Articolo 992 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 992. Collocamento in ausiliaria 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.
(( 2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni. )) 3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale e' iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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