TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 6.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3520/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sorrentino Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del non costituitosi nel presente Controparte_1
grado del giudizio, benché ritualmente citato.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 819/2024 Parte_2
depositata dal Giudice di Pace di in data 7.6.2024 nel giudizio iscritto al n. 1345/2024 R.G. CP_1 L'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime, pur avendo dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza dell'avvenuta adesione del all'opposizione dal Controparte_1
medesimo proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa da n° CP_2
0020047624000002141001 il 12.02.24, annullando detto provedimento, abbia compensato le spese di lite.
Il ha domandato che, in riforma della sentenza impugnata, l'appellato sia condannato alla Pt_1
rifusione delle spese del primo grado, con vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
Il gravame merita accoglimento.
Invero, a seguito della modifica apportata alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, il giudice può
compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca,
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie, in cui il primo Giudice ha annullato l'ordinanza ingiunzione de qua a seguito dell'adesione, da parte dell'odierno appellato,
all'avversa opposizione
L'accoglimento di quest'ultima, pertanto, non ha comportato la decisione di alcuna questione nuova o rispetto alla quale si sono registrati mutamenti di orientamento della giurisprudenza.
Né, d'altro canto, sussistono, nella fattispecie per cui è causa, altre analoghe gravi ed eccezionali che pure potrebbe giustificare la compensazione delle spese a seguito della sentenza n. 77/2918 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non contempla siffatta ipotesi.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata ed il va condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del precedente grado di giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese ed
€ 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo. All'accoglimento del gravame proposto dall'appellante consegue la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3520/2024 R.G., così provvede:
- accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il precedente grado del Parte_1
giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza del 6.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3520/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Sorrentino Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'odierna udienza l'appellante precisava le proprie conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del non costituitosi nel presente Controparte_1
grado del giudizio, benché ritualmente citato.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 819/2024 Parte_2
depositata dal Giudice di Pace di in data 7.6.2024 nel giudizio iscritto al n. 1345/2024 R.G. CP_1 L'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime, pur avendo dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza dell'avvenuta adesione del all'opposizione dal Controparte_1
medesimo proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa da n° CP_2
0020047624000002141001 il 12.02.24, annullando detto provedimento, abbia compensato le spese di lite.
Il ha domandato che, in riforma della sentenza impugnata, l'appellato sia condannato alla Pt_1
rifusione delle spese del primo grado, con vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
Il gravame merita accoglimento.
Invero, a seguito della modifica apportata alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, il giudice può
compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca,
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie, in cui il primo Giudice ha annullato l'ordinanza ingiunzione de qua a seguito dell'adesione, da parte dell'odierno appellato,
all'avversa opposizione
L'accoglimento di quest'ultima, pertanto, non ha comportato la decisione di alcuna questione nuova o rispetto alla quale si sono registrati mutamenti di orientamento della giurisprudenza.
Né, d'altro canto, sussistono, nella fattispecie per cui è causa, altre analoghe gravi ed eccezionali che pure potrebbe giustificare la compensazione delle spese a seguito della sentenza n. 77/2918 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non contempla siffatta ipotesi.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata ed il va condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite del precedente grado di giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese ed
€ 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo. All'accoglimento del gravame proposto dall'appellante consegue la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3520/2024 R.G., così provvede:
- accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da per il precedente grado del Parte_1
giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il presente grado del giudizio, che liquida in € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino