] l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Nel caso che ci occupa deve essere affermata quindi la giurisdizione italiana, in ordine a tutte le domande svolte dalle parti, considerato che l'ultima residenza abituale dei coniugi, ove il marito risiede ancora (e formalmente anche la moglie), risulta in Verderio (LC), via Sala Località ex Inferiore n. 49, che entrambi i coniugi esercitano la responsabilità genitoriale sulle figlie, ritenendosi la giurisdizione italiana univocamente accettata dalle parti e conforme all'interesse superiore delle minori e che, infine, la domanda di mantenimento della prole è da ritenersi accessoria a quella sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
In ogni caso, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3 L. 218/1995, che, rispetto alle materie diverse da quella civile e commerciale, richiama i criteri stabiliti per la competenza per territorio.
L'assenza di trascrizione dell'atto di matrimonio non osta alla pronuncia di divorzio, in quanto ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido anche per il nostro ordinamento sulla base del principio locus regit actum.
Quanto all'individuazione della legge applicabile, stante l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 L. 218/1995 e dall'art. 5, par. 1, lett. c)
5 Regolamento n. 2010/1259/UE (secondo cui “
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: (…) c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”), rispetto alla pronuncia sullo status trova applicazione la legge senegalese, che prevede il divorzio
“diretto”, senza necessità di preventiva separazione, avendo entrambi i coniugi cittadinanza senegalese.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, ivi compresa la responsabilità genitoriale e il mantenimento, l'art. 36 bis della L. 218/1995, prevede, invece, che si applichino “in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio (…)”.
Inoltre, l'art. 3, del Protocollo dell'Aja 2007 (la Repubblica del Senegal partecipa alla convenzione dell'Aja dal 23.3.2023), prevede che “disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”, mentre l'art. 4 stabilisce per le “obbligazioni alimentari: a) dei genitori nei confronti dei figli […] nonostante l'art. 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”.
Pertanto, ferma la giurisdizione del giudice italiano in forza delle norme sopra richiamate e considerato l'accordo raggiunto in punto di legge applicabile alla pronuncia di divorzio, deve trovare applicazione la legge senegalese per quanto riguarda la pronuncia sullo status e la legge italiana per quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale ed il mantenimento delle figlie minori.
3) Pronuncia sullo status. Si ritiene meritevole di accoglimento la domanda delle parti volta ad ottenere il c.d. “divorzio diretto”, previsto dalla normativa senegalese, in ragione dell'accordo delle stesse sul punto. In particolare, in punto di richiesta congiunta di divorzio (“divorce par consentement mutuel”), il “Code de la famille
Sénégalais” prevede quanto segue: art. 158 “il consenso di ciascun coniuge è valido
6 solo se emana da una volontà libera, illuminata e libera dal vizio. Questo consenso deve riguardare non solo la rottura del vincolo coniugale ma anche la situazione degli ex coniugi quanto alla proprietà […] I coniugi hanno piena libertà per risolvere questi problemi fermo restando il dovuto rispetto dell'ordine pubblico e del bene morale […]”; art. 161 “se ritiene che la volontà dei coniugi si è manifestata liberamente e se non rileva nel loro accordo alcuna disposizione contraria alla legge, all'ordine pubblico o alla buona morale, il giudice di pace trattiene la causa ed emette sul posto una sentenza prendendo atto del divorzio”; art. 164 “La sentenza di divorzio per mutuo consenso scioglie il vincolo matrimoniale e rende applicabili le convenzioni stabilite dai coniugi […]”. Rispetto poi all'ipotesi contenziosa (“divorce contentieux”), il seguente art. 166 prevede che “il divorzio può essere pronunciato
[…] per incompatibilità che rende intollerabile il mantenimento del vincolo coniugale”. La legge senegalese non prevede, quale condizione necessaria per il divorzio, la preventiva “separation de corps”, istituto che – disciplinato dagli artt. 181
e seguenti cod. cit. – è riservato alle sole ipotesi in cui siano i coniugi a decidere, con domanda congiunta o contenziosa, di mettere fine all'obbligo di coabitazione, prima di addivenire al divorzio.
Di conseguenza, considerato che le parti hanno espresso in questa sede, liberamente e senza vizi, la loro volontà di divorziare, in ragione di una grave e manifesta
“incompatibilità coniugale”, che ha da tempo reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che, nelle note depositate il 14.7.2025, hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di aver avere definito ogni reciproco rapporto personale ed economico in base alle condizioni pattuite, la disciplina applicabile consente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio sulla base della richiesta dei coniugi, attestante il definitivo venire meno dell'affectio coniugalis e l'irreversibilità della crisi coniugale.
Pertanto, in applicazione della legge senegalese, accogliendo la domanda congiunta proposta dalle parti ed apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della
7 comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto a ME (Senegal) in data 28.10.2005.
4) Accoglimento delle conclusioni congiunte. Applicando la legge italiana con riferimento alle domande accessorie, si ritiene che le condizioni pattuite tra le parti nel corso dell'odierno giudizio - oggetto delle conclusioni congiunte sopra trascritte - possano essere recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori , di anni 16 e Persona_1 [...]
di anni 12. Per_2
Anzitutto, con riferimento ad affidamento congiunto, collocamento presso la madre e tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore, sorregge tale convincimento la mancata emersione di particolari criticità riguardanti le figure genitoriali e la circostanza che tali modalità rispecchino le condizioni ed abitudini di vita delle minori dalla cessazione della convivenza tra i genitori ad oggi. Già nella memoria attorea del 23.12.2024, la ricorrente ha dato atto della ripresa di una regolare frequentazione padre-figlie e di avere trovato un alloggio per sé e le minori, con rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito. Si ritiene la presente decisione idonea a salvaguardare quanto più possibile la quotidianità e la serenità di e Per_1 Per_2
Nulla quaestio nemmeno in punto di contributo economico del padre al mantenimento della prole. Quanto statuito dai genitori appare congruo in relazione alle rispettive condizioni economico-reddituali allegate (per quanto è risultato possibile accertare, tenuto conto della scarna ed incompleta documentazione fornita dalle parti), considerate altresì, da un lato, la rinuncia della moglie -collocataria della prole- all'assegnazione della casa coniugale e, dall'altro lato, la rinuncia da parte del marito alla propria quota di Assegno Unico familiare a favore della moglie.
Non può essere accolta, invece, la domanda di assegnazione “definitiva” della casa coniugale al sig. in quanto esclusivo proprietario della stessa, che rimarrà CP_1
dunque nel pieno godimento del proprio diritto in ragione della rinuncia di controparte alla relativa domanda.
8 Considerato infine che le parti hanno affermato di essere economicamente indipendenti, rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile, nulla è dato di provvedere al riguardo.
In conclusione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'odierno giudizio e dell'accordo raggiunto tra i genitori, non si rinvengono elementi o motivi tali da giustificare un assetto dei rapporti -sia personali che patrimoniali- diverso da quello richiesto dagli stessi, auspicando un fattivo e proficuo prosieguo della collaborazione delle parti nel precipuo interesse delle figlie.
5) Spese di lite. Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e della comune richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di scioglimento del matrimonio proposto con ricorso da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a ME (Senegal) in data 28.10.2005 tra e;
Parte_1 Controparte_1
DISPONE
1) l'affidamento delle figlie minori , nata il [...] a [...] Persona_1
(LC) e nata il [...] a [...], congiuntamente ai Persona_2
genitori, con collocamento prevalente delle minori presso la madre, la quale rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé le figlie nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi e comunque un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della domenica con pernottamento e quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori. In difetto di accordo, ad anni alternati le minori staranno con il padre i primi quindici giorni nel mese di luglio e/o 15 giorni nel mese
9 di agosto. Inoltre, le figlie minori trascorreranno con il padre le principali festività in modo alternato con la madre. Infine, il padre ha diritto di sentire le figlie minori telefonicamente una volta al giorno;
2) che versi a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento ordinario delle figlie minori e Persona_1 [...]
la somma mensile di € 175,00 mensili per ciascuna figlia, per un Per_2
totale di € 350,00 al mese, rivalutabile ex indici ISTAT, entro il cinque di ogni mese, con decorrenza dal 5.7.2025, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se
10 connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
11 3) che collocataria delle figlie minori, percepisca il 100% Parte_1
dell'Assegno unico familiare;
DA' ATTO che le parti dichiarano di rinunciare definitivamente ed espressamente all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e che non hanno più nulla a pretendere dal punto di vista patrimoniale per l'intercorso rapporto di coniugio, dichiarandosi ampiamente soddisfatti l'uno nei confronti dell'altro e con espressa rinuncia reciproca ad ogni ed eventuale ulteriore pretesa economica e patrimoniale;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 10.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada
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