Articolo 970 del Codice civile
Articolo 969Articolo 971
Versione
19 aprile 1942
Art. 970.

(Prescrizione del diritto dell'enfiteuta).

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente