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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZACONTESTUALE
AI SENSI DELL'ART. 281 quinquies c.p.c. (ante Riforma) nella causa civile iscritta al n. 782/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Francesco Persio del Foro di Roma, elettivamente domiciliato in Prato, Galleria Vittorio Veneto int.4, presso lo studio dell'Avv. Francesca Pignatelli, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
CONTRO
AVV. (c.f. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Sara Fanti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Prato, P.zza Europa 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CONTRO
DI ASSICURAZIONI S.P.A., (già ), (p. i.v.a. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Orlandi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata in Prato, Via Torelli 59 nello studio dell'Avv. Paolo
Breschi (C.F. giusta da procura in calce all'atto di C.F._3 citazione per chiamata in causa notificato.
CHIAMATA IN CAUSA Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “come da note scritte del 22/04/2025”1.
Per il convenuto: “come da note scritte del 22/04/2025”2
1 “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis instantiae, in totale accoglimento della domanda attrice: 1)Disporre l'udienza di discussione orale ex art.281 quinquies comma 2 cpc, in accoglimento dell'istanza formulata nella comparsa di costituzione e risposta del 17/02/2025 (cfr. lett.c richieste conclusive pag.26) nonché delle successive istanze del 27/03/2025, dell' 11/4/2025 e del 15/4/2025 da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte. 2) Previa risoluzione del rapporto professionale tra il sig. e l'Avv. accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo nello svolgimento dell'attività a seguito del mandato affidato dal Sig. nella causa n.3297/2011 dinanzi al Tribunale di Pistoia, Parte_1 promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. conclusa con Parte_2 Parte_1 CP_ sentenza Trib.Pistoia n.926/2020 e ciò per omessa chiamata in garanzia dell'Assicurazione nonché per omessa informativa ed inoltre per aver omesso di consigliare il cliente sig. Parte_1CP_ di accettare l'acconto della somma di Euro 29.320,00 transattivamente offerta dall' (circostanza della quale dà atto anche l'Assicurazione a pag.3 della propria comp.sa) 3)Per effetto di quanto sopra accertato, condannare il convenuto Avv. in solido alla propria CP_1 compagnia assicurativa DI LI SP (già ) al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi per gli importi accertati dal Tribunale di Pistoia con sentenza n.926/2020 (confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n.212/2024) nella somma di Euro 106.058,73 (Euro 80.118,01 per sorte, Euro 21.070,96 per spese legali, Euro 4.447,76 per spese mediche, Euro 422,00 per spese di Ctp oltre spese di Ctu) oltre Euro 14.158,07 per spese legali liquidate in secondo grado per un totale complessivo di Euro 120.216,80 oltre interessi e rivalutazione oppure alla somma, minore o maggiore, che il Tribunale riterrà comunque congrua e di giustizia 4) Confermare l'ordinanza del 12/07/22 e pertanto ritenere che “il petitum attoreo è determinabile” e ciò “considerate non solo le conclusioni ma anche la parte espositiva dell'atto introduttivo”; per l'effetto, respingere l'eccezione di nullità della citazione sollevata sia dal convenuto Avv. (cfr. pag.7 punto n.4 comp.sa CP_1 cost.ne) sia dall' (cfr. pag.4 e 5 comp.sa cost.ne) 5) Respingere ogni altra Controparte_2 eccezione ed argomentazione sollevate dall' Avv. e dalla propria compagnia assicurativa in CP_1 quanto totalmente infondate 6) In via istruttoria, previa contestazione dell'ordinanza del 26/04/2024, chiede ammettersi i mezzi di prova richiesti note 183 cpc II termine da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti con i testi ivi indicati 7) Con vittoria di spese oltre oneri fiscali come per legge. Chiedesi che il Giudice Voglia fissare l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art.281 quinquies comma 2 cpc ed in tal senso “disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissare l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali” 2 “L'ill.mo Tribunale di Prato Voglia accogliere le seguenti conclusioni:- Per le ragioni come esposte in narrativa, revocare l'ordinanza assunta in data 15.04 2025 con la quale veniva disposto CP_ l'ordine di esibizione relativamente alla documentazione fornita da ma afferente il procedimento di mediazione;
- Per le ragioni come esposte in narrativa, che le tutte difese di cui al punto 2 della comparsa del sig. 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025 – comparsa Parte_1 del tutto irrituale – siano dichiarate tardive e comunque formulate in violazione del principio di non contestazione;
pertanto, chiede siano espunte dalla comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025 le pagine da 4 a 8 contenenti le relative argomentazioni. - Per le ragioni come esposte in narrativa, che tutte le difese di cui al punto 3, da pag. 8 a pag. 12 siano dichiarate tardive e formulate in contrasto con le preclusioni processuali maturate, nonché con il principio di non contestazione e pertanto si chiede che siano espunte dalla relativa comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025; - Per le ragioni come esposte in narrativa, si chiede che venga dichiarata la tardività delle avverse difese di cui ai punti 4, 5 e 8 della comparsa di costituzione di nuovo difensore 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025 o comunque la relativa formulazione in contrasto con le preclusioni processuali maturate, nonché con il principio di non contestazione e pertanto si chiede che siano espunte dalla ridetta comparsa. - Ferma l'eccezione di genericità e quindi di nullità della domanda, per le ragioni esposte in narrativa, si chiede che la quantificazione del danno di cui al punto 6 della costituzione di nuovo difensore sia dichiarata tardiva e non ammissibile in quanto formulata successivamente al maturare delle preclusioni
Pag. 2 di 17 Per la terza chiamata: come da note scritte del 14/4/20253
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Prato, l'Avv. al fine di sentire CP_1 accertare e dichiarare la colpa professionale di quest'ultimo e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri) ascrivibili alla sua condotta.
L'attore a fondamento della domanda deduceva: - che in data 17/2/2007 era rimasto coinvolto in un sinistro mentre sciava;
- che del sinistro era stata fatta immediata denuncia alla propria compagnia assicuratrice , a Controparte_4 seguito della quale era stata fatta un'offerta risarcitoria a favore della Sig.ra soggetto con il quale aveva avuto il sinistro;
-che rifiutata l'offerta, Parte_2 la Sig.ra gli aveva notificato atto di citazione, a seguito del quale si Parte_2 era costituito in giudizio, in sua rappresentanza e difesa, l'Avv. CP_1 dopo avere inviato una lettera all' in data 1/2/2012; - che la causa era CP_3 proseguita, senza che il predetto professionista nulla gli comunicasse, fino a che, nel 2018, a distanza di ben 7 anni, l'Avv. dietro sue richieste, gli CP_1 aveva comunicato che l'assicurazione non avrebbe pagato e che vi erano trattative per decidere quanto egli avrebbe dovuto pagare di 'tasca sua'; - che
processuali, e che pertanto le relative argomentazioni siano espunte dalla ridetta comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025; - Per le ragioni come esposte in narrativa, che tutte le difese di cui al punto 7, siano dichiarate tardive e formulate in contrasto con le preclusioni processuali maturate, nonché con il principio di non contestazione e pertanto si chiede che siano espunte dalla relativa comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025; - Per le ragioni come esposte in narrativa, revocare l'ordinanza assunta dall'Ill.mo Tribunale di Prato in data 11.04.2025 e revocare l'ordine di esibizione disposto con detta ordinanza, rendendosi disponibili al deposito soltanto se il G.I. dovesse confermare la relativa decisione entro il nuovo termine assegnando. In via istruttoria, a revoca dell'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza 18.02.2025, ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'odierno con le proprie memorie istruttorie ex art 183 comma 6 c.p.c. implicitamente non ammessi dal Tribunale di Prato;
- Nel merito, insiste nell'accoglimento delle conclusioni come precisate in prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. datata 11.09.2022;- Chiede assegnarsi termini ex art 190 c.p.c.” 3 “ In via Preliminare: Piaccia al Tribunale Ecc.mo ritenere la nullità della domanda attrice ai sensi dell'art.164, IV comma cpc per mancanza del requisito richiesto dal III comma dell'art. 163 cpc” Nel merito: Voglia il Tribunale respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi descritti in premessa. Spese vinte. Qualora si ritenesse la fondatezza della domanda attrice e operante la garanzia di cui alla polizza 801777105 stipulata tra l'attore ed il convenuto, ritenere dovuta la manleva richiesta dal nei limiti, con le franchigie e gli scoperti indicati nella polizza stessa. Parte_1 Con compensazione delle spese di causa”.
