(Prescrizione del diritto dell'enfiteuta).
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
[…] II - 01/03/2023, n. 6127 In caso di contitolarità di enfiteusi, uno dei coenfiteuti non è legittimato ad eccepire in proprio favore la prescrizione estintiva per non uso del diritto di un altro coenfiteuta ai sensi dell'art. 970 c.c., in quanto l'effetto della prescrizione estintiva è la riespansione del dominio diretto del concedente, non già l'espansione del dominio utile di un coenfiteuta a danno di un altro, che può avvenire, invece, nel caso in cui un coenfiteuta eserciti il possesso corrispondente all'esercizio esclusivo dell' enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri coenfiteuti, divenendo così l'unico titolare, per usucapione, del diritto di enfiteusi. […]
Leggi di più…[…] Estinzione Il diritto di enfiteusi si estingue nelle seguenti ipotesi: a) Scadenza del termine, in caso di enfiteusi temporanea ex art 963 c.c.; b) Perimento del fondo; c) Prescrizione per non uso ventennale ex art 970 c.c.; d) Affrancazione ex art 971 c.c.; e) Devoluzione ex art 972 c.c.; f) Clausola risolutiva espressa ex art 973 c.c.; g) Espropriazione per pubblica utilità; h) Consolidazione; i) Rinuncia. […]
Leggi di più…Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore Nell'usucapione ventennale [Codice civile 1073, 1158, 1161] non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l'impedimento derivante da condizione o da termine [Codice civile 2935], né le cause di sospensione indicate dall'articolo 2942. L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti [Codice civile 954, 970, 1014, 1073].
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