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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2023, riunita alla causa n. r.g. 703/2023, promosse da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI CRISTINA e dell'avv. MUUCCIO GIORGIO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Chioggia (VE) via San Marco n. 1934/C; contro
(C.F. Controparte_1
), impresa agricola, in persona della titolare , con il C.F._3 Controparte_1 patrocinio dell'avv. GALLIMBERTI PIERO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Chioggia (VE), via Matteotti n. 1115/A;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel procedimento n. 702/2023 RG CL:
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che tra le parti è intervenuto rapporto di lavoro subordinato ( doc. 02 e 02 bis )
- dal 03.10.2019 al 03.06.2020
- dal 12.12.2020 al 30.06.2021
- dal 01.07.2020 al 30.09.2020
- dal 01.10.2021 al 30.06.2022 con le qualifiche, inquadramento e le mansioni e gli orari come dedotti in atti o quelli che risulteranno all'esito dell'istruttoria; oltre che accertare il diritto al TFR non percepito.
- conseguentemente condannare la resistente in favore del ricorrente alla corresponsione della somma di €.36.959,78 o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 e 2103 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se pagina 1 di 12 del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. SPESE: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge a questi procuratori antistatari, CON RICHIESTA DISTRAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEI PROCURATORI.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via pregiudiziale e preliminare Dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti in data 26.10.2022
Nel merito in via principale
Respingere ogni domanda formulata da parte ricorrente nei confronti del resistente, perché infondata in fatto e in diritto
In via riconvenzionale
Qualora non venga ritenuta valida ed efficace, per qualsivoglia motivo, la transazione di cui alla scrittura 26.10.2022 e acclarata la percezione da parte del ricorrente tramite la propria moglie mandataria e rappresentante della somma di €.20.309,34 condannare ex art.2033 Parte_2
c.c. parte ricorrente alla restituzione della predetta somma, anche mediante compensazione in tutto o in parte su quanto eventualmente riconosciuto come dovuto a favore della ricorrente e con conseguente riduzione della somma eventualmente complessivamente dovuta dalla resistente, ovvero, in caso di riconoscimento in favore della ricorrente di una somma inferiore alla somma di €.20.309,34, condannare la ricorrente alla restituzione della differenza a favore della resistente, ex art.2033 c.c. in quanto somma non dovuta.
In via ulteriormente riconvenzionale Acclarata la percezione della somma di €.59.000,00 in data 26.10.2022 a titolo di prestito concesso dalla resistente al ricorrente, tramite la propria moglie mandataria e rappresentante
[...]
, con obbligo di restituzione entro il 30.6.2023 e acclarata la mancata restituzione nel Parte_2 termine pattuito del 30.6.2023, ormai scaduto, condannare il ricorrente al pagamento a favore della sig.ra della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della scadenza del CP_1 termine per la restituzione e degli interessi di mora, ex art.1284 4° comma c.c. dalla data del deposito della presente domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso con rifusione di spese, diritti e onorari di causa.
***
Nel procedimento n. 703/2023 RG CL:
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che tra le parti è intervenuto rapporto di lavoro subordinato
- dal 12.12.2020 al 30.06.2021
- dal 01.07.2021 al 30.09.2021
- dal 01.10.2021 al 30.06.2022 con le qualifiche e le mansioni e gli orari come dedotti ed allegati in atti o quelli che risulteranno all'esito dell'istruttoria; oltre che accertare il diritto al TFR non percepito come risulta in atti.
- conseguentemente condannare la resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di €.25.956,03 o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del pagina 2 di 12 caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. SPESE: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge a questi procuratori antistatari, CON RICHIESTA DISTRAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEI PROCURATORI.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via pregiudiziale e preliminare: Dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti in data 26.10.2022
Nel merito in via principale
Respingere ogni domanda formulata da parte ricorrente nei confronti della resistente, perché infondata in fatto e in diritto
In via riconvenzionale
Qualora non venga ritenuta valida ed efficace, per qualsivoglia motivo, la transazione di cui alla scrittura 26.10.2022 e acclarata la percezione da parte della ricorrente della somma di €.20.309,34 condannare ex art.2033 c.c. parte ricorrente alla restituzione della predetta somma, anche mediante compensazione in tutto o in parte su quanto eventualmente riconosciuto come dovuto a favore della ricorrente e con conseguente riduzione della somma eventualmente complessivamente dovuta dalla resistente, ovvero, in caso di riconoscimento in favore della ricorrente di una somma inferiore alla somma di €.20.309,34, condannare la ricorrente alla restituzione della differenza a favore della resistente, ex art.2033 c.c. in quanto somma non dovuta. In via ulteriormente riconvenzionale Acclarata la percezione della somma di €.59.000,00 in data 26.10.2022 a titolo di prestito concesso dalla resistente alla ricorrente, con obbligo di restituzione entro il 30.6.2023 e acclarata la mancata restituzione nel termine pattuito del 30.6.2023, ormai scaduto, condannare la ricorrente al pagamento a favore della sig.ra della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della CP_1 scadenza del termine per la restituzione e degli interessi di mora, ex art.1284 4° comma c.c. dalla data del deposito della presente domanda giudiziale al saldo effettivo. In ogni caso con rifusione di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con separati ricorsi depostati entrambi il 13 dicembre 2023, e Parte_1 [...]
, come sopra rappresentati, conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
per sentire accogliere le conclusioni Controparte_2
indicate in epigrafe, a tal fine esponendo il primo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' convenuta, presso la qual risiedeva insieme alla compagna in forza di un CP_1 Pt_2
contratto a tempo determinato pieno, stipulato il 2.10.2019 e cessato in data 3.06.2020, poi rinnovato, sempre a tempo determinato, dal 12.12.2020 al 30.06.2021, dall'1.07.2021 al 30.09.2021 ed ancora dall'1.10.2021 al 30.06.2022, che prevedeva lo svolgimento di mansioni di OPERAIO AGRICOLO
COMUNE corrispondente al terzo livello del CCNL di categoria;
il ricorrente precisava però di avere pagina 3 di 12 osservato un orario di lavoro superiore a quanto previsto dal contratto, ed indicato in un foglio di calcolo allegato al ricorso, svolgendo peraltro mansioni diverse da quelle di operaio semplice.
In particolare il ricorrente affermava di aver lavorato tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 24.00, attendendo ogni mattina alle 6,00 che la SI gli comunicasse orario e Controparte_1
mansioni da svolgere, che consistevano, oltre a quella di bracciante agricolo, in quelle di elettricista, idraulico, dipintore, falegname e muratore e meccanico, cameriere e manutentore.
La ricorrente esponeva per parte sua di avere concluso con la convenuta i contratti di Parte_2
lavoro a tempo pieno e determinato indicati in epigrafe, inquadrata nello stesso livello del
BONDARCHUK, ma di avere in effetti osservato un orario di lavoro superiore, dalle 7 alle 24, tutti i giorni, occupandosi di faccende domestiche presso i locali della tenuta , come preparare CP_1
colazioni e pasti, preparazione delle camere per gli ospiti della tenuta, assistenza personale alla padre della SI accoglienza degli ospiti della tenuta, lavaggio pavimenti e pulizia delle camere. CP_1
Il aggiungeva di avere, durante i periodi di assunzione presso la convenuta, Parte_1
su ordine della datrice di lavoro riparato finestre, infissi, zanzariere, sedie, sdraio e ombrelloni, mobilia antica rotta o danneggiata, cambiato lampadine, riparato cavi elettrici danneggiati ed elettrodomestici
(lavatrici, lavastoviglie, forni e fornelli), di avere inoltre realizzato per intero l'impianto di videosorveglianza della tenuta e l'intero impianto elettrico del magazzino e della scuderia, oltre agli impianti elettrici temporanei per feste ed eventi organizzati nella tenuta.
Ancora, il ricorrente affermava di essere stato incaricato dalla datrice di lavoro di riparare pareti e tegole del tetto della villa principale e della chiesa, di aver costruito uno spogliatoio in legno al servizio della piscina, il pollaio, di aver effettuato trasporti di beni di diversa natura alla tenuta e di essere rimasto a disposizione dell' per tutta la giornata di lavoro;
di analoga disponibilità Controparte_1
riferiva la ed entrambi affermavano che la datrice di lavoro, avendo messo a Parte_2 disposizione dei predetti un'abitazione presso la tenuta, tratteneva mensilmente dalla retribuzione degli attori per le utenze € 100,00 per acqua, €100,00 per elettricità, ed € 400,00 per il gas.
Entrambi gli attori chiedevano che la convenuta fosse condannata a corrispondere loro le differenze retributive per il lavoro supplementare e per le mansioni superiori svolti, come precisato in epigrafe.
2. La difesa della parte convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio , quale titolare dell'Azienda Controparte_1
Agricola Cà Zen, come sopra rappresentata, che resisteva ad entrambi i ricorsi ed avanzava domanda riconvenzionale nei confronti di entrambi gli attori.
Precisava la resistente che l' era gestita direttamente dalla titolare, che si avvaleva di CP_1 dipendenti e svolgeva attività turistica ed agrituristica, quest'ultima con esigenze lavorative variabili pagina 4 di 12 nel tempo e più intense in alcuni momenti dell'anno, specie in corrispondenza di festività, eventi e occasioni particolari, che la aveva conosciuto i ricorrenti nel 2016, allorquando entrambi erano CP_1
privi di stabile occupazione e dopo che essi avevano svolto una breve esperienza lavorativa presso un piccolo agriturismo sui Colli Euganei, erano stati individuati dalla convenuta quali figure lavorative di fiducia, e forniti di un alloggio nella tenuta atteso che i predetti avevano manifestato CP_1
l'esigenza sia di trovare una sistemazione abitativa autonoma, risiedendo presso i genitori della e necessitando di regolarizzare stabilmente il titolo di soggiorno in Italia. Parte_2
Dunque entrambi gli attori si erano trasferiti in una abitazione posta all'interno dell'Azienda convenuta, che necessitava di lavori di sistemazione e che era stata poi oggetto di un formale contratto di comodato gratuito, e venivano assunti con inquadramento nel livello 3E del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, svolgendo prestazioni lavorative non comprese in orari rigidamente predeterminati, ma contenute mediamente in complessive 39 ore lavorative settimanali, con giornate
'concordate di volta in volta in base alle esigenze di lavoro' e prestazioni concentrate nella mattinata, dalle 7 alle 11.00 e negli orari serali, in coincidenza con gli orari di cena.
A seguito della pandemia da COVID 19 vi era stato l'annullamento di molte prenotazioni per l'anno
2020, una temporanea ripresa dell'attività nel 2021, una ulteriore flessione nella primissima parte dell'anno 2022, per poi riprendere in maniera consistente;
in tutti i citati periodi la aveva CP_1
mantenuto alle proprie dipendenze i ricorrenti, sebbene non vi fossero adeguate esigenze lavorative, fino a che il , a seguito dell'invasione Russa in Ucraina nel febbraio 2022 era ritornato in Parte_1
patria, e la moglie aveva cessato poco dopo la propria prestazione lavorativa a seguito di un dissidio tra il primo e la CP_1
Proseguiva la resistente esponendo che il 26 ottobre 2022 era stato stipulato, tra predetta e la
, che agiva anche per il , un “accordo-prestito” nel quale si dichiarava la Parte_2 Parte_1 consegna da parte della alla e al della somma di € 59.000,00 a CP_1 Parte_2 Parte_1 titolo di prestito da restituirsi il 30.06.2023, e di € 21.359,34, di cui € 1.100,00 quale corrispettivo per l'acquisto da parte del frigorifero e della cucina degli attori, e la somma di €.20.309,34 “a CP_1 saldo di quanto a voi dovuto a chiusura dei nostri reciproci rapporti di lavoro per Vostra volontà (…) tutto in contanti. Confermo l'accordo con la qui presente che è Parte_2 Parte_3 dovuto a lei e al marito ”. Parte_1
In forza di tale accordo, la resistente eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire degli attori, stante l'intervenuta transazione, e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'infondatezza della domanda e contestando la correttezza dei conteggi allegati al ricorso, ed infine pagina 5 di 12 proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dei ricorrenti, chiedendo che fossero condannati a restituire le somme percepite in occasione dell'accordo del 26.10.2022.
3. Lo svolgimento della causa.
All'udienza del 9 aprile 2024 veniva effettuato tentativo di conciliazione, al quale nessuna delle parti aderiva, la ricorrente dichiarava di disconoscere la propria firma apparentemente apposta Parte_2 sull'accordo conciliativa prodotta da parte resistente;
avanzata istanza di avvalersi dei detta scrittura da parte della convenuta, veniva ammessa verificazione di scrittura privata, affidando CTU grafologica alla dottoressa e venivano assunte le testimonianze di Persona_1 [...]
, padre della , nel procedimento n. 702/2023, e di Persona_2 Parte_2 Per_3
, amica della ricorrente, e di , amico di entrambi gli attori,
[...] Persona_4
nel procedimento n. 703/2023; veniva altresì ascoltato , indotto da parte resistente, Tes_1
conoscente degli attori e della resistente.
La causa – riuniti fuori udienza i procedimenti n. 702/2023 RG CL e 703/23 RG CL- veniva infine discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Le risultanze istruttorie
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso e della domanda riconvenzionale, dapprima esaminando la richiesta di riconoscimento di superiori mansioni proposta da entrambi i ricorrenti, sul punto rammentandosi che la giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004) che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.
Orbene, nel caso di specie i ricorrenti si solo limitati ad allegare di aver svolto mansioni diverse da quelle riconducibili alla qualifica formalmente assunta, senza precisare a quale superiore livello le stesse sarebbero imputabili, in base al CCNL pure prodotto (doc. 2 ter ), né indicare quale sarebbe la più complessa modalità della prestazione lavorativa dagli stessi svolta.
pagina 6 di 12 Va rammentato che entrambi i ricorrenti risultano inquadrati al terzo livello del CCNL, e cioè il livello
“E” ovvero nella 3° declaratoria, quali lavoratori capaci di eseguire mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Invero gli attori non hanno neppure allegato di essere in possesso di specifica esperienza e dunque specifici requisiti professionali, semmai è stata la parte resistente ad allegare di aver fatto fare pratica ai due presso un diverso agriturismo prima di assumerli, inoltre tale qualifica contrattual-collettiva, considerando che l'attività di agriturismo della resistente è regolata dalla L. 20.02.2006 n. 96, che all'art. 2 comma 2 precisa che “Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica
l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.” appare pienamente corrispondente alle mansioni svolte dai due ricorrenti, considerando che le attività agrituristiche, in base al terzo comma del medesimo articolo 2, consistono nella somministrazione di pasti e bevande, fornire ospitalità in alloggi, organizzare degustazione di prodotti aziendali, attività ricreative etc.
Dunque le mansioni connesse all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, svolta dalla
, sono quelle tipiche dell'addetto all'agriturismo e lo stesso vale per le mansioni del Parte_2
, addetto alla manutenzione del patrimonio aziendale e ai lavori agricoli nell'azienda Parte_1
agrituristica; peraltro, i testimoni ascoltati in corso di causa, in particolare il teste , Persona_4
non hanno confermato che la prima svolgesse attività di cuoca ed hanno invece precisato che il secondo svolgeva dei non meglio identificati “lavori nel giardino dell'azienda”.
Deve dunque ritenersi non fondata la domanda di riconoscimento di mansioni superiori avanzata dagli attori, e non migliore sorte trova la domanda di riconoscimento della retribuzione per il lavoro supplementare dagli stessi svolto, qui rammentandosi che, con riferimento alla prova dello svolgimento di lavoro per un orario superiore a quello stabilito nel contratto tra le parti, la Suprema Corte ha stabilito (ex plurimis, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018) che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
Orbene, nel presente procedimento, in cui è incontestato tra le parti che l'orario di lavoro ordinario fosse pari a 39 ore settimanali, gli attori hanno prodotto come documenti 4 bis degli “appunti del lavoratore sugli orari effettivamente svolti”, privi di alcun riscontro datoriale, mentre la parte pagina 7 di 12 convenuta ha allegato come doc. 3 i fogli presenza mensili, sottoscritti dai ricorrenti e fondanti il calcolo della retribuzione, dai quali non risulta orario di lavoro supplementare.
Nessuno dei testimoni ascoltati in corso di causa ha reso dichiarazioni in forza delle dalle quali si possa ritenere dimostrato che gli attori lavorassero tutti i giorni dalle 7 alle 24, come dagli stessi dedotto, atteso che la presenza dei testimoni presso l'azienda convenuta è stata limitata ad alcune ore della giornata (per la teste ed il teste ) o ad alcuni mesi durante il periodo Per_3 Persona_4
oggetto di domanda (per il teste ) e che nessuno dei predetti ha riferito che le Persona_2
mansioni svolte dagli attori fossero state oggetto di specifica indicazione e direttiva da parte della SI CP_1
I predetti testimoni hanno infatti riferito quanto segue.
(madre della ricorrente): Controparte_3
“(…) mentre mia figlia lavorava per la ditta convenuta sono andata a trovarla molte volte, quando avevo la giornata libera, mi trattenevo qualche ora, non mi sono mai trattenuta la notte.
Il Giudice dà atto che la testimone non comprende la lingua italiana, sicché non è possibile proseguire l'audizione. “
: Persona_3
“(..) sono in Italia dal 2005, finora ho compreso tutto quanto è stato detto, adesso lavoro come cameriera presso Hotel Tessarin di da un anno e mezzo circa, in precedenza non ho mai Parte_4 lavorato. Sono amica della ricorrente, spesso sono andata a farle visita a Cà Zen, perché i nostri bambini erano compagni di classe alle elementari, non ricordo l'anno preciso, ma è avvenuto quando la ricorrente e il marito si sono trasferiti da Chioggia a . (…) Parte_4
ADR: di solito andavo a Cà Zen dopo la scuola, spesso portavo a casa il figlio della ricorrente, che finiva la scuola alle 13 circa forse alle 14, perché lei era impegnata con il lavoro e non poteva andarlo
a prendere. Io dopo aver portato il bambino andavo direttamente a casa, qualche volta portavo il piccolo a casa mia perché facesse i compiti con mia figlia, in questo caso spesso io portavo il bambino a casa, alle 17 circa, qualche volta veniva a prenderlo. (…) CP_4 Con ADR: Cà la ricorrente faceva diverse cose, era cameriera e sistemava le stanze, io l'ho vista in divisa, stava sistemando i tavoli fuori.
ADR: non posso dire quale orario di lavoro la ricorrente osservasse, so che lavorava sia di mattina che di pomeriggio, non posso dire quando iniziava e quando finiva, spesso quando sono andata a portare il bambino ho visto la ricorrente ed il marito sistemare i tavoli per la cena all'aperto, solo con la bella stagione, non so dire con il freddo, io sono entrata due volte nello stabile, una di essere per la festa di compleanno del figlio di . CP_4
Alla teste viene rammostrato il doc. 5 di parte ricorrente, in forma cartacea, e la stessa dichiara di non averlo mai visto;
(…) io non sono mai stata presente agli incontri tra la ricorrente e la SI
, posso dire che quando la ricorrente accompagnava il figlio a scuola il mattino, alle 8, mi CP_1 diceva che doveva tornare al lavoro, questo per me significava che aveva già iniziato;
sul cap. 3) io ho visto la ricorrente apparecchiare le tavole, di solito d'estate, quando doveva iniziare la cena o c'era qualche aperitivo, l'ho vista qualche volta, a pranzo d'estate, servire ai tavoli, non l'ho vista rifare le stanze, non l'ho vista lavorare come cuoca;
pagina 8 di 12 sul cap. 5) come ho detto, ho visto la ricorrente apparecchiare le tavole, l'ho vista spazzare all'esterno, non l'ho mai vista fare le pulizie all'interno dei locali;
sul cap. 6) come ho detto non ho visto la ricorrente fare le pulizie né nelle camere, né nelle sale, l'ho vista accogliere gli ospiti nella tenuta, d'estate, introno alle 18, l'ho vista una volta servire agli ospiti un vassoio di stuzzichini, non l'ho vista fare il check in .
sul cap. 7) la ricorrente mi ha raccontato di aver qualche volta aiutato la madre della SI ,
CP_1 ma io non ho mai visto le attività;
sul cap. 13) non ho mai visto la SI dare indicazioni o direttive alla ricorrente, io ho
CP_1 parlato con la due volte, la prima volta ci siamo presentate, al compleanno del figlio della
CP_1 ricorrente, e la seconda quando è iniziata la guerra in Ucraina e mia foglia è stata invitata a Cà Zen per suonare l'inno nazionale. ADR: ho visto la ricorrente fare acquisti da IN, che vende ferramenta, comprava una volta una presa elettrica e delle lampadine, il compagno della ricorrente mi ha detto che servivano per delle riparazioni da fare su richiesta della SI li ho visti due o tre volte. “
CP_1
AK VO:
“(…) sono disoccupato, sono in Italia dal 2009, finora ho compreso tutto quanto è stato detto. Sono un amico della ricorrente. (…) sul cap. 1) io so che la ricorrente lavorava presso la SI ma non so dire quale orario di CP_1 lavoro osservasse. Siamo amici ma non ricordo di avere discusso con lei esattamente di quell'argomento. ADR: sono andato a trovare la ricorrente presso l'Azienda agricola diverse volte, mi sono trattenuto qualche volta anche una giornata intera, dalle 10/11 del mattino fino alle 24, durante questo tempo la ricorrente lavorava e io mi occupavo di seguire suo figlio, non ricordo quanti anni avesse, poteva averne sette o otto. ADR: presso l' sarò andato circa due o tre anni fa, ci sarò andato una decina di Controparte_1 volte, non ricordo esattamente nell'arco di quanto tempo, è successo solo due o tre volte che mi sia trattenuto l'intera giornata, la maggior parte del tempo l'ho passata giocando a carte e facendo magie con il figlio della ricorrente, nel pomeriggio tardi, tra le 16 e le 17, la ricorrente era al lavoro.
ADR: in queste occasioni io vedevo la ricorrente al lavoro, nel senso che ho visto lei e il marito vestiti da camerieri, servire a tavola. Questo è accaduto anche durante il pomeriggio. Sul cap. 2) non so rispondere;
sul cap. 3) ho visto la ricorrente operare come cameriera, non l'ho vista lavorare come cuoca in cucina, non ho visto la ricorrente apparecchiare le tavole, non l'ho vista servire le colazioni, non ricordo esattamente se l'ho vista servire a tavola all'ora di pranzo, come ho detto l'ho vista servire intorno alle 17. Può essere che io abbia visto la ricorrente servire a tavola all'ora di cena, qualche volta mi sono trattenuto dalla ricorrente fino a quell'ora. ADR: io e il bambino stavamo in casa, qualche volta stavamo all'esterno, tra la casa della ricorrente e il ristorante dell'azienda ci sono circa 150 metri, per vedere cosa accadeva nel ristorante dovevo trovarmi all'esterno. Sul cap. 5) ho visto al ricorrente fare le pulizie della sala da pranzo, sempre all'ora di cui ho detto prima, ho visto che la ricorrente e il marito fare dei lavori nel giardino dell'azienda, non so dire esattamente che lavori fossero;
sul cap. 6) non ho visto la ricorrente preparare le camere da letto per gli ospiti della tenuta, non l'ho vista lavare la biancheria, non ci facevo caso.
Sul cap. 7) non so dire se la ricorrente abbia svolto delle attività in favore della madre della SI
neppure ricordo che vi fosse un'anziana sul posto. CP_1
pagina 9 di 12 Sul cap. 13) non ho mai visto la SI dare ordini o disposizioni alla ricorrente, conosco la CP_1 SI perché in una occasione le ho portato un documento, e ogni tanto la vedevo quando CP_1 facevo visita alla ricorrente.
ADR: nella casa dove la ricorrente e il marito abitavano li ho aiutati a sistemare il bagno, nel senso che hanno costruito un muro nel bagno.
Nel bagno della loro abitazione hanno sistemato con il mio aiuto i pavimenti. Non so dire quando abbiamo svolto queste attività.”
Il teste , padre della ricorrente, ha reso dichiarazioni che per la gran parte Persona_2
hanno riguardato le attività che lo stesso ha compiuto a favore della convenuta, dunque irrilevanti per la decisione della presente controversia, peraltro non precisando con quale frequenza facesse visita alla famiglia della figlia, riferendo quanto segue:
“ dichiara…(…) di non abitare con la figlia, di avere vissuto insieme a lei quando le ha dato una mano a ristrutturare la casa che le aveva dato la SI per abitarci, tra il 2019 e il 2020. Abitavo CP_1 proprio lì. e la moglie andavano al lavoro il mattino e tornavano la sera, li ho visti lei lavorare in Pt_1 cucina e sistemare le stanze e lui all'inizio aiutare lei e fuori dava una mano con i lavori elettrici. Dopo i tre mesi ogni tanto andavo a fare visita al ricorrente e alla moglie.
ADR: io e mio genero abbiamo fatto dei lavori idraulici in casa della SI anzi li CP_1 abbiamo fatti nell'azienda, sempre nei tre mesi che sono stato lì. Quando siamo andati a trovare mia figlia successivamente, l'ho vista lavorare con il marito, erano sempre là, non avevano un giorno di riposo.
ADR: non ho visto la SI dare ordini a mia figlia e a mio genero. CP_1
Al teste viene mostrato il doc. 4 bis e il teste dichiara di averlo già visto, anzi il teste rammostra di aver in mano il documento in originale, e che glielo ha dato sua figlia. Ci hanno scritto sia lui che la figlia in base alle ore che lei lavorava. Sui tutti i lavori che abbiamo fatto abbiamo tenuto conto delle ore.
ADR: io sono stato pagato per i lavori svolti, nel senso che la SI ha dato i soldi a mia CP_1 figlia e lei me li ha consegnati.
ADR: anche dopo i tre mesi sono stato a fare dei lavori di sistemazione dei muri, di stuccature e di intonaco presso l'Azienda agricola e lavori di idraulica e riscaldamento. Questi lavori li ho fatti talvolta con e talvolta da solo. Ho sentito la SI dire al Pt_1 CP_1 ricorrente per telefono di chiudere tutte le finestre, alla sera, il telefono era in viva voce, un po' capisco l'italiano. ADR: i tre mesi che ho trascorso a casa di mia figlia sono stati tra il 2019 e il 2020, non ricordo meglio. A Chioggia abito da sette annui.
ADR: adesso lavoro per Raucci Group a Chioggia, nel periodo in cui sono stato a casa di mia figlia non avevo occupazione. ADR: la SI mi ha commissionato due lavoretti, me li ha anche pagati, una volta ho CP_1 tagliato un albero grande che era caduto, un'altra volta abbiamo passato dei tubi in una parete. “
Alla luce di tali risultanze istruttorie, che non soddisfano in alcun modo il rigoroso onere di prova gravante su parte ricorrente, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, deve rilevarsi che nessuna delle circostanze che fonderebbero la richiesta di restituzione di somme alla convenuta da parte degli attori ha trovato adeguata prova nel presente giudizio.
pagina 10 di 12 E' stata innanzitutto smentita l'autenticità della firma della ricorrente asseritamente apposta dalla stessa
- anche per conto del marito – nella scrittura privata depositata da parte convenuta.
Il CTU dottoressa chiaramente conclude affermando (pag. 49 elaborato: Persona_1
“La sigla disconosciuta, presente sul documento denominato “Accordo e prestito” datato
26.10.2023.22” non è autografa di essa costituisce un tentativo di imitazione di Persona_5 sigla autografa. Il giudizio viene espresso in termini di certezza tecnica”
Inoltre, posto che i ricorrenti hanno negato di avere mai ricevuto le somme oggetto di domanda riconvenzionale, la prova di tale circostanza fornita da parte resistente non appare adeguata, avendo il teste riferito quanto segue. Tes_1
“(…) sono agricoltore, la mia azienda agricola si trova a Chioggia, non vicina a quella della convenuta. ADR: io conoscevo la ricorrente e il marito e li ho fatti conoscere alla convenuta, il giorno della firma della quietanza io ero stato convocato per esserci, perché ero una sorta di garante, sono arrivato che la scrittura era già stata compilata, la signor ne stava facendo fotocopia ed ho CP_1 visto che alla ricorrente sono state consegnate due buste da parte della SI Il marito CP_1 della ricorrente non era presente e me lo aveva anticipato per telefono, io come ho detto lo conoscevo, mi ha detto che lasciava fare alla moglie e di consegnarle il tutto. Io ho visto la consegna di due buste, la ricorrente ha contato i soldi e li ha rimessi dentro. Io non ho partecipato al prelevamento delle somme, so di quanto si trattava perché ne avevamo parlato e perché la ricorrente li ha contati. In una c'erano 20, nell'altra 60, grosso modo, le banconote erano di vario taglio.
ADR: premesso che in quella occasione nessuno ha parlato delle somme, ne avevano parlato prima e io ne avevo parlato separatamente con la ricorrente, il marito e la convenuta.
Il giorno di cui ho detto sopra ripeto di aver visto la ricorrente contare i soldi, nessuno in quella sede nessuno ha sdetto di preciso quale era l'ammontare delle somme. ADR: io personalmente non ho contato i soldi, ho visto la ricorrente contarli.”
Il testimone, peraltro chiaramente interessato alla sorte del giudizio in quanto dettosi egli stesso garante dell'operazione, ha nei fatti riferito di aver visto il conteggio di una somma, senza poter precisare di quale ammontare, di non avere contato i soldi e di non aver partecipato al prelevamento delle somme, sicché le sue dichiarazioni non valgono a ritenere provata- anche in considerazione dell'esito della perizia grafologica – l'asserita consegna di somme ai ricorrenti.
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta va rigettata.
La reciproca soccombenza suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Va confermata l'attribuzione a parte resistente delle spese per CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 702/2023 R.G.-C.L. alla quale è riunita la causa n. 703/2023
RG CL, promosse da e contro l' Parte_1 Parte_2 CP_1 pagina 11 di 12 , con sede Controparte_2 legale in Taglio di Po (RO) via Cà Zen n. 4, in persona dell'omonima titolare, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Rigetta i ricorsi;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
3) Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4) Conferma l'attribuzione a parte resistente delle spese per il CTU dott. ssa Per_1
Così deciso in Rovigo, in data 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2023, riunita alla causa n. r.g. 703/2023, promosse da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI CRISTINA e dell'avv. MUUCCIO GIORGIO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Chioggia (VE) via San Marco n. 1934/C; contro
(C.F. Controparte_1
), impresa agricola, in persona della titolare , con il C.F._3 Controparte_1 patrocinio dell'avv. GALLIMBERTI PIERO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Chioggia (VE), via Matteotti n. 1115/A;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel procedimento n. 702/2023 RG CL:
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che tra le parti è intervenuto rapporto di lavoro subordinato ( doc. 02 e 02 bis )
- dal 03.10.2019 al 03.06.2020
- dal 12.12.2020 al 30.06.2021
- dal 01.07.2020 al 30.09.2020
- dal 01.10.2021 al 30.06.2022 con le qualifiche, inquadramento e le mansioni e gli orari come dedotti in atti o quelli che risulteranno all'esito dell'istruttoria; oltre che accertare il diritto al TFR non percepito.
- conseguentemente condannare la resistente in favore del ricorrente alla corresponsione della somma di €.36.959,78 o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost., 2099 e 2103 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se pagina 1 di 12 del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. SPESE: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge a questi procuratori antistatari, CON RICHIESTA DISTRAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEI PROCURATORI.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via pregiudiziale e preliminare Dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti in data 26.10.2022
Nel merito in via principale
Respingere ogni domanda formulata da parte ricorrente nei confronti del resistente, perché infondata in fatto e in diritto
In via riconvenzionale
Qualora non venga ritenuta valida ed efficace, per qualsivoglia motivo, la transazione di cui alla scrittura 26.10.2022 e acclarata la percezione da parte del ricorrente tramite la propria moglie mandataria e rappresentante della somma di €.20.309,34 condannare ex art.2033 Parte_2
c.c. parte ricorrente alla restituzione della predetta somma, anche mediante compensazione in tutto o in parte su quanto eventualmente riconosciuto come dovuto a favore della ricorrente e con conseguente riduzione della somma eventualmente complessivamente dovuta dalla resistente, ovvero, in caso di riconoscimento in favore della ricorrente di una somma inferiore alla somma di €.20.309,34, condannare la ricorrente alla restituzione della differenza a favore della resistente, ex art.2033 c.c. in quanto somma non dovuta.
In via ulteriormente riconvenzionale Acclarata la percezione della somma di €.59.000,00 in data 26.10.2022 a titolo di prestito concesso dalla resistente al ricorrente, tramite la propria moglie mandataria e rappresentante
[...]
, con obbligo di restituzione entro il 30.6.2023 e acclarata la mancata restituzione nel Parte_2 termine pattuito del 30.6.2023, ormai scaduto, condannare il ricorrente al pagamento a favore della sig.ra della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della scadenza del CP_1 termine per la restituzione e degli interessi di mora, ex art.1284 4° comma c.c. dalla data del deposito della presente domanda giudiziale al saldo effettivo.
In ogni caso con rifusione di spese, diritti e onorari di causa.
***
Nel procedimento n. 703/2023 RG CL:
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che tra le parti è intervenuto rapporto di lavoro subordinato
- dal 12.12.2020 al 30.06.2021
- dal 01.07.2021 al 30.09.2021
- dal 01.10.2021 al 30.06.2022 con le qualifiche e le mansioni e gli orari come dedotti ed allegati in atti o quelli che risulteranno all'esito dell'istruttoria; oltre che accertare il diritto al TFR non percepito come risulta in atti.
- conseguentemente condannare la resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di €.25.956,03 o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del pagina 2 di 12 caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. SPESE: Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge a questi procuratori antistatari, CON RICHIESTA DISTRAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEI PROCURATORI.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via pregiudiziale e preliminare: Dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti in data 26.10.2022
Nel merito in via principale
Respingere ogni domanda formulata da parte ricorrente nei confronti della resistente, perché infondata in fatto e in diritto
In via riconvenzionale
Qualora non venga ritenuta valida ed efficace, per qualsivoglia motivo, la transazione di cui alla scrittura 26.10.2022 e acclarata la percezione da parte della ricorrente della somma di €.20.309,34 condannare ex art.2033 c.c. parte ricorrente alla restituzione della predetta somma, anche mediante compensazione in tutto o in parte su quanto eventualmente riconosciuto come dovuto a favore della ricorrente e con conseguente riduzione della somma eventualmente complessivamente dovuta dalla resistente, ovvero, in caso di riconoscimento in favore della ricorrente di una somma inferiore alla somma di €.20.309,34, condannare la ricorrente alla restituzione della differenza a favore della resistente, ex art.2033 c.c. in quanto somma non dovuta. In via ulteriormente riconvenzionale Acclarata la percezione della somma di €.59.000,00 in data 26.10.2022 a titolo di prestito concesso dalla resistente alla ricorrente, con obbligo di restituzione entro il 30.6.2023 e acclarata la mancata restituzione nel termine pattuito del 30.6.2023, ormai scaduto, condannare la ricorrente al pagamento a favore della sig.ra della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della CP_1 scadenza del termine per la restituzione e degli interessi di mora, ex art.1284 4° comma c.c. dalla data del deposito della presente domanda giudiziale al saldo effettivo. In ogni caso con rifusione di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con separati ricorsi depostati entrambi il 13 dicembre 2023, e Parte_1 [...]
, come sopra rappresentati, conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
per sentire accogliere le conclusioni Controparte_2
indicate in epigrafe, a tal fine esponendo il primo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' convenuta, presso la qual risiedeva insieme alla compagna in forza di un CP_1 Pt_2
contratto a tempo determinato pieno, stipulato il 2.10.2019 e cessato in data 3.06.2020, poi rinnovato, sempre a tempo determinato, dal 12.12.2020 al 30.06.2021, dall'1.07.2021 al 30.09.2021 ed ancora dall'1.10.2021 al 30.06.2022, che prevedeva lo svolgimento di mansioni di OPERAIO AGRICOLO
COMUNE corrispondente al terzo livello del CCNL di categoria;
il ricorrente precisava però di avere pagina 3 di 12 osservato un orario di lavoro superiore a quanto previsto dal contratto, ed indicato in un foglio di calcolo allegato al ricorso, svolgendo peraltro mansioni diverse da quelle di operaio semplice.
In particolare il ricorrente affermava di aver lavorato tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 24.00, attendendo ogni mattina alle 6,00 che la SI gli comunicasse orario e Controparte_1
mansioni da svolgere, che consistevano, oltre a quella di bracciante agricolo, in quelle di elettricista, idraulico, dipintore, falegname e muratore e meccanico, cameriere e manutentore.
La ricorrente esponeva per parte sua di avere concluso con la convenuta i contratti di Parte_2
lavoro a tempo pieno e determinato indicati in epigrafe, inquadrata nello stesso livello del
BONDARCHUK, ma di avere in effetti osservato un orario di lavoro superiore, dalle 7 alle 24, tutti i giorni, occupandosi di faccende domestiche presso i locali della tenuta , come preparare CP_1
colazioni e pasti, preparazione delle camere per gli ospiti della tenuta, assistenza personale alla padre della SI accoglienza degli ospiti della tenuta, lavaggio pavimenti e pulizia delle camere. CP_1
Il aggiungeva di avere, durante i periodi di assunzione presso la convenuta, Parte_1
su ordine della datrice di lavoro riparato finestre, infissi, zanzariere, sedie, sdraio e ombrelloni, mobilia antica rotta o danneggiata, cambiato lampadine, riparato cavi elettrici danneggiati ed elettrodomestici
(lavatrici, lavastoviglie, forni e fornelli), di avere inoltre realizzato per intero l'impianto di videosorveglianza della tenuta e l'intero impianto elettrico del magazzino e della scuderia, oltre agli impianti elettrici temporanei per feste ed eventi organizzati nella tenuta.
Ancora, il ricorrente affermava di essere stato incaricato dalla datrice di lavoro di riparare pareti e tegole del tetto della villa principale e della chiesa, di aver costruito uno spogliatoio in legno al servizio della piscina, il pollaio, di aver effettuato trasporti di beni di diversa natura alla tenuta e di essere rimasto a disposizione dell' per tutta la giornata di lavoro;
di analoga disponibilità Controparte_1
riferiva la ed entrambi affermavano che la datrice di lavoro, avendo messo a Parte_2 disposizione dei predetti un'abitazione presso la tenuta, tratteneva mensilmente dalla retribuzione degli attori per le utenze € 100,00 per acqua, €100,00 per elettricità, ed € 400,00 per il gas.
Entrambi gli attori chiedevano che la convenuta fosse condannata a corrispondere loro le differenze retributive per il lavoro supplementare e per le mansioni superiori svolti, come precisato in epigrafe.
2. La difesa della parte convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio , quale titolare dell'Azienda Controparte_1
Agricola Cà Zen, come sopra rappresentata, che resisteva ad entrambi i ricorsi ed avanzava domanda riconvenzionale nei confronti di entrambi gli attori.
Precisava la resistente che l' era gestita direttamente dalla titolare, che si avvaleva di CP_1 dipendenti e svolgeva attività turistica ed agrituristica, quest'ultima con esigenze lavorative variabili pagina 4 di 12 nel tempo e più intense in alcuni momenti dell'anno, specie in corrispondenza di festività, eventi e occasioni particolari, che la aveva conosciuto i ricorrenti nel 2016, allorquando entrambi erano CP_1
privi di stabile occupazione e dopo che essi avevano svolto una breve esperienza lavorativa presso un piccolo agriturismo sui Colli Euganei, erano stati individuati dalla convenuta quali figure lavorative di fiducia, e forniti di un alloggio nella tenuta atteso che i predetti avevano manifestato CP_1
l'esigenza sia di trovare una sistemazione abitativa autonoma, risiedendo presso i genitori della e necessitando di regolarizzare stabilmente il titolo di soggiorno in Italia. Parte_2
Dunque entrambi gli attori si erano trasferiti in una abitazione posta all'interno dell'Azienda convenuta, che necessitava di lavori di sistemazione e che era stata poi oggetto di un formale contratto di comodato gratuito, e venivano assunti con inquadramento nel livello 3E del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, svolgendo prestazioni lavorative non comprese in orari rigidamente predeterminati, ma contenute mediamente in complessive 39 ore lavorative settimanali, con giornate
'concordate di volta in volta in base alle esigenze di lavoro' e prestazioni concentrate nella mattinata, dalle 7 alle 11.00 e negli orari serali, in coincidenza con gli orari di cena.
A seguito della pandemia da COVID 19 vi era stato l'annullamento di molte prenotazioni per l'anno
2020, una temporanea ripresa dell'attività nel 2021, una ulteriore flessione nella primissima parte dell'anno 2022, per poi riprendere in maniera consistente;
in tutti i citati periodi la aveva CP_1
mantenuto alle proprie dipendenze i ricorrenti, sebbene non vi fossero adeguate esigenze lavorative, fino a che il , a seguito dell'invasione Russa in Ucraina nel febbraio 2022 era ritornato in Parte_1
patria, e la moglie aveva cessato poco dopo la propria prestazione lavorativa a seguito di un dissidio tra il primo e la CP_1
Proseguiva la resistente esponendo che il 26 ottobre 2022 era stato stipulato, tra predetta e la
, che agiva anche per il , un “accordo-prestito” nel quale si dichiarava la Parte_2 Parte_1 consegna da parte della alla e al della somma di € 59.000,00 a CP_1 Parte_2 Parte_1 titolo di prestito da restituirsi il 30.06.2023, e di € 21.359,34, di cui € 1.100,00 quale corrispettivo per l'acquisto da parte del frigorifero e della cucina degli attori, e la somma di €.20.309,34 “a CP_1 saldo di quanto a voi dovuto a chiusura dei nostri reciproci rapporti di lavoro per Vostra volontà (…) tutto in contanti. Confermo l'accordo con la qui presente che è Parte_2 Parte_3 dovuto a lei e al marito ”. Parte_1
In forza di tale accordo, la resistente eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire degli attori, stante l'intervenuta transazione, e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'infondatezza della domanda e contestando la correttezza dei conteggi allegati al ricorso, ed infine pagina 5 di 12 proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dei ricorrenti, chiedendo che fossero condannati a restituire le somme percepite in occasione dell'accordo del 26.10.2022.
3. Lo svolgimento della causa.
All'udienza del 9 aprile 2024 veniva effettuato tentativo di conciliazione, al quale nessuna delle parti aderiva, la ricorrente dichiarava di disconoscere la propria firma apparentemente apposta Parte_2 sull'accordo conciliativa prodotta da parte resistente;
avanzata istanza di avvalersi dei detta scrittura da parte della convenuta, veniva ammessa verificazione di scrittura privata, affidando CTU grafologica alla dottoressa e venivano assunte le testimonianze di Persona_1 [...]
, padre della , nel procedimento n. 702/2023, e di Persona_2 Parte_2 Per_3
, amica della ricorrente, e di , amico di entrambi gli attori,
[...] Persona_4
nel procedimento n. 703/2023; veniva altresì ascoltato , indotto da parte resistente, Tes_1
conoscente degli attori e della resistente.
La causa – riuniti fuori udienza i procedimenti n. 702/2023 RG CL e 703/23 RG CL- veniva infine discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, previo deposito di note ex art. 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Le risultanze istruttorie
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso e della domanda riconvenzionale, dapprima esaminando la richiesta di riconoscimento di superiori mansioni proposta da entrambi i ricorrenti, sul punto rammentandosi che la giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004) che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.
Orbene, nel caso di specie i ricorrenti si solo limitati ad allegare di aver svolto mansioni diverse da quelle riconducibili alla qualifica formalmente assunta, senza precisare a quale superiore livello le stesse sarebbero imputabili, in base al CCNL pure prodotto (doc. 2 ter ), né indicare quale sarebbe la più complessa modalità della prestazione lavorativa dagli stessi svolta.
pagina 6 di 12 Va rammentato che entrambi i ricorrenti risultano inquadrati al terzo livello del CCNL, e cioè il livello
“E” ovvero nella 3° declaratoria, quali lavoratori capaci di eseguire mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Invero gli attori non hanno neppure allegato di essere in possesso di specifica esperienza e dunque specifici requisiti professionali, semmai è stata la parte resistente ad allegare di aver fatto fare pratica ai due presso un diverso agriturismo prima di assumerli, inoltre tale qualifica contrattual-collettiva, considerando che l'attività di agriturismo della resistente è regolata dalla L. 20.02.2006 n. 96, che all'art. 2 comma 2 precisa che “Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica
l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.” appare pienamente corrispondente alle mansioni svolte dai due ricorrenti, considerando che le attività agrituristiche, in base al terzo comma del medesimo articolo 2, consistono nella somministrazione di pasti e bevande, fornire ospitalità in alloggi, organizzare degustazione di prodotti aziendali, attività ricreative etc.
Dunque le mansioni connesse all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, svolta dalla
, sono quelle tipiche dell'addetto all'agriturismo e lo stesso vale per le mansioni del Parte_2
, addetto alla manutenzione del patrimonio aziendale e ai lavori agricoli nell'azienda Parte_1
agrituristica; peraltro, i testimoni ascoltati in corso di causa, in particolare il teste , Persona_4
non hanno confermato che la prima svolgesse attività di cuoca ed hanno invece precisato che il secondo svolgeva dei non meglio identificati “lavori nel giardino dell'azienda”.
Deve dunque ritenersi non fondata la domanda di riconoscimento di mansioni superiori avanzata dagli attori, e non migliore sorte trova la domanda di riconoscimento della retribuzione per il lavoro supplementare dagli stessi svolto, qui rammentandosi che, con riferimento alla prova dello svolgimento di lavoro per un orario superiore a quello stabilito nel contratto tra le parti, la Suprema Corte ha stabilito (ex plurimis, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018) che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
Orbene, nel presente procedimento, in cui è incontestato tra le parti che l'orario di lavoro ordinario fosse pari a 39 ore settimanali, gli attori hanno prodotto come documenti 4 bis degli “appunti del lavoratore sugli orari effettivamente svolti”, privi di alcun riscontro datoriale, mentre la parte pagina 7 di 12 convenuta ha allegato come doc. 3 i fogli presenza mensili, sottoscritti dai ricorrenti e fondanti il calcolo della retribuzione, dai quali non risulta orario di lavoro supplementare.
Nessuno dei testimoni ascoltati in corso di causa ha reso dichiarazioni in forza delle dalle quali si possa ritenere dimostrato che gli attori lavorassero tutti i giorni dalle 7 alle 24, come dagli stessi dedotto, atteso che la presenza dei testimoni presso l'azienda convenuta è stata limitata ad alcune ore della giornata (per la teste ed il teste ) o ad alcuni mesi durante il periodo Per_3 Persona_4
oggetto di domanda (per il teste ) e che nessuno dei predetti ha riferito che le Persona_2
mansioni svolte dagli attori fossero state oggetto di specifica indicazione e direttiva da parte della SI CP_1
I predetti testimoni hanno infatti riferito quanto segue.
(madre della ricorrente): Controparte_3
“(…) mentre mia figlia lavorava per la ditta convenuta sono andata a trovarla molte volte, quando avevo la giornata libera, mi trattenevo qualche ora, non mi sono mai trattenuta la notte.
Il Giudice dà atto che la testimone non comprende la lingua italiana, sicché non è possibile proseguire l'audizione. “
: Persona_3
“(..) sono in Italia dal 2005, finora ho compreso tutto quanto è stato detto, adesso lavoro come cameriera presso Hotel Tessarin di da un anno e mezzo circa, in precedenza non ho mai Parte_4 lavorato. Sono amica della ricorrente, spesso sono andata a farle visita a Cà Zen, perché i nostri bambini erano compagni di classe alle elementari, non ricordo l'anno preciso, ma è avvenuto quando la ricorrente e il marito si sono trasferiti da Chioggia a . (…) Parte_4
ADR: di solito andavo a Cà Zen dopo la scuola, spesso portavo a casa il figlio della ricorrente, che finiva la scuola alle 13 circa forse alle 14, perché lei era impegnata con il lavoro e non poteva andarlo
a prendere. Io dopo aver portato il bambino andavo direttamente a casa, qualche volta portavo il piccolo a casa mia perché facesse i compiti con mia figlia, in questo caso spesso io portavo il bambino a casa, alle 17 circa, qualche volta veniva a prenderlo. (…) CP_4 Con ADR: Cà la ricorrente faceva diverse cose, era cameriera e sistemava le stanze, io l'ho vista in divisa, stava sistemando i tavoli fuori.
ADR: non posso dire quale orario di lavoro la ricorrente osservasse, so che lavorava sia di mattina che di pomeriggio, non posso dire quando iniziava e quando finiva, spesso quando sono andata a portare il bambino ho visto la ricorrente ed il marito sistemare i tavoli per la cena all'aperto, solo con la bella stagione, non so dire con il freddo, io sono entrata due volte nello stabile, una di essere per la festa di compleanno del figlio di . CP_4
Alla teste viene rammostrato il doc. 5 di parte ricorrente, in forma cartacea, e la stessa dichiara di non averlo mai visto;
(…) io non sono mai stata presente agli incontri tra la ricorrente e la SI
, posso dire che quando la ricorrente accompagnava il figlio a scuola il mattino, alle 8, mi CP_1 diceva che doveva tornare al lavoro, questo per me significava che aveva già iniziato;
sul cap. 3) io ho visto la ricorrente apparecchiare le tavole, di solito d'estate, quando doveva iniziare la cena o c'era qualche aperitivo, l'ho vista qualche volta, a pranzo d'estate, servire ai tavoli, non l'ho vista rifare le stanze, non l'ho vista lavorare come cuoca;
pagina 8 di 12 sul cap. 5) come ho detto, ho visto la ricorrente apparecchiare le tavole, l'ho vista spazzare all'esterno, non l'ho mai vista fare le pulizie all'interno dei locali;
sul cap. 6) come ho detto non ho visto la ricorrente fare le pulizie né nelle camere, né nelle sale, l'ho vista accogliere gli ospiti nella tenuta, d'estate, introno alle 18, l'ho vista una volta servire agli ospiti un vassoio di stuzzichini, non l'ho vista fare il check in .
sul cap. 7) la ricorrente mi ha raccontato di aver qualche volta aiutato la madre della SI ,
CP_1 ma io non ho mai visto le attività;
sul cap. 13) non ho mai visto la SI dare indicazioni o direttive alla ricorrente, io ho
CP_1 parlato con la due volte, la prima volta ci siamo presentate, al compleanno del figlio della
CP_1 ricorrente, e la seconda quando è iniziata la guerra in Ucraina e mia foglia è stata invitata a Cà Zen per suonare l'inno nazionale. ADR: ho visto la ricorrente fare acquisti da IN, che vende ferramenta, comprava una volta una presa elettrica e delle lampadine, il compagno della ricorrente mi ha detto che servivano per delle riparazioni da fare su richiesta della SI li ho visti due o tre volte. “
CP_1
AK VO:
“(…) sono disoccupato, sono in Italia dal 2009, finora ho compreso tutto quanto è stato detto. Sono un amico della ricorrente. (…) sul cap. 1) io so che la ricorrente lavorava presso la SI ma non so dire quale orario di CP_1 lavoro osservasse. Siamo amici ma non ricordo di avere discusso con lei esattamente di quell'argomento. ADR: sono andato a trovare la ricorrente presso l'Azienda agricola diverse volte, mi sono trattenuto qualche volta anche una giornata intera, dalle 10/11 del mattino fino alle 24, durante questo tempo la ricorrente lavorava e io mi occupavo di seguire suo figlio, non ricordo quanti anni avesse, poteva averne sette o otto. ADR: presso l' sarò andato circa due o tre anni fa, ci sarò andato una decina di Controparte_1 volte, non ricordo esattamente nell'arco di quanto tempo, è successo solo due o tre volte che mi sia trattenuto l'intera giornata, la maggior parte del tempo l'ho passata giocando a carte e facendo magie con il figlio della ricorrente, nel pomeriggio tardi, tra le 16 e le 17, la ricorrente era al lavoro.
ADR: in queste occasioni io vedevo la ricorrente al lavoro, nel senso che ho visto lei e il marito vestiti da camerieri, servire a tavola. Questo è accaduto anche durante il pomeriggio. Sul cap. 2) non so rispondere;
sul cap. 3) ho visto la ricorrente operare come cameriera, non l'ho vista lavorare come cuoca in cucina, non ho visto la ricorrente apparecchiare le tavole, non l'ho vista servire le colazioni, non ricordo esattamente se l'ho vista servire a tavola all'ora di pranzo, come ho detto l'ho vista servire intorno alle 17. Può essere che io abbia visto la ricorrente servire a tavola all'ora di cena, qualche volta mi sono trattenuto dalla ricorrente fino a quell'ora. ADR: io e il bambino stavamo in casa, qualche volta stavamo all'esterno, tra la casa della ricorrente e il ristorante dell'azienda ci sono circa 150 metri, per vedere cosa accadeva nel ristorante dovevo trovarmi all'esterno. Sul cap. 5) ho visto al ricorrente fare le pulizie della sala da pranzo, sempre all'ora di cui ho detto prima, ho visto che la ricorrente e il marito fare dei lavori nel giardino dell'azienda, non so dire esattamente che lavori fossero;
sul cap. 6) non ho visto la ricorrente preparare le camere da letto per gli ospiti della tenuta, non l'ho vista lavare la biancheria, non ci facevo caso.
Sul cap. 7) non so dire se la ricorrente abbia svolto delle attività in favore della madre della SI
neppure ricordo che vi fosse un'anziana sul posto. CP_1
pagina 9 di 12 Sul cap. 13) non ho mai visto la SI dare ordini o disposizioni alla ricorrente, conosco la CP_1 SI perché in una occasione le ho portato un documento, e ogni tanto la vedevo quando CP_1 facevo visita alla ricorrente.
ADR: nella casa dove la ricorrente e il marito abitavano li ho aiutati a sistemare il bagno, nel senso che hanno costruito un muro nel bagno.
Nel bagno della loro abitazione hanno sistemato con il mio aiuto i pavimenti. Non so dire quando abbiamo svolto queste attività.”
Il teste , padre della ricorrente, ha reso dichiarazioni che per la gran parte Persona_2
hanno riguardato le attività che lo stesso ha compiuto a favore della convenuta, dunque irrilevanti per la decisione della presente controversia, peraltro non precisando con quale frequenza facesse visita alla famiglia della figlia, riferendo quanto segue:
“ dichiara…(…) di non abitare con la figlia, di avere vissuto insieme a lei quando le ha dato una mano a ristrutturare la casa che le aveva dato la SI per abitarci, tra il 2019 e il 2020. Abitavo CP_1 proprio lì. e la moglie andavano al lavoro il mattino e tornavano la sera, li ho visti lei lavorare in Pt_1 cucina e sistemare le stanze e lui all'inizio aiutare lei e fuori dava una mano con i lavori elettrici. Dopo i tre mesi ogni tanto andavo a fare visita al ricorrente e alla moglie.
ADR: io e mio genero abbiamo fatto dei lavori idraulici in casa della SI anzi li CP_1 abbiamo fatti nell'azienda, sempre nei tre mesi che sono stato lì. Quando siamo andati a trovare mia figlia successivamente, l'ho vista lavorare con il marito, erano sempre là, non avevano un giorno di riposo.
ADR: non ho visto la SI dare ordini a mia figlia e a mio genero. CP_1
Al teste viene mostrato il doc. 4 bis e il teste dichiara di averlo già visto, anzi il teste rammostra di aver in mano il documento in originale, e che glielo ha dato sua figlia. Ci hanno scritto sia lui che la figlia in base alle ore che lei lavorava. Sui tutti i lavori che abbiamo fatto abbiamo tenuto conto delle ore.
ADR: io sono stato pagato per i lavori svolti, nel senso che la SI ha dato i soldi a mia CP_1 figlia e lei me li ha consegnati.
ADR: anche dopo i tre mesi sono stato a fare dei lavori di sistemazione dei muri, di stuccature e di intonaco presso l'Azienda agricola e lavori di idraulica e riscaldamento. Questi lavori li ho fatti talvolta con e talvolta da solo. Ho sentito la SI dire al Pt_1 CP_1 ricorrente per telefono di chiudere tutte le finestre, alla sera, il telefono era in viva voce, un po' capisco l'italiano. ADR: i tre mesi che ho trascorso a casa di mia figlia sono stati tra il 2019 e il 2020, non ricordo meglio. A Chioggia abito da sette annui.
ADR: adesso lavoro per Raucci Group a Chioggia, nel periodo in cui sono stato a casa di mia figlia non avevo occupazione. ADR: la SI mi ha commissionato due lavoretti, me li ha anche pagati, una volta ho CP_1 tagliato un albero grande che era caduto, un'altra volta abbiamo passato dei tubi in una parete. “
Alla luce di tali risultanze istruttorie, che non soddisfano in alcun modo il rigoroso onere di prova gravante su parte ricorrente, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, deve rilevarsi che nessuna delle circostanze che fonderebbero la richiesta di restituzione di somme alla convenuta da parte degli attori ha trovato adeguata prova nel presente giudizio.
pagina 10 di 12 E' stata innanzitutto smentita l'autenticità della firma della ricorrente asseritamente apposta dalla stessa
- anche per conto del marito – nella scrittura privata depositata da parte convenuta.
Il CTU dottoressa chiaramente conclude affermando (pag. 49 elaborato: Persona_1
“La sigla disconosciuta, presente sul documento denominato “Accordo e prestito” datato
26.10.2023.22” non è autografa di essa costituisce un tentativo di imitazione di Persona_5 sigla autografa. Il giudizio viene espresso in termini di certezza tecnica”
Inoltre, posto che i ricorrenti hanno negato di avere mai ricevuto le somme oggetto di domanda riconvenzionale, la prova di tale circostanza fornita da parte resistente non appare adeguata, avendo il teste riferito quanto segue. Tes_1
“(…) sono agricoltore, la mia azienda agricola si trova a Chioggia, non vicina a quella della convenuta. ADR: io conoscevo la ricorrente e il marito e li ho fatti conoscere alla convenuta, il giorno della firma della quietanza io ero stato convocato per esserci, perché ero una sorta di garante, sono arrivato che la scrittura era già stata compilata, la signor ne stava facendo fotocopia ed ho CP_1 visto che alla ricorrente sono state consegnate due buste da parte della SI Il marito CP_1 della ricorrente non era presente e me lo aveva anticipato per telefono, io come ho detto lo conoscevo, mi ha detto che lasciava fare alla moglie e di consegnarle il tutto. Io ho visto la consegna di due buste, la ricorrente ha contato i soldi e li ha rimessi dentro. Io non ho partecipato al prelevamento delle somme, so di quanto si trattava perché ne avevamo parlato e perché la ricorrente li ha contati. In una c'erano 20, nell'altra 60, grosso modo, le banconote erano di vario taglio.
ADR: premesso che in quella occasione nessuno ha parlato delle somme, ne avevano parlato prima e io ne avevo parlato separatamente con la ricorrente, il marito e la convenuta.
Il giorno di cui ho detto sopra ripeto di aver visto la ricorrente contare i soldi, nessuno in quella sede nessuno ha sdetto di preciso quale era l'ammontare delle somme. ADR: io personalmente non ho contato i soldi, ho visto la ricorrente contarli.”
Il testimone, peraltro chiaramente interessato alla sorte del giudizio in quanto dettosi egli stesso garante dell'operazione, ha nei fatti riferito di aver visto il conteggio di una somma, senza poter precisare di quale ammontare, di non avere contato i soldi e di non aver partecipato al prelevamento delle somme, sicché le sue dichiarazioni non valgono a ritenere provata- anche in considerazione dell'esito della perizia grafologica – l'asserita consegna di somme ai ricorrenti.
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta va rigettata.
La reciproca soccombenza suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Va confermata l'attribuzione a parte resistente delle spese per CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 702/2023 R.G.-C.L. alla quale è riunita la causa n. 703/2023
RG CL, promosse da e contro l' Parte_1 Parte_2 CP_1 pagina 11 di 12 , con sede Controparte_2 legale in Taglio di Po (RO) via Cà Zen n. 4, in persona dell'omonima titolare, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
1) Rigetta i ricorsi;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
3) Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4) Conferma l'attribuzione a parte resistente delle spese per il CTU dott. ssa Per_1
Così deciso in Rovigo, in data 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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