Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 127/2025
N. 1184/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 515/2024, estensore giudice DOTT.SSA CLAUDIA LOJACONO, discussa all'udienza del 12.2.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. GRAZIA GUERRA Pt_1 P.IVA_1
) e dell'avv. ROBERTO MAIO ), C.F._1 C.F._2 to in MILANO VIA SAVARE' 1, pres
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._3 tivamente domiciliato in MONZA VIA C.F._4
MANZONI 17, presso il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte adita voglia riformare parzialmente la sentenza n. 515/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 16.6.2024 nella causa RG 1318/2023, e per l'effetto dichiarare dovute le somme richieste in ripetizione dall' ad a titolo di prestazione Naspi. In ogni caso con vittoria Pt_1 CP_1 di s e di trambi i gradi del giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
1
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.11.2024, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva accertato l'insussistenza dell'indebito, oggetto di ripetizione tramite provvedimento n. 9444640/2022, notificato ad , per l'importo CP_1 complessivo di € 8.164,91, per omessa c ella carica di amministratore, rivestita nella società OPUS SRL, dall'inizio dell'attività, avvenuto il 24.4.2021, alle dimissioni ratificate dall'organo assembleare il 30.12.2022.
A sostegno di tale decisione, era stata valorizzata nella sentenza la pacifica assenza di redditi generati dall'attività autonoma, intrapresa dal ricorrente in primo grado.
Su tale presupposto, il primo Giudice aveva escluso che fosse stato CP_1 gravato al riguardo dall'obbligo di segnalazione, previso dall'art. 10 d. lgs. 22/2015 nel solo caso di conseguimento di un reddito dalla attività autonoma o individuale intrapresa dal beneficiario del trattamento oggetto di causa.
era stato dichiarato dal TRIBUNALE decaduto in ordine alla domanda CP_1 va al pagamento delle mensilità residue, maturate dopo la sospensione disposta nel marzo 2022, avendo depositato il ricorso in data 10.7.2023, oltre il termine triennale di cui all'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato con l'art. 4, legge 14 novembre 1992, n. 438.
In base al criterio della soccombenza, l' era stato condannato alla Pt_1 rifusione di metà delle spese processuali, liquidate nella quota in € 450,00, oltre accessori di legge e spese generali, con compensazione del residuo.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante censurava la pronuncia di primo grado per avere attribuito rilevanza alla mancata produzione di reddito, mentre l'art. 11, co. 1, lett. c, D. Lgs. 22/2015 prevedeva espressamente la decadenza dalla fruizione della NASpI in caso di
“inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine all'effettivobg conseguimento di proventi.
Sotto l'aspetto fattuale, l' evidenziava come beneficiario CP_2 CP_1 dell'indennità a decorrere d io 2020, fosse stato i o quale socio d'opera della Opus s.r.l. con decorrenza dal 24.4.2021 ed avesse
2 contestualmente aperto la relativa posizione contributiva come lavoratore autonomo, accreditando la conseguente contribuzione.
Nell'ottica del gravame, il legislatore aveva inteso stabilire la decadenza in ogni caso di inadempimento all'obbligo di comunicazione della nuova attività lavorativa, per quanto infruttuosa.
Pertanto, l' chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Pt_1 gravata se a, dichiarasse come dovute le somme richieste in ripetizione dall' ad a titolo di prestazione NASpI, con vittoria di spese e di Pt_1 CP_1 ono i ent i i gradi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 28.1.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 12.2.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame delle censure svolte dalla parte appellante, giova premettere una sintesi della vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione:
- dal 25.5.2020 a seguito della scadenza di un rapporto di lavoro a CP_1 termine, percepiva la NASPI;
- il 24.4.2021, aveva inizio l'attività di OPUS SRL, dallo stesso costituita con altri due soci, nell'ambito della quale egli assumeva la carica di consigliere e presidente del C.d.A., conservandola fino alle dimissioni, ratificate il 30.12.22 (doc. 1 ; doc. 5 ric. I gr.); Pt_1
- nel febbraio 2022, il trattamento di NASPI veniva sospeso;
- il 27.7.2022, veniva notificato ad atto di ripetizione indebito con CP_1 riguardo alla NASPI percepita, pari ad € 8.164,91, per mancata comunicazione dell'avvio dell'attività autonoma, ex artt. 10 e 11 co. I c) d. lgs. n. 22/2015;
- il 29.9.22, impugnava la ripetizione mediante ricorso in via CP_1 amministrativa, respinto con provvedimento del 13.12.22 (doc. 2, ric. I gr.);
- il 10.7.2023, lo stesso depositava il ricorso di I gr., con impugnazione della ripetizione e richiesta di pagamento delle mensilità residue (pari in totale ad € 2.891,00).
Sempre sotto l'aspetto fattuale, occorre evidenziare come, durante l'arco temporale oggetto di causa – e precisamente a partire dal mese di aprile del 2021 – risulti documentalmente il versamento, da parte di di contributi in CP_1
3 qualità di “titolare di impresa commerciale” negli importi di € 9.000,00 per l'anno 2021 (a fronte di redditi dichiarati pari ad € 11.964,82), di € 12.000,00 per l'anno 2022 (in base a redditi pari ad € 16.243,00) e di € 5.000,00 per il 2023 (relativamente a redditi pari ad € 7.293,36).
Così delineata la fattispecie, la normativa di riferimento è quella dettata dagli artt. 10 e 11 d. lgs. 4.3.2015, n. 22, il primo dei quali – al co. I – prevede che
“il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito Pt_1 annuo che prevede di trarne”.
L'art. 11, a propria volta, stabilisce che:
“
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: - … - c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
In tale quadro, il mancato percepimento di compensi correlati alla carica societaria – posto a base dell'azione esperita da in primo grado – non può CP_1 rivestire alcuna rilevanza, per una pluralità di convergenti motivi, ciascuno sufficiente a sorreggerne il rigetto.
In primo luogo, sotto il profilo normativo risulta evidente come l'obbligo di comunicazione, e la relativa sanzione di decadenza, rivestano una ratio di carattere preventivo, essendo volti a consentire all' la conoscenza e la Pt_1 verifica di fonti di reddito anche solo potenziali.
Ciò si desume con tutta evidenza, non solo dalla ridotta durata del termine fissato per la comunicazione, essendo difficilmente ipotizzabile la produzione di un reddito nei trenta giorni iniziali dell'attività, ma altresì dall'oggetto dell'informativa, riferito, non già al reddito effettivamente conseguito, bensì a quello previsto (“…il reddito che preveda di trarne”: v. art. 10 co. I, cit.).
In un'ottica teleologica, oltre che testuale, il Supremo Collegio ha interpretato la disciplina in esame affermando che “la fattispecie cui si correla la decadenza dalla prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASpI) è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della Pt_1 contemporaneità tra il godimento del tratta di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito” (Cass. 30.4.2024, n. 11543), senza richiedere la realizzazione di un profitto in concreto.
4 Giova in proposito evidenziare come lo statuto della società prevedesse espressamente, al primo capoverso dell'art. 20, la possibile assegnazione di un compenso agli amministratori (“i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina”: doc. 5, ric. I gr.), così integrando in capo all'Istituto specifiche esigenze di controllo in ordine all'eventuale concretizzazione della potenzialità reddituale della carica.
Ogni questione interpretativa appare, peraltro, superata dalle specifiche caratteristiche della fattispecie oggetto di causa, nella quale l'esercizio di un'attività commerciale produttiva di reddito è attestato dai versamenti contributivi comprovati dal citato estratto, prodotto dall' sub doc. 3, di cui Pt_1 non ha contestato la veridicità. CP_1
Nelle proprie difese, quest'ultimo si è, infatti, limitato ad affermare in proposito: “è vero che esiste una iscrizione dell'appellato, ma l'obbligo Pt_1 contributivo è stato assolto impropriament er errore (non certamente CP_ imputabile ad laddove l'obbligo di iscrizione (gestione commercianti) Pt_1 sussisteva sol l caso di socio amministratore avesse partecipato, con abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale”.
Trattasi di argomentazione del tutto inidonea ad intaccare la rilevanza dell'iscrizione alla citata Gestione previdenziale, tipica – per pacifica giurisprudenza – del socio amministratore che “partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, operando tale attività e quella di amministratore “su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. 2.5.2018, n. 10426; conf. Cass. 19.7.2018, n. 19273; Cass. 29.11.2019, n. 31286).
In tale quadro, l'iscrizione alla Gestione commercianti riveste chiara valenza presuntiva della sussistenza dei relativi presupposti, come indicati dal Supremo Collegio, superabile unicamente tramite l'assolvimento di uno specifico onere probatorio, a carico del contribuente.
Tale onere è rimasto del tutto inadempiuto nel caso di specie, in cui ha CP_1 sostenuto, in modo del tutto generico e astratto, la tesi dell'errore> on imputabile (peraltro poco compatibile con il versamento di rilevanti importi a titolo contributivo), in assenza di alcuna allegazione istruttoria in ordine al ruolo ricoperto nell'ambito della società.
5 Si rileva che, su tale questione, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 50/2025, nella quale l'iscrizione alla Gestione commercianti su richiesta dell'interessato e i conseguenti protratti versamenti contributivi sono stati congiuntamente considerati come
“circostanze - … - senz'altro idonee a fondare prova presuntiva dell'esistenza e della permanenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma 203, lett. c), della l. 662/1996 per l'insorgenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali”.
Ciò in quanto “il comportamento univoco tenuto dallo stesso assicurato integra, infatti, un quadro indiziario grave, preciso e concordante ex art. 2729 c.c., tale da comportare l'inversione dell'onere della prova e, segnatamente, da spostare a carico dell'obbligato (ossia del ricorrente) l'onere della prova contraria. In tal senso la stessa Cassazione, invero, ha da tempo avuto modo di chiarire che
“l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso, v. anche, Cass. 3 luglio 2001 n. 9006).” (così Cass. n. 8651/2010; in senso conforme CdA Milano n. 1155/19 Pres Picciau, est. Locorotondo). Nel caso esaminato il ricorrente si è limitato ad allegare di non aver mai svolto la propria attività lavorativa nella XXX. e nelle altre molteplici società di cui era socio, ma di aver agito sempre ed esclusivamente quale amministratore, là dove l'iscrizione alla Gestione Commercianti sarebbe stata frutto di un errore del professionista dallo stesso incaricato della predisposizione delle dichiarazioni tributarie. Di tali assunti (contraddetti dalle risultanze delle produzioni documentali dell' e dalla complessiva disamina Pt_1 delle circostanze sopra evidenziate), tuttavia, non ha offerto alcuna prova”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di
6 merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
In tale quadro, la mancata erogazione di compensi riferiti al ruolo di amministratore risulta del tutto irrilevante a sostegno dell'azione esperita da
CP_1
E' noto, infatti, come l'iscrizione alla Gestione commercianti, in quanto correlata alla partecipazione all'attività aziendale esulante dal mero esercizio della carica societaria, renda riconducibile al contribuente “la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass. 19.8.2024, n. 22901; conf. Cass. 20.8.2019, n. 21540).
Del resto, l'estratto contributivo indica specificamente, anno per anno, i redditi in base ai quali la contribuzione è stata versata relativamente alla posizione di il quale non ha in alcun modo superato tale attestazione sul piano CP_1 torio.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito oggetto di causa, proposta da in primo grado, deve essere CP_1 respinta.
In difetto di appello incidentale sulla declaratoria di decadenza dalla domanda relativa ai ratei non riscossi, le restanti statuizioni di merito vanno confermate.
La sussistenza di un precedente giurisprudenziale parzialmente difforme, documentato in atti, integra ad avviso del Collegio gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 515/2024 del Tribunale di MONZA, respinge la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito oggetto di causa, proposta da in primo grado;
CP_1 conferma le restant rito;
compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Milano, 12/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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