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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7101 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10051/2023
tra rapp.ta e difesa dagli avvocati Ernesto Maria Parte_1
IR e NC IR, con studio in Napoli, Benedetto Cariteo, 8, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo MA, Enzo Morrico, ER OM e NC ON CC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, via Duomo, n. 152, in virtù di procura in atti;
resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Controparte_2
MA, ER OM e NC ON CC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo, n. 152; giusta procura in atti;
terzo interventore
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo: - di essere stata già dipendente SIP dal 07.11.1989 e di essere attualmente inquadrata nel livello 5° del CCNL e di lavorare presso il settore ASA di Napoli;
- di aver svolto la sua attività dapprima al servizio “12” e successivamente al servizio “187 commerciale”;
- che a gennaio del 2016 veniva assegnata al settore cd. Contenzioso;
- che il 27 marzo del 2017 l'azienda le comunicava il cambio mansioni e l'assegnazione al settore cd. ASA: reparto che si occupa dei reclami di natura tecnica di livello basico;
- che le nuove mansioni trovano corrispondenza al 2° livello del CCNL. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di:
1) Accertare e dichiarare per le causali di cui alla premessa, l'illegittimità della condotta aziendale, la violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 23 del CCNL di categoria e, per l'effetto: a) condannarla ad assegnare la sig.ra in mansioni Parte_1 corrispondenti al livello di inquadramento 5°del vigente CCNL di categoria;
b) risarcire alla ricorrente il danno professionale nella misura specificata in premessa di € 1.275,00 mensili netti per ogni mese a far data dal 27 marzo 2017 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la resistente al pagamento delle spese di CP_1 giudizio oltre spese generali, CPA ed IVA ed oltre € 259,00 di contributo unificato con attribuzione ai difensori antistatari;
3) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei;
4) Munire la sentenza della clausola esecutiva. Si costituiva in giudizio la deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Si costituiva altresì la , in qualità di attuale datore di CP_2 lavoro della ricorrente, che spiegava intervento volontario adesivo delle ragioni della CP_1
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, istruita e poi, -dopo plurimi rinvii ed udienze tenute dal GOP dr.ssa Di Lorenzo in supplenza sul ruolo del sottoscritto destinato a funzioni non giudiziarie dal 27 febbraio 2024 al 10 luglio 2025- decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
2 *****
La domanda è fondata e deve essere accolta. La formulazione dell'art. 2103 c.c., entrata in vigore il 25 giugno 2015, consente al datore di lavoro di mutare le mansioni del lavoratore nell'alveo di quelle riconducibili allo stesso livello di inquadramento ovvero “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Ai sensi del comma 2 in presenza di una “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”, è possibile assegnare lo stesso anche a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore. È pacifico tra le parti l'inquadramento della parte ricorrente nel V livello del CCNL di categoria;
in esso sono inquadrati i lavoratori che:
“…in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Parimenti è pacifico tra le parti che l'istante, dal marzo 2017 e dopo un corso di formazione, è stata assegnata al settore ASA. All'udienza del 22.02.2024 veniva escusso il teste Testimone_1 Con che dichiarava: sono dipendente della società convenuta oggi sin da quando era Sip all'incirca dal 1990, all'attualità addetta all'edificio sito al centro Direzionale, isola F5. Sono addetta al settore assistenza tecnica -187. Ho conosciuto la ricorrente nell'anno 2006 allorquando fui assegnata al servizio 187, ove la ricorrente era già addetta. Dal 2016 entrambe siamo state spostate al settore contenzioso. In questo settore eravamo addetti una decina di dipendenti e il nostro lavoro consisteva nello studiare i reclami che i clienti avevano inviato all'azienda che potevano avere ad oggetto sia questioni tecniche, sia commerciali, sia amministrative e redigere una relazione tecnica con la documentazione acquisita che inviavamo al conciliatore per le proprie CP_1 determinazioni circa la eventuale definizione del caso. Nella nostra relazione al conciliatore individuavamo anche l'importo massimo sulla base del quale chiudere la vertenza. A marzo 2017 sia io sia la ricorrente siamo stati spostati sempre nell'ambito del servizio 187 al settore tecnico (Asa), ove entrambe siamo attualmente addette. Le nostre mansioni
3 consistono nel ricevere le segnalazioni da parte dei clienti di malfunzionamenti che noi inseriamo sul nostro pc, il quale tramite l'applicativo in uso ci guida nella eventuale possibile risoluzione del problema lamentato, ad esempio la soluzione potrebbe essere quella di effettuare un reset da remoto del modem non funzionante o attuare una delle procedure che il pc ci suggerisce. Ovviamente il nostro intervento è limitato ad una casistica semplice, poiché nel caso in cui il guasto sia di diversa natura stesso il pc ci dice di trasmetterlo ai tecnici. Tale trasmissione avviene attraverso lo stesso programma, tuttavia, ci viene richiesto di scrivere una nota nella quale indichiamo il problema riscontrato ed il numero telefonico del cliente. A partire dal marzo 2017 non è stato facile passare da un settore commerciale a questo tecnico, ci sono stati fatti dei corsi all'inizio per iniziare a conoscere il nuovo settore così come pure altri corsi sono stati organizzati a man a mano che la tecnologia andava avanti e venivano introdotti nuovi sistemi. Il settore contenzioso è allo stato ancora operativo e che io sappia dopo che noi siamo stati spostati sono stati ivi addetti dipendenti provenienti da altri settori. Specifico che la funzione svolta al contenzioso e la funzione svolta al servizio tecnico sono entrambe afferenti al 187.
All'udienza del 04.04.2024 veniva escusso il teste Tes_2 che riferiva: Lavoro in TIM dall'aprile del 1991 con mansioni dal 2016 di responsabile di funzione, che gestisce un gruppo di persone, abbastanza numeroso, con la responsabilità di raggiungere gli obiettivi aziendali forniti dall'azienda in un contesto di produzione e di miglioramento. Conosco la ricorrente perché fa parte del gruppo di lavoro HOME BARI, che io gestisco dal 2019; preciso che la ricorrente già faceva parte del gruppo dal 2017. La ricorrente dal 2017 svolge mansioni di tecnico on-line inquadrata nel V livello, preciso assegnata al 187. La ricorrente quindi svolge diagnosi da remoto con clienti che possono essere gestiti sia con chiamate in bound che in out-bound. Il cliente chiama il 187 tecnico per un problema sulla connettività o rete interna alla propria abitazione;
a seguito di prove che si effettuano su specifici strumenti di diagnosi la collega riesce a risolvere il problema oppure chiedere l'intervento di un tecnico a casa. Il principale applicativo utilizzato per la diagnosi si chiama Diagnostic toole inserito in uno strumento fornito ai tool che si chiama estare. L'operatore interpreta l'esito dell'applicativo principale e laddove ritiene necessario Con fare approfondimenti utilizza altri sistemi tra cui , CP_4
Contro
Contr
, , , in totale sono una trentina gli CP_6 CP_8 CP_10 applicativi esterni. La scelta di utilizzare altri applicativi all'esito
4 dell'applicativo principale è autonoma dell'operatore ed è data dall'ascolto con il cliente per esempio se il cliente riferisce che il modem
“è rotto” ed il diagnostic toole conferma il “KO modem” la conseguente azione dell'operatore è quella di inviare il tecnico per la sostituzione del modem. Dal 2017 ad oggi sono cambiati i servizi forniti dall'azienda. La ricorrente svolge le attività da me sopra descritte limitatamente ai primi servizi acquisiti durante la formazione di ingresso ed in aggiunta al servizio fibra. Non svolge tutte le attività connesse ad altri servizi da noi gestiti FWA, la gestione degli altri operatori telefonici, l'assistenza ai tecnici on-field, nonché a tutta la parte riguardante l'assistenza informatica (detta SOSPC). Preciso che queste attività da me indicate non sono mai state svolte dalla ricorrente. La ricorrente non ha dato disponibilità ad ampliare le proprie competenze perché si è ritenuta
“non capace”. Questo posso dirlo perché ogni anno prepariamo un piano formativo di circa 80 ore che prevede l'ampliamento di nuove competenze unitamente a rafforzamenti sulle competenze già acquisite delle risorse e per quanto riguarda la signora i piani formativi Pt_1 hanno sempre riguardato rafforzamenti su competenze già acquisite, perché pur avendo partecipato ad ampliamenti la stessa ha difficoltà nella gestione dei clienti in relazione alle competenze aggiuntive. La mancata disponibilità è stata manifestata alla team leader signora e alla sottoscritta: ne abbiamo parlato in uno specifico Parte_2 incontro il cui esito è stato quello di programmare più sessioni one to one con lo specialist per rafforzare le competenze acquisite;
in quella circostanza alla signora chiesi se voleva essere alleggerita di Pt_1 alcune Skill esattamente FTTH e lei non ha voluto chiedendo l'aiuto dello specialist. Ricordo che a maggio del 2023 ho spostato la ricorrente in un altro gruppo il cui team leader, ha una preparazione CP_11 molto forte al fine di renderla più autonoma, ciò è avvenuto con discreti miglioramenti. La mia sede di lavoro è al centro direzionale Isola F5 come la ricorrente, al 4^ piano. Prima del covid vedevo la ricorrente tutti i giorni;
dopo, con gli attuali accordi di lavoro agile, una volta a settimana. L'azienda non obbliga i lavoratori ad ampliare le loro conoscenze qualora non ci fosse una stretta necessità, in quanto con i piani formativi programmiamo anche la necessità delle risorse e delle loro competenze ed utilizzo. Null'altro so. All'udienza del 07.11.2024 veniva escusso il teste , Parte_2 che riferiva: Conosco la ricorrente perché sono stata la sua Team Leader per due anni da marzo 2021 a marzo 2023. La ricorrente è un tecnico on-line (TOL), precisamente risponde ai clienti privati, che segnalano un
5 disservizio sulla propria linea telefonica fissa;
Dopo il primo contatto l'operatore, quindi la ricorrente, effettua le diagnosi di base attraverso sistemi informatici DiagnosticToole, EGASP, , GMP, CP_6 segnalazione pericoli e STAR, sistema di accoglienza principale. Da remoto l'operatore cerca di risolvere la problematica con gli strumenti, di cui ho riferito sopra, oppure guidando il cliente in operazioni manuali quali “togli il cavetto” riavvii l'alimentazione del modem ecc”; In caso di esito negativo delle operazioni da me descritte l'operatore richiede l'intervento fisico di un tecnico oppure indica al cliente le modalità di sostituzione del prodotto guasto. La ricorrente come tutti gli operatori lavora in autonomia ma hanno un canale interno di chat con lo specialist. In Autonomia vuol dire che l'operatori hanno gli strumenti per intervenire in relazione alla chiamata ricevuta e in caso negativo di chiamare lo specialist o il tecnico. La ricorrente era addetta al 187 Tecnico. Gli operatori non si occupano di vendita e commercializzazione di prodotti, piuttosto possono proporre su esigenza del cliente un tecnico a pagamento. Nel periodo in cui ho gestito la ricorrente questa non era addetta al contenzioso, né alla stipula di contratti e attività connesse;
Il personale viene formato per le attività da svolgere in particolare anche la ricorrente è stata formata per l'attività del 187 tecnico. La ricorrente ha partecipato ai corsi di formazione e specializzazione ed in particolare è stato fornito, anche su sua richiesta, un rafforzamento sull'FWA. Questo è avvenuto dopo che la stessa ricorrente ha manifestato difficoltà sul servizio FWA. Preciso che tali corsi sono periodici o all'occorrenza in caso di evoluzione tecnologica e di sistemi. Confermo il capo 38 che mi viene letto e da me già in parte sopra riferito precisando che non rientravano nell'attività svolta dalla ricorrente quelle indicate ai capi j) e k). La ricorrente era in grado di gestire solo quello che ho riferito;
relativamente al capo 44 preciso che l'unica attività complessa di cui la ricorrente si è occupata è quella dell'assistenza al tecnico su FWA ovvero la verifica di una cella satura con operazioni tecniche;
preciso che il tecnico chiama l'operatore per la verifica della cella, del funzionamento del modem perché da remoto si effettuano i controlli. Null'altro Alla stessa udienza veniva escusso anche il teste Tes_3
, che dichiarava: Ho contenzioso con la e
[...] CP_1 precisamente uno definito ed uno in corso. Sono dipendente della sono stato dipendente dal 30/12/2005 fino al CP_2 CP_1
30/06/2024; sono un tecnico On Fil Sono un delegato sindacale. Mi sono rivolto alla ricorrente per risolvere un problema sulla linea di mio nonno
6 all'epoca, nel 2014 mi sembra, circa una decina di anni fa quando la ricorrente era addetta al contenzioso. Non lavoravo con la ricorrente, ma con il compagno che conoscendo la mia problematica mi disse di rivolgermi a lei. Non sono in grado di riferire sulle attività svolte nello specifico dalla ricorrente nel reparto contenzioso. Sono a conoscenza del cambio di mansioni della ricorrente avvenuto a marzo del 2017 perché non fu l'unica. Furono spostati una serie di persone dalle strutture caring verso altre strutture. La ricorrente fu spostata su ASA vecchio 187 tecnico che raccoglie le chiamate dei clienti residenziali. Attualmente è ancora in ASA HOME. L'operatore timbra e si identifica con l'accesso al pc, apre il portale che gestisce le chiamate con la cuffia e mano mano che arrivano i reclami fanno la prima accoglienza con l'identificazione del cliente. In relazione all'oggetto della chiamata l'operatore, che agisce con delle procedure standardizzate, procede alla diagnosi utilizzando uno strumento denominato TOOL procedendo anche a verifiche con il cliente (staccare i telefoni o spegnare e riaccendere il modem). In caso di esito negativo l'operatore procede ad una chiamata ad un supporto di secondo livello che ha uno skill più elevato e eventualmente procedere all'invio del tecnico. La ricorrente non è
“Skillata” a richiedere l'intervento del tecnico direttamente all'esito delle procedure iniziali. In ASA si fanno corsi di formazione ed anche la ricorrente ha frequentato detti corsi in particolare su FTTCAB di cui ha lo skill e su FTTH e su FWA non ha Skill. In caso responso positivo del TOOL e di risoluzione positiva del problema l'operatore chiude il ticket. Conosco le problematiche del reparto ASA dove lavora la ricorrente perché come delegato sindacale sono spesso presente. Null'altro so. Ciò posto, rilevato che la attribuzione delle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento costituisce un diritto per il lavoratore. Le mansioni attribuite all'istante attengono alla mera indicazione delle medesime istruzioni ai clienti ed all'inserimento del numero guasto in apposito programma, che gestiva ogni altra attività in automatico. Dette mansioni, svolte da marzo 2017, non sono ascrivibili alla declaratoria del livello 5° riservata a: “Lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate a elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo
7 delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici a elevata tecnicalità”. Le mansioni sono prive di autonomia e decisionalità e non vi è coordinamento e controllo di risorse né alcuna elevata tecnicalità nei compiti assegnati. La ricorrente deve ripetere sempre le stesse istruzioni e, se del caso, inserire informazioni nel programma apposito (numero di telefono ecc.). È il sistema a tentare il reset delle linee ovvero, in caso di esito negativo, ad aprire automaticamente un ticket verso i reparti tecnici. La società resistente nella memoria si è limitata ad una contestazione generica degli assunti fattuali contenuti nel ricorso. La mansioni svolte sono di contro inquadrabili nel 2° livello del CCNL che indica:
“Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio…. Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate. ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE”. Infatti la ricorrente informava delle operazioni che i clienti dovevano effettuare da casa e, ricevuta l'informazione che il problema non si era risolto, doveva solo inserire a videoterminale il numero di telefono;
poi il programma, in automatico, svolgeva le successive operazioni. Quanto al danno alla professionalità della parte ricorrente, sulla scorta dei criteri di cui all'orientamento costante della Corte di cassazione (ex plurimis Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019), si può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Accertato l'inadempimento deve dunque accertarsi il danno risarcibile di cui all'art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla
8 perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento (danno conseguenza). L'istante allega la sussistenza del danno alla professionalità, avente contenuto patrimoniale, che può consistere tanto nell'impoverimento della capacità professionale posseduta che della mancata acquisizione di una maggiore capacità. Parte ricorrente ha dedotto che l'attività esercitata è soggetta ad una continua evoluzione, destinata a depauperarsi in conseguenza del mancato esercizio per due anni. In relazione al danno alla professionalità deve necessariamente ricorrersi a presunzioni, ovvero una serie di fatti noti (art. 2727 cod. civ.) da cui dedurre il danno. Gli stessi sono indicati dalla Corte di cassazione in: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazioni di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del soggetto;
da tali elementi, considerati complessivamente, consentono di ritenere provato l'esistenza del danno alla professionalità. La Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare, in una fattispecie similare alla presente (un lavoratore che da attività di natura tecnica era stato adibito a mansioni meramente esecutive), che: “dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore deriva il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competono”, per poi concludere «la sentenza impugnata, seppur sinteticamente, indica gli elementi di fatto in base ai quali il giudice di merito ha ritenuto accertato un danno alla professionalità, avuto riguardo all'attribuzione di compiti esecutivi privi di particolare qualificazione, idonea non solo ad impedire il naturale sviluppo professionale, curato per anni anche con la partecipazione a corsi di formazione e addestramento, ma anche a compromettere irrimediabilmente il bagaglio di conoscenze tecniche già acquisite” (Cass. n. 3422 del 2016). Nella presente controversia l'entità del danno professionale patito dalla ricorrente si evince dalla durata della condotta illecita dal marzo 2017 consistente nella perdita delle conoscenze acquisite in relazione alla impossibilità di utilizzare il bagaglio di esperienze maturate, di aggiornarsi professionalmente, di accrescere le proprie competenze anche e soprattutto sotto il profilo tecnologico (cfr art 23, lett. D del CCNL).
9 I compiti assegnati alla ricorrente non implicano alcuna conoscenza dei servizi e prodotti aziendali sotto l'aspetto tecnologico trattandosi di attività ripetitiva e standardizzata, ossia esecutiva, priva di competenza professionale e consistente nel fornire mere informazioni circa le procedure che deve effettuare il cliente e l'eventuale inserimento del numero di telefono in piattaforma. Non svolgere mansioni equivalenti al proprio livello di inquadramento ed alla pregressa professionalità in un settore in rapida evoluzione produce senza dubbio un danno legato alla impossibilità di salvaguardare le conoscenze acquisite, utilizzarle ed accrescerle. L'importanza della formazione professionale e della valorizzazione della risorsa lavoro in un settore in così rapida evoluzione è ribadita più volte nel CCNL di categoria. L'art. 23 lettera D) del contratto collettivo applicato al caso in esame, infatti, prevede: “In relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati di riferimento ed alla connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle dinamiche organizzative aziendali, le parti intendono promuovere, tramite il sistema di inquadramento professionale, l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore in un'ottica di valorizzazione dell'apporto professionale delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva. In tale contesto, valore preminente viene attribuito alla formazione professionale intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una piena ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un sistema di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la complessità tecnico- organizzativa…” Ritiene il Giudicante che la dequalificazione protratta, per circa nove anni e sino ad oggi, in un settore, quale quello delle telecomunicazioni in continuo aggiornamento, considerando, altresì, l'anzianità di servizio, ha implicato una perdita di professionalità che si risolve in un danno patrimoniale derivante dalla conseguente perdita di valore sul mercato del lavoro. Tale ragionamento si fonda sulla presunzione che lo svolgimento di un'attività meno qualificata faccia venir meno, o comunque, diminuisca l'attitudine a mansioni più qualificate e che il valore di mercato di un lavoratore si fonda sul suo curriculum professionale.
10 Pertanto, ne consegue che, in ragione di quanto innanzi, possa riconoscersi al ricorrente, quale ristoro del danno cagionato, equitativamente, il 50% della retribuzione mensile sino al deposito del ricorso (26.05.2023) corrispondente ad € 1.275,00 per tredici mensilità annue, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, a) dichiara il demansionamento della ricorrente dal 27.03.2017 con condanna della resistente in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del 50% della retribuzione mensile lorda pari ad € 1.275,00 per 13 mensilità annue, fino al deposito del ricorso (26.05.2023) oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
b) condanna la resistente in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare alla ricorrente mansioni corrispondenti all'inquadramento posseduto;
c) condanna la resistente in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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