Sentenza 30 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2025REG.PROV.COLL.
N. 08787/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8787 del 2022, proposto dall’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara - Parco Naturale Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Santarelli e Michele Casano, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Asiago n. 8;
contro
DE NI, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Pardini, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, del 30 settembre 2022, n. 820, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra DE NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati Stefano Santarelli e Federico Pardini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’Ente parco di Montemarcello Magra Vara - Parco Naturale Regionale ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha annullato il parere negativo reso dall’ente medesimo nel procedimento di sanatoria relativo ai lavori realizzati dalla sig.ra DE NI su un fabbricato agricolo, sito in località Redarca del comune di Lerici, in difformità rispetto al nulla osta prot. 1691 del 2018, rilasciato per un intervento di manutenzione straordinaria, ampliamento e consolidamento del fabbricato stesso, conseguenti a un crollo in corso d’opera.
2. – L’appellata si è costituita in giudizio e ha depositato memoria per richiedere il rigetto dell’appello.
3. – Entrambe le parti hanno prodotto scritti difensivi e alla pubblica udienza del 26 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – L’atto impugnato in primo grado, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi e dall’assunzione del parere del Comitato tecnico scientifico dell’Ente parco sulle controdeduzioni presentate dall’interessata, è stato adottato sull’assunto, nel merito, della natura di “manufatto agricolo testimoniale” dell’edificio, come tale soggetto a stringente disciplina di tutela, anche procedimentale, limitatrice della possibilità di modifiche strutturali, e, sotto altro profilo, per irritualità della procedura.
In particolare, sotto il primo profilo, pur dando atto che il manufatto non era classificato come “testimoniale” nel censimento condotto dal Comune di Lerici, l’Ente parco ha ritenuto che la natura testimoniale dello stesso fosse indubbia per consistenza e origine, chiara nelle risultanze documentali e, in ogni caso, citata in modo esplicito all’interno del nulla osta del 2018.
Sotto il secondo profilo, ha argomentato che in materia paesaggistica la competenza è dell’amministrazione comunale, anche alla luce della disciplina regionale, altre essendo le competenze dell’Ente parco, riguardanti i profili di tipo naturalistico, ecologico e ambientale, e che, di conseguenza, occorreva che l’amministrazione comunale si esprimesse innanzitutto sulla concreta sanabilità delle opere eseguite ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
5. – Il T.a.r., tuttavia, accogliendo il primo motivo di impugnazione, ha ritenuto che il fabbricato non potesse essere considerato di natura “testimoniale”, per la seguente ragione:
« Precisato che la circostanza in fatto della mancata inclusione, oltre che documentalmente provata, è incontroversa tra le parti, va richiamato il disposto dell’art. 4 del Programma di recupero e qualificazione dell’Ente Parco, il quale dispone testualmente che: “Sono da considerarsi “manufatti testimoniali” gli immobili individuati dall’Ente Parco e dai Comuni attraverso censimenti specifici. In mancanza di questi, gli oggetti e le costruzioni in pietra che ricadono nella definizione di cui all’art. 36 delle n.t.a. del Parco”.
Orbene, la locuzione “in mancanza di questi” rende, ad avviso del collegio, sufficientemente chiaro che solo qualora manchi il censimento, non può trovare applicazione l’art. 36 citato, il quale ha, pertanto, valore puramente residuale ».
Ha accolto, inoltre, il motivo di impugnazione relativo alla presunta irritualità della procedura, con il quale la ricorrente aveva sostenuto che, stante la competenza esclusiva del Comune di Lerici per le fasi concernenti il profilo urbanistico e quello paesaggistico all’interno del procedimento di sanatoria, l’Ente parco non poteva respingere la richiesta di nulla osta sull’inesistente presupposto di un ordine obbligatorio di precedenza nei tre profili (urbanistico, paesaggistico e nulla osta del Parco) o per il potenziale rigetto della sanatoria sotto i profili urbanistici ovvero paesaggistici; per il T.a.r., infatti, « trattasi effettivamente di procedimenti autonomi e competenze differenziate, cosicché può ipotizzarsi e ammettersi l’intervento dello stesso in un momento successivo ».
6. – L’appello è affidato a due motivi d’impugnazione.
7. – Con il primo motivo l’appellante sostiene, in critica della decisione di primo grado, che l’esistenza di un censimento specifico del Comune di Lerici che individua i fabbricati di valore testimoniale e il fatto che tra questi non è incluso quello per cui è causa non assumerebbero affatto rilievo dirimente, poiché la previsione di cui all’art. 4, comma 10, del Programma di recupero e qualificazione dell’Ente Parco fa espressamente salva la disciplina definitoria di cui all’art. 36 N.T.A., rubricato “Manufatti di interesse storico testimoniale”, la quale regolerebbe in modo puntuale ed organico la fattispecie, in una corretta e doverosa logica di tutela degli elementi identitari del territorio del Parco e della comunità che lo abita, senza assumere, contrariamente all’avviso del T.a.r., valore puramente residuale.
Peraltro, la natura testimoniale dell’immobile de quo sarebbe pacifica, incontestata e incontestabile, essendo stata plurime volte rappresentata negli atti del procedimento amministrativo senza essere mai contrastata, con conseguente inammissibilità del ricorso di prime cure per intervenuta acquiescenza ad atti presupposti lesivi e rimasti inoppugnati.
8. – Il motivo è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni e non vale affatto a superare le ragioni che sono esposte in modo conciso, ma perfettamente chiaro, nella sentenza appellata in pieno ossequio a quanto è stabilito dall’art. 3, comma 2, e dall’art. 88, comma 2 lett. d), del codice del processo amministrativo.
9. – In base all’art. 12 delle N.T.A. del Piano del parco naturale regionale di Montemarcello-Magra, il Piano prevede un “Programma di Recupero e Riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua”, di cui sono strumenti tecnici essenziali l’inventario del sistema insediativo, destinato all’analisi della consistenza quantitativa e dei valori dellʼinsieme delle componenti edilizie presenti nelle unità di paesaggio del Parco, e la guida al recupero degli insediamenti, destinata a fornire elementi relativi al recupero e all’eventuale ridestinazione dei manufatti inventariati e delle relative componenti tecno-morfologiche e infrastrutturali; il terzo comma dell’articolo sancisce, in tale prospettiva, che « lʼEnte Parco acquisisce dai Comuni che ne hanno già avviata la compilazione gli Inventari e le catalogazioni già disponibili, concorda i criteri di classificazione ed i criè teri di ridestinazione e di eventuale ampliamento del patrimonio edilizio ».
10. – Spettando al Programma di recupero e riqualificazione inventariare il sistema insediativo analizzando « la consistenza quantitativa ed i valori dellʼinsieme delle componenti edilizie » (art. 12 N.T.A. cit.), è dirimente, quindi, la circostanza che l’art. 4 del Programma, al punto 10 (“Manufatti testimoniali”), stabilisca che « sono da considerarsi “manufatti testimoniali” gli immobili individuati dall’Ente Parco e dai Comuni attraverso censimenti specifici. In mancanza di questi, gli oggetti e le costruzioni in pietra che ricadono nella definizione di cui all’art. 36 delle N. T. A. del Parco ».
Il pronome dimostrativo « questi » vi indica, ovviamente, i « censimenti specifici » ai quali è demandata in primo luogo l’individuazione degli immobili da considerarsi “manufatti testimoniali”, sicché è solo in mancanza di tali censimenti che, in base allo stesso Programma, la qualificazione in termini di “manufatto testimoniale” di un oggetto o una costruzione può avvenire ricorrendo, in via suppletiva, alla relativa definizione contenuta nell’art. 36 delle N.T.A. Per quanto la precisazione possa sembrare superflua, il ricorso all’art. 36 è consentito se a mancare sono i censimenti specifici, non già l’inclusione di questo o quel manufatto nel censimento.
11. – Poiché è incontestato che l’immobile non è inserito nel censimento dei fabbricati di valore testimoniale facente parte integrante del PUC di Lerici, alla stregua di quanto sopra esso non può essere considerato tale.
12. – Del tutto irrilevante è che il manufatto possa essere stato ritenuto di natura testimoniale in atti interni allo stesso procedimento, ovvero in occasione di quello sfociato nel precedente nulla osta, poiché il primo atto lesivo, che l’interessata era, quindi, onerata di tempestiva impugnazione, è il parere negativo che ha formato oggetto del ricorso di primo grado.
13. – Con il secondo mezzo d’impugnazione, l’Ente parco si duole dell’accoglimento del motivo del ricorso di primo grado relativo alla presunta irritualità delle procedure seguite.
Secondo l’appellante, il motivo di ricorso non sarebbe stato sorretto da alcun interesse, costituendo « frutto di un equivoco, o di una non corretta lettura del provvedimento impugnato, dal quale non risulta in alcun modo un siffatto approccio metodologico o iter procedimentale » (pag. 23 appello) e, a ogni modo, come già sostenuto nell’atto impugnato in primo grado, anche la competenza paesaggistica era di diretta competenza comunale.
14. – Il motivo è infondato.
Il parere negativo è indubbiamente fondato anche sulla reputata irritualità della procedura, come già detto al precedente punto 4 della presente decisione, e, quindi, sussisteva l’interesse della ricorrente a censurare quella che costituiva un’autonoma ragione di reiezione della sua istanza attraverso il secondo motivo del suo ricorso, che il T.a.r. ha accolto con motivazioni che l’appellante, a ben vedere, non ha neppure affrontato.
15. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
16. – La novità della questione affrontata e la natura degli interessi coinvolti consentono di compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Valerio Valenti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO