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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 132/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. VECCHIO VITTORIO e dell'avv. SMIRIGLIA FAVA ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vecchio in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo XXII n.63;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Limbadi via Giovanni XIII
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n.2061/23 depositata in data
30.06.2023, mai notificata, emessa nella causa inter partes RG n. 4528/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di pagamento per le fatture n.998/ 999 notificato in data 10.10.22 relativi al canone idrico 2020 per l'importo complessivo € 362,00.
pagina 1 di 7 A fondamento della domanda eccepiva l'illegittimità del canone idrico calcolato a forfait, l'omessa notifica della cartella di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine di prescrizione biennale previsto dalla legge n.205/2017.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e eccepito Parte_1
e chiedendo il rigetto della avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n.2061/23 del 30.06.2023 il Giudice di Pace così statuiva: “Annulla gli avvisi di pagamento n. 998 e 999 relativi al canone acqua per l'anno 2020, notificati il
26.01.2022. Condanna l'ente convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 373,00 di cui 43,00 per spese ed il rimanente per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito”
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello eccependo la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione. Sul punto rilevava che, in contrasto con il dispositivo sopra riportato, in motivazione il Giudice di Pace così statuiva: “Nel merito, ad avviso dell'odierno giudicante, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. L'attore sostiene che il calcolo del consumo è stato fatto a forfait. In realtà è stato dimostrato che riguardo alla prima fattura n. 998, non è stato registrato alcun consumo ma solo la quota fissa, comprensiva di IVA e spedizione, mentre per la fattura n. 999, il calcolo veniva fatto a seguito di fotolettura, come dimostrato dalla documentazione in atti. La domanda va pertanto rigettata. In ragione della contumacia di parte convenuta, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite”. Chiedeva, in riforma della sentenza gravata, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità degli avvisi di pagamento n.
998 - 999 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente grado di giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività in quanto proposto oltre il termine dei sei mesi dal deposito della sentenza e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello. Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
pagina 2 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa istruita documentalmente, maturati i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 28 gennaio 2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
L'appello è fondato.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c. L'atto di citazione in appello, avverso la sentenza depositata in data 30.06.23, è stato notificato al convenuto il 29.1.24.
Risulta quindi rispettato il termine lungo di sei mesi applicandosi nella fattispecie l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali a cui si sottraggono, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt.
1 e 3 L.742/1969, soltanto le «opposizioni all'esecuzione». Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la domanda spiegata – così come qualificata anche dal giudice di prime cure – è un'azione di accertamento negativo del credito per cui vige il regime della sospensione feriale.
Ciò premesso, effettivamente la statuizione contenuta nel dispositivo (accoglie l'opposizione annullando gli avvisi di pagamento) è assolutamente difforme ed incoerente rispetto a quanto affermato nella contestuale motivazione, dal momento che nella parte esplicativa conduce alla infondatezza dell'opposizione e nel dispositivo al suo accoglimento.
Sul punto è stato precisato dai giudici di legittimità (Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2818, ud. 15 gennaio 2015, che raccoglie l'orientamento già espresso nelle pronunce Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; Cass.
23 maggio 2011, n. 11299) che, “…in tema di vizi della sentenza, è affetta da nullità la pronuncia in cui si verifichi un puntuale e insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, ne' in tali ipotesi è consentita la procedura di correzione di cui all'articolo 287 cod. proc. civ., che presuppone la rilevabilità immediata dell'errore materiale commesso nella redazione dell'atto. Ove, pertanto, vi sia, come nella specie, un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità
pagina 3 di 7 che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione. In tal caso, infatti, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, ne' può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della sentenza stessa”.
La gravata sentenza è pertanto nulla, ma il Tribunale deve procedere alla delibazione nel merito, secondo i richiamati principi.
Preliminarmente, la domanda proposta va qualificata come accertamento negativo del credito di cui alle fatture n. 998 e 999 emesse il 30.08.22 portate dall'avviso di pagamento impugnato e relative al canone idrico per l'annualità 2020. In disparte la sua ammissibilità - in quanto proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure “costretto” per effetto di atti di esercizio del diritto – in ordine al riparto dell'onere della prova, sino al 2008 appariva dominante e quasi pacifica in giurisprudenza la tesi secondo cui lo stesso doveva gravare sul soggetto che agisce in giudizio. Nel 2008 però la Suprema Corte (sent. n.
19762/2008) ha osservato che il precedente orientamento aggravava ingiustificatamente la posizione del debitore e non era effettivamente giustificato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
L'attore in accertamento negativo, non “fa valere un diritto in giudizio” così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. La giurisprudenza successiva ha confermato questo orientamento, ribadendo che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, pertanto grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. in tal senso Cass. 16917/2012; Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass.
10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108). Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, deriva che l'onere della prova grava sulla parte creditrice.
A questo punto vanno vagliate le domande formulate dall'odierno appellato in primo grado.
pagina 4 di 7 In primo luogo, non è fondata l'eccezione di prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento per il canone idrico per l'anno 2020 di cui alla fattura n.998 e 999 del
30/08/2020. Invero è applicabile, nella specie, l'invocata legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio per il 2018), che ha ridotto i termini di prescrizione da cinque a due anni. Il nuovo regime della prescrizione si applica, come stabilito dall'art. 1, comma 10, alle fatture la cui scadenza è successiva al 2 gennaio 2020 per il settore idrico. Tuttavia, le fatture n. 998 e 999 relative all'annualità 2020 recano la scadenza del 31.10.22 per cui il termine prescrizionale biennale non può ritenersi decorso.
Va poi disattesa l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento in quanto, nel caso che ci occupa, l'avviso di pagamento ivi impugnato non costituisce titolo esecutivo e il non esperiva alcuna procedura esattoriale Pt_1 nei confronti della SI.ra , ma provvedeva a notificare le fatture di CP_1 pagamento nr. 998-999 servizio idrico 2020, non procedendo ad emettere alcun preavviso di iscrizione.
L'odierna appellata ha dedotto inoltre in ordine alla illegittimità della pretesa creditoria per indeterminatezza del quantum essendo, a proprio dire, il canone idrico calcolato a forfait dall' CP_2
Sul punto è appena il caso di precisare che “ In tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19154/2018).
La contestazione dell'utente, però, deve essere specifica (nel caso esaminato dalla
Suprema Corte nel 2018, infatti, la ricorrente aveva dedotto che l'impianto idrico comunale e il sistema di misurazione non erano realizzati a norma di legge, sia per l'assenza di valvole di sfiato, sia per le numerose fessurazioni della rete idrica comunale, che comportavano consistenti perdite di acqua a valle dell'impianto medesimo, il cui costo veniva però ripartito tra tutti gli utenti nonostante essi non pagina 5 di 7 ne fruissero), perché il giudice non può esaminare delle allegazioni generiche e, ancor prima, la controparte non può prendere posizione su deduzioni prive di concreto significato.
Aggiungasi che il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto
Cass. Civ. n. 12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto. Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato allegato il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del Comune di ne consegue, pertanto, che la fornitura deve tener conto dei consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Ciò premesso, effettivamente risulta dagli atti la correttezza dell'esame della vicenda da parte del primo giudice nella parte motiva. Dalla documentazione prodotta sin dal primo grado, emerge che il calcolo del consumo idrico non fosse avvenuto a forfait dal momento che nella Fattura n. 998 non veniva addebitata alcuna somma da pagare a titolo di consumo idrico all'odierna appellata, ma solo l'importo di € 25,00 per la quota fissa del servizio idrico;
mentre la Fattura n.999, è stata emessa sulla base dei consumi reali registrati dal contatore risultando provata la lettura diretta del contatore matricola n.968423 aggiornata in data 20/10/2020.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accerta la legittimità del canone idrico 2020 di cui alle fatture n.998 e 999 oggetto dell'avviso di pagamento impugnato;
- condanna a rimborsare a favore del Controparte_1 Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio la somma complessiva di euro 510,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 132/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. VECCHIO VITTORIO e dell'avv. SMIRIGLIA FAVA ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio Vecchio in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo XXII n.63;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. DI MUNDO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Limbadi via Giovanni XIII
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n.2061/23 depositata in data
30.06.2023, mai notificata, emessa nella causa inter partes RG n. 4528/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di pagamento per le fatture n.998/ 999 notificato in data 10.10.22 relativi al canone idrico 2020 per l'importo complessivo € 362,00.
pagina 1 di 7 A fondamento della domanda eccepiva l'illegittimità del canone idrico calcolato a forfait, l'omessa notifica della cartella di pagamento e la conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine di prescrizione biennale previsto dalla legge n.205/2017.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e eccepito Parte_1
e chiedendo il rigetto della avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n.2061/23 del 30.06.2023 il Giudice di Pace così statuiva: “Annulla gli avvisi di pagamento n. 998 e 999 relativi al canone acqua per l'anno 2020, notificati il
26.01.2022. Condanna l'ente convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 373,00 di cui 43,00 per spese ed il rimanente per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito”
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello eccependo la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione. Sul punto rilevava che, in contrasto con il dispositivo sopra riportato, in motivazione il Giudice di Pace così statuiva: “Nel merito, ad avviso dell'odierno giudicante, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. L'attore sostiene che il calcolo del consumo è stato fatto a forfait. In realtà è stato dimostrato che riguardo alla prima fattura n. 998, non è stato registrato alcun consumo ma solo la quota fissa, comprensiva di IVA e spedizione, mentre per la fattura n. 999, il calcolo veniva fatto a seguito di fotolettura, come dimostrato dalla documentazione in atti. La domanda va pertanto rigettata. In ragione della contumacia di parte convenuta, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite”. Chiedeva, in riforma della sentenza gravata, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità degli avvisi di pagamento n.
998 - 999 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente grado di giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività in quanto proposto oltre il termine dei sei mesi dal deposito della sentenza e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello. Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
pagina 2 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa istruita documentalmente, maturati i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 28 gennaio 2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
L'appello è fondato.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c. L'atto di citazione in appello, avverso la sentenza depositata in data 30.06.23, è stato notificato al convenuto il 29.1.24.
Risulta quindi rispettato il termine lungo di sei mesi applicandosi nella fattispecie l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali a cui si sottraggono, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt.
1 e 3 L.742/1969, soltanto le «opposizioni all'esecuzione». Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la domanda spiegata – così come qualificata anche dal giudice di prime cure – è un'azione di accertamento negativo del credito per cui vige il regime della sospensione feriale.
Ciò premesso, effettivamente la statuizione contenuta nel dispositivo (accoglie l'opposizione annullando gli avvisi di pagamento) è assolutamente difforme ed incoerente rispetto a quanto affermato nella contestuale motivazione, dal momento che nella parte esplicativa conduce alla infondatezza dell'opposizione e nel dispositivo al suo accoglimento.
Sul punto è stato precisato dai giudici di legittimità (Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2818, ud. 15 gennaio 2015, che raccoglie l'orientamento già espresso nelle pronunce Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; Cass.
23 maggio 2011, n. 11299) che, “…in tema di vizi della sentenza, è affetta da nullità la pronuncia in cui si verifichi un puntuale e insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, ne' in tali ipotesi è consentita la procedura di correzione di cui all'articolo 287 cod. proc. civ., che presuppone la rilevabilità immediata dell'errore materiale commesso nella redazione dell'atto. Ove, pertanto, vi sia, come nella specie, un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità
pagina 3 di 7 che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione. In tal caso, infatti, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, ne' può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della sentenza stessa”.
La gravata sentenza è pertanto nulla, ma il Tribunale deve procedere alla delibazione nel merito, secondo i richiamati principi.
Preliminarmente, la domanda proposta va qualificata come accertamento negativo del credito di cui alle fatture n. 998 e 999 emesse il 30.08.22 portate dall'avviso di pagamento impugnato e relative al canone idrico per l'annualità 2020. In disparte la sua ammissibilità - in quanto proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure “costretto” per effetto di atti di esercizio del diritto – in ordine al riparto dell'onere della prova, sino al 2008 appariva dominante e quasi pacifica in giurisprudenza la tesi secondo cui lo stesso doveva gravare sul soggetto che agisce in giudizio. Nel 2008 però la Suprema Corte (sent. n.
19762/2008) ha osservato che il precedente orientamento aggravava ingiustificatamente la posizione del debitore e non era effettivamente giustificato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
L'attore in accertamento negativo, non “fa valere un diritto in giudizio” così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. La giurisprudenza successiva ha confermato questo orientamento, ribadendo che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, pertanto grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. in tal senso Cass. 16917/2012; Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass.
10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108). Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, deriva che l'onere della prova grava sulla parte creditrice.
