Ordinanza collegiale 20 ottobre 2017
Sentenza 28 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 5976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5976 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05976/2025REG.PROV.COLL.
N. 05547/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5547 del 2024, proposto dal signor ST ON, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis , n. 6505 del 4 aprile 2024 che ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del medesimo T.a.r, sezione prima stralcio, 28 dicembre 2022, n. 17721.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Vania Oliverio, in sostituzione dell’avvocato Ciro Castaldo e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. I stralcio, n. 17721 del 28 dicembre 2022 che, successivamente alla decisione della Corte costituzionale del 5 luglio 2022, n. 169, ha riconosciuto il diritto al c.d. “premio residuale anti-esodo”, previsto per i controllori di volo militari dall’art. 2262, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - codice dell’ordinamento militare (c.m.) - in favore del generale di brigata dell’Aeronautica militare ST ON, con la prescrizione conformativa per cui la vicenda «[…] non costituendo rapporto esaurito, dovrà essere riesaminata dall’Amministrazione della Difesa in senso conforme agli effetti della pronuncia del Giudice delle Leggi, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi applicati i benefici economici previsti dalla suddetta normativa ».
2. Diffidata infruttuosamente l’Amministrazione (cfr. nota del 19 luglio 2023) a dare esecuzione al giudicato, l’interessato ha introdotto giudizio di ottemperanza (ricorso n.r.g. 12743 del 2023, notificato in data 21 luglio 2023) nel corso del quale è stata prodotta la determinazione dello Stato maggiore dell’Aeronautica (prot. n. 9293 del 29 gennaio 2024) che ha negato nuovamente il beneficio economico «[…] risultando la S.V. cessata dal servizio permanente a domanda, ai sensi dell’art. 909 del d.leg.vo 66/2010, anticipatamente rispetto ai limiti di età definiti dall’art. 927 del C.O.M. […]».
3. L’impugnata sentenza – T.a.r per il Lazio, sez. I bis, n. 6505 del 4 aprile 2024 – ha dichiarato improcedibile il ricorso e compensato fra le parti le spese di lite, ritenendo, in sintesi, che:
a) il giudicato abbia imposto all’Amministrazione il solo obbligo di riesaminare la vicenda dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale che ha reintrodotto nell’ordinamento l’art. 2262 c.m.;
b) l’Amministrazione vi abbia dato corso illustrando nuove ed autonome ragioni poste a sostegno del rigetto della domanda di pagamento del c.d. “premio anti-esodo”;
c) il ricorrente non abbia convertito la domanda di esecuzione del giudicato in domanda di annullamento della nuova determinazione negativa del 29 gennaio 2024, rendendo così impossibile al giudicante valutare la fondatezza delle motivazioni del reiterato diniego.
4. Il generale ST ON ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza - con ricorso notificato in data 1° luglio 2024 e depositato il successivo 8 luglio 2024 - per ottenerne l’annullamento, con conseguente corresponsione del beneficio economico per cui è causa, eventualmente previa nomina di apposito commissario ad acta .
4.1. L’appello è stato affidato a quattro autonomi motivi di gravame (estesi da pagina 18 a pagina 29 del ricorso), così rubricati:
a) falsa e/o errata interpretazione dell’attività della p.a. in pretesa ottemperanza al giudicato del giudice amministrativo-vizio per violazione del giudicato;
b) sulla funzione del giudice dell’ottemperanza e sulla natura giuridica del vizio della sentenza del giudice dell’ottemperanza;
c) sulla tardività dell’intervento della p.a.;
d) sulle pretese ragioni di inapplicabilità del premio anti-esodo per come indicate nella comunicazione dell’amministrazione.
4.2. In particolare, con il primo e il secondo motivo ha esplicitato le ragioni per le quali l’effetto conformativo del giudicato non avrebbe dovuto essere ridotto alla mera riedizione del potere dell’Amministrazione, prescindendo dal quomodo della sua effettuazione, sicché il T.a.r. per il Lazio, accontentandosi della constatata sopravvenienza di un nuovo provvedimento, avrebbe mal esercitato le proprie competenze di giudice dell’ottemperanza, incorrendo nel vizio di carenza di potestà cognitiva. Il disconoscimento in capo al ricorrente dei benefici economici richiesti è, peraltro, già stato ritenuto illegittimo, per cui insistere immotivatamente sullo stesso equivarrebbe ad un aggiramento del giudicato medesimo.
4.3. Con il terzo motivo di gravame ha rimarcato il ritardo con il quale l’Amministrazione ne ha riesaminato la posizione, anche allo scopo di contestare la disposta compensazione delle spese di lite.
4.4. Con il quarto infine ha richiamato la pubblicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, 1° Reparto Ordinamento e Personale, intitolata « Stato giuridico e trattamento economico dell’Ufficiale collocato in Aspettativa per Riduzione dei Quadri (ARQ) » (segnatamente, pagine da 12 a 14 del Capitolo II, § 9, riferite alla corresponsione della parte residuale dei premi di rafferma), per ribadire la neutralità di tale condizione, da lui rivestita prima del collocamento in ausiliaria a domanda, rispetto al riconoscimento del diritto di cui è controversia.
5. In data 16 luglio 2024 il Ministero della difesa si è costituito per resistere con comparsa di stile.
6. Nel corso del giudizio:
a) parte appellante ha depositato (in data 28 gennaio e 26 febbraio 2025) una serie di note dell’Amministrazione, comprovanti a suo dire, per alcuni aspetti, la fondatezza della pretesa azionata in giudizio;
b) l’Amministrazione ha prodotto memoria in data 6 giugno 2025 a mezzo della quale ha illustrato una ulteriore diversa ragione giuridica per giustificare il secondo diniego del 9 gennaio 2024.
7. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 24 giugno 2025.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto.
9. In via preliminare il Collegio, invertendo la sistematica dei motivi di appello, ritiene opportuna qualche considerazione di ordine generale circa l’esatta portata del giudizio di ottemperanza, al fine di valutare la correttezza della scelta ermeneutica del T.a.r. per il Lazio, che ha inteso qualificare il gravame come improcedibile alla luce dell’avvenuta riedizione del proprio potere da parte dell’Amministrazione intimata.
9.1. Per costante giurisprudenza, perché sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato, deducibile nel giudizio di ottemperanza, è necessario che la pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo dello stesso ovvero che l’attività asseritamente esecutiva della sentenza sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni ivi stabilite (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2020, n.459). A ciò consegue la necessità, a monte, di individuare l’obbligo puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dal giudicato; a valle, di valutare se il nuovo atto sopravvenuto, del quale la parte lamenti comunque la non satisfattività del bene della vita cui aspirava, sia viziato perché contrasta con le statuizioni vincolanti del giudicato, ovvero sia affetto da nuovi e autonomi vizi. Solo in quest’ultimo caso, l’azione da proporre sarà quella ordinaria di annullamento.
È di tutta evidenza che non sempre è agevole in concreto stabilire se vi è stata violazione/elusione del giudicato o autonoma violazione di altra disposizione di legge, in particolare laddove, come nel caso di specie, l’amministrazione reiteri la medesima scelta. Come precisato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (15 gennaio 2013, n. 2), ciò richiede sul piano sostanziale la ricerca di un equilibrato assetto tra giudicato, appunto, e riedizione del potere amministrativo, che non può non attingere all’analisi della vicenda specifica.
9.2. Nella specie si rileva una contraddittorietà intrinseca alla sentenza di prime cure, stante che il Tribunale adito da un lato fonda la declaratoria di improcedibilità sul mero rilievo che l’avvenuta adozione del provvedimento del 29 gennaio 2024 avrebbe dato ex se piena esecuzione al giudicato; dall’altro, tuttavia, entra nel merito del suo contenuto motivazionale, implicitamente avallandolo, laddove evidenzia che il premio anti-esodo spetta solo a chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, «[…] mentre il gen. ON è cessato dal servizio permanente a domanda, ai sensi dell’art. 909 del D.Leg.vo 66/2010, in anticipo rispetto ai limiti di età definiti dall’art. 927 del C.O.M ». Salvo poi riconoscere che l’eventuale impugnativa del diniego, quale unico rimedio per contestarne l’assunto, potrà essere proposta « nel rispetto del termine di prescrizione e non di quello di decadenza, trattandosi nella specie di un diritto riconosciuto “ex lege” al ricorrere dei presupposti previsti », in tal modo ammettendo la qualifica di diritto soggettivo della posizione del richiedente, ma senza trarne le conseguenze del caso.
9.3. L’equivoco di fondo nel quale incorre l’impugnata sentenza, dunque, consiste proprio nel non avere dato seguito al contenuto “sostanziale” dei principi affermati dalla Corte costituzionale, come attualizzati nel giudicato di cui alla sentenza n. 17721 del 2022, e dunque parte essenziale del suo effetto conformativo. Essa, cioè, ha di fatto derubricato il riferimento alla pronuncia del Giudice delle leggi a mero fatto storico, tale da imporre la rivalutazione della domanda, in quanto afferente a un rapporto “non esaurito” al momento della sua pubblicazione, senza tuttavia trarre alcuna conseguenza ulteriore dai principi ivi affermati e così di fatto sottraendo il procedimento in corso agli effetti della loro applicazione.
10. Al fine di correttamente perimetrare la vicenda di cui è causa si rende ora necessaria una sintetica ricostruzione della disciplina del c.d. premio anti-esodo. La denominazione invalsa evidenzia anche terminologicamente la finalità di incentivazione al trattenimento presso l’Amministrazione della difesa di professionalità tecniche di eccellenza, evitandone la “fuga” verso più lucrosi impieghi in ambito civile.
10.1. Essa è attualmente contenuta negli artt. 2261 e 2262 c.m. che, pur riferendosi a diverse platee di soggetti, sono accomunati dalla medesima finalità e hanno condiviso il percorso normativo genetico e sopravvenuto.
La prima norma (art. 2261) si occupa degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina e dell’Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare; la seconda (art. 2262), che interessa ai fini di causa, ha riguardo invece agli ufficiali e sottufficiali delle medesime FF.AA. già titolari di abilitazione del traffico aereo.
L’art. 2261 riprende la analoga previsione di cui alla legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante « Disposizioni per disincentivare l’esodo dei piloti militari »; l’art. 2262, invece, ha il suo antecedente nella legge 22 dicembre 2003, n. 365 (« Disposizioni per disincentivare l’esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo »). La relazione governativa di accompagnamento al d.d.l. confluito nella prima, reca significativi riferimenti al fatto che l’« elevatissimo livello di specializzazione e di competenza tecnica di numerose categorie di personale delle Forze armate comporta, da sempre, una forte richiesta del mercato che si traduce in una costante fuoriuscita di professionalità pregiate verso l’impiego civile »; l’analisi di impatto del testo del 2003, in maniera del tutto analoga, reca: l’« intervento si prefigge l’obiettivo di ridurre l’esodo dei controllori di volo militare del traffico aereo (CTA), in considerazione della tendenza di questa categoria di personale a transitare presso l’Ente nazionale di Assistenza al Volo (ENAV), a causa delle migliori condizioni economiche offerte ».
Tali considerazioni non sono prive di pregio e da relegare alla mera storia del diritto, come dimostrato dal fatto che proprio attraverso la ricostruzione della voluntas legis sottesa all’istituzione degli analoghi benefici, la Corte costituzionale (con le sentenze nn. 169 del 2022 e 216 del 2023) ne ha imposto il mantenimento, essendo irragionevole sottrarre normativamente un diritto allorquando un soggetto ha maturato i presupposti per ottenerlo, dopo aver orientato le proprie scelte di vita professionale a tale scopo.
10.2. Va infatti ora ricordato che entrambe le disposizioni del c.m. sono state “reintrodotte” in ragione dei su menzionati distinti interventi della Corte costituzionale, comunque riferiti all’abrogazione che delle stesse aveva fatto, per sostanziali esigenze di spending review , l’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190: la prima di tali sentenza, ovvero la n. 169 del 2022, ha riguardato nello specifico l’avvenuta abrogazione dell’art. 2262 c.m., mentre la successiva, che ne ha ribadito i principi richiamandoli (11 dicembre 2023, n. 216), ha “ripristinato” l’art. 2261 c.m.
L’una, sopravvenendo in corso di causa, ha imposto di rivedere la posizione del richiedente qualificandola come di diritto soggettivo; l’altra, formalmente estranea ai fatti di causa, ne ha rafforzato gli assunti, avuto riguardo alla distinta platea di soggetti cui si riferisce la citata disposizione “parallela”.
10.3. La norma censurata - recte , per quanto sopra detto, “le” norme - dalla Corte , cioè, « a fronte di una ratio incentivante, quale quella che viene in rilievo nella specie, viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei controllori di volo, e così contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale » (v. § 12 della parte in diritto della decisione n. 169 del 2022, espressamente richiamata nella pronuncia n. 216 del 2023). La sussistenza di « una situazione soggettiva che discende direttamente dalla norma » fa sì infatti che, così come accade ogniqualvolta si vada ad incidere su un diritto soggettivo in precedenza riconosciuto, le modifiche non debbano trasmodare « […]“ in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto” (ex plurimis , sentenze, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n. 31 del 2011) ».
10.4. Così individuato l’esatto contenuto della portata conformativa della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 17721 del 2022, è evidente che da essa scaturiva non solo un obbligo di (ri)provvedere, ma anche il contenuto necessitato dello stesso, ovvero di fatto - e salve le doverose verifiche contabili e fattuali - l’elargizione dell’emolumento, essendone già stati provati i presupposti. Al contrario, l’Amministrazione, con l’atto del gennaio 2024, ha inteso nuovamente negarli, sulla base di una inammissibile lettura restrittiva del quadro normativo, che non coglie appieno la portata espansiva della più volte ricordata qualificazione come diritto soggettivo della posizione fatta valere dal militare che versa nella situazione prevista dalla legge.
10.5. Per meglio esplicitare tale affermazione, il collegio ritiene ora necessario calare nel caso concreto il paradigma normativo sopra descritto, al fine di valutare se l’appellante versasse o meno nelle condizioni legittimanti la richiesta, che l’Amministrazione era a quel punto tenuta, e non facoltizzata, ad assecondare.
10.6. Nel caso di specie, il generale ST ON è effettivamente cessato dal servizio a domanda a far data dal 12 dicembre 2016, con collocamento in ausiliaria ai sensi dell’art. 909, comma 4, c.m. Essendo egli nato il [...], come documentato in atti, avrebbe maturato l’anzianità anagrafica per la cessazione dal servizio legata alla medesima (61 anni tenendo conto del grado rivestito ex art. 927 c.m.) nel febbraio 2020. Nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dal servizio, egli inoltre si trovava in aspettativa per riduzione quadri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 906, 908 e 909 c.m. con decorrenza dal 31 dicembre 2015.
10.7. Secondo il Ministero della difesa ciò sarebbe sufficiente ad escluderne l’ammissibilità al beneficio, giusta la sottoposizione dello stesso alla (sola) cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età. Dando rilievo alla cessazione dal servizio a domanda si vanificherebbe la più volte ricordata ratio dell’emolumento, che è quella di premiare la scelta volontaria di restare presso l’Amministrazione della difesa fino al limite possibile, non di interrompere anticipatamente il relativo rapporto.
10.8. La ricostruzione non può essere condivisa.
Ogniqualvolta il legislatore equipara espressamente una determinata situazione ad un’altra, elementari esigenze di certezza del diritto, sottese al principio di legalità, impongono di estendere alla prima il regime giuridico già dettato per l’altra. Quanto detto salvo evidentemente sia lo stesso legislatore a dare rilievo ai profili di non sovrapponibilità, prevedendo espressamente un regime diversificato o comunque derogatorio rispetto a quello “principale”.
A ciò consegue che l’estensione di un diritto soggettivo derivante dalla legge è data non tanto e non solo dalla norma che lo riconosce, ma anche da tutte quelle che contribuiscono a precisarla e meglio perimetrarla, in maniera obiettiva e senza necessità di alcuna valutazione discrezionale aggiuntiva.
10.9. La posizione di ausiliaria, nella quale l’appellante si è trovato per sua scelta negli ultimi anni della carriera, costituisce un periodo transitorio, successivo alla cessazione dal servizio attivo, durante il quale il militare, in alternativa al collocamento nella posizione di riserva, può essere richiamato in servizio dalla pubblica amministrazione nella provincia di residenza per un massimo di 5 anni. La relativa disciplina è stata reiteratamente modificata, ma all’attualità e ratione temporis può sinteticamente ricordarsi come essa presupponga, alternativamente: i) il raggiungimento del limite di età ordinamentale per il ruolo e grado rivestito (nel caso qui di interesse, come già detto, 61 anni), salvo rinuncia; ii) l’avvenuta fruizione del c.d. “scivolo”, vale a dire una via di esodo lavorativo concessa in via temporanea (c.d. “finestra”), previa valutazione delle esigenze di organico; iii) infine la presentazione di domanda, al raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo. Tali due ultime situazioni sono disciplinate rispettivamente ai commi 1 e 6 dell’art. 2229 c.m., quali eventualità introdotte in via temporanea e via via prorogate (da ultimo, al 31 dicembre 2025, avuto riguardo alla prima, con l’art. 9, comma 1, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 45, c.d. “milleproroghe” per l’anno di riferimento; fino all’anno 2033, in relazione alla seconda, giusta la novella apportata dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 119). Presupposto di operatività del c.d. “scivolo” è che i militari che presentano la relativa istanza si trovino a non più di cinque anni dal limite di età: situazione corrispondente a quella dell’appellante che, come detto, avrebbe compiuto i 61 anni necessari al collocamento in congedo per ragioni anagrafiche il 28 febbraio 2020, avendo presentato domanda di collocamento in ausiliaria il 9 agosto 2016, ovvero ampiamente all’interno del periodo di comporto valutato dal legislatore.
10.10. Orbene, al ricorrere di tale circostanza, il legislatore (art. 2229, comma 3, c.m.) equipara « a tutti gli effetti » il collocamento in ausiliaria a quello per il raggiungimento dei limiti di età: non si vede pertanto come in presenza di tale requisito l’Amministrazione possa negare il diritto di credito spettante al richiedente una volta verificatasi la condizione anagrafica, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Quanto sopra detto sarebbe già sufficiente ad accogliere l’appello, stante che il provvedimento sopravvenuto contiene solo, quale esplicitata motivazione, il riferimento - per quanto chiarito, del tutto incongruo - alla mancata cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, laddove il collocamento in ausiliaria nei soli casi previsti dal comma 1 dell’art. 2229 c.m. è equiparato alla stessa a tutti gli effetti. Da qui la chiara portata elusiva del giudicato dell’atto de quo .
10.11. Il collegio ritiene tuttavia opportuno fornire ulteriori precisazioni afferenti la disciplina dell’istituto, giusta i richiami alla (ulteriore e non esplicitata) ragione di esclusione sottesa alla menzionata determinazione 29 gennaio 2024. Ciò al solo scopo di chiarire definitivamente la portata conformativa del giudicato originario, scongiurando nuove edizioni del potere che riesumino interpretazioni già prospettate (in sede procedimentale o difensiva) dall’Amministrazione e ora tuzioristicamente confutate dall’appellante mediante richiamo alle prassi interne al Ministero della difesa ( id est , l’eventuale rilievo ostativo attribuito alla circostanza dell’essere l’appellante transitato allo stato di ausiliaria a domanda provenendo da quello di aspettativa per riduzione dei quadri, a.r.q.).
Va infatti ricordato che l’a.r.q. - come si evince dal tenore letterale degli artt. 874, comma 1, lett. a), 875, comma 1, lett. d), e 909 c.m. - è una delle posizioni di stato giuridico del servizio permanente, che astringe il militare a tutti gli obblighi della disciplina e del grado, oltre che a quelli specifici di cui all’art. 909 c.m. (richiamo, disponibilità ad essere utilizzati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri, ecc.), fino alla cessazione dal servizio, a domanda o per raggiungimento del limite di età. Essa consegue ad esigenze organizzative dell’Amministrazione di appartenenza, a fronte delle quali il dipendente versa in una situazione di sostanziale soggezione, sicché sarebbe addirittura discriminatorio farne conseguire effetti pregiudizievoli in termini di maturazione delle condizioni per fruire di un istituto premiale di una carriera che comunque si è già consolidata per durata e tipologia di servizio.
10.12. Nella medesima ottica di dare piena chiarezza al contenuto conformativo del giudicato, va infine ricordato che nel caso di specie non trova applicazione la dimidiazione operata dall’art. 1, comma 260, della già ricordata l. n. 190 del 2014, avendo l’interessato compiuto quarantacinque anni il 28 febbraio 2004, ovvero assai prima dell’entrata in vigore della novella (1° gennaio 2015). A ciò conduce la ritenuta natura dinamica del rinvio contenuto nell’art. 2262, comma 2, all’art. 1804 c.m. (ma analoghe considerazioni valgono per quello di cui all’art. 2261, che rimanda all’art. 1803 del codice), evidentemente non toccato dalla sentenza “ripristinatoria” della Corte costituzionale. L’importo complessivo dei premi sui quali effettuare il calcolo indicato dalla norma va pertanto determinato tenendo conto della versione originaria della stessa ovvero di quella novellata a seconda se quest’ultima è sopravvenuta o meno alla maturazione dei presupposti di legge.
Il collegio ritiene che la natura ricettizia - e quindi “dinamica” - del rinvio, discenda da « elementi univoci e concludenti » (secondo i principi di recente affermati ancora una volta dal Giudice delle leggi, ancorché con riferimento alla novazione mediante legificazione di una norma regolamentare attraverso il rinvio alla stessa -Corte cost., 15 aprile 2025, n. 44- applicabili mutatis mutandis al caso di specie), ovvero l’unitarietà della cornice normativa che l’intreccio fra norme (richiamanti e richiamate) determina. Il legislatore, infatti, con il rinvio all’art. 1804 c.m. ha inteso chiaramente assimilare la posizione di coloro che alla data del 22 gennaio 2004 (ovvero del 21 marzo 2000, per i controllori di volo, ex art. 1803), non avendo ancora raggiunto i quarantacinque anni di età non abbiano altresì potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’art. 970 c.m., a quella di coloro che, dopo il periodo di ferma obbligatoria, decidano di effettuare le ferme volontarie (ancorché sia prevista la corresponsione dell’emolumento in un’unica soluzione all’atto del collocamento a riposo, invece che alle singole scadenze previste). Diversamente opinando, ovvero interpretando il rinvio operato all’art. 1804 come fisso e non mobile si perverrebbe alla paradossale conseguenza di privilegiare coloro che, di fatto, non hanno effettuato le ferme rispetto a coloro che le hanno effettuate. Infatti, mentre non vi è dubbio che coloro che effettuano regolarmente le ferme di cui all’art. 970 restano assoggettati al disposto del comma 260 dell’art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si vedono dimezzare gli importi previsti dall’art. 1804, ciò non varrebbe per coloro che non le hanno potute effettuare le ferme, ma a condizioni date e con modalità di corresponsione diversa, beneficiano egualmente del medesimo corrispettivo premiale.
11. In sintesi e per concludere:
a) l’oggetto del giudizio è la domanda di accertamento della spettanza (e di conseguente soluzione) di un diritto di credito scaturente direttamente dalla legge (art. 2262 c.m., c.d. “premio antiesodo residuo” per i controllori di volo);
b) trattasi di un diritto soggettivo (in base a quanto affermato nella sentenza della Corte cost. n. 169 del 2022) il cui soddisfacimento non può mai passare – come contraddittoriamente stabilito dall’impugnata sentenza – dal favorevole accoglimento della domanda di annullamento di meri atti paritetici che lo negano;
c) il giudicato de quo agitur , infatti, ha riconosciuto testualmente al militare il diritto al premio onerando la p.a. a riprovvedere;
d) è vero che l’attribuzione in concreto del premio necessitava dell’attività di riscontro contabile da parte della difesa ma questo non consentiva al T.a.r. di non verificare nella sede propria della ottemperanza la spettanza o meno del beneficio;
e) quanto alle ragioni del secondo diniego esse appaiono infondate perché, come risulta dall’esame di tutti gli atti di causa:
e1) il militare (nato nel 1959) è stato collocato in a.r.q. col grado di colonnello, a far data dal dicembre 2015 (quindi all’età di 56 anni, mentre l’età massima per tale categoria di ufficiali è di anni 61 ex art. 927 c.m.);
e2) ma l’a.r.q. è una posizione di stato giuridico del servizio permanente, ai sensi del tenore testuale degli artt. 874, comma 1, lett. a) e 875, comma 1, lett. d), per cui non è assolutamente vero che dal dicembre del 2015 il militare sia cessato dal servizio permanente a domanda per collocamento in quiescenza, ciò infatti è giuridicamente impossibile: infatti le cause di cessazione del rapporto di impiego sono tassative e sono individuate dall’art. 923 comma 1, c.m. e fra queste non si annovera il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
e3) inoltre, la posizione di a.r.q. implica solo che non si presta servizio effettivo ma i militari rimangono astretti a tutti gli obblighi della disciplina, del grado, e a quelli specifici previsti dall’art. 909 c.m. (richiamo, disponibilità ad essere utilizzati per esigenze del Ministero difesa o altri Ministeri, permanenza in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio a domanda o per raggiungimento del limite di età ecc.);
e4) quindi tenuto conto della ratio del beneficio e dei presupposti per il suo riconoscimento, i militari in a.r.q. hanno diritto a tale provvista economica;
e5) il ricorrente è stato collocato in ausiliaria a far data dal dicembre del 2016: il collocamento in ausiliaria avviene, ex art. 992 c.m., d’ufficio al raggiungimento del limite massimo di età previsto per il grado (e questo automaticamente non sarebbe di ostacolo al premio) o a domanda, nel caso di cui all’art. 909, comma 4, c.m.; ma, in tale ultimo caso, trova applicazione la norma transitoria di cui all’art. 2229, comma 3, c.m. secondo cui, fino al 31 dicembre 2025, il collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età.
11.1. La posizione qualificata di vantaggio rappresentata dal diritto ad accedere, a termine carriera, al c.d. premio anti-esodo (costituente un diritto di credito al ricorrere delle condizioni date) va riconosciuta, come chiaramente affermato dal T.a.r. nella sentenza n. 17721 del 2022, attingendone l’estensione dalla qualificazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2022. Essa, dunque, spetta, per scelta univoca della legge, ai controllori di volo cessati dal servizio « al raggiungimento dei limiti di età », anche se si siano in precedenza trovati in una situazione intermedia, su base volontaristica, che il legislatore ha inteso equiparare alla prima, salvo attendere il verificarsi dell’evento del raggiungimento di ridetto limite, siccome condizionante l’accesso alla relativa elargizione.
12. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 6505 del 2024, va accolto il ricorso - n.r.g. 12473/2023 - per ottemperanza della sentenza del medesimo Tribunale, n. 17721/2022.
13. Ne consegue l’obbligo del Ministero della difesa, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza:
a) di provvedere all’attribuzione del premio per cui è causa, determinandone l’importo nel rispetto della disciplina fiscale applicabile al caso di specie e detratto quanto eventualmente già attribuito per il medesimo titolo;
b) corrispondere, sulla sorte capitale come sopra determinata, gli interessi legali dalla messa in mora (6 febbraio 2017, sotto la cui data è stata formulata istanza all’Amministrazione da parte dell’interessato), fino all’effettivo soddisfo;
c) rimborsare il contributo unificato in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
13.1. In relazione all’eventuale ulteriore inottemperanza, si nomina sin da ora quale commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della difesa - con facoltà di delega ad un dirigente munito di adeguata professionalità - che provvederà:
a) in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrenti dalla scadenza del termine come dianzi assegnato, alla completa esecuzione del giudicato per cui è causa;
b) in sede di esercizio dei poteri sostitutivi, a denunciare alla Procura regionale della Corte dei conti gli specifici comportamenti (anche omissivi) di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale erogazione di somme per spese collegate alla mancata esecuzione del giudicato ed all’intervento commissariale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 2017, n. 2645; sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547; id ., 26 marzo 2012, n. 1733).
13.2. Il commissario provvederà a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato – anche in via di rimozione, integrazione o sostituzione dei relativi atti eventualmente emanati dall’amministrazioni medio tempore (secondo i principi elaborati dalla Adunanza plenaria n. 8 del 2021) – accedendo agli atti dell’amministrazione medesima, avvalendosi dei relativi apparati, variando il bilancio ed approvando i relativi titoli di spesa, in linea con la disciplina fiscale di riferimento.
13.3. Le spese per l’eventuale intervento del commissario sono poste sin da ora a carico del Ministero della difesa e saranno liquidate nel rispetto dei termini e nei limiti di cui agli artt. 50, 57, 71 e 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia »).
14. Le spese di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e dei criteri di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a. e sono distratte in favore del difensore dell’appellante, che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, ordina l’esecuzione del giudicato ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi al difensore antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Vito Poli |
IL SEGRETARIO