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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NT De LO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8428/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE VALERIA Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2025 ha chiesto l'accertamento Parte_1 del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992..
Parte convenuta ha dedotto la presentazione da parte del ricorrente di nuova domanda amministrativa, prestando, pertanto, acquiescenza alla precedente domanda oggetto del presente ricorso.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente, preso atto dell'eccezione sollevata dall , ha CP_1 chiesto di “dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente procedimento, con compensazione delle spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 cpc”.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 3 Deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.11 L. n.222/1984, «…l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato» (applicabile, al caso in esame, in quanto richiamato dalla L. n.69/2009, che ha stabilito la sua applicazione anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo).
Risulta dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha presentato una nuova domanda CP_ amministrativa in data 14.7.2025 (v. documenti prodotti dall ) antecedente al deposito del ricorso ex art.445 bis c.p.c. (5.8.2025), da cui ha tratto origine il presente procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Avendo presentato una nuova domanda amministrativa, deve concludersi che parte ricorrente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della precedente visita medica consequenziale alla presentazione della prima domanda amministrativa, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
La nuova domanda amministrativa, in definitiva, deve ritenersi assorbente rispetto alla precedente, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate.
La nomina del CTU deve essere revocata, essendo venuta meno la necessità dell'espletamento della consulenza.
Le spese di lite possono ritenersi compensate in relazione alla natura delle questioni interpretative e alla dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 05/08/2025 , nella causa iscritta al n. 8428 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso ex art.445 bis c.p.c.;
-revoca la nomina del CTU;
-spese di lite compensate.
Foggia, 23.10.2025 Il Giudice
NT De LO
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NT De LO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8428/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE VALERIA Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMO SARAH CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2025 ha chiesto l'accertamento Parte_1 del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992..
Parte convenuta ha dedotto la presentazione da parte del ricorrente di nuova domanda amministrativa, prestando, pertanto, acquiescenza alla precedente domanda oggetto del presente ricorso.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente, preso atto dell'eccezione sollevata dall , ha CP_1 chiesto di “dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente procedimento, con compensazione delle spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 cpc”.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 3 Deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.11 L. n.222/1984, «…l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato» (applicabile, al caso in esame, in quanto richiamato dalla L. n.69/2009, che ha stabilito la sua applicazione anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo).
Risulta dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha presentato una nuova domanda CP_ amministrativa in data 14.7.2025 (v. documenti prodotti dall ) antecedente al deposito del ricorso ex art.445 bis c.p.c. (5.8.2025), da cui ha tratto origine il presente procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Avendo presentato una nuova domanda amministrativa, deve concludersi che parte ricorrente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della precedente visita medica consequenziale alla presentazione della prima domanda amministrativa, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
La nuova domanda amministrativa, in definitiva, deve ritenersi assorbente rispetto alla precedente, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate.
La nomina del CTU deve essere revocata, essendo venuta meno la necessità dell'espletamento della consulenza.
Le spese di lite possono ritenersi compensate in relazione alla natura delle questioni interpretative e alla dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 05/08/2025 , nella causa iscritta al n. 8428 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso ex art.445 bis c.p.c.;
-revoca la nomina del CTU;
-spese di lite compensate.
Foggia, 23.10.2025 Il Giudice
NT De LO
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