(Prescrizione del diritto dell'enfiteuta).
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
[…] II - 01/03/2023, n. 6127 In caso di contitolarità di enfiteusi, uno dei coenfiteuti non è legittimato ad eccepire in proprio favore la prescrizione estintiva per non uso del diritto di un altro coenfiteuta ai sensi dell'art. 970 c.c., in quanto l'effetto della prescrizione estintiva è la riespansione del dominio diretto del concedente, non già l'espansione del dominio utile di un coenfiteuta a danno di un altro, che può avvenire, invece, nel caso in cui un coenfiteuta eserciti il possesso corrispondente all'esercizio esclusivo dell' enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri coenfiteuti, divenendo così l'unico titolare, per usucapione, del diritto di enfiteusi. […]
Leggi di più…[…] Estinzione Il diritto di enfiteusi si estingue nelle seguenti ipotesi: a) Scadenza del termine, in caso di enfiteusi temporanea ex art 963 c.c.; b) Perimento del fondo; c) Prescrizione per non uso ventennale ex art 970 c.c.; d) Affrancazione ex art 971 c.c.; e) Devoluzione ex art 972 c.c.; f) Clausola risolutiva espressa ex art 973 c.c.; g) Espropriazione per pubblica utilità; h) Consolidazione; i) Rinuncia. […]
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