Art. 15.
E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 7.
E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 7.