Pag. 3 di 17 non risultandogli chiaro quanto riferito dal legale, aveva revocato l'incarico difensivo conferendolo all'Avv. Venezia, quando ormai era già stata effettuata la CTU;
-che la causa era stata, quindi trattenuta in decisione ed il Giudice lo aveva condannato a risarcire la sig.ra - che da un controllo sul Parte_2 fascicolo telematico era emerso che nel corso del procedimento erano stati fatti ben 9 rinvii per trattative, mai comunicategli dall'Avv. e che CP_1
l'assicurazione non era stata chiamata in causa al fine di manlevarlo dalla propria responsabilità; - che prima di intentare il presente giudizio aveva avviato una procedura di mediazione alla quale avevano aderito la compagnia assicuratrice ma si era chiusa con esito negativo;
- che malgrado i CP_2 numerosi solleciti, non aveva ricevuto riscontro dall'Avv pertanto aveva CP_1 anche presentato un esposto all'ordine di disciplina;
- che il comportamento tenuto dall'Avv. era lesivo dei suoi interessi in quanto: 1) non lo aveva CP_1 mai informato sull'andamento della causa, sui rischi che vi potevano essere e dell'eventuale possibilità che potesse eccepire la prescrizione, né che CP_3 non era stata chiamata in causa l'assicurazione, e che quindi, in definitiva non gli era stata la possibilità di arrivare ad una transazione con la controparte in luogo di 13 anni di processo, e quindi di addivenire ed una soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto a quella di cui alla sentenza;
così facendo il legale aveva violato l'obbligo sullo stesso gravante di informare il cliente nel corso dello svolgimento del rapporto, nonché di sconsigliare dall'intraprendere o proseguire in giudizio dall'esito sfavorevole;
che dunque avere perpetrato questa condotta omissiva nei tredici anni di costanza del rapporto configurava una palese negligenza, fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., come affermato dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte;
2) non si era adoperato, neppure dopo l'emissione della sentenza, per trovare una soluzione con l'assicurazione, ma si era limitato a liquidare la questione comunicando che alcuna responsabilità era configurabile a proprio carico per l'accaduto. Insisteva, quindi per l'accoglimento della domanda.
Il convenuto, Avv. si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta depositata in data 30/9/2021, contestando la domanda
Pag. 4 di 17 ed assumendo: - che l'attore aveva esposto un versione non veritiera dei fatti;
- che, infatti, a seguito di un sinistro avvenuto in data 17.2.2007 lungo la pista di sci denominata '03 Gobbone' del Comune di Abetone, la sig.ra
[...] aveva chiesto al sig. il risarcimento di tutti i danni Parte_2 Parte_1 non patrimoniali subiti e subendi, assumendo la piena responsabilità di quest'ultimo per averla travolta lungo la pista da sci e averle provocato gravi lesioni personali con postumi;
- che il dopo avere provveduto Parte_1 personalmente all'apertura del sinistro presso essendo tesserato CP_4 presso la F.I.S.I. (Federazione LIna Sport Invernali), aveva conferito mandato ad altro avvocato (avv. Marri del Foro di Livorno), e solo nel febbraio 2012 si era rivolto all'avv. ovvero dopo avere ricevuto la notifica dell'atto di CP_1 citazione da parte della sig.ra che aveva adito il Tribunale di Pistoia Parte_2 al fine di vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti;
- che, dall'esame degli atti, risultava che il in sede di apertura di sinistro aveva Parte_1 dichiarato di trovarsi sulle piste in una sessione di allenamento con due
“allievi” di altro sci club, che la si trovava sulla pista da sci ferma e Parte_2 nascosta dietro un “gobbone” con suo conseguente concorso responsabilità e che l'urto era avvenuto a velocità ridotta;
- che il sig. aveva riferito Parte_1 altresì che il sinistro era avvenuto in una sede qualificabile “di allenamento”; - che, sempre dalla disamina degli atti risultava che la copertura di (ex CP_3
avrebbe potuto non operare in ragione della dinamica del sinistro CP_4 così come desumibile dal verbale della Polizia di Stato: in particolare era emerso che il aveva tenuto una velocità molto elevata (tanto da Parte_1 staccarsi da terra), che il sinistro era avvenuto in punto della pista aperta a tutti gli utenti e che i due accompagnatori non erano allievi, bensì sciatori esperti;
- che il rigetto da parte del Giudice di Pace di Pistoia dell'opposizione alla sanzione amministrativa elevata dalla Polizia di Stato nei confronti del sig. avvalorava la tesi per cui egli aveva tenuto un comportamento Parte_1 pericoloso e procedeva a velocità elevata;
- che la chiamata in causa del terzo non appariva vantaggiosa, atteso che la copertura della responsabilità CP_3 civile verso terzi non risultava operante se non in fasi di allentamento, rimanendo quindi esclusa la attività meramente ludica del tesserato;
- che, pertanto, svolgendo una valutazione ex ante, alla luce della precarietà della
Pag. 5 di 17 ricostruzione data dai testimoni e sulla base della documentazione fornita, compreso il verbale della Polizia di Stato, appariva probabile che il Tribunale potesse giungere ad escludere la copertura (ex con conseguente CP_3 CP_4 condanna alle spese a carico del sig. Veniva, quindi, valutato che la Parte_1 chiamata in causa di (ex avrebbe potuto non produrre gli esiti CP_3 CP_4 auspicati e che difronte a tale incertezza non era prudente chiamarla in causa;
- che veniva altresì considerata la problematica della prescrizione biennale, a seguito dell'apertura del sinistro avvenuta nel 2007; - che non corrispondeva al vero che la prescrizione era stata causata dall'avv. giacché sino al CP_1 conferimento dell'incarico (febbraio 2012) non aveva avuto alcun ruolo nella gestione del sinistro;
- che, quindi la strategia posta in essere contemplava di non chiamare in causa (ex , ma di inviarle comunicazione onde CP_3 CP_4 notiziare l'Ente della avvenuta notifica dell'atto di citazione, in modo tale da mantenere aperto il sinistro in via stragiudiziale, senza così pregiudicare l'interesse del cliente;
- che di tale scelta processuale il sig. veniva Parte_1 ampiamente informato, e che quindi la censura mossa dal sig. in Parte_1 ordine alla mancata chiamata in causa di non poteva essere accolta, in CP_3 quanto egli era ben consapevole delle ragioni sottese alla mancata chiamata in causa di e che tale scelta difensiva era volta esclusivamente a tutelare i CP_3 suoi interessi;
- che il veniva informato dell'andamento della causa, e Parte_1 precisamente: riceveva copia della comparsa di costituzione e risposta e della memoria istruttoria, partecipava personalmente all'udienza escussione testimoni del 11.6.2013, gli venivano inviati i verbali di causa e veniva reso edotto dei rinvii;
- che pertanto, non solo l'attore era stato informato della strategia difensiva all'inizio della causa, ma ne aveva potuto leggere tutti gli atti già nel 2013; - che, anche la decisione di affrontare una consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate dalla danneggiata, era stata concordata con il al quale era stato inviato il verbale di Parte_1 incarico al CTU, per consentirgli la nomina del consulente tecnico di parte;
- che contestualmente, veniva notiziata con relativa raccomandata al fine di CP_3 rendere edotto l'ente della fase nella quale il giudizio si trovava;
- che, pertanto, l'accusa rivoltagli di non avere comunicato “nulla” al proprio cliente, era palesemente infondata;
- che, dunque in definitiva l'attore: 1) era stato reso
Pag. 6 di 17 edotto della scelta di non chiamare in causa , frutto della CP_4 CP_3 valutazione giuridica condivisa con il cliente stesso;
2) era stato informato dell'andamento della causa ed aveva ricevuto copia degli atti e partecipato all'udienza di escussione dei testimoni;
3) era stato informato dell'esito negativo delle trattative condotte con e della opportunità di procedere CP_3 con la consulenza tecnica d'ufficio.
Il convenuto eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda di risarcimento del danno, ed in particolare poiché non erano chiare le ragioni sottese alla richiesta di risarcimento danni e non era indicato in alcun passaggio dell'atto di citazione quali sarebbero i danni derivanti a causa dell'asserito errore professionale.
Contestava comunque la domanda, sebbene indeterminata, e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, avendo stipulato polizza professionale n.
801777105 con Controparte_2
Infine, dato atto che risultava pendente avanti alla Corte di Appello di Firenze giudizio avente ad oggetto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia dott.ssa Zelia Bossi al termine del giudizio RG n. 3297/2011, avanzava istanza di sospensione del presente giudizio in considerazione del fatto che, in denegata ipotesi di condanna, il risarcimento non avrebbe potuto superare il quantum stabilito ed accertato nel giudizio di impugnazione.
Insisteva, quindi preliminarmente per la chiamata in causa di
[...]
e per la sospensione della presente causa ai sensi dell'art. Controparte_2
295 c.p.c.; nel merito per il rigetto integrale della domanda di risarcimento danni come avanzata dal sig. perché infondata in fatto e in diritto;
in Parte_1 ipotesi subordinata, nell' ipotesi di eventuale accertamento di una qualsiasi responsabilità professionale dell'avv. per la limitazione del risarcimento CP_1 del danno dovuto nei limiti di quanto statuito dal Tribunale di Pistoia, e condannare a tenerlo indenne e manlevarlo dal Controparte_2 pagamento di ogni e qualsiasi somma che fosse tenuto a versare a favore del sig. in conseguenza del presente giudizio. Parte_1
Pag. 7 di 17 La chiamata in causa, , (ora DI ASSICURAZIONI Controparte_2
s.p.a.) si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 2/2/2022 nella quale confermava l'avvenuta stipula della polizza R.C. PROFESSIONALE n.801777105H, ed eccepiva in primo luogo e preliminarmente, l'assoluta indeterminatezza della domanda dell'attore e la sua nullità ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. per totale mancanza del requisito di cui all'art.163 III comma, in quanto carente di ogni indicazione del danno realmente subito dall'attore in punto di an, ma anche e soprattutto di quantum debeatur. Nel merito, visto il tempo passato, evidenziava la necessità che l'assicurato, Avv. dimostrasse di aver adeguatamente interrotto la CP_1 prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c., nonchè quella quinquennale di cui all'art. 2947c.c.; e, ove provata l'interruzione della prescrizione, rilevava che la domanda nei confronti del suo assicurato, era comunque infondata risultando che l'Avv. aveva per ben aver svolto i suoi doveri CP_1 professionali nella difesa del sig. Insisteva, quindi, in tesi, per Parte_1 il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e, in ipotesi di fondatezza della domanda attrice e di operatività della garanzia di cui alla polizza 801777105, ritenere dovuta la manleva richiesta dal Parte_1 nei limiti, con le franchigie e gli scoperti indicati nella polizza stessa.
Il Giudice, con ordinanza del 12/7/2022, 'ritenuto che, mediante l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero considerate non solo le conclusioni ma anche la parte espositiva, il petitum sia individuabile e, pertanto non ricorra la nullità della citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della domanda, ferma l'improponibilità di domande ulteriori e diverse da quelle compiutamente formulate nell'atto di citazione', rigettava l'istanza di integrazione della domanda ex art. 164, 5 c.p.c. formulata dall'attore, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle suddette memorie, il Giudice ordinava, ex art. 210
c.p.c. ad gestione ex l'esibizione del fascicolo 'ex n. CP_3 CP_4 CP_4
S07/03335 – – da effettuarsi mediante Parte_1 Parte_2 trasmissione di copia al difensore del convenuto, parte onerata del
Pag. 8 di 17 conseguente deposito nel fascicolo telematico e tenuta ad anticipare le eventuali spese necessarie;
ordinava, altresì, ex art. 210 c.p.c., a parte attrice,
l'esibizione degli atti propri, degli atti di controparte e dei provvedimenti assunti dalla Corte di Appello di Firenze nell'ambito del giudizio di appello interposto dal sig. contro la signora per la riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza n. 926/2020, da effettuarsi mediante deposito nel fascicolo telematico.
Con successiva ordinanza, il Giudice, ritenuto che la prova per testi chiesta da parte attrice fosse inammissibile per la indeterminatezza e genericità dei capitoli formulati e che la prova per testi chiesta da parte convenuta fosse altrettanto inammissibile essendo i capitoli formulati irrilevanti e/o documentali;
ritenuta, invece, opportuna la formulazione alle parti di una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., fissava allo scopo l'udienza del
13/6/2024, poi rinviata al 8/11/2024, nella quale giudice esponeva alle parti le reciproche posizioni, quali emerse all'esito dell'istruttoria, invitando le stesse a valutare la definizione stragiudiziale della causa.
In data 17/12/2024, a ridosso dell'udienza di rinvio, il procuratore di parte opponente, Avv. Benedetta Venezia, depositava rinuncia al mandato, pertanto l'udienza del 19/12/2024, su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata al
18/2/2025, per consentire la nomina di nuovo difensore e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito scadente in pari data.
In data 17/2/2025, si costituiva in Giudizio l'Avv. Francesco Persio, quale nuovo difensore di Parte_1
Con ordinanza emessa in data 26/3/2025, il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., e rilevato che le parti non avevano dato atto di aver raggiunto un accordo volto alla definizione amichevole della lite, motivo per il quale era stato disposto il rinvio fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 22/4/2025, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito scadente in pari data.
Pag. 9 di 17 Con ordinanza emessa in data 11/4/2015, il Giudice, decidendo sull'istanza depositata da parte del nuovo difensore dell'attore, la rigettava nella parte in cui chiedeva l'espunzione dei documenti depositati dal precedente difensore, trattandosi di fatto avente rilevanza soltanto per quest'ultimo; la accoglieva per la parte in cui chiedeva il deposito dei documenti esibiti dall CP_3 attinenti alla mediazione, stante il già prestato consenso al deposito da parte dell'attrice e pertanto ordinava a quest'ultima di depositare tali documenti entro il termine già fissato per il deposito delle note scritte sostitutive della udienza del 22/4/2025.
Depositate le note scritte, contenenti le precisazioni delle conclusioni, parte attrice depositava istanza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc II comma, con assegnazione di un termine per lo scambio degli scritti difensivi a norma dell'art.189 n.1 e n.2 cpc.
Con successiva ordinanza emessa fuori udienza in data 6/0/2025 il Giudice lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, rilevato, in quanto occorrer possa, che 'le allegazioni, deduzioni, istanze istruttorie e domande nuove proposte dal nuovo difensore nella comparsa di costituzione non possono che ritenersi inammissibili perché tardive', vista la richiesta di trattazione mista ex art. 281 quinquies c.p.c. (ante Riforma) avanzata dall'attore, disponeva lo scambio delle sole comparse conclusionali ex art. 190
c.p.c (ante Riforma), assegnando alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza, e fissava, per la discussione orale della causa,
l'udienza del 22/7/2025 ad ore 12 e 30.
Svolta la discussione il Giudice si riservava il deposito della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare va nuovamente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenuto che, mediante l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero considerate non solo le conclusioni ma anche la parte espositiva, il petitum sia individuabile e, pertanto non ricorra la nullità della citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della domanda,
Pag. 10 di 17 questione sulla quale questo giudice si è già pronunciato con ordinanza del
2/7/2022.
Ancora in via preliminare vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le domande ed eccezioni avanzate per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 17/2/2025, con particolare riferimento all'eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia, avvenuta solo in data 6/3/2012 (essendo comunque la costituzione tempestiva, considerata la scelta difensiva di non chiamare in causa l'assicuratore).
Passando al merito, la domanda formulata dall'attore non è fondata e non merita accoglimento.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, va ribadito l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone4.
Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quelle dell'avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto, senz'altro, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece,
Pag. 11 di 17 essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176, secondo comma c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ. , solo nel caso di dolo o colpa grave. In sostanza, la responsabilità del legale, quale prestatore d'opera professionale, è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., mentre nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave;
sicché, essendo la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. di integrazione per complementarietà e non già per specialità, vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ. , che delimita la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave5.
Dagli atti di causa emerge che l'Avv. ha svolto il suo mandato CP_1 professionale nel rispetto del dovere di diligenza che la legge prevede (del buon professionista, stante l'assenza di problemi tecncii di particolare difficoltà).
L'obbligo di informazione deve essere assolto attraverso la rappresentazione al cliente di tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, la richiesta di elementi necessari o utili in suo possesso e l'opera di
Pag. 12 di 17 dissuasione dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole nel corso dello svolgimento del rapporto6.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti è possibile affermare l'infondatezza dell'affermazione addotta da parte attrice a fondamento della domanda, relativa al fatto che il convenuto non sarebbe mai stato Parte_1 informato dal proprio legale sull'andamento della causa, se non con mail del
2018 (affermazione contenuta nell'atto di citazione e ribadita anche nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1). Infatti parte convenuta ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta la mail inviata al cliente in data 20/5/2013 con allegata la comparsa di costituzione e risposta e la memoria istruttoria nella causa R.g. 3297/2011 Tribunale di Pistoia, nelle quali la ricostruzione del fatto operata per conto del cliente risulta aderente a quanto sostenuto dal dal che si desume che il relativo contenuto era stato con lo stesso CP_5 condiviso;
la mail del 15/9/2014 con cui il convenuto trasmetteva al Parte_1
i verbali di udienza del 6/03/2012, del 13/11/2012, del 11/06/2013 del
31/10/2013 e del 3/6/2014; la mail del 12/4/2019 con allegato verbale di udienza.
Pertanto, anche considerato che il giudizio R.g. 3297/2011 si è chiuso con il deposito della sentenza del 20/11/2020, non è possibile ritenere sussistente la lamentata totale mancanza di informazione circa l'andamento della causa, avendo il legale comunicato al suo assistito gli atti principali del procedimento ed avendo anche lo stesso partecipato personalmente all'udienza del Parte_1
11/6/2013.
Circa, poi, la decisione di non chiamare in causa va Controparte_4 osservato che la decisione appariva all'epoca dei fatti non connotata da errore di valutazione da parte del legale8, essendo la stessa giustificata alla luce delle
Pag. 13 di 17 evidenti criticità emerse. Infatti, come rilevabile dalla documentazione prodotta da parte convenuta (a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal
Giudice nei confronti di gestione ex con ordinanza del CP_3 CP_4
6/7/2023), il pagamento era stato rifiutato per il maturare della prescrizione del diritto di manleva, mai azionato nelle forme richieste dalla convenzione;
dalla lettura del testo della convenzione, inoltre, risulta che la garanzia era operante, fra le altre ipotesi (non ricorrenti nella specie), in occasione di esercizio e svolgimento dell'attività sportiva rientrante negli scopi del contraente (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare) nonché lo svolgimento dei preliminari, mentre esaminando la documentazione attinente al sinistro (verbale di Polizia di Stato) non era possibile affermare che il sinistro si fosse svolto durante una sessione di allenamento, come invece sostenuto dal posto che non vi era alcun supporto documentale a Parte_1 sostegno di tale ricostruzione fattuale. Pertanto, si reputa che la decisione di non chiamare in causa l'assicurazione all'epoca apparisse giustificata alla luce di questi aspetti. Peraltro, ciò emerge anche dalla dichiarazione scritta dell'Avv.
Paolo Franceschini, collega di studio del convenuto che ebbe a coadiuvarlo, non contestata dall'attore, il quale dichiarava testualmente “Per tali ragioni, dopo averne discusso con l'Avv. questi decise di non chiamare in causa CP_1 CP_3 ma di informarla della causa incardinata dalla Sig.ra innanzi al Parte_2
Tribunale di Pistoia, in modo da non coinvolgere nel contraddittorio ed CP_3 evitare qualsiasi approfondimento circa la natura ricreativa o meno dell'attività che il Sig. stava svolgendo in occasione del sinistro, ma lasciando Parte_1 aperta la possibilità di un indennizzo in via stragiudiziale da parte dell'Ente. Il
Sig. fu informato di tale scelta e di tutte le considerazioni che Parte_1
l'avevano indotta, in occasione della firma del mandato per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia.” Effettivamente, nell'ottica condivisa di mantenere aperto il sinistro, l'Avv. con lettera del 1/2/2012 (agli atti), CP_1 ebbe ad informare l'ente assicurativo circa l'avvenuta notifica dell'atto di
del conferimento dell'incarico al legale;
che erano intercorse trattative di bonario componimento, che avevano anche allungato i tempi di durata del procedimento;
che il cliente aveva seguito personalmente varie udienza del procedimento percependo quello che stava accadendo ed era quindi ben informato dell'andamento processuale'.
Pag. 14 di 17 citazione, invitandolo a fornire informazioni e documentazione circa lo stato della pratica.
A ciò si aggiunga la valenza della problematica relativa alla prescrizione biennale del diritto di manleva. Infatti premessa l'operatività del principio per cui “i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, (..) decorrono dal momento in cui il terzo formula domanda formale di risarcimento del danno al responsabile;
da questo momento, poi, inizia a decorrere quello a disposizione dell'assicurato per richiedere il pagamento dell'indennizzo alla propria compagnia di assicurazione” poiché “l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto ed attuale soltanto quando questi, vale a dire il danneggiato, manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito;
soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell'assicurato e da questo momento l'assicurato deve dare comunicazione all'assicuratore ai sensi e per gli effetti del terzo, nonché del quarto comma dell'art. 2952 codice civile” , va rilevato che, in base a quanto risulta dagli atti, dopo la denuncia del 2007, il primo atto con il quale viene portata a conoscenza dell'ente la richiesta risarcitoria della danneggiata, è proprio la lettera dell'avv. del 2012, ma a tale data la prescrizione ai CP_1 sensi dell'articolo 2952 c.c. era già maturata.
Circa poi l'assunto che la condotta del legale non avrebbe offerto al cliente la possibilità di condurre una trattativa diretta con la controparte (invece di addivenire ad una sentenza di condanna risultata assai penalizzante sul piano economico), va osservato che dalla documentazione trasmessa da e CP_3 ritualmente versata in atti, risulta che, effettivamente, fra l'ente ed il legale della danneggiata intercorrevano trattative di bonario componimento
(purtroppo, poi non risultate fruttuose), che giustificavano la richiesta di rinvio delle udienze (circostanza che risulta confermata dalla comunicazione dell'Avv. sub. doc. n. 6, fascicolo parte attrice), ma non risulta affatto CP_1 che la danneggiata avesse prospettato o formalizzato una proposta per una trattativa diretta, taciuta o ostacolata dall'Avv. anzi, va evidenziato che, CP_1 in data 25/9/2019, quindi un anno e mezzo prima che la causa fosse decisa in primo grado (23/11/2020), era intervenuta la revoca del mandato al
Pag. 15 di 17 convenuto, pertanto vi è stato uno SPzio temporale sufficiente per aprire un canale diretto, posto che già dal 19/11/2019 il nuovo difensore del Parte_1
(Avv. Venezia) era a conoscenza del fatto che non avrebbe pagato. CP_3
Dal quadro istruttorio emerso e dalla valutazione del complesso delle prove raccolte è dunque possibile affermare che i profili di addebito di responsabilità
a carico del convenuto non hanno fondamento, non potendosi dire dimostrato che 1) l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo9, 2) che vi sia stato effettivamente un danno né 3) che, se il convenuto avesse tenuto il comportamento dovuto (la chiamata in causa della assicurazione) il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni10.
La domanda, quindi, non è fondata e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali rese dagli avvocati, come determinati nella tabella allegata del D.M. 55/2014 come aggiornata dal D.M. 37/2018 e 147/2022, tenendo conto del valore della controversia come dichiarato in atto di citazione
(indeterminabile), dell'attività espletata nel corso del processo e delle questioni giuridiche sottese.
Per quanto concerne le spese della terza chiamata in causa deve farsi applicazione del seguente principio affermato dalla Corte di cassazione “In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o
Pag. 16 di 17 fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”11. Nel caso di specie, la chiamata in causa da parte del convenuto della propria assicurazione professionale, appare legittimamente operata ed è stata direttamente causata dalla domanda attorea, con la conseguente necessità di porre a carico dell'attore anche le spese di lite della Compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta la domanda spiegata dall'attore.
-dichiara tenuto e condanna a rimborsare al convenuto, Avv. Parte_1
ed alla terza, chiamata DI ASSICURAZIONI S.P.A., (già CP_1
) le spese del presente giudizio che liquida, Controparte_2 sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014
e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 7.616,00- per ciascuno- oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge.
Prato, 5/9/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 V., tra le molte, Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024. 5 V. Cass. , Sez. 3, 15/1/2001, n. 499 6 V. Cass. , Sez. 3, 11/12/2023, n. 34412; Cass. , Sez. 3, 19/7/2019, n. 19520 7 Ricostruzione peraltro disattesa dal Tribunale di Pistoia 8 Come ritenuto anche dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze, il quale nel deliberare l'archiviazione del procedimento aperto su istanza dell'attore, evidenziava: 'che il sinistro era avvenuto in una pista aperta a tutti e non durante una fase di allenamento, pertanto l'eventuale chiamata in causa dell'assicurazione avrebbe comportato un presumibile ulteriore danno a carico del cliente attraverso una pressochè certa condanna al pagamento di spese processuali relative ad una chiamata in causa non giustificata;
il diritto al risarcimento dell' si era prescritto prima CP_3 9 L'attore è stato condannato al risarcimento della sig.ra perché il Giudice ha accertato una Parte_2 dinamica del sinistro totalmente contrastante con quella offerta dal attribuendogli la piena ed Parte_1 esclusiva responsabilità dell'evento lesivo e tale accertamento non può ritenersi dipeso dall'opera dell'avvocato. 10 Con ampia probabilità non avrebbe visto riconosciuto il suo diritto alla manleva, posto che il relativo diritto era già prescritto all'epoca del conferimento dell'incarico. 11 V. , ex multis, Cass., sezione civile III, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26082; Cass., sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZACONTESTUALE
AI SENSI DELL'ART. 281 quinquies c.p.c. (ante Riforma) nella causa civile iscritta al n. 782/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Francesco Persio del Foro di Roma, elettivamente domiciliato in Prato, Galleria Vittorio Veneto int.4, presso lo studio dell'Avv. Francesca Pignatelli, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
CONTRO
AVV. (c.f. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Sara Fanti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in Prato, P.zza Europa 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CONTRO
DI ASSICURAZIONI S.P.A., (già ), (p. i.v.a. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Orlandi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata in Prato, Via Torelli 59 nello studio dell'Avv. Paolo
Breschi (C.F. giusta da procura in calce all'atto di C.F._3 citazione per chiamata in causa notificato.
CHIAMATA IN CAUSA Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “come da note scritte del 22/04/2025”1.
Per il convenuto: “come da note scritte del 22/04/2025”2
1 “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis instantiae, in totale accoglimento della domanda attrice: 1)Disporre l'udienza di discussione orale ex art.281 quinquies comma 2 cpc, in accoglimento dell'istanza formulata nella comparsa di costituzione e risposta del 17/02/2025 (cfr. lett.c richieste conclusive pag.26) nonché delle successive istanze del 27/03/2025, dell' 11/4/2025 e del 15/4/2025 da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte. 2) Previa risoluzione del rapporto professionale tra il sig. e l'Avv. accertare e Parte_1 CP_1 dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo nello svolgimento dell'attività a seguito del mandato affidato dal Sig. nella causa n.3297/2011 dinanzi al Tribunale di Pistoia, Parte_1 promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. conclusa con Parte_2 Parte_1 CP_ sentenza Trib.Pistoia n.926/2020 e ciò per omessa chiamata in garanzia dell'Assicurazione nonché per omessa informativa ed inoltre per aver omesso di consigliare il cliente sig. Parte_1CP_ di accettare l'acconto della somma di Euro 29.320,00 transattivamente offerta dall' (circostanza della quale dà atto anche l'Assicurazione a pag.3 della propria comp.sa) 3)Per effetto di quanto sopra accertato, condannare il convenuto Avv. in solido alla propria CP_1 compagnia assicurativa DI LI SP (già ) al risarcimento di tutti i Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi per gli importi accertati dal Tribunale di Pistoia con sentenza n.926/2020 (confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n.212/2024) nella somma di Euro 106.058,73 (Euro 80.118,01 per sorte, Euro 21.070,96 per spese legali, Euro 4.447,76 per spese mediche, Euro 422,00 per spese di Ctp oltre spese di Ctu) oltre Euro 14.158,07 per spese legali liquidate in secondo grado per un totale complessivo di Euro 120.216,80 oltre interessi e rivalutazione oppure alla somma, minore o maggiore, che il Tribunale riterrà comunque congrua e di giustizia 4) Confermare l'ordinanza del 12/07/22 e pertanto ritenere che “il petitum attoreo è determinabile” e ciò “considerate non solo le conclusioni ma anche la parte espositiva dell'atto introduttivo”; per l'effetto, respingere l'eccezione di nullità della citazione sollevata sia dal convenuto Avv. (cfr. pag.7 punto n.4 comp.sa CP_1 cost.ne) sia dall' (cfr. pag.4 e 5 comp.sa cost.ne) 5) Respingere ogni altra Controparte_2 eccezione ed argomentazione sollevate dall' Avv. e dalla propria compagnia assicurativa in CP_1 quanto totalmente infondate 6) In via istruttoria, previa contestazione dell'ordinanza del 26/04/2024, chiede ammettersi i mezzi di prova richiesti note 183 cpc II termine da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti con i testi ivi indicati 7) Con vittoria di spese oltre oneri fiscali come per legge. Chiedesi che il Giudice Voglia fissare l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art.281 quinquies comma 2 cpc ed in tal senso “disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissare l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali” 2 “L'ill.mo Tribunale di Prato Voglia accogliere le seguenti conclusioni:- Per le ragioni come esposte in narrativa, revocare l'ordinanza assunta in data 15.04 2025 con la quale veniva disposto CP_ l'ordine di esibizione relativamente alla documentazione fornita da ma afferente il procedimento di mediazione;
- Per le ragioni come esposte in narrativa, che le tutte difese di cui al punto 2 della comparsa del sig. 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025 – comparsa Parte_1 del tutto irrituale – siano dichiarate tardive e comunque formulate in violazione del principio di non contestazione;
pertanto, chiede siano espunte dalla comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025 le pagine da 4 a 8 contenenti le relative argomentazioni. - Per le ragioni come esposte in narrativa, che tutte le difese di cui al punto 3, da pag. 8 a pag. 12 siano dichiarate tardive e formulate in contrasto con le preclusioni processuali maturate, nonché con il principio di non contestazione e pertanto si chiede che siano espunte dalla relativa comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025; - Per le ragioni come esposte in narrativa, si chiede che venga dichiarata la tardività delle avverse difese di cui ai punti 4, 5 e 8 della comparsa di costituzione di nuovo difensore 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025 o comunque la relativa formulazione in contrasto con le preclusioni processuali maturate, nonché con il principio di non contestazione e pertanto si chiede che siano espunte dalla ridetta comparsa. - Ferma l'eccezione di genericità e quindi di nullità della domanda, per le ragioni esposte in narrativa, si chiede che la quantificazione del danno di cui al punto 6 della costituzione di nuovo difensore sia dichiarata tardiva e non ammissibile in quanto formulata successivamente al maturare delle preclusioni
Pag. 2 di 17 Per la terza chiamata: come da note scritte del 14/4/20253
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Prato, l'Avv. al fine di sentire CP_1 accertare e dichiarare la colpa professionale di quest'ultimo e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri) ascrivibili alla sua condotta.
L'attore a fondamento della domanda deduceva: - che in data 17/2/2007 era rimasto coinvolto in un sinistro mentre sciava;
- che del sinistro era stata fatta immediata denuncia alla propria compagnia assicuratrice , a Controparte_4 seguito della quale era stata fatta un'offerta risarcitoria a favore della Sig.ra soggetto con il quale aveva avuto il sinistro;
-che rifiutata l'offerta, Parte_2 la Sig.ra gli aveva notificato atto di citazione, a seguito del quale si Parte_2 era costituito in giudizio, in sua rappresentanza e difesa, l'Avv. CP_1 dopo avere inviato una lettera all' in data 1/2/2012; - che la causa era CP_3 proseguita, senza che il predetto professionista nulla gli comunicasse, fino a che, nel 2018, a distanza di ben 7 anni, l'Avv. dietro sue richieste, gli CP_1 aveva comunicato che l'assicurazione non avrebbe pagato e che vi erano trattative per decidere quanto egli avrebbe dovuto pagare di 'tasca sua'; - che
processuali, e che pertanto le relative argomentazioni siano espunte dalla ridetta comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025; - Per le ragioni come esposte in narrativa, che tutte le difese di cui al punto 7, siano dichiarate tardive e formulate in contrasto con le preclusioni processuali maturate, nonché con il principio di non contestazione e pertanto si chiede che siano espunte dalla relativa comparsa 17.02.2025 depositata in data 18.02.2025; - Per le ragioni come esposte in narrativa, revocare l'ordinanza assunta dall'Ill.mo Tribunale di Prato in data 11.04.2025 e revocare l'ordine di esibizione disposto con detta ordinanza, rendendosi disponibili al deposito soltanto se il G.I. dovesse confermare la relativa decisione entro il nuovo termine assegnando. In via istruttoria, a revoca dell'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza 18.02.2025, ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'odierno con le proprie memorie istruttorie ex art 183 comma 6 c.p.c. implicitamente non ammessi dal Tribunale di Prato;
- Nel merito, insiste nell'accoglimento delle conclusioni come precisate in prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. datata 11.09.2022;- Chiede assegnarsi termini ex art 190 c.p.c.” 3 “ In via Preliminare: Piaccia al Tribunale Ecc.mo ritenere la nullità della domanda attrice ai sensi dell'art.164, IV comma cpc per mancanza del requisito richiesto dal III comma dell'art. 163 cpc” Nel merito: Voglia il Tribunale respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi descritti in premessa. Spese vinte. Qualora si ritenesse la fondatezza della domanda attrice e operante la garanzia di cui alla polizza 801777105 stipulata tra l'attore ed il convenuto, ritenere dovuta la manleva richiesta dal nei limiti, con le franchigie e gli scoperti indicati nella polizza stessa. Parte_1 Con compensazione delle spese di causa”.
Pag. 3 di 17 non risultandogli chiaro quanto riferito dal legale, aveva revocato l'incarico difensivo conferendolo all'Avv. Venezia, quando ormai era già stata effettuata la CTU;
-che la causa era stata, quindi trattenuta in decisione ed il Giudice lo aveva condannato a risarcire la sig.ra - che da un controllo sul Parte_2 fascicolo telematico era emerso che nel corso del procedimento erano stati fatti ben 9 rinvii per trattative, mai comunicategli dall'Avv. e che CP_1
l'assicurazione non era stata chiamata in causa al fine di manlevarlo dalla propria responsabilità; - che prima di intentare il presente giudizio aveva avviato una procedura di mediazione alla quale avevano aderito la compagnia assicuratrice ma si era chiusa con esito negativo;
- che malgrado i CP_2 numerosi solleciti, non aveva ricevuto riscontro dall'Avv pertanto aveva CP_1 anche presentato un esposto all'ordine di disciplina;
- che il comportamento tenuto dall'Avv. era lesivo dei suoi interessi in quanto: 1) non lo aveva CP_1 mai informato sull'andamento della causa, sui rischi che vi potevano essere e dell'eventuale possibilità che potesse eccepire la prescrizione, né che CP_3 non era stata chiamata in causa l'assicurazione, e che quindi, in definitiva non gli era stata la possibilità di arrivare ad una transazione con la controparte in luogo di 13 anni di processo, e quindi di addivenire ed una soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto a quella di cui alla sentenza;
così facendo il legale aveva violato l'obbligo sullo stesso gravante di informare il cliente nel corso dello svolgimento del rapporto, nonché di sconsigliare dall'intraprendere o proseguire in giudizio dall'esito sfavorevole;
che dunque avere perpetrato questa condotta omissiva nei tredici anni di costanza del rapporto configurava una palese negligenza, fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., come affermato dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte;
2) non si era adoperato, neppure dopo l'emissione della sentenza, per trovare una soluzione con l'assicurazione, ma si era limitato a liquidare la questione comunicando che alcuna responsabilità era configurabile a proprio carico per l'accaduto. Insisteva, quindi per l'accoglimento della domanda.
Il convenuto, Avv. si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta depositata in data 30/9/2021, contestando la domanda
Pag. 4 di 17 ed assumendo: - che l'attore aveva esposto un versione non veritiera dei fatti;
- che, infatti, a seguito di un sinistro avvenuto in data 17.2.2007 lungo la pista di sci denominata '03 Gobbone' del Comune di Abetone, la sig.ra
[...] aveva chiesto al sig. il risarcimento di tutti i danni Parte_2 Parte_1 non patrimoniali subiti e subendi, assumendo la piena responsabilità di quest'ultimo per averla travolta lungo la pista da sci e averle provocato gravi lesioni personali con postumi;
- che il dopo avere provveduto Parte_1 personalmente all'apertura del sinistro presso essendo tesserato CP_4 presso la F.I.S.I. (Federazione LIna Sport Invernali), aveva conferito mandato ad altro avvocato (avv. Marri del Foro di Livorno), e solo nel febbraio 2012 si era rivolto all'avv. ovvero dopo avere ricevuto la notifica dell'atto di CP_1 citazione da parte della sig.ra che aveva adito il Tribunale di Pistoia Parte_2 al fine di vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti;
- che, dall'esame degli atti, risultava che il in sede di apertura di sinistro aveva Parte_1 dichiarato di trovarsi sulle piste in una sessione di allenamento con due
“allievi” di altro sci club, che la si trovava sulla pista da sci ferma e Parte_2 nascosta dietro un “gobbone” con suo conseguente concorso responsabilità e che l'urto era avvenuto a velocità ridotta;
- che il sig. aveva riferito Parte_1 altresì che il sinistro era avvenuto in una sede qualificabile “di allenamento”; - che, sempre dalla disamina degli atti risultava che la copertura di (ex CP_3
avrebbe potuto non operare in ragione della dinamica del sinistro CP_4 così come desumibile dal verbale della Polizia di Stato: in particolare era emerso che il aveva tenuto una velocità molto elevata (tanto da Parte_1 staccarsi da terra), che il sinistro era avvenuto in punto della pista aperta a tutti gli utenti e che i due accompagnatori non erano allievi, bensì sciatori esperti;
- che il rigetto da parte del Giudice di Pace di Pistoia dell'opposizione alla sanzione amministrativa elevata dalla Polizia di Stato nei confronti del sig. avvalorava la tesi per cui egli aveva tenuto un comportamento Parte_1 pericoloso e procedeva a velocità elevata;
- che la chiamata in causa del terzo non appariva vantaggiosa, atteso che la copertura della responsabilità CP_3 civile verso terzi non risultava operante se non in fasi di allentamento, rimanendo quindi esclusa la attività meramente ludica del tesserato;
- che, pertanto, svolgendo una valutazione ex ante, alla luce della precarietà della
Pag. 5 di 17 ricostruzione data dai testimoni e sulla base della documentazione fornita, compreso il verbale della Polizia di Stato, appariva probabile che il Tribunale potesse giungere ad escludere la copertura (ex con conseguente CP_3 CP_4 condanna alle spese a carico del sig. Veniva, quindi, valutato che la Parte_1 chiamata in causa di (ex avrebbe potuto non produrre gli esiti CP_3 CP_4 auspicati e che difronte a tale incertezza non era prudente chiamarla in causa;
- che veniva altresì considerata la problematica della prescrizione biennale, a seguito dell'apertura del sinistro avvenuta nel 2007; - che non corrispondeva al vero che la prescrizione era stata causata dall'avv. giacché sino al CP_1 conferimento dell'incarico (febbraio 2012) non aveva avuto alcun ruolo nella gestione del sinistro;
- che, quindi la strategia posta in essere contemplava di non chiamare in causa (ex , ma di inviarle comunicazione onde CP_3 CP_4 notiziare l'Ente della avvenuta notifica dell'atto di citazione, in modo tale da mantenere aperto il sinistro in via stragiudiziale, senza così pregiudicare l'interesse del cliente;
- che di tale scelta processuale il sig. veniva Parte_1 ampiamente informato, e che quindi la censura mossa dal sig. in Parte_1 ordine alla mancata chiamata in causa di non poteva essere accolta, in CP_3 quanto egli era ben consapevole delle ragioni sottese alla mancata chiamata in causa di e che tale scelta difensiva era volta esclusivamente a tutelare i CP_3 suoi interessi;
- che il veniva informato dell'andamento della causa, e Parte_1 precisamente: riceveva copia della comparsa di costituzione e risposta e della memoria istruttoria, partecipava personalmente all'udienza escussione testimoni del 11.6.2013, gli venivano inviati i verbali di causa e veniva reso edotto dei rinvii;
- che pertanto, non solo l'attore era stato informato della strategia difensiva all'inizio della causa, ma ne aveva potuto leggere tutti gli atti già nel 2013; - che, anche la decisione di affrontare una consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate dalla danneggiata, era stata concordata con il al quale era stato inviato il verbale di Parte_1 incarico al CTU, per consentirgli la nomina del consulente tecnico di parte;
- che contestualmente, veniva notiziata con relativa raccomandata al fine di CP_3 rendere edotto l'ente della fase nella quale il giudizio si trovava;
- che, pertanto, l'accusa rivoltagli di non avere comunicato “nulla” al proprio cliente, era palesemente infondata;
- che, dunque in definitiva l'attore: 1) era stato reso
Pag. 6 di 17 edotto della scelta di non chiamare in causa , frutto della CP_4 CP_3 valutazione giuridica condivisa con il cliente stesso;
2) era stato informato dell'andamento della causa ed aveva ricevuto copia degli atti e partecipato all'udienza di escussione dei testimoni;
3) era stato informato dell'esito negativo delle trattative condotte con e della opportunità di procedere CP_3 con la consulenza tecnica d'ufficio.
Il convenuto eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda di risarcimento del danno, ed in particolare poiché non erano chiare le ragioni sottese alla richiesta di risarcimento danni e non era indicato in alcun passaggio dell'atto di citazione quali sarebbero i danni derivanti a causa dell'asserito errore professionale.
Contestava comunque la domanda, sebbene indeterminata, e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, avendo stipulato polizza professionale n.
801777105 con Controparte_2
Infine, dato atto che risultava pendente avanti alla Corte di Appello di Firenze giudizio avente ad oggetto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia dott.ssa Zelia Bossi al termine del giudizio RG n. 3297/2011, avanzava istanza di sospensione del presente giudizio in considerazione del fatto che, in denegata ipotesi di condanna, il risarcimento non avrebbe potuto superare il quantum stabilito ed accertato nel giudizio di impugnazione.
Insisteva, quindi preliminarmente per la chiamata in causa di
[...]
e per la sospensione della presente causa ai sensi dell'art. Controparte_2
295 c.p.c.; nel merito per il rigetto integrale della domanda di risarcimento danni come avanzata dal sig. perché infondata in fatto e in diritto;
in Parte_1 ipotesi subordinata, nell' ipotesi di eventuale accertamento di una qualsiasi responsabilità professionale dell'avv. per la limitazione del risarcimento CP_1 del danno dovuto nei limiti di quanto statuito dal Tribunale di Pistoia, e condannare a tenerlo indenne e manlevarlo dal Controparte_2 pagamento di ogni e qualsiasi somma che fosse tenuto a versare a favore del sig. in conseguenza del presente giudizio. Parte_1
Pag. 7 di 17 La chiamata in causa, , (ora DI ASSICURAZIONI Controparte_2
s.p.a.) si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 2/2/2022 nella quale confermava l'avvenuta stipula della polizza R.C. PROFESSIONALE n.801777105H, ed eccepiva in primo luogo e preliminarmente, l'assoluta indeterminatezza della domanda dell'attore e la sua nullità ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. per totale mancanza del requisito di cui all'art.163 III comma, in quanto carente di ogni indicazione del danno realmente subito dall'attore in punto di an, ma anche e soprattutto di quantum debeatur. Nel merito, visto il tempo passato, evidenziava la necessità che l'assicurato, Avv. dimostrasse di aver adeguatamente interrotto la CP_1 prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c., nonchè quella quinquennale di cui all'art. 2947c.c.; e, ove provata l'interruzione della prescrizione, rilevava che la domanda nei confronti del suo assicurato, era comunque infondata risultando che l'Avv. aveva per ben aver svolto i suoi doveri CP_1 professionali nella difesa del sig. Insisteva, quindi, in tesi, per Parte_1 il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e, in ipotesi di fondatezza della domanda attrice e di operatività della garanzia di cui alla polizza 801777105, ritenere dovuta la manleva richiesta dal Parte_1 nei limiti, con le franchigie e gli scoperti indicati nella polizza stessa.
Il Giudice, con ordinanza del 12/7/2022, 'ritenuto che, mediante l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero considerate non solo le conclusioni ma anche la parte espositiva, il petitum sia individuabile e, pertanto non ricorra la nullità della citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della domanda, ferma l'improponibilità di domande ulteriori e diverse da quelle compiutamente formulate nell'atto di citazione', rigettava l'istanza di integrazione della domanda ex art. 164, 5 c.p.c. formulata dall'attore, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle suddette memorie, il Giudice ordinava, ex art. 210
c.p.c. ad gestione ex l'esibizione del fascicolo 'ex n. CP_3 CP_4 CP_4
S07/03335 – – da effettuarsi mediante Parte_1 Parte_2 trasmissione di copia al difensore del convenuto, parte onerata del
Pag. 8 di 17 conseguente deposito nel fascicolo telematico e tenuta ad anticipare le eventuali spese necessarie;
ordinava, altresì, ex art. 210 c.p.c., a parte attrice,
l'esibizione degli atti propri, degli atti di controparte e dei provvedimenti assunti dalla Corte di Appello di Firenze nell'ambito del giudizio di appello interposto dal sig. contro la signora per la riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza n. 926/2020, da effettuarsi mediante deposito nel fascicolo telematico.
Con successiva ordinanza, il Giudice, ritenuto che la prova per testi chiesta da parte attrice fosse inammissibile per la indeterminatezza e genericità dei capitoli formulati e che la prova per testi chiesta da parte convenuta fosse altrettanto inammissibile essendo i capitoli formulati irrilevanti e/o documentali;
ritenuta, invece, opportuna la formulazione alle parti di una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., fissava allo scopo l'udienza del
13/6/2024, poi rinviata al 8/11/2024, nella quale giudice esponeva alle parti le reciproche posizioni, quali emerse all'esito dell'istruttoria, invitando le stesse a valutare la definizione stragiudiziale della causa.
In data 17/12/2024, a ridosso dell'udienza di rinvio, il procuratore di parte opponente, Avv. Benedetta Venezia, depositava rinuncia al mandato, pertanto l'udienza del 19/12/2024, su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata al
18/2/2025, per consentire la nomina di nuovo difensore e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito scadente in pari data.
In data 17/2/2025, si costituiva in Giudizio l'Avv. Francesco Persio, quale nuovo difensore di Parte_1
Con ordinanza emessa in data 26/3/2025, il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., e rilevato che le parti non avevano dato atto di aver raggiunto un accordo volto alla definizione amichevole della lite, motivo per il quale era stato disposto il rinvio fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 22/4/2025, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito scadente in pari data.
Pag. 9 di 17 Con ordinanza emessa in data 11/4/2015, il Giudice, decidendo sull'istanza depositata da parte del nuovo difensore dell'attore, la rigettava nella parte in cui chiedeva l'espunzione dei documenti depositati dal precedente difensore, trattandosi di fatto avente rilevanza soltanto per quest'ultimo; la accoglieva per la parte in cui chiedeva il deposito dei documenti esibiti dall CP_3 attinenti alla mediazione, stante il già prestato consenso al deposito da parte dell'attrice e pertanto ordinava a quest'ultima di depositare tali documenti entro il termine già fissato per il deposito delle note scritte sostitutive della udienza del 22/4/2025.
Depositate le note scritte, contenenti le precisazioni delle conclusioni, parte attrice depositava istanza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc II comma, con assegnazione di un termine per lo scambio degli scritti difensivi a norma dell'art.189 n.1 e n.2 cpc.
Con successiva ordinanza emessa fuori udienza in data 6/0/2025 il Giudice lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, rilevato, in quanto occorrer possa, che 'le allegazioni, deduzioni, istanze istruttorie e domande nuove proposte dal nuovo difensore nella comparsa di costituzione non possono che ritenersi inammissibili perché tardive', vista la richiesta di trattazione mista ex art. 281 quinquies c.p.c. (ante Riforma) avanzata dall'attore, disponeva lo scambio delle sole comparse conclusionali ex art. 190
c.p.c (ante Riforma), assegnando alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza, e fissava, per la discussione orale della causa,
l'udienza del 22/7/2025 ad ore 12 e 30.
Svolta la discussione il Giudice si riservava il deposito della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare va nuovamente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenuto che, mediante l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero considerate non solo le conclusioni ma anche la parte espositiva, il petitum sia individuabile e, pertanto non ricorra la nullità della citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della domanda,
Pag. 10 di 17 questione sulla quale questo giudice si è già pronunciato con ordinanza del
2/7/2022.
Ancora in via preliminare vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le domande ed eccezioni avanzate per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 17/2/2025, con particolare riferimento all'eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia, avvenuta solo in data 6/3/2012 (essendo comunque la costituzione tempestiva, considerata la scelta difensiva di non chiamare in causa l'assicuratore).
Passando al merito, la domanda formulata dall'attore non è fondata e non merita accoglimento.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, va ribadito l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone4.
Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quelle dell'avvocato, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto, senz'altro, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece,
Pag. 11 di 17 essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176, secondo comma c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ. , solo nel caso di dolo o colpa grave. In sostanza, la responsabilità del legale, quale prestatore d'opera professionale, è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ., mentre nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave;
sicché, essendo la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. di integrazione per complementarietà e non già per specialità, vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ. , che delimita la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave5.
Dagli atti di causa emerge che l'Avv. ha svolto il suo mandato CP_1 professionale nel rispetto del dovere di diligenza che la legge prevede (del buon professionista, stante l'assenza di problemi tecncii di particolare difficoltà).
L'obbligo di informazione deve essere assolto attraverso la rappresentazione al cliente di tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, la richiesta di elementi necessari o utili in suo possesso e l'opera di
Pag. 12 di 17 dissuasione dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole nel corso dello svolgimento del rapporto6.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti è possibile affermare l'infondatezza dell'affermazione addotta da parte attrice a fondamento della domanda, relativa al fatto che il convenuto non sarebbe mai stato Parte_1 informato dal proprio legale sull'andamento della causa, se non con mail del
2018 (affermazione contenuta nell'atto di citazione e ribadita anche nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1). Infatti parte convenuta ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta la mail inviata al cliente in data 20/5/2013 con allegata la comparsa di costituzione e risposta e la memoria istruttoria nella causa R.g. 3297/2011 Tribunale di Pistoia, nelle quali la ricostruzione del fatto operata per conto del cliente risulta aderente a quanto sostenuto dal dal che si desume che il relativo contenuto era stato con lo stesso CP_5 condiviso;
la mail del 15/9/2014 con cui il convenuto trasmetteva al Parte_1
i verbali di udienza del 6/03/2012, del 13/11/2012, del 11/06/2013 del
31/10/2013 e del 3/6/2014; la mail del 12/4/2019 con allegato verbale di udienza.
Pertanto, anche considerato che il giudizio R.g. 3297/2011 si è chiuso con il deposito della sentenza del 20/11/2020, non è possibile ritenere sussistente la lamentata totale mancanza di informazione circa l'andamento della causa, avendo il legale comunicato al suo assistito gli atti principali del procedimento ed avendo anche lo stesso partecipato personalmente all'udienza del Parte_1
11/6/2013.
Circa, poi, la decisione di non chiamare in causa va Controparte_4 osservato che la decisione appariva all'epoca dei fatti non connotata da errore di valutazione da parte del legale8, essendo la stessa giustificata alla luce delle
Pag. 13 di 17 evidenti criticità emerse. Infatti, come rilevabile dalla documentazione prodotta da parte convenuta (a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal
Giudice nei confronti di gestione ex con ordinanza del CP_3 CP_4
6/7/2023), il pagamento era stato rifiutato per il maturare della prescrizione del diritto di manleva, mai azionato nelle forme richieste dalla convenzione;
dalla lettura del testo della convenzione, inoltre, risulta che la garanzia era operante, fra le altre ipotesi (non ricorrenti nella specie), in occasione di esercizio e svolgimento dell'attività sportiva rientrante negli scopi del contraente (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare) nonché lo svolgimento dei preliminari, mentre esaminando la documentazione attinente al sinistro (verbale di Polizia di Stato) non era possibile affermare che il sinistro si fosse svolto durante una sessione di allenamento, come invece sostenuto dal posto che non vi era alcun supporto documentale a Parte_1 sostegno di tale ricostruzione fattuale. Pertanto, si reputa che la decisione di non chiamare in causa l'assicurazione all'epoca apparisse giustificata alla luce di questi aspetti. Peraltro, ciò emerge anche dalla dichiarazione scritta dell'Avv.
Paolo Franceschini, collega di studio del convenuto che ebbe a coadiuvarlo, non contestata dall'attore, il quale dichiarava testualmente “Per tali ragioni, dopo averne discusso con l'Avv. questi decise di non chiamare in causa CP_1 CP_3 ma di informarla della causa incardinata dalla Sig.ra innanzi al Parte_2
Tribunale di Pistoia, in modo da non coinvolgere nel contraddittorio ed CP_3 evitare qualsiasi approfondimento circa la natura ricreativa o meno dell'attività che il Sig. stava svolgendo in occasione del sinistro, ma lasciando Parte_1 aperta la possibilità di un indennizzo in via stragiudiziale da parte dell'Ente. Il
Sig. fu informato di tale scelta e di tutte le considerazioni che Parte_1
l'avevano indotta, in occasione della firma del mandato per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia.” Effettivamente, nell'ottica condivisa di mantenere aperto il sinistro, l'Avv. con lettera del 1/2/2012 (agli atti), CP_1 ebbe ad informare l'ente assicurativo circa l'avvenuta notifica dell'atto di
del conferimento dell'incarico al legale;
che erano intercorse trattative di bonario componimento, che avevano anche allungato i tempi di durata del procedimento;
che il cliente aveva seguito personalmente varie udienza del procedimento percependo quello che stava accadendo ed era quindi ben informato dell'andamento processuale'.
Pag. 14 di 17 citazione, invitandolo a fornire informazioni e documentazione circa lo stato della pratica.
A ciò si aggiunga la valenza della problematica relativa alla prescrizione biennale del diritto di manleva. Infatti premessa l'operatività del principio per cui “i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, (..) decorrono dal momento in cui il terzo formula domanda formale di risarcimento del danno al responsabile;
da questo momento, poi, inizia a decorrere quello a disposizione dell'assicurato per richiedere il pagamento dell'indennizzo alla propria compagnia di assicurazione” poiché “l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto ed attuale soltanto quando questi, vale a dire il danneggiato, manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito;
soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell'assicurato e da questo momento l'assicurato deve dare comunicazione all'assicuratore ai sensi e per gli effetti del terzo, nonché del quarto comma dell'art. 2952 codice civile” , va rilevato che, in base a quanto risulta dagli atti, dopo la denuncia del 2007, il primo atto con il quale viene portata a conoscenza dell'ente la richiesta risarcitoria della danneggiata, è proprio la lettera dell'avv. del 2012, ma a tale data la prescrizione ai CP_1 sensi dell'articolo 2952 c.c. era già maturata.
Circa poi l'assunto che la condotta del legale non avrebbe offerto al cliente la possibilità di condurre una trattativa diretta con la controparte (invece di addivenire ad una sentenza di condanna risultata assai penalizzante sul piano economico), va osservato che dalla documentazione trasmessa da e CP_3 ritualmente versata in atti, risulta che, effettivamente, fra l'ente ed il legale della danneggiata intercorrevano trattative di bonario componimento
(purtroppo, poi non risultate fruttuose), che giustificavano la richiesta di rinvio delle udienze (circostanza che risulta confermata dalla comunicazione dell'Avv. sub. doc. n. 6, fascicolo parte attrice), ma non risulta affatto CP_1 che la danneggiata avesse prospettato o formalizzato una proposta per una trattativa diretta, taciuta o ostacolata dall'Avv. anzi, va evidenziato che, CP_1 in data 25/9/2019, quindi un anno e mezzo prima che la causa fosse decisa in primo grado (23/11/2020), era intervenuta la revoca del mandato al
Pag. 15 di 17 convenuto, pertanto vi è stato uno SPzio temporale sufficiente per aprire un canale diretto, posto che già dal 19/11/2019 il nuovo difensore del Parte_1
(Avv. Venezia) era a conoscenza del fatto che non avrebbe pagato. CP_3
Dal quadro istruttorio emerso e dalla valutazione del complesso delle prove raccolte è dunque possibile affermare che i profili di addebito di responsabilità
a carico del convenuto non hanno fondamento, non potendosi dire dimostrato che 1) l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo9, 2) che vi sia stato effettivamente un danno né 3) che, se il convenuto avesse tenuto il comportamento dovuto (la chiamata in causa della assicurazione) il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni10.
La domanda, quindi, non è fondata e non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali rese dagli avvocati, come determinati nella tabella allegata del D.M. 55/2014 come aggiornata dal D.M. 37/2018 e 147/2022, tenendo conto del valore della controversia come dichiarato in atto di citazione
(indeterminabile), dell'attività espletata nel corso del processo e delle questioni giuridiche sottese.
Per quanto concerne le spese della terza chiamata in causa deve farsi applicazione del seguente principio affermato dalla Corte di cassazione “In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o
Pag. 16 di 17 fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”11. Nel caso di specie, la chiamata in causa da parte del convenuto della propria assicurazione professionale, appare legittimamente operata ed è stata direttamente causata dalla domanda attorea, con la conseguente necessità di porre a carico dell'attore anche le spese di lite della Compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta la domanda spiegata dall'attore.
-dichiara tenuto e condanna a rimborsare al convenuto, Avv. Parte_1
ed alla terza, chiamata DI ASSICURAZIONI S.P.A., (già CP_1
) le spese del presente giudizio che liquida, Controparte_2 sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014
e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul valore, in complessivi € 7.616,00- per ciascuno- oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge.
Prato, 5/9/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 V., tra le molte, Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024. 5 V. Cass. , Sez. 3, 15/1/2001, n. 499 6 V. Cass. , Sez. 3, 11/12/2023, n. 34412; Cass. , Sez. 3, 19/7/2019, n. 19520 7 Ricostruzione peraltro disattesa dal Tribunale di Pistoia 8 Come ritenuto anche dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze, il quale nel deliberare l'archiviazione del procedimento aperto su istanza dell'attore, evidenziava: 'che il sinistro era avvenuto in una pista aperta a tutti e non durante una fase di allenamento, pertanto l'eventuale chiamata in causa dell'assicurazione avrebbe comportato un presumibile ulteriore danno a carico del cliente attraverso una pressochè certa condanna al pagamento di spese processuali relative ad una chiamata in causa non giustificata;
il diritto al risarcimento dell' si era prescritto prima CP_3 9 L'attore è stato condannato al risarcimento della sig.ra perché il Giudice ha accertato una Parte_2 dinamica del sinistro totalmente contrastante con quella offerta dal attribuendogli la piena ed Parte_1 esclusiva responsabilità dell'evento lesivo e tale accertamento non può ritenersi dipeso dall'opera dell'avvocato. 10 Con ampia probabilità non avrebbe visto riconosciuto il suo diritto alla manleva, posto che il relativo diritto era già prescritto all'epoca del conferimento dell'incarico. 11 V. , ex multis, Cass., sezione civile III, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26082; Cass., sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889