TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/05/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 17/4/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7044 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Valerio Antonio Belsito e Domenico Di Pierro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 17/4/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/9/2023 chiedeva dichiararsi il suo Parte_1
diritto al riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di operaio livello 4 CCNL Multiservizi pmi e coop. - presso la Controparte_2
ordinarsi alla società benefit la trasformazione del
[...] CP_1
contratto a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dall'01/01/2022 o da quella diversa giudizialmente accertata, con condanna della Società convenuta al risarcimento dei danni con una indennità di complessivi € 14.515,20, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – od alla diversa somma ritenuta congrua
1
dal Magistrato - nonchè alla regolarizzazione contributiva ai fini previdenziali ed assistenziali e al pagamento delle spese processuali.
Deduceva a tal fine il ricorrente che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di prima e della poi, presso l'appalto di servizio di igiene Controparte_3 CP_1
ambientale del Comune di Bisceglie, svolgendo le mansioni di operatore, rientranti nel 4° livello CCNL di categoria;
che aveva lavorato a partire dal 2019, ma che dall'8/2/2020 al settembre 2023 aveva lavorato a tempo determinato attraverso una ventina fra proroghe e rinnovi, senza mai essere assunto a tempo indeterminato né dalla né Controparte_4 dalla società benefit, che era subentrata nell'appalto a partire dall'1/1/2022; Controparte_1
che alcuni contratti di lavoro erano stati sottoscritti non con tali società bensì con le società somministratrici di lavoro TE e AXL;
che la società convenuta aveva alle sue dipendenze circa un centinaio di lavoratori.
Specificava il lavoratore che la sua storia contrattuale era la seguente:
Contratti/proroghe Date firmatario
I contratto Da 08.02.2020 a 29.02.2020 Controparte_3 I proroga Da 27.02.2020 a 31.03.2020
II proroga Da 31.03.2020 a 30.04.2020
III proroga Da 30.04.2020 a 31.05.2020
II contratto Da 08.06.2020 a 30.06.2020 TE in missione c/o Controparte_3
I proroga Da 29.06.2020 a 08.07.2020
III contratto Da 20.07.2020 a 31.07.2020 TE in missione c/o Controparte_3
I proroga Da 31.07.2020 a 09.08.2020
IV contratto Da 10.08.2020 a 31.08.2020 TE in missione c/o Controparte_3
I proroga Da 01.09.2020 a 15.09.2020
V contratto Da 26.09.2020 a 30.09.2020 TE in missione c/o Controparte_3
VI contratto Da 22.10.2020 a 31.12.2020 TE in missione c/o Controparte_3
VII contratto Da 01.01.2021 a 15.01.2021 TE in missione c/o Controparte_3
VIII contratto Da 01.02.2021 a 28.02.2021 TE in missione c/o Controparte_3
IX contratto Da 01.03.2021 a 15.03.2021 TE in missione c/o Controparte_3
X contratto Da 18.03.2021 a 31.03.2021 Controparte_3 I proroga Da 01.04.2021 a 30.04.2021
XI contratto Da 14.05.2021 a 24.06.2021 Controparte_3 I proroga Da 25.06.2021 a 31.08.2021
II proroga Da 30.08.2021 a 30.09.2021
2
XII contratto Da 11.10.2021 a 31.10.2021 Energeticambiente
XIII contratto Da 11.11.2021 a 30.11.2021 Energeticambiente
XIV contratto DA 16.12.2021 a 31.12.2021 Energeticambiente
XV contratto Da 01.01.2022 a 31.01.2022 TE in missione c/o CP_1
I proroga Da 31.01.2022 a 28.02.2022
II proroga Da 27.02.2022 a 31.03.2022
III proroga Da 30.03.2022 a 30.04.2022
IV proroga Da 29.04.2022 a 30.05.2022
V proroga Da 29.05.2022 a 30.06.2022
VI proroga Da 30.06.2022 a 31.08.2022
VII proroga Da 31.08.2022 a 30.09.2022
VIII proroga Da 30.09.2022 a 31.12.2022 contratto Da 01.01.2023 a 28.02.2023 TE in missione c/o CP_1
XVII contratto Da 01.03.2023 a 31.03.2023 Axl – a.p.l. in missione c/o CP_1
I proroga Dal 01.04.2023 al 15.04.2023
II proroga Dal 16.04.2023 al 30.04.2023
III proroga Dal 01.05.2023 al 31.05.2023
XVIII contratto Dal 01.06.2023 Axl – a.p.l. in missione c/o CP_1 al 30.06.2023
I proroga Dal 01.07.2023 al 31.07.2023
II proroga Dal 01.08.2023 al 31.08.2023
III proroga Dal 01.09.2023 al 15.09.2023
dunque il ricorrente che vi era stata violazione delle prescrizioni sia in relazione Parte_2
alla durata dei contratti a tempo determinato, sia in relazione ai contratti sottoscritti tramite agenzia interinale, con la conseguenza che erano state violate le prescrizioni contenute negli artt. 19, 21, 31 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, sicchè era ammissibile ai sensi dell'art. 38 comma 2 del citato decreto finalizzata ad ottenere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.
La società resistente rimaneva contumace.
