Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI MATTEO GIUSEPPE Parte_1
come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentate p.t. rappresentato e difeso dal funzionario CP_1 dell' Istituto domiciliato presso la sede dello stesso come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: ratei maturati e non corrisposti su decreto di omologa.
Con ricorso depositato il 26/09/2024 ritualmente notificato alla controparte,
l'istante in epigrafe indicato adiva codesto Tribunale per sentire condannare l' CP_1
al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti sull'assegno mensile di assistenza
Gennaio 2020 fino al Gennaio 2023 (cfr. verbale del 19.3.25) .
Si costituiva l' che contestava la domanda in quanto riteneva di avere CP_1
convocato correttamente l'istante a visita di revisione e che il ricorso giurisdizionale non era stato preceduto da ricorso amministrativo.
***
Nel merito, la domanda è fondata.
Quanto alla sussistenza del diritto alla luce del verbale di vista in atti . (cfr. verbale di visita in atti). Con riferimento alla convocazione a visita si osserva che dal ricorso e dalla documentazione in atti in seguito a richiesta di accesso agli atti del
convocazioni a visita di revisione, il ricorrente, è venuto a conoscenza della circostanza che i vari inviti (ben 4) a visita di revisione sono stati inoltrati dall'istituto sempre presso la Casa Circondariale di Frosinone e sono ritornati al mittente in quanto il destinatario era sconosciuto all'indirizzo (cfr. allegato). In realtà tali inviti non sarebbero mai potuti pervenire al ricorrente in quanto lo stesso, nell'anno 2019, è stato trasferito d'ufficio dalla casa circondariale di
Frosinone a quella di CA (CE) e, successivamente, scarcerato in data
18.10.2021 rientrando presso la propria residenza di Portico di Caserta (CE) fino al 07.11.2023 per poi trasferirsi definitivamente nel comune di Frattamaggiore
(NA), dove vive a tutt'oggi. Anche con riguardo al ricorso amministrativo lo stesso risulta tempestivamente esperito.
Va, pertanto, condannato l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi CP_1
dell'assegno mensile di assistenza Gennaio 2020 fino al Gennaio 2023
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- condanna l' al pagamento in favore di dei ratei CP_1 Parte_1
maturati e non riscossi dell'assegno mensile di assistenza Gennaio 2020 fino al
Gennaio 2023
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_1
euro 2.100 oltre iva e cpa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
AVERSA, 19/03/2025
Il Giudice
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)