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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6917 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 35894/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisone ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 21/01/2025 ed avente ad oggetto: lesione personale.
TRA
(C.F. ), nata a [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Pessina n. 56 presso lo studio dell'avv. Natalia
Lamiel Giulia Nannolo che la rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
P. IVA ), con sede legale in Trieste alla via Machiavelli n. Controparte_1 P.IVA_1
4, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Naspoli alla via
Pasquale Scura n. 8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Scognamiglio che la rappresenta e difende giusta procura notarile per notar in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione e risposta.
1 - CONVENUTA
E
, domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Aldo Moro Controparte_2
n. 33/A.
- CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 21/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non CP_2 patrimoniali patiti in occasione dell'evento del 13/06/2018 allorquando, alle ore 01.30, in
Napoli, Corso Umberto, altezza Università Federico II, mentre attraversava la strada veniva investita dal veicolo LA Y (tg. EW812XS) di proprietà di e condotta Controparte_2 da;
quest'ultimo procedendo a velocità sostenuta non riusciva ad arrestare Persona_2
la corsa ed evitare l'impatto con il pedone. Per effetto dell'investimento l'attrice veniva soccorsa dal 118 e trasportata presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli ove i sanitari le diagnosticavano una “frattura scomposta medio-diafisaria femore destro”.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva l'improcedibilità ed Controparte_1
improponibilità della domanda attorea nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione
2 di quanto disposto dagli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda principale in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il responsabile civile seppure regolarmente evocato in giudizio non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Preliminarmente si rileva che infondata è l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del C.d.A.
Ai fini che qui interessano va evidenziato l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n.
19354; Cass. Civ. ord. n. 15445/2021). 3 Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato-richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo Giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in riferimento ai danni non patrimoniali patiti dalla stessa tramite messa in mora del 19/07/2018 inviata con raccomandata ricevuta in data 24/07/2018 (cfr. all. 4 – foliario atto di citazione) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Si osserva poi che a fronte delle richieste del medico fiduciario della
Compagnia convenuta che invitava l'attrice ad effettuare una perizia medico-legale l'avvocato di parte attrice con mail del 13/11/2018 riferiva che la propria assistita non era ancora guarita. In data 06/06/2019 l'attrice si è poi sottoposta a visita del medico fiduciario della compagnia, il quale ha anche stimato una percentuale di danno biologico.
Anche tale ultima circostanza dimostra che l'interlocuzione tra l'attrice e la compagnia ai fini della possibile conciliazione stragiudiziale vi è stata.
Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
4 Ciò posto, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Il Tribunale ritiene che l'attività istruttoria svolta abbia confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice sin dall'atto di citazione.
La storicità dell'evento e cioè dell'investimento dell'attrice mentre attraversava la strada
(Corso Umberto) è confermata anche dallo stesso conducente del veicolo Persona_2
investitore il quale ascoltato dalla Polizia Municipale sopraggiunta sul luogo dell'evento ha dichiarato: “[…] percorrevo il Corso Umberto giunto in prossimità del civico 77 notavo una ragazza al centro strada, ho rallentato ed ho azionato il clacson e la ragazza si è fermata, mentre riprendevo la marcia e acceleravo all'improvviso la ragazza si mette a correre. Nonostante ho sterzato a destra della carreggiata non riuscivo ad evitarla colpendo con la parte laterale anteriore sinistra, sbalzandola sul parabrezza anteriore lato sinistro e poi cadeva al suolo”.
Sempre ha confermato di aver investito l'attrice anche nelle spontanee Persona_2
dichiarazioni rilasciate alla compagnia assicuratrice (“[…] ero alla guida del veicolo con voi assicurato e targato EW812XS e investivo la sig.ra ”). Persona_3
L'evento è poi confermato anche dai testimoni escussi in corso di causa, i quali hanno dichiarato di aver assistito ad un investimento ad opera di un'autovettura ed in danno ad un pedone individuando, concordemente, i punti di impatto dell'autovettura e le modalità con cui l'attrice è prima sobbalzata sul parabrezza dell'automobile e poi rovinata al suolo.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto l'attrice che a seguito Testimone_1
dell'impatto subito dall'automobile “faceva un volo a causa del quale prima impattava con il parabrezza dell'auto investitrice e poi cadeva sul selciato, superando la stessa e precisamente dietro la stessa”.
Il teste ha riferito: “noi stavamo camminando in macchina, il conducente Testimone_2
rallentò quando vide queste due ragazze giovani che stavano passando. Le due ragazze si trovavano subito dopo lo spartitraffico giallo, erano intente a passare e non c'erano le strisce. Visto che c'erano anche delle macchine dietro di noi ho visto che si sono fermate, noi abbiamo rallentato anche perché
5 non si comprendeva se volevano attraversare o volevano stare ferme. Poi una delle due ha cominciato
a camminare velocemente, quasi a correre, per raggiungere l'altra parte del marciapiede, e in quel momento provo anche a sterzare a destra per evitarla pero a destra c'erano comunque macchine Per_2 parcheggiate oltre che il marciapiede quindi non si poteva andare;
noi eravamo sul lato destro della carreggiata. L'impatto e stato con la parte sinistra anteriore della macchina con il fianco destro se non erro, ma sono passati molti anni. Io avevo molta paura, infatti, non sono neanche sceso dalla macchina. scese dalla macchina e chiamammo i soccorsi, la ragazza rimase a terra. Io non ho Per_2 visto se fosse cosciente o meno, enrico mi ha detto che non era cosciente. Dalla macchina ho solo visto che era a terra. Abbiamo aspettato i soccorsi che l'hanno portata all'ospedale”
Risulta altresì provato, documentalmente, che il giorno 13/06/2018, l'attrice veniva curata presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Antonio Cardarelli” – Napoli (cfr. doc. n.
8 - fascicolo parte attrice), i cui sanitari refertavano che il medesimo presentava “politrauma della strada da dinamica maggiore” e che nella casella “cause e circostanze dichiarate” era indicato che si trattava di un “pedone investito da auto”.
Orbene, in virtù delle dichiarazioni dei testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e del verbale degli agenti di polizia municipale, appare evidente la responsabilità esclusiva del conducente l'autoveicolo investitore, avendo questi violato la norma di cui all'art. 140, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione “ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza pedonale”.
Risulta dunque che l'evento dedotto in giudizio si è verificato, e che ne è stato responsabile il conducente del veicolo LA Y: prima di tutto, la responsabilità del conducente di un autoveicolo che investe un pedone si presume ai sensi dell'art. 2054, co. 1 cc;
in secondo luogo, non emerge alcuna responsabilità a carico di Parte_1
Invero, quanto alla circostanza emersa in corso di istruttoria relativa al fatto che ella stava attraversando la strada non impegnando le strisce pedonali (“la signora non era sulle Per_4
strisce” – cfr. deposizione teste ), si osserva che è principio consolidato in Tes_2 giurisprudenza che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità
6 esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (ex multis Cass. Civ. 24472/2014; Cass.
3964/2014).
Ebbene, questa prova nella fattispecie non è emersa: i testi esaminati infatti non hanno descritto un comportamento dell'attrice che possa far ritenere che la stessa sia imprevedibilmente comparsa sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Al contrario, risulta che l'attrice avesse già iniziato l'attraversamento (“Le due ragazze si trovavano subito dopo lo spartitraffico giallo, erano intente a passare e non c'erano le strisce) e soprattutto, come riferito dallo stesso testimone indicato dalla compagnia convenuta, il conducente il veicolo investitore aveva visto l'attrice attraversare la strada tanto che aveva avuto la possibilità di rallentare.
Il tipo di impatto avvenuto e segnatamente il fatto che l'attrice sia prima sobbalzata sul parabrezza e poi caduta fa presumere anche che l'autoveicolo LA Y stava percorrendo la carreggiata a velocità sostenuta.
Dall'istruttoria non è dunque emerso che l'attrice sia improvvisamente comparsa sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore. La circostanza che ella nel corso dell'attraversamento si sia dapprima arrestata per poi camminare velocemente verso il marciapiede (“poi una delle due ha cominciato a camminare velocemente, quasi a correre, per raggiungere l'altra parte del marciapiede”), denota un comportamento naturale di chi improvvisamente si accorge che sta per essere impattato da un'autovettura e poi cerca in ogni modo di evitarla.
Ed infatti se il conducente la LA YP avesse prestato maggiore attenzione o avesse percorso la corsia ad una velocità regolare avrebbe avuto il tempo e la visuale per arrestare la corsa o quantomeno evitare il pedone.
Per tali ragioni, alla luce delle complessive evidenze probatorie acquisite e delle norme sopra richiamate, deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo
LA Y (tg. EW812XS) ed assicurato con la rispettivamente, ex artt. 2054 Controparte_1
c.c. e 140 del d.lgs. 209/05.
7 Consegue il diritto dell'attrice ad essere risarcita del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. esente da Persona_5
errori e vizi logici.
Sul punto, le lesioni subite da parte attruce sono state descritte dal CTU come “politrauma con frattura del femore destro”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 12% ed un pregiudizio alla salute temporaneo pari a: una ITT di gg. 35, una ITP di gg. 35 al 50% e una ITP di gg. 40 al 25%.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico medicalmente accertato subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n.
28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del
20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (21 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
30.800,00 per l'invalidità permanente nella misura del 12%; euro 3.450,00 per i 35 giorni di
ITT; euro 2.012,50 per i 35 giorni di ITT al 50%; euro 1.150,00 per i 40 giorni di ITP al 25%.
Si aggiungono le spese mediche pari ad euro 172,30 ritenute congrue dal CTU.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale
8 ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale, quale autonoma voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit" cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Nel caso di specie, si osserva che parte attruce nulla ha allegato prima ancora che provato a sostegno della “sofferenza soggettiva” eventualmente patita a seguito dell'evento.
Ebbene, in virtù di quanto premesso, nulla può essere liquidato all'attore per il danno morale tenuto conto dell'assoluto difetto di allegazione prima ancora che di prova, avendo omesso di indicare anche gli elementi, i quali almeno sul piano presuntivo avrebbero permesso di valutare siffatto pregiudizio in termini di maggiore sofferenza patita dall'attrice in occasione dell'evento.
In definitiva la e vanno condannate, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1
non patrimoniale, della complessiva somma di euro 37.584,80.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso
9 legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 52.000,00).
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico della e di in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della così Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale, in favore di della somma di euro Parte_1
37.584,80 oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi professionali oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore
Nannolo Natalia Lamiel Giulia dichiaratasi anticipataria oltre contributo unificato e marca da bollo se documentati;
3) pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Valeria Conforti
10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 35894/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisone ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 21/01/2025 ed avente ad oggetto: lesione personale.
TRA
(C.F. ), nata a [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Pessina n. 56 presso lo studio dell'avv. Natalia
Lamiel Giulia Nannolo che la rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
P. IVA ), con sede legale in Trieste alla via Machiavelli n. Controparte_1 P.IVA_1
4, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Naspoli alla via
Pasquale Scura n. 8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Scognamiglio che la rappresenta e difende giusta procura notarile per notar in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione e risposta.
1 - CONVENUTA
E
, domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Aldo Moro Controparte_2
n. 33/A.
- CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 21/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non CP_2 patrimoniali patiti in occasione dell'evento del 13/06/2018 allorquando, alle ore 01.30, in
Napoli, Corso Umberto, altezza Università Federico II, mentre attraversava la strada veniva investita dal veicolo LA Y (tg. EW812XS) di proprietà di e condotta Controparte_2 da;
quest'ultimo procedendo a velocità sostenuta non riusciva ad arrestare Persona_2
la corsa ed evitare l'impatto con il pedone. Per effetto dell'investimento l'attrice veniva soccorsa dal 118 e trasportata presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli ove i sanitari le diagnosticavano una “frattura scomposta medio-diafisaria femore destro”.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva l'improcedibilità ed Controparte_1
improponibilità della domanda attorea nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione
2 di quanto disposto dagli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda principale in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il responsabile civile seppure regolarmente evocato in giudizio non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Preliminarmente si rileva che infondata è l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del C.d.A.
Ai fini che qui interessano va evidenziato l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Detto altrimenti l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo che è quello di creare un contatto stragiudiziale reale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che, comunque, non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito. Secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da chi scrive, invero “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.' (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n.
19354; Cass. Civ. ord. n. 15445/2021). 3 Alla medesima ratio, volta alla salvezza della richiesta risarcitoria seppur mancante di alcuni degli elementi indicati nell'art. 148 cod. ass., in quanto utile a creare un'interlocuzione tra il danneggiato-richiedente e la compagnia assicurativa affinché tentino una conciliazione stragiudiziale, è ispirata anche la più recente pronuncia n. 32919/22 con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 cass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”
Ebbene, applicando i principi esposti al caso in esame, a parere di questo Giudice la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in riferimento ai danni non patrimoniali patiti dalla stessa tramite messa in mora del 19/07/2018 inviata con raccomandata ricevuta in data 24/07/2018 (cfr. all. 4 – foliario atto di citazione) deve ritenersi idonea ai fini della proponibilità della domanda, poiché contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Si osserva poi che a fronte delle richieste del medico fiduciario della
Compagnia convenuta che invitava l'attrice ad effettuare una perizia medico-legale l'avvocato di parte attrice con mail del 13/11/2018 riferiva che la propria assistita non era ancora guarita. In data 06/06/2019 l'attrice si è poi sottoposta a visita del medico fiduciario della compagnia, il quale ha anche stimato una percentuale di danno biologico.
Anche tale ultima circostanza dimostra che l'interlocuzione tra l'attrice e la compagnia ai fini della possibile conciliazione stragiudiziale vi è stata.
Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui la stessa si fonda, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è però da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
4 Ciò posto, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Il Tribunale ritiene che l'attività istruttoria svolta abbia confermato la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice sin dall'atto di citazione.
La storicità dell'evento e cioè dell'investimento dell'attrice mentre attraversava la strada
(Corso Umberto) è confermata anche dallo stesso conducente del veicolo Persona_2
investitore il quale ascoltato dalla Polizia Municipale sopraggiunta sul luogo dell'evento ha dichiarato: “[…] percorrevo il Corso Umberto giunto in prossimità del civico 77 notavo una ragazza al centro strada, ho rallentato ed ho azionato il clacson e la ragazza si è fermata, mentre riprendevo la marcia e acceleravo all'improvviso la ragazza si mette a correre. Nonostante ho sterzato a destra della carreggiata non riuscivo ad evitarla colpendo con la parte laterale anteriore sinistra, sbalzandola sul parabrezza anteriore lato sinistro e poi cadeva al suolo”.
Sempre ha confermato di aver investito l'attrice anche nelle spontanee Persona_2
dichiarazioni rilasciate alla compagnia assicuratrice (“[…] ero alla guida del veicolo con voi assicurato e targato EW812XS e investivo la sig.ra ”). Persona_3
L'evento è poi confermato anche dai testimoni escussi in corso di causa, i quali hanno dichiarato di aver assistito ad un investimento ad opera di un'autovettura ed in danno ad un pedone individuando, concordemente, i punti di impatto dell'autovettura e le modalità con cui l'attrice è prima sobbalzata sul parabrezza dell'automobile e poi rovinata al suolo.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto l'attrice che a seguito Testimone_1
dell'impatto subito dall'automobile “faceva un volo a causa del quale prima impattava con il parabrezza dell'auto investitrice e poi cadeva sul selciato, superando la stessa e precisamente dietro la stessa”.
Il teste ha riferito: “noi stavamo camminando in macchina, il conducente Testimone_2
rallentò quando vide queste due ragazze giovani che stavano passando. Le due ragazze si trovavano subito dopo lo spartitraffico giallo, erano intente a passare e non c'erano le strisce. Visto che c'erano anche delle macchine dietro di noi ho visto che si sono fermate, noi abbiamo rallentato anche perché
5 non si comprendeva se volevano attraversare o volevano stare ferme. Poi una delle due ha cominciato
a camminare velocemente, quasi a correre, per raggiungere l'altra parte del marciapiede, e in quel momento provo anche a sterzare a destra per evitarla pero a destra c'erano comunque macchine Per_2 parcheggiate oltre che il marciapiede quindi non si poteva andare;
noi eravamo sul lato destro della carreggiata. L'impatto e stato con la parte sinistra anteriore della macchina con il fianco destro se non erro, ma sono passati molti anni. Io avevo molta paura, infatti, non sono neanche sceso dalla macchina. scese dalla macchina e chiamammo i soccorsi, la ragazza rimase a terra. Io non ho Per_2 visto se fosse cosciente o meno, enrico mi ha detto che non era cosciente. Dalla macchina ho solo visto che era a terra. Abbiamo aspettato i soccorsi che l'hanno portata all'ospedale”
Risulta altresì provato, documentalmente, che il giorno 13/06/2018, l'attrice veniva curata presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Antonio Cardarelli” – Napoli (cfr. doc. n.
8 - fascicolo parte attrice), i cui sanitari refertavano che il medesimo presentava “politrauma della strada da dinamica maggiore” e che nella casella “cause e circostanze dichiarate” era indicato che si trattava di un “pedone investito da auto”.
Orbene, in virtù delle dichiarazioni dei testi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e del verbale degli agenti di polizia municipale, appare evidente la responsabilità esclusiva del conducente l'autoveicolo investitore, avendo questi violato la norma di cui all'art. 140, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione “ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza pedonale”.
Risulta dunque che l'evento dedotto in giudizio si è verificato, e che ne è stato responsabile il conducente del veicolo LA Y: prima di tutto, la responsabilità del conducente di un autoveicolo che investe un pedone si presume ai sensi dell'art. 2054, co. 1 cc;
in secondo luogo, non emerge alcuna responsabilità a carico di Parte_1
Invero, quanto alla circostanza emersa in corso di istruttoria relativa al fatto che ella stava attraversando la strada non impegnando le strisce pedonali (“la signora non era sulle Per_4
strisce” – cfr. deposizione teste ), si osserva che è principio consolidato in Tes_2 giurisprudenza che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità
6 esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (ex multis Cass. Civ. 24472/2014; Cass.
3964/2014).
Ebbene, questa prova nella fattispecie non è emersa: i testi esaminati infatti non hanno descritto un comportamento dell'attrice che possa far ritenere che la stessa sia imprevedibilmente comparsa sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Al contrario, risulta che l'attrice avesse già iniziato l'attraversamento (“Le due ragazze si trovavano subito dopo lo spartitraffico giallo, erano intente a passare e non c'erano le strisce) e soprattutto, come riferito dallo stesso testimone indicato dalla compagnia convenuta, il conducente il veicolo investitore aveva visto l'attrice attraversare la strada tanto che aveva avuto la possibilità di rallentare.
Il tipo di impatto avvenuto e segnatamente il fatto che l'attrice sia prima sobbalzata sul parabrezza e poi caduta fa presumere anche che l'autoveicolo LA Y stava percorrendo la carreggiata a velocità sostenuta.
Dall'istruttoria non è dunque emerso che l'attrice sia improvvisamente comparsa sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore. La circostanza che ella nel corso dell'attraversamento si sia dapprima arrestata per poi camminare velocemente verso il marciapiede (“poi una delle due ha cominciato a camminare velocemente, quasi a correre, per raggiungere l'altra parte del marciapiede”), denota un comportamento naturale di chi improvvisamente si accorge che sta per essere impattato da un'autovettura e poi cerca in ogni modo di evitarla.
Ed infatti se il conducente la LA YP avesse prestato maggiore attenzione o avesse percorso la corsia ad una velocità regolare avrebbe avuto il tempo e la visuale per arrestare la corsa o quantomeno evitare il pedone.
Per tali ragioni, alla luce delle complessive evidenze probatorie acquisite e delle norme sopra richiamate, deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo
LA Y (tg. EW812XS) ed assicurato con la rispettivamente, ex artt. 2054 Controparte_1
c.c. e 140 del d.lgs. 209/05.
7 Consegue il diritto dell'attrice ad essere risarcita del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. esente da Persona_5
errori e vizi logici.
Sul punto, le lesioni subite da parte attruce sono state descritte dal CTU come “politrauma con frattura del femore destro”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico permanente del 12% ed un pregiudizio alla salute temporaneo pari a: una ITT di gg. 35, una ITP di gg. 35 al 50% e una ITP di gg. 40 al 25%.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico medicalmente accertato subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n.
28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del
20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (21 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro
30.800,00 per l'invalidità permanente nella misura del 12%; euro 3.450,00 per i 35 giorni di
ITT; euro 2.012,50 per i 35 giorni di ITT al 50%; euro 1.150,00 per i 40 giorni di ITP al 25%.
Si aggiungono le spese mediche pari ad euro 172,30 ritenute congrue dal CTU.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale
8 ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale, quale autonoma voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni che ben possono assurgere ad unica fonte di convincimento del giudice anche secondo un criterio di regolarità logica fondato sull' “id quod plerumque accidit" cioè sulle massime di esperienza (con presunzione semplice, iuris tantum, dunque suscettibile di smentita mediante prova contraria).
Nel caso di specie, si osserva che parte attruce nulla ha allegato prima ancora che provato a sostegno della “sofferenza soggettiva” eventualmente patita a seguito dell'evento.
Ebbene, in virtù di quanto premesso, nulla può essere liquidato all'attore per il danno morale tenuto conto dell'assoluto difetto di allegazione prima ancora che di prova, avendo omesso di indicare anche gli elementi, i quali almeno sul piano presuntivo avrebbero permesso di valutare siffatto pregiudizio in termini di maggiore sofferenza patita dall'attrice in occasione dell'evento.
In definitiva la e vanno condannate, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1
non patrimoniale, della complessiva somma di euro 37.584,80.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso
9 legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto dei valori medi per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 52.000,00).
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno definitivamente poste a carico della e di in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della così Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale, in favore di della somma di euro Parte_1
37.584,80 oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi professionali oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore
Nannolo Natalia Lamiel Giulia dichiaratasi anticipataria oltre contributo unificato e marca da bollo se documentati;
3) pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Valeria Conforti
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