A questo punto vanno vagliate le domande formulate dall'odierno appellato in primo grado.
pagina 4 di 7 In primo luogo, non è fondata l'eccezione di prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento per il canone idrico per l'anno 2020 di cui alla fattura n.998 e 999 del
30/08/2020. Invero è applicabile, nella specie, l'invocata legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio per il 2018), che ha ridotto i termini di prescrizione da cinque a due anni. Il nuovo regime della prescrizione si applica, come stabilito dall'art. 1, comma 10, alle fatture la cui scadenza è successiva al 2 gennaio 2020 per il settore idrico. Tuttavia, le fatture n. 998 e 999 relative all'annualità 2020 recano la scadenza del 31.10.22 per cui il termine prescrizionale biennale non può ritenersi decorso.
Va poi disattesa l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento in quanto, nel caso che ci occupa, l'avviso di pagamento ivi impugnato non costituisce titolo esecutivo e il non esperiva alcuna procedura esattoriale Pt_1 nei confronti della SI.ra , ma provvedeva a notificare le fatture di CP_1 pagamento nr. 998-999 servizio idrico 2020, non procedendo ad emettere alcun preavviso di iscrizione.
L'odierna appellata ha dedotto inoltre in ordine alla illegittimità della pretesa creditoria per indeterminatezza del quantum essendo, a proprio dire, il canone idrico calcolato a forfait dall' CP_2
Sul punto è appena il caso di precisare che “ In tema di somministrazione vigono i principi secondo cui: a) la misurazione effettuata mediante lettura del contatore si presume vera fino a prova contraria;
b) in caso di contestazione da parte dell'utente, il somministrante deve provare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione;
c) assolto il predetto onere probatorio, il somministrato dovrà provare che l'eccessività dei consumi dipende da fattori estranei al suo controllo (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19154/2018).
La contestazione dell'utente, però, deve essere specifica (nel caso esaminato dalla
Suprema Corte nel 2018, infatti, la ricorrente aveva dedotto che l'impianto idrico comunale e il sistema di misurazione non erano realizzati a norma di legge, sia per l'assenza di valvole di sfiato, sia per le numerose fessurazioni della rete idrica comunale, che comportavano consistenti perdite di acqua a valle dell'impianto medesimo, il cui costo veniva però ripartito tra tutti gli utenti nonostante essi non pagina 5 di 7 ne fruissero), perché il giudice non può esaminare delle allegazioni generiche e, ancor prima, la controparte non può prendere posizione su deduzioni prive di concreto significato.
Aggiungasi che il principio di corrispettività proprio di tutti i contratti sinallagmatici, quale è quello di somministrazione di acqua, impone il sorgere dell'obbligo di pagamento del corrispettivo solo con riguardo al consumo effettivo (cfr. sul punto
Cass. Civ. n. 12870/2017). Può essere ammessa una fatturazione sulla base di consumi presunti soltanto ove le parti (somministrante e somministrato) lo abbiano espressamente previsto. Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è la prova di una tale pattuizione, dato che non è stato allegato il “regolamento di gestione e fornitura acqua potabile” del Comune di ne consegue, pertanto, che la fornitura deve tener conto dei consumi effettivi il che impone la loro verifica periodica mediante lettura diretta del contatore eseguita da incaricati del gestore del servizio ovvero, a distanza, da parte del gestore con il tramite opportuni mezzi tecnologici, ove disponibili o mediante autolettura da parte dell'utente successivamente comunicata al gestore.
Ciò premesso, effettivamente risulta dagli atti la correttezza dell'esame della vicenda da parte del primo giudice nella parte motiva. Dalla documentazione prodotta sin dal primo grado, emerge che il calcolo del consumo idrico non fosse avvenuto a forfait dal momento che nella Fattura n. 998 non veniva addebitata alcuna somma da pagare a titolo di consumo idrico all'odierna appellata, ma solo l'importo di € 25,00 per la quota fissa del servizio idrico;
mentre la Fattura n.999, è stata emessa sulla base dei consumi reali registrati dal contatore risultando provata la lettura diretta del contatore matricola n.968423 aggiornata in data 20/10/2020.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accerta la legittimità del canone idrico 2020 di cui alle fatture n.998 e 999 oggetto dell'avviso di pagamento impugnato;
- condanna a rimborsare a favore del Controparte_1 Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio la somma complessiva di euro 510,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7