Art. 2.
Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purche' assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.
Le informazioni ed i dati rilevati e trasmessi dal satellite METEOSAT sono messi a disposizione degli istituti o dipartimenti universitari, degli enti pubblici di ricerca e di ogni altro organismo interessato che ne facciano motivata richiesta, purche' assicurino a proprie spese l'installazione e la manutenzione dei necessari sistemi di collegamento.