*******
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società appaltante Controparte_2 dall'1/1/2022 il servizio di Igiene urbana del Comune di Bisceglie, subentrando alla
Controparte_4
Il ricorrente a tal fine ha dedotto di aver sottoscritto una serie di contratti a tempo determinato e di proroghe e rinnovi sia con la (direttamente o attraverso agenzie di Controparte_3
somministrazione) sia con la (attraverso agenzie di somministrazione). La CP_1
sequenza contrattuale, provata documentalmente dal ricorrente, è quella riportata nella tabella di cui innanzi.
3
Egli tuttavia ha agito esclusivamente nei confronti della Controparte_2
deducendo che alla stessa società fosse applicabile la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato contenuto nel D.Lgs. n. 81/2015. In particolare il ricorrente ha dedotto che, poiché già nel 2020, mentre era alle dipendenze della o comunque Controparte_3 lavorava per tale società utilizzatrice, quest'ultima aveva violato il divieto contenuto nell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (“Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.”), allora già tale società aveva l'obbligo di assumerlo a tempo indeterminato ed essendo la subentrata nel medesimo appalto tale obbligo CP_1
si sarebbe trasmesso alla subentrante.
Ora, ritiene questo Giudice che una pronuncia di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazione dell'art. 21 citato non potrà giammai essere emessa direttamente in danno della , che non è il soggetto che ha direttamente violato la normativa sul CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato (quand'anche accertata), essendo in tal caso necessaria quantomeno un'azione diretta nei confronti della qualora Controparte_4
non sia già intervenuta decadenza, nonché una pronuncia di condanna in danno di tale società.
Solo all'esito di una siffatta pronuncia si potrebbe argomentare se sussista o meno un obbligo della di assumere direttamente il ricorrente alle sue dipendenze a seguito del CP_1
subentro nel medesimo appalto.
Peraltro, dalla documentazione prodotta, si evince che la società resistente non ha mai assunto alle sue dirette dipendenze il ricorrente, sicchè non può neppure discutersi della eventuale violazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dall'1/1/2022 in poi, cioè da quando la è subentrata nella gestione del servizio di CP_1
igiene urbana del Comune di Bisceglie.
Per tale ragione, la domanda volta ad accertare la violazione delle prescrizioni sul contratto di lavoro a tempo determinato, non può essere accolta nei confronti della , che non è CP_1
il soggetto passivamente legittimato.
Per le medesime ragioni la non è il soggetto legittimato passivamente in relazione CP_1 all'eventuale violazione da parte della delle prescrizioni contenute Controparte_4 nell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015:
4
“1) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore
a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria…4) Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato...».
Ciò detto, considerato che il ricorrente non è mai stato assunto direttamente dalla CP_1
occorre esaminare l'ulteriore domanda formulata, e ciò la domanda di condanna della
[...]
società resistente alla costituzione di un rapporto di lavoro per aver la violato CP_1
l'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, con conseguente applicabilità della sanzione contenuta nell'art. 38 comma 2.
L'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 così prevede:
"Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5".
Ai sensi dell'art. 38 co. 2 del D.Lgs. 81/2015 "Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
L'onere della prova incombe sul lavoratore, il quale dunque deve fornire elementi circa la violazione della normativa di cui si deduce la violazione;
nel caso di specie il superamento della percentuale del 30%.
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
Infatti il ricorrente ha depositato i contratti di lavoro a tempo determinato, comprese varie proroghe, sottoscritti con l'agenzia interinale TE prima e con la AXL poi, attestanti il
5
fatto che egli abbia lavorato alle dipendenze di tali agenzie per il periodo dall'1/1/2022 al
15/9/2023, venendo inviato presso l'impresa utilizzatrice Controparte_1
Da tali contratti non può ricavarsi la violazione del limite percentuale indicato nell'art. 31 comma 2 del decreto.
Per quanto riguarda le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, l'istanza di prova orale è irrilevante ai fini di causa;
mentre l'istanza ex art. 210 c.p.c. (Si chiede che il Giudicante ordini alle convenute la produzione in Giudizio del libro paga e matricola e/o Libro Unico del
Lavoro, anche ai fini della determinazione del numero percentuale di dipendenti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto in somministrazione a tempo determinato - e per la violazione del diritto di precedenza) appare meramente esplorativa ed è comunque generica, in assenza di specifiche deduzioni relative al superamento della percentuale in questione;
perciò tale istanza è inammissibile.
Va detto poi che il contratto di somministrazione è stato censurato dal ricorrente solo in relazione all'art. 31 comma 2, sicchè non si procede all'esame delle ulteriori prescrizioni previste dagli artt. 32 e 33, proprio perché non oggetto di impugnazione.
Da ultimo si osserva che il mero fatto che il ricorrente abbia svolto le medesime mansioni per un considerevole periodo temporale all'interno dell'appalto del servizio di igiene urbana del
Comune di Bisceglie non è un fatto che di per sé determini sanzioni a carico della CP_1
o di altre società appaltatrici, essendo a tal fine necessario che sia provata la violazione di una specifica normativa.
Per tutte le ragioni innanzi indicate, la domanda non può essere accolta.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali in favore della società resistente, che, rimanendo contumace, non ha sopportato alcuna spesa processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
27/9/2023 da nei confronti della rigettata Parte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese della società resistente